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Domani il primo voto sull’iter legislativo: ma è possibile concedere il voto segreto?

Palazzo_Madama_-_RomaCon la proposta di delibera pubblicata qui, una settantina di senatori, capeggiati dal Sen. Calderoli, domandano che l’Aula, nella seduta pomeridiana di domani, prima dell’inizio del voto sugli emendamenti, si pronunci sul passaggio all’esame degli articoli.

Se dovesse passare tale proposta, quindi, l’iter della discussione in Aula della proposta di legge sulle Unioni civili si fermerebbe qui: tutto ritornerebbe in Commissione giusitiza e se ne riparlerebbe tra chissà quanti mesi (o anni).

L’art. 96 del Regolamento prevede infatti che, una volta conclusa la discussione generale, ciascun Senatore possa chiedere all’Aula di pronunciarsi sull’opportunità di proseguire l’esame del disegno di legge.

I proponenti hanno chiesto che su tale proposta di delibera l’Aula voti a voto segreto. Sappiamo che la questione del voto segreto inciderà pesantemente sul voto della Legge, posto che viene avversata da più parti in quanto consente al parlamentare di esprimere il proprio voto senza alcun controllo democratico da parte dell’elettorato.

Con riguardo a questo primo voto, tuttavia, la richiesta di voto segreto non persuade.

Si tratta difatti, all’evidenza, di un passaggio attinente alla scansione del procedimento legislativo e non direttamente attinente al contenuto del disegno di legge. Ne è conferma l’applicabilità a tale deliberazione, ai sensi del medesimo articolo 96, dell’art. 95 del Regolamento, relativo all’esame degli ordini del giorno.

Non appare persuasivo, pertanto, che i firmatari della proposta richiedano espressamente che su di essa si deliberi con voto segreto, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del Regolamento, atteso che tale disposizione, nel disciplinare il ricorso al voto segreto, fa espresso riferimento a deliberazioni che attengano ad una serie di previsioni costituzionali tra cui, per ciò che qui rileva, l’art. 30 Cost.: l’art. 113, comma 4, in altri termini, collega il ricorso al voto segreto a criteri di tipo sostanziale e si riferisce pertanto a deliberazioni direttamente attinenti al contenuto degli articoli di un disegno di legge. Ciò che, evidentemente, la delibera di non passaggio all’esame degli articoli non è.

Sarà pertanto particolarmente interessante analizzare la decisione della Presidenza, competente sull’ammissione del voto segreto.