onore/LEGITTIMITA’

 

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Corte di cassazione, ordinanza del 19 febbraio 2019 (pres. Bronzini; est. Ponterio) RAPPORTO DI LAVORO – DIPENDENTE – CONDOTTA OFFENSIVA E VESSATORIA DEL DATORE DI LAVORO SULLA PRESUNTA OMOSESSUALITÀ DEL DIRIGENTE SISTEMATICAMENTE APOSTROFATO COL TERMINE “FINOCCHIO” – DANNO NON PATRIMONIALE – IN RE IPSA – ESCLUSIONE –  PROVA PER PRESUNZIONI – AMMISSIBILITÀ –

Nell’ambito di un rapporto di lavoro la condotta offensiva e vessatoria posta in essere dal datore di lavoro avente a oggetto la presunta omosessualità di un dirigente sistematicamente apostrofato col termine “finocchio” è suscettibile di causare un danno non patrimoniale, che non può assumersi in re ipsa ma può ben essere provato per presunzioni tenendo conto degli elementi probatori raccolti sul contenuto delle offese, sulla reiterazione, sulle modalità e contesti in cui le stesse venivano arrecate, nonché sulla difficoltà di reazione per essere il destinatario lavoratore subordinato.

 

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Corte di Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 22 giugno 2006 n. 24513 REATO – INGIURIA – TERMINE “FROCIO” – SUSSISTENZA

L’utilizzo del termine “frocio” ha nella logica e nella sensibilità sociale un chiaro intento di derisione e di scherno, espresso in forma graffiante, ed integra di conseguenza la fattispecie di cui all’art. 594 c.p..

RIF. NORMATIVI: art. 594 c.p..

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