effetti sul matrimonio/scioglimento/MERITO

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Tribunale di Bologna, prima sezione civile, sentenza del 13 maggio 2015 (pres. M. Betti; est. B. M. Gaudosio) RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – EFFETTI – DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – SENTENZA DEFINITIVA – NECESSITÀ

In ipotesi di rettificazione anagrafica di sesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è inammissibile sino a che la rettificazione non sia disposta con sentenza definitiva.

 

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Tribunale Modena, sentenza del 26 maggio 2011 (pres. D’Orazi, est. Pagliani) STATO CIVILE – FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA – SENTENZA – SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – EFFETTO LEGALE DEL MUTAMENTO DI SESSO – DICHIARAZIONE D’UFFICIO DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – SUSSISTENZA – ORDINE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI FU CELEBRATO IL MATRIMONIO DI ANNOTARE LA SENTENZA DI DIVORZIO

La sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso produce, quale effetto legale da dichiararsi d’ufficio, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi anche in carenza di domanda della parte e va annotata dall’ufficiale di stato civile nel registro degli atti di matrimonio.

RIF. NORMATIVI: art. 4, l. 14.4.1982, n. 164; art. 3, II comma, lett. g L. 1° dicembre 1979 n. 898 (mod. da L. 6 marzo 1987 n. 74); 49, 1° co., lett. s), d.p.r. 3.11.2000, n. 396

PUBBLICATA IN:
Famiglia, Persone e Successioni 2011, 792 con nota COSTANZO Ancora su rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata e divorzio «imposto» (mentre entra in vigore l’art. 31, d.lg. 1.9.2011, n. 150).
Dir. Fam. Pers., 2011, 3, 1777.

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Corte d’Appello Bologna, decreto del 18 maggio 2011 (pres. Fischetti, est. Bellini) (DECISIONE RIFORMATA IN CASSAZIONE IN SEGUITO A RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE) STATO CIVILE – FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI MATRIMONIO IN CARENZA DI ORDINE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – POTERE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – SUSSISTENZA

La sentenza che dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata determina quale effetto automatico lo scioglimento del vincolo matrimoniale; è legittima pertanto l’annotazione dell’avvenuto scioglimento del matrimonio nell’atto di matrimonio da parte dell’ufficiale di stato civile anche in carenza di specifico ordine dell’Autorità Giudiziaria.

RIF. NORMATIVI: art. 4, l. 14.4.1982, n. 164; art. 3, II comma, lett. g L. 1° dicembre 1979 n. 8987 (mod. da L. 6 marzo 1987 n. 74); 49, 1° co., lett. s), d.p.r. 3.11.2000, n. 396

PUBBLICATA IN:
Famiglia, persone e successioni 2011, 8-9, 629 con nota COSTANZO
Famiglia e diritto, 2012, 7, 739, con nota SPANGARO Coniugi “diventati” dello stesso sesso e “divorzio automatico”
Giurisprudenza di merito 2 012 , 3, 570 con nota WINKLER Cambio di sesso del coniuge e scioglimento del matrimonio: costruzione e implicazioni del diritto fondamentale all’identità di genere in

ULTERIORI COMMENTI:
FORTINO L’ufficiale di stato civile diventa giudice e pronuncia una sentenza di divorzio;
LORENZETTI Il Caso Bernaroli Quali soluzioni per un sistema “incartato”? Intervento alle IV Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale cit. in corso di pubblicazione negli Atti del convegno IV Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale su Le discriminazioni in base all’orientamento sessuale (la condizione degli omosessuali e dei transessuali nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale), Fortaleza (Brasile) 20-21 ottobre 2011;
SCHUSTER L’identità di genere: tutela della persona o dell’ordinamento? in La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 259.
GATTUSO Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno dei coniugi in Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, 3, 1076.

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RIFORMA: Tribunale di Modena, decreto del 27 ottobre 2010 (pres. D’Orazi, est. D’Orazi e Russo) FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – STATO CIVILE – ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI MATRIMONIO IN CARENZA DI ORDINE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – POTERI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – INSUSSITENZA

Il provvedimento estintivo del vincolo matrimoniale deve essere adottato dall’Autorità Giudiziaria; per conseguenza nell’ipotesi di sentenza che autorizzando la rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata nulla disponga in ordine al vincolo matrimoniale, non rientra tra i poteri dell’ufficiale di stato civile l’annotazione nell’atto di matrimonio dell’avvenuto scioglimento del matrimonio.

RIF. NORMATIVI: art. 4, l. 14.4.1982, n. 164; art. 3, II comma, lett. g L. 1° dicembre 1979 n. 8987 (mod. da L. 6 marzo 1987 n. 74); 49, 1° co., lett. s), d.p.r. 3.11.2000, n. 396

PUBBLICATA IN:
Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, 3, 1725
Famiglia, persone e successioni 2011, 792 con nota COSTANZO Rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata e annotazione nell’atto di matrimonio: limiti ai poteri dell’ufficiale di stato civile

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Tribunale di Bologna, sentenza del 7 ottobre 2008 (est. Costanzo) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI – PERSONA TRANSESSUALE (DA FEMMINA A MASCHIO) – MATRIMONIO NON CONSUMATO

In ipotesi di persona transessuale registrata alla nascita con indicazione di sesso “femminile”, che abbia ottenuto la rettificazione di sesso con indicazione di sesso “maschile” ma non abbia acquisito di fatto la funzione erettile e non possa consumare rapporti sessuali completi, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 3, n. 2, lett f) della legge n. 898 del 1970, per cui, avendo espresso le parti la volontà di sciogliere il vincolo e dovendosi escludere che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi possa essere ricostituita in considerazione del tempo trascorso dalla separazione di fatto, la non consumazione del matrimonio è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

RIF. NORMATIVI: art. 3, n. 2, lett f) della legge n. 898 del 1970

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Tribunale di Fermo, sentenza del 28 febbraio 1996 (pres. Rebori) STATO CIVILE – FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – CONTESTUALE DECLARATORIA DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – AMMISSIBILITA’ – CONTESTUALE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE – ESCLUSIONE

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere richiesta dalla parte nello stesso giudizio avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso; in detto giudizio non può esperirsi il tentativo di conciliazione, dovendosi considerare impraticabile il ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

RIF. NORMATIVI: art. 3, n. 2, lett f) della legge n. 898 del 1970

PUBBLICATA IN:
Foro italiano 1996, 1656 con nota CORTI
Giurisprudenza Italiana 1998, 11 con nota CORTI Mutamento di sesso e divorzio del transessuale: problemi di ieri e di oggi.

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Tribunale di Roma, sentenza del 3 dicembre 1982 (pres. Zucchini, est. Carmenini)  STATO CIVILE – FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – CONTESTUALE DECLARATORIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – AMMISSIBILITA’ – CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI NUOVO NOME – AMMISSIBILITA’

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere richiesta dalla parte nello stesso giudizio avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso; in detto giudizio può essere chiesta dall’istante, altresì, l’attribuzione di un nuovo nome, a sua scelta, corrispondente al nuovo sesso accertato.

RIF. NORMATIVI: art. 3, n. 2, lett f) della legge n. 898 del 1970

PUBBLICATA IN:
Giust civ 1983, 996, con nota  di M. FINOCCHIARO Divorzio e transessualismo e in Dir. ecclesiastico 1983, II, 144

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