Tribunale di Firenze, ordinanza del 4 luglio 2005

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede,

osserva quanto segue

le parti ricorrenti […] e […], premesso di avere instaurato stabile convivenza dal 1999 in Nuova Zelanda e di avere in tale Stato ottenuto provvedimento di riconoscimento di partner de facto; di avere deciso nel 2003 di trasferirsi in Italia; che il sig. […] aveva inprime cure ottenuto permesso di soggiorno per motivi di studio; che aveva in prossimità della scadenza del detto permesso richiesto la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 28 e 30 d.lgs. 286/1998; che la questura di Livorno aveva dichiarato irricevibile la istanza con provvedimento 15-18.10.2003; concludevano chiedendo in tesi il riconoscimento ex artt. 28 e 30 d.lgs cit. del diritto del sig. […] al permesso di soggiorno o in ipotesi sollevarsi questione di costituzionalità degli articoli citati. […].

Ritiene in diritto

La domanda di parte ricorrente merita accoglimento. L’art. 30 lett. c citinvocato da parte ricorrente stabilisce che “il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare é convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”. Trattasi pertanto di valutare se il sig. […] può essere ritenuto familiare del sig. […], tenendo presente l’indicazione della Corte costituzionale la quale ripetutamente anche in tempi recenti ha indicato al giudice ordinario la necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle norme al fine di evitare inammissibili rimessioni alla Corte stessa. Deve quindi in primo grado rilevarsi che i ricorrenti sono riconosciuti familiari da un provvedimento straniero efficace nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 65 l. 218/1995. Come rilevato nella esposizione di fatto essi risultano partner di fatto in Nuova Zelanda luogo di nascita del […]. La circostanza é provata documentalmente dal documento 1 rilasciato dal Servizio di immigrazione della Nuova Zelanda attestante il fatto che il […] ha ottenuto in quello Stato permesso di soggiorno quale de facto partner. Il provvedimento non é certamente contrario all’ordine pubblico, poiché é pacifico nel nostro ordinamento che la coppia di fatto omo o etero sessuale non solo ha una rilevanza sociale, ma ha ottenuto anche specifici riconoscimenti giuridici, da ultimo nella legge 154/2001. D’altra parte l’art. 24 l. cit.dispone che i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Deve pertanto ritenersi che, trattandosi di qualificazione di rapporto di convivenza riconosciuto dalla legge neozelandese, tale riconoscimento di convivenza sia efficace in forza del disposto degli articoli citati anche nel nostro ordinamento. La ricomprensione del concetto di convivente nel concetto di familiare é riassunto nella dizione “famiglia di fatto”. Pertanto l’art. 30 lett. c) cit. deve essere interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere riconosciuto anche al convivente, familiare di fatto regolarmente soggiornante come il […] del cittadino italiano. Ciò impone una lettura della norma costituzionalmente orientata dal disposto dell’art. 2 della Costituzione che tutela i diritti dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ricompreso in esso il sodalizio di coppia.

Il riconoscimento del permesso di soggiorno al […] in forza del suo rapporto di convivenza discende anche in applicazione verticale della direttiva CE 29.6.2004 n. 38. Essa determina il diritto di soggiorno nel territorio degli Stati membri all’avente diritto che sub b) é riconosciuto nel “partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”, con conseguente diritto al rilascio della carta di soggiorno (art. 10). Intanto deve rilevarsi che la direttiva sopra citata nella parte che interessa contiene disposizioni chiare precise e determinate e può pertanto definirsi del tipo autoesecutivo; in secondo luogo, seppure é vero che ancora non é scaduto il termine perché lo Stato italiano emani disposizioni legislative di recepimento é anche vero che a tenore di recente giurisprudenza, la mancata scadenza del termine non é ostativa all’immediata ricezione da parte del giudice nazionale.

“L’applicazione diretta delle direttive comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri postula che sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento o che l’atto europeo contenga prescrizioni dettagliate e, come tali, applicabili senza bisogno di ulteriore intermediazione normativa (self executing); ovvero se una disposizione (successiva) risulti contrastante con i principi enunciati nella direttiva (anteriore) e che per la prima volta, quindi, disapplicata al fine di assicurare l’attuazione della seconda in ragione della preminenza del diritto comunitario nell’ipotesi di conflitto con atti nazionali difformi”: Cons. Stato, sez. IV, 10.5.2004, n. 2883).

Pertanto può ritenersi anche alla stregua del ragionamento effettuato in ordine alla normativa comunitaria citata che la P.A. aveva l’obbligo di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari al ricorrente […]. Le spese di causa stante la novità della questione, sono compensate.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso avanzato da […] e […] depositato il 27.1.2005 e notificato alla questura di Livorno e al Ministero dell’interno il 7.2.2005 dichiara il diritto di […] ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Compensa tra le parti le spese di lite.