interpretazione del contratto/MERITO

Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 31 agosto 2012 n. 7176 (pres. Sala, est. Cincotti) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CONTRATTO DAL QUALE SORGONO NUOVE ENTITÀ GIURIDICAMENTE RILEVANTI DESTINATE A SUSCITARE L’AFFIDAMENTO DEI TERZI (NELLA SPECIE STATUTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DI BANCA) – INTERPRETAZIONE OGGETTIVA SECONDO BUONA FEDE – AMMISSIBILITÀ – INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA SECONDO LA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI – IRRILEVANZA – ESPRESSIONE “CONVIVENZA MORE UXORIO” – LIMITAZIONE ALLE SOLE CONVIVENZE ETEROSESSUALI – SIGNIFICATO ATTRIBUITOLE IN EPOCA ORMAI RISALENTE – INAMMISSIBILITÀ – INTERPRETAZIONE IN CONSIDERAZIONE DEGLI SCHEMI OGGI SOCIALMENTE RICONOSCIUTI – NOZIONE DI CONVIVENZA MORE UXORIO QUALE COMUNIONE DI VITA CARATTERIZZATA DA STABILITÀ E DALL’ASSENZA DEL VINCOLO DEL MATRIMONIO, NUCLEO FAMILIARE PORTATORE DI VALORI DI SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO RECIPROCO – INCLUSIONE DELLE UNIONI OMOSESSUALI CUI IL SENTIMENTO SOCIALMENTE DIFFUSO RICONOSCE IL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE PROPRIAMENTE INTESA

Nell’ipotesi di contratti dai quali sorgano nuove entità giuridicamente rilevanti destinate a suscitare l’affidamento dei terzi (come, ad esempio, nei contratti associativi o, come nella specie, in sede di interpretazione dello statuto della cassa mutua nazionale per il personale di una banca), non può darsi luogo ad una mera interpretazione soggettiva secondo la comune intenzione delle parti; la stessa non può prevalere difatti sulla contrapposta esigenza di tutelare l’affidamento che i terzi, che si rapportano con il soggetto di diritto sorto da quel contratto, abbiano riposto sul significato oggettivo dell’accordo; dovendosi dare prevalenza alla interpretazione oggettiva secondo buona fede, il significato dell’espressione “convivenza more uxorio” non può essere limitata alle sole convivenze eterosessuali, in quanto significato attribuitole in epoca ormai risalente; in considerazione dell’attuale realtà economico sociale e degli schemi oggi socialmente riconosciuti la nozione di convivenza more uxorio (quale comunione di vita caratterizzata da stabilità e dall’assenza del vincolo del matrimonio, nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco) include le unioni omosessuali cui il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa

RIF. NORMATIVI: art. 1362 e ss c.c.

PUBBLICATA IN:
personaedanno con nota ROSSI Rientra nel rapporto more uxorio anche la coppia omosessuale

CONFERMA: Tribunale Di Milano, sezione Lavoro, sentenza del 15 dicembre 2009 (est. Mariani) CONTRATTO – INTERPRETAZIONE – CONVIVENTE MORE UXORIO – ESPRESSIONE INCLUSIVA DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE DI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, CHE PREVEDE CHE IL DIPENDENTE FRUISCA, DIETRO UN CONTRIBUTO TRATTENUTO SULLA BUSTA PAGA, DELL’ASSISTENZA PER ESIGENZE SANITARIE PREVISTA DALLA CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCA

L’utilizzo nel regolamento contrattuale dell’espressione “convivente more uxorio” deve essere interpretata, a norma degli artt. 1362 e ss c.c., in senso includente della convivenza tra persone dello stesso sesso; la convivenza omosessuale, difatti, non modifica il concetto di convivenza more uxorio, poiché tale locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza omosessuale che a quella eterosessuale (nella specie il tribunale ha ritenuto che il contratto di assunzione del lavoratore, dipendente delle banche di credito cooperativo, che prevede che il dipendente fruisca, dietro un contributo trattenuto sulla busta paga, dell’assistenza per esigenze sanitarie prevista dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale della Banca, indicando quali aventi diritto alle prestazioni i “Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico” deve essere interpretato nel senso che includa anche il convivente more uxorio dello stesso sesso).

RIF. NORMATIVI: art. 2, 3, Cost., 1362 e ss c.c.

PUBBLICATA IN:
Il Foro italiano 2010 rep. 1161.
Responsabilità civile e previdenza, 2010, 866, con nota di FALETTI La convivenza omosessuale non modifica il concetto di more uxorio;
Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico 2010, 152 con nota SCORCELLI, HUGE Il diritto vivente e le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale
Foro padano 2011, I, 97 con nota GALBIATI

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
FALLETTI Discriminazione dei conviventi more uxorio dello stesso sesso, brevi riflessioni a margine della sentenza 15 dicembre 2009 del Tribunale di Milano

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