rettificazione anagrafica/attribuzione del nome/MERITO

Tribunale di Novara, sentenza del 15 febbraio 2010 n. 2 (pres. Quatraro, est. Tosi) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI NUOVO NOME NONOSTANTE NON SIA ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE 164/1982 – NECESSITÀ – SUSSISTENZA

Quando sia richiesta la rettificazione di stato civile di attribuzione di sesso da maschile a femminile con contestuale rettificazione del prenome (richiesta inoltrata dopo l’esecuzione di trattamento di “riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide” con ricostruzione dei genitali esterni femminili, autorizzata con sentenza passata in giudicato), l’attribuzione di un nuovo nome corrispondente al sesso consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982, in quanto  l’art. 5 L. cit. prevede che “le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome” e che la normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 5 legge 14 aprile 1982 n. 164; 35 DPR 3.11.2000 n. 396

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Tribunale di Pavia, sentenza del 2 febbraio 2006 STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI NUOVO NOME – NECESSITÀ – SUSSISTENZA – NOME AMBIGUO SIA MASCHILE CHE FEMMINILE (NELLA SPECIE: CELESTE) GIA’ ATTRIBUITO IN SEGUITO A PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO – POTERE DEL GIUDICE DI MUTARE COMUNQUE IL NOME SU RICHIESTA DELL’ISTANTE – INSUSSISTENZA

Nel disporre la rettificazione del sesso, il giudice ben può ordinare all’ufficiale dello stato civile di eseguire la rettificazione del nome di battesimo del transessuale; nell’ipotesi, tuttavia, in cui la persona abbia già mutato il proprio nome a seguito di un decreto prefettizio, intervenuto in epoca anteriore all’inizio del procedimento di rettificazione di attribuzione anagrafica, adottando un prenome (Celeste) che è ambiguo in quanto può essere inteso sia come maschile che femminile (nella specie, peraltro, il prenome “Celeste” viene molto più frequentemente imposto alle donne che agli uomini), il tribunale non può mutarlo in quanto l’Autorità giudiziaria ha in questa sede (soltanto) il potere di cambiare la desinenza del prenome originario, così da adeguare il genere grammaticale a quello fisico.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBLICATA IN:
Foro italiano 2006, 5, I, 1596
Famiglia, pers. e succ. 2007, 25

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Tribunale di Benevento, sentenza del 10 gennaio 1986 STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI NUOVO NOME NONOSTANTE NON SIA ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE 164/1982 – NECESSITÀ – SUSSISTENZA

Nel disporre la rettificazione del sesso, il giudice ben può ordinare all’ufficiale dello stato civile di eseguire la rettificazione del nome di battesimo del transessuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 5 legge 14 aprile 1982 n. 164; 35 DPR 3.11.2000 n. 396

PUBBLICATA IN:
Dir. Famiglia, 1986, 614

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Tribunale di Roma, sentenza del 3 dicembre 1982 (pres. Zucchini, est. Carmenini)  STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI NUOVO NOME – AMMISSIBILITA’

Nel giudizio avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso può essere chiesta dall’istante l’attribuzione di un nuovo nome, a sua scelta, corrispondente al nuovo sesso accertato.

RIF. NORMATIVI: art. 3, n. 2, lett f) della legge n. 898 del 1970

PUBBLICATA IN:
Giust civ 1983, 996, con nota  di M. FINOCCHIARO Divorzio e transessualismo e in Dir. ecclesiastico 1983, II, 144

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