Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, sentenza del 20 luglio 2012

riunita in camera di consiglio e così composta:

CECERE dr. Mariangela – Presidente

MAFFEI dr. Corrado – Consigliere

FANTI dr. Lucia – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 8595 del ruolo dell’anno 2008, riservata in delibazione all’udienza del 20 gennaio 2012 e vertente tra:

D.N.F.

APPELLANTE

elettivamente domiciliato in (..), presso lo studio dell’avv. Anna Sistopaoli, che unitamente all’avv. Grazia Volo, lo rappresenta e difende come da delega a margine dell’atto di citazione;

e

S.P.

Elettivamente domiciliata in (..) presso lo studio dell’avv. Giovanni Desideri che unitamente all’avv. Roberto G. Aloisio la rappresenta e difende per delega margine della comparsa di costituzione;

APPELLATA

e

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A.

M.E.

APPELLATI

La prima in persona del legale rappresentante, entrambi elettivamente domiciliati in (..), presso lo studio degli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Valeria Vacchini, che li rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione;

avente ad oggetto: appello avverso sentenza 5063/2008 emessa dal Tribunale di Roma il 15/2/2008, pubblicata il 5/3/2008, (non notificata);

 CONSIDERATO

che con la sentenza suindicata il Tribunale civile di  Roma  ha pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da violazione dei diritti della personalità avanzata da F.D.N. nei confronti di P.S., del Gruppo Editoriale l’Espresso s.p.a. e di E.M. – rispettivamente questi ultimi editore e direttore responsabile del quotidiano La Repubblica – in rapporto alla pretesa natura diffamatoria di due articoli (pubblicati sul predetto quotidiano il 19 ed il 20 giugno 2006), il primo dei quali contenente la divulgazione della intercettazione di un colloquio telefonico intercorso tra la S. ed il dr. Sa.So., il secondo avente ad oggetto invece l’intervista rilasciata dalla stessa S. in merito al contenuto della telefonata, intitolato “Che errore chiedere aiuto a So., ma..”;

che nella telefonata intercettata oggetto del primo articolo – estrapolata dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Potenza nell’ambito dell’inchiesta denominata “Vallettopoli”, culminata con l’arresto di Vittorio Emanuele di Savoia – la S. (all’epoca conduttrice televisiva della trasmissione “Uno Mattina”, in onda su RAI Uno) si era rivolta a Sa.So. (portavoce del vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Fini) palesandogli la propria preoccupazione circa il fatto che F.D.N. (direttore della rete Rai Uno) volesse estrometterla dalla conduzione del programma, nonostante gli ottimi ascolti, al fine di favorire la “fidanzata” M.G., con il quale intratteneva una relazione omosessuale;

che nel secondo articolo la S., confermando la genuinità della telefonata, aveva chiarito e ribadito le ragioni della sua preoccupazione;

che il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria ed ha condannato il D.N. al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti;

che in particolare, in relazione alla responsabilità dell’editore e del direttore responsabile, ha ritenuto che la pubblicazione della telefonata intercettata fosse scriminata dal diritto di cronaca e per quanto attiene alla S., ha reputato che non fossero configurabili ne’ un’ipotesi di ingiuria (con riferimento al colloquio telefonico), ne’ di diffamazione (con riguardo all’intervista oggetto dell’articolo pubblicato il 20/6/2006);

che avverso tale pronuncia ha proposto appello F.D.N., reiterando le domande avanzate in primo grado ed in particolare chiedendo accertarsi e dichiararsi che il contenuto dell’intercettazione telefonica fra la S. e Sa.So., pubblicata sul quotidiano La Repubblica del 19/6/06, nonché l’articolo “Che errore chiedere aiuto a So., ma..” pubblicato il giorno successivo sono lesivi della propria persona, della propria dignità, del proprio onore e reputazione personale e professionale, con conseguente condanna dei convenuti – in solido e/o per quanto di ragione – al risarcimento di tutti i danni derivatigli, da liquidarsi, in via equitativa, nella somma di Euro 250.000.00. nonché alla riparazione pecuniaria, ex art. 12 L. n. 47 del 1948 nella misura di Euro 50.000,00, con la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza, a cura e scese dei soccombenti, sul quotidiano La Repubblica e con vittoria di spese del doppio grado;

che i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno insistito nel rigetto dell’appello, entrambi sollecitando la condanna dell’appellante alle spese del presente grado;

che con decreto del Presidente della I Sezione del 7/2/2011 è stata disposta la sostituzione del Consigliere relatore ed all’udienza del 20 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c.;

OSSERVA

I e II MOTIVO

Nei primi due motivi – entrambi inerenti alla pretesa responsabilità ascrivibile all’editore ed al direttore responsabile del quotidiano La Repubblica – F.D.N. lamenta innanzi tutto (I Motivo) l’inconfigurabilità del diritto di cronaca ravvisato dal primo giudice in rapporto alla pubblicazione delle telefonata intercettata.

Il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione in questione costituirebbe “una cronaca di materiali acquisiti in un procedimento penale di interesse pubblico, che un giornalista può rendere di pubblico dominio, una volta superate te remore dell’etica personale o professionale e i principi della deontologia (che possono essere valutati nelle competenti sedi) “.

Secondo l’appellante tale motivazione sarebbe del tutto inconferente, poiche’ non avrebbe considerato la totale estraneità del D.N. al procedimento penale, nel cui ambito era stata pronunciata l’ordinanza di custodia cautelare da cui era stata estrapolata la telefonata intercettata e pubblicata.

La cronaca giudiziaria avrebbe potuto semmai ipotizzarsi con esclusivo riferimento all’esistenza dell’inchiesta penale ed alle intercettazioni in tale ambito svolte, ma soltanto a condizione che le stesse (inchiesta ed intercettazioni) riguardassero un soggetto effettivamente coinvolto nell’indagine.

Non avendo egli mai assunto la veste di imputato, ne’ di indagato, ne’ di soggetto in qualsiasi modo interessato dal procedimento penale, la pubblicazione della telefonata non poteva ritenersi scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria.

Trattavasi inoltre di divulgazione di una conversazione di contenuto altamente diffamatorio, non pertinente per quanto detto all’inchiesta penale, contenente circostanze non veritiere (in relazione al proprio orientamento omosessuale) e violative della continenza (stante l’insultante epiteto “frocione” pronunciato dalla S. al suo indirizzo).

Con il II Motivo l’appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia in alcun modo esaminato la causa petendi prospettata in via subordinata – per la ipotesi di ritenuta non diffamatorietà della pubblicazione – concernente la violazione di ulteriori diritti della personalità, quali in particolare il diritto alla protezione dei propri dati personali, diritto quest’ultimo suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto rientrante nel novero di quelli aventi copertura costituzionale (ex art. art. 2, co. II, Cost.), come ormai riconosciuto dalla Suprema Corte.

In particolare il primo giudice avrebbe omesso di considerare il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16-3.2007 – emanato in corso di causa, ma portato prontamente a conoscenza del Tribunale a corredo della memoria ex art. 183, co., V, c.p.c. – in virtù del quale il Garante della Privacy aveva vietato a tutti gli organi di informazione di diffondere notizie, in relazione alla vicenda oggetto dell’inchiesta di Potenza, allorché’ si riferissero “1) a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico; 2) riguardino notizie, o dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione; 3) attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale “.

Tale delibera del Garante era stata emessa proprio perché’ erano state diffuse “alcune informazioni e notizie che hanno oltrepassato i limiti del diritto di cronaca e violato i diritti e la dignità delle persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso” con la precisazione che “la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danni (art. 15 del Codice).

A dire del D.N., tale provvedimento non era stato minimamente considerato dal Tribunale, mentre al contrario proprio il contenuto della delibera rendeva palese la configurabilità, in capo al giornale, di una responsabilità risarcitoria da illecito in tema di violazione del diritto alla protezione dei dati personali.

Ritiene la Corte che i due motivi – da trattasi congiuntamente poiché’ tra loro connessi ed entrambi concementi i medesimi appellati Gruppo Editoriale l’Espresso ed E.M. – non siano condivisibili.

Con riferimento al primo, sebbene il D.N. non fosse indagato, ne’ per altro verso coinvolto nel procedimento penale, in fase di indagini preliminari, nel cui ambito e’ stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare, contenente la intercettazione del colloquio telefonico S.- So., ciononostante la divulgazione della telefonata mediante pubblicazione sul quotidiano appare giustificata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Innanzi tutto la pubblicazione appare pertinente ad un rilevante interesse pubblico dei lettori.

Va premesso che l’inchiesta in questione, c.d. “Vallettopoli”, avviata dalla magistratura di Potenza nei confronti di Sa.So. (all’epoca portavoce dell’allora vicepresidente del consiglio dei Ministri on. Fini) aveva ad oggetto l’ipotesi di concussione sessuale, contestata al So., in concorso con il vicedirettore delle risorse TV di viale Mazzini Giuseppe Sangiovanni.

Secondo gli inquirenti, il So. ed il Sangiovanni, abusando delle rispettive qualità e dei loro poteri, avevano instaurato con le aspiranti attrici un rapporto di soggezione tipico della concussione, ottenendo prestazioni sessuali in cambio di segnalazioni o di raccomandazioni per la partecipazione a programmi televisivi.

Si ipotizzava inoltre che il So. abusasse del proprio ruolo e millantasse le proprie conoscenze in Rai, promettendo favori e forme di interessamento alle attrici, soubrette e conduttrici che aspiravamo a lavorare prezzo l’azienda pubblica.

Il quadro che emergeva dalle conversazioni registrate era dunque quello di un forte coinvolgimento di alcuni funzionali RAI e di una grave commistione tra politica ed azienda televisiva.

In tale contesto si innesta e va esaminato l’articolo pubblicato in data 19 giugno 2006. mediante il quale veniva divulgato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di Sa.So. (come riportate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere), ivi compresa quella in cui la nota conduttrice televisiva P.S., paventando l’intenzione di D.N. di sostituirla con M.G. nella conduzione della trasmissione “Uno mattina”, chiedeva al sig. So. di intercedere in suo favore.

Il successivo 20 giugno 2006, atteso il clamore suscitato dalla questione, La Repubblica dava voce alla sig.ra S. in un’intervista volta a definire i contorni della vicenda ed all’interno dell’articolo-intervista la S. riconosceva come sue le affermazioni riportate nella pubblicazione del giorno precedente e ne confermava la fondatezza nel merito, sia pure sfumandole nei toni.

Tali essendo i fatti nell’ambito dei quali inquadrare la vicenda, ritiene la Corte da un lato che F.D.N. non potesse considerarsi soggetto estraneo alla vicenda e dall’altro che il contenuto per cosi’ dire “privato” dei riferimenti alla propria persona contenuti nella telefonata (ovvero il suo ritenuto orientamento omosessuale ed il legame sentimentale con G. ipotizzato dalla S.) siano a ben vedere a loro volta rilevanti e pertinenti con riferimento all’informazione fornita ai lettori e perdano pertanto qualsiasi connotazione privata.

Con riguardo al primo aspetto, appare evidente come il fatto che egli non fosse implicato nel procedimento penale nulla toglie alla liceità della pubblicazione, vuoi perché’ la stessa concerne (anche) Sa.So. (soggetto effettivamente indagato), vuoi in quanto la posizione apicale all’epoca ricoperta dal D.N. nell’ambito RAI e la pertinenza della telefonata al tema dei favoritismi in ambito aziendale – legati a motivazioni diverse dalla competenza professionale – rende la divulgazione della telefonata pertinente ad un rilevante interesse pubblico dei lettori. Interesse inerente a comprendere il modo in cui avvenivano le nomine di conduttori televisivi, tema al quale la telefonata non puo’ dirsi in alcun modo estranea, vertendo appunto sul timore – fondato o meno -manifestato dalla S. al So. di essere sostituita nella conduzione di una trasmissione condotta in maniera professionale, con ampi ascolti, sulla base di “favori” di carattere sessuale o comunque di contiguità sentimentali o amicali.

Con riguardo poi all’ambito “privato” della telefonata, è del pari evidente come proprio la pertinenza con il tema trattato dall’articolo (nomine RAI disposte sulla base di favoritismi, anziché’ conseguenti a competenza professionale) valga a rendere di pubblico interesse tanto l’orientamento sessuale D.N. come ritenuto ed affermato dalla S., quanto il presunto legame (del pari palesato dalla S. al proprio interlocutore telefonico) tra il D.N. ed il G..

Di alcun rilievo appaiono poi, in rapporto alla condotta diffamatoria ascrivibile all’editore ed al direttore responsabile, ne’ la falsità di tali riferimenti a dati “privati” sostenuta dal D.N. (orientamento sessuale, legame con il G.), ne’ il difetto di continenza (connesso alla divulgazione dell’epiteto “frocione” utilizzato dalla S. nella telefonata intercettata).

Allorché’ venga pubblicata una telefonata effettivamente intercettata -riportata in un atto giudiziario ed il cui contenuto l’autore non abbia disconosciuto, ma anzi confermato – non può porsi a carico del giornale un problema di controllo della veridicità di quanto affermato, ne’ può pretendersi la edulcorazione delle frasi piu’ espressive, idonee per contro ad illustrare il complessivo “clima” della vicenda che il giornalista vuole offrire al pubblico (ed all’intelligenza) dei lettori.

Il fatto che il D.N. sia o meno omosessuale, o la circostanza che abbia avuto o meno una relazione con altro conduttore televisivo, non sono affermazioni attribuibili al giornale, che si e’ limitato a riportare – in maniera pedissequa – la trascrizione di una telefonata effettivamente avvenuta, contenuta in un provvedimento giudiziario ed avente quel preciso contenuto.

Il requisito della verità del fatto – quale parametro interno di legittimità del diritto di cronaca – va cioè rapportato alla verità della telefonata, ovvero alla esatta corrispondenza tra il colloquio divulgato e quello avvenuto.

Ciò in aderenza all’indirizzo interpretativo elaborato dalla Suprema Corte in materia di intervista, ove si e’ ritenuto che sussista il legittimo esercizio del diritto di cronaca quando, in presenza dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, il giornalista riporti la verità oggettiva delle notizia, rispettando la correttezza formale dell’esposizione.

In tale ipotesi infatti il significato di verità oggettiva della notizia va inteso non solo come verità del fatto oggetto dell’intervista, ma anche come verità della notizia come fatto in se’, indipendentemente dalla verità del suo contenuto (cfr. Cass. 2384/2010, 10686/2008, ove la Corte ha precisato che per andare esente da responsabilità il giornalista deve da un lato limitarsi a riportare fedelmente il testo dell’intervista, dall’altro verificare se il fatto in se’ dell’intervista, – in relazione ai soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto dell’intervista – presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo).

Con riferimento al secondo motivo (violazione del diritto alla protezione dei dati personali del D.N.) ritiene la Corte che l’informazione fornita dal giornale rientri nei parametri dettati dall’art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali).

Prevede tale norma, al terzo comma, che in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità ‘ di cui all’art. 136 (ovvero per finalità giornalistiche o altre manifestazioni del pensiero) restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità ‘ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

La norma prevede quindi che l’esercizio del diritto di cronaca prevalga su quello alla tutela dei dati personali, purché’ l’informazione offerta sia vera e pertinente e l’esposizione dei fatti non ecceda lo scopo informativo e sia improntata a serena obiettività (cfr. Cass. 5658/1998).

L’art, 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio della professione giornalistica – approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 3/8/1998 – chiarisce il concetto di essenzialità dell’informazione menzionato nell’art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Prevede al riguardo che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e ‘ avvenuto o della qualificazione dei protagonisti (comma terzo). La medesima norma prevede poi al primo comma che debbano evitarsi “riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”.

L’art. 11 del Codice deontologico dei giornalisti a sua volta prevede che “il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione e ‘ ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”.

Dall’analisi di tali norme emerge che il bilanciamento tra l’esercizio del diritto di cronaca e la tutela dei dati personali deve essere attuato da un lato con esclusivo riferimento a fatti di interesse pubblico – canone quest’ultimo coincidente con quello della pertinenza, elaborato dalla giurisprudenza in tema di contrasto tra diritto di cronaca e tutela dell’onore – dall’altro con specifico riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, esplicitato dalle richiamate norme del codice deontologico anche in tema di disvelamento di datti sensibili, attinenti alla sfera sessuale. Trattasi peraltro di principi logicamente ed indissolubilmente connessi, posto che la notizia non essenziale e’ appunto una notizia non rispondente all’interesse pubblico (cfr. Cass. 9/6/1998 n. 5658, cfr. decisioni Garante del 12/10/1998 e 11/3/2002).

Alla luce del descritto quadro normativo di riferimento, ritiene la Corte che la diffusione dei dati personali, attinenti alla sfera sessuale, concernenti l’odierno appellante – menzionati nella telefonata intercettata tra la S. e Sa.So., divulgata dal quotidiano – risponda oltreché’ ai parametri del diritto di cronaca, anche al principio di essenzialità dell’informazione.

La divulgazione dei dati in questione, quantunque dettagliata, appare indispensabile in ragione dell'”originalità del fatto” e della “qualificazione dei protagonisti” (inchiesta giornalistica su presunti favoritismi nella selezione e nella scelta di conduttori televisivi in ambito RAI, sulla base di criteri di contiguità sentimentale o sessuale, estranei alla competenza professionale della persona prescelta). Inoltre i dati in questione riguardano persona che “riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”, quale, nella specie, la posizione di direttore della rete ammiraglia della RAI.

Deve dunque convenirsi con il giudice di primo grado sul fatto che la pubblicazione della telefonata S.-So., ancorché’ contenente frasi potenzialmente offensive dell’onore e della dignità dell’odierno appellante, sia giustificata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, circostanza scriminante tanto del reato di diffamazione a mezzo stampa (ex art. 51 c.p.), quanto – alla luce dell’art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003 – dell’illecito costituito dalla divulgazione di dati personali.

III E IV MOTIVO

Con il terzo ed il quarto motivo l’appellante contesta la sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità attribuibile a P.S., avuto riguardo tanto alla telefonata intercettata, quanto all’intervista oggetto dell’articolo pubblicato il giorno successivo.

Con il terzo motivo deduce in particolare che il Tribunale abbia ritenuto insussistente, a carico della S., il delitto di ingiuria sul presupposto che “la frase ingiuriosa e gli apprezzamenti malevoli contenuti nella intercettazioni non sono stati pronunciati “alla presenza” dell’attore e non rientrano nelle previsioni dell’art. 594 c.p.”.

Si tratterebbe, a dire dell’appellante, di una motivazione del tutto inconferente, poiché’ mai la causa petendi dell’azione risarcitoria era stata rappresentata con l’ipotesi di ingiuria, ma sempre e soltanto con quella di diffamazione.

Tale ultima fattispecie sarebbe poi integrabile, ad avviso del D.N., anche nella comunicazione con una sola persona ed in ogni caso, anche a prescindere dalla configurazione di ipotesi di reato, il contenuto della telefonata sarebbe tale da realizzare comunque un illecito civile, foriero di danno risarcibile.

Non si sarebbe inoltre trattato di una telefonata privata, rivolta ad un amico o ad un conoscente, ma di una conversazione svoltasi con un esponente politico di spicco, portavoce dell’on. Fini, al quale erano state espresse argomentazioni volgari e lesive della propria dignità umana e professionale.

Con il quarto motivo l’appellante lamenta infine la decisione del Tribunale con riguardo al contenuto dell’intervista rilasciata dalla S. a La Repubblica, oggetto dell’articolo del 20 giugno.

Il primo giudice avrebbe ritenuto l’intervista priva di qualsivoglia connotazione diffamatoria, mentre in realtà il fatto di avere ribadito, sia pure in modo “edulcorato”, quanto in precedenza volgarmente comunicato al So., era da considerarsi a sua volta diffamatorio, in quanto erano state riportate circostanze totalmente false.

In realtà, contrariamente a quanto riferito nell’intervista, la S. aveva infatti lavorato per altri programmi Rai, aveva rifiutato (nel 2004-2005) la conduzione su Rai Uno della trasmissione “Stella del Sud” ed infine il G. mai aveva condotto il programma “Uno Mattina”, oggetto delle preoccupazioni palesate nella telefonata intercettata dalla Procura di Potenza. Di qui la falsità e la conseguente diffamatorietà dell’intervista.

Ritiene la Corte che nessuno di tali motivi appaia condivisibile.

Con riferimento al terzo motivo, sulla base del principio jura novit curia il giudice è innanzi tutto libero di conferire ai fatti dedotti dalle parti una qualificazione giuridica differente rispetto a quella prospettata, risultando pertanto irrilevante la censura in cui si adombra una violazione dell’art. 112 c.p.c.

Cio’ posto, nel caso di specie ad avviso della Corte non appare configurabile ne’ l’ipotesi di ingiuria, ne’ quella di diffamazione, ne’ la commissione di un illecito civile, sussumibile nell’ambito dell’art. 2043 c.c., produttivo di responsabilità risarcitoria.

Non soltanto non e’ configurabile l’ingiuria per le ragioni ravvisate dal primo giudice, ma neppure la diffamazione affermata dall’appellante, ove si consideri che difettano macroscopicamente tanto l’elemento materiale, quanto quello psicologico del reato in questione.

Elemento costitutivo della fattispecie prevista e punita dall’art. 595 c.p. e’ infatti la “comunicazione con piu’ persone” (cfr. sul punto Cass., 17/2/1989, 26/5/2004, ove si e’ puntualizzato che ai fini della comunicazione con più persone va dato rilievo al fatto che le frasi offensive, sebbene riferite ad una persona, siano poi destinate a piu’ soggetti).

Secondo l’indirizzo interpretativo della Suprema Corte e’ cioè indispensabile – ai fini della configurabilità della fattispecie – che per il contesto ed il contenuto delle dichiarazioni, ovvero per lo strumento prescelto (ad esempio, fax, stampa, volantini, etc.) sia ab initio evidente l’intento dell’autore di diffondere le informazioni idonee a danneggiare la reputazione e la dignità altrui, incidendo tale elemento sia sul piano dell’elemento materiale del reato, sia sul dolo.

Ne’ un diverso orientamento emerge dalla pronuncia n. 5677/2005 della Cassazione citata da parte appellante al fine di avvalorare la propria tesi, ove si consideri che proprio in tale decisione viene anzi ribadito che “..quando la comunicazione con più persone non e’ voluta dall’agente, non sussiste, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, l’elemento psicologico del reato” (nello stesso senso cfr. Cass., 1794/1999,4855/1999).

Nel caso in esame non soltanto la conversazione S.-So. si e’ svolta tra due persone soltanto, ma non era neanche ipotizzabile – all’epoca – che il contenuto venisse diffuso a terzi, tale effetto essendosi prodotto soltanto in seguito alla intercettazione disposta dalla magistratura ed alla successiva divulgazione sulla stampa, condotte entrambe (peraltro per quanto detto pienamente lecite) senz’altro non imputabili alla S..

E’ dunque evidente come la condotta dell’appellata non integri sotto alcun profilo la fattispecie del delitto di diffamazione, del tutto irrilevante essendo poi il fatto che l’interlocutore fosse un estraneo anziché’ un amico.

Neppure appare configurabile una lesione dei diritti della personalità del D.N. sussumibile nell’ambito dell’art. 2043 c.c., in totale difetto tanto dell’elemento psicologico dell’illecito (dolo o colpa, trattandosi di telefonata privata), quanto della antigiuridicità della condotta.

Peraltro l’assunto dell’appellante in parte qua appare totalmente generico, avendo a ben vedere enucleato un’unica fattispecie di illecito civile (violazione del diritto alla protezione dei dati personali), per quanto detto nella specie non ravvisabile.

Venendo all’ultimo motivo, non può che condividersi la valutazione del Tribunale circa la natura assolutamente non diffamatoria della intervista rilasciata dalla S., trattandosi di mere espressioni di rammarico per avere la stessa perduto la conduzione di un programma che godeva di ottimi ascolti.

Non condivisibile appare la tesi propugnata dalla difesa appellante in merito alla presunta falsità del contenuto dell’intervista, tale da rendere le dichiarazioni rese dalla S. lesive del diritto all’onore ed alla reputazione del D.N..

L’accertamento del requisito della verità del fatto viene in esame unicamente al fine di accertare la sussistenza del diritto di cronaca – diretta filiazione del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e scriminante della antigiuridicità della condotta – in presenza di manifestazioni del pensiero offensive, ovvero idonee a ledere l’altrui diritto all’onore ed alla reputazione ed inquadrabili nell’ambito degli artt. 594 e 595 e segg. c.p.

Laddove per contro le frasi pronunciate e divulgate non siano di per se’ offensive, l’accertamento del requisito della verita’ diviene irrilevante.

Nel caso di specie, trattandosi di intervista assolutamente inidonea a compromettere il diritto all’onore del D.N., l’accertamento delle verita’ delle affermazioni della S. appare dunque totalmente irrilevante.

In conclusione l’appello appare sotto ogni profilo infondato e le spese legali vanno attribuite secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame contro la sentenza 5063/2008 del Tribunale di Roma, respinge l’appello come in atti proposto e condanna D.N.F. a rifondere ai convenuti le spese legali, che determina, quanto alla S., nella misura di Euro 8,380,00 (di cui Euro 180,00 per esborsi, Euro 2.200,00 per diritti ed Euro 6.000,00 per onorari) oltre accessori di legge e quanto al Gruppo Editoriale L’Espresso ed E.M. nella misura di Euro 180,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per diritti in favore di ciascuno, nonché’ in via solidale, nella misura di Euro 7.200,00 per onorari (onorario base Euro 6.000,00, maggiorato nella misura del 20% in favore della seconda parte avente la medesima posizione processuale ex art. 5, comma IV, D.M. n. 127 del 2004), oltre accessori di legge.