Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 6 novembre 2012, n. 19114

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8743/2008 proposto da:

(…) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso l’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI BARTOLO FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

(…) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso l’avvocato FRATTARELLI PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALINI ROSANNA, giusta procura speciale per Notaio Dott. MARIO MISOMALO di VICENZA – Rep.n. 25.570 del 30.7.2008;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1206/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la resistente, l’Avvocato PIERO FRATTARELLI che ha chiesto l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

 Con sentenza n. 437 del 12.01-10.02.2007 il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione personale dei coniugi N.F. e Z.M.M. (ricorrente), addebitandola al primo in ragione della violazione degli obblighi di fedeltà e assistenza, affidava alla madre l’ultima dei tre figli della coppia, assegnava alla Z. la casa coniugale ed imponeva al marito di corrispondere alla moglie l’assegno di Euro 250,00 mensili aggiornabili, per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con sentenza dell’11.06-19.09.2007 la Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame proposto dal N..

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che alla luce delle univoche emergenze probatorie andava condiviso il giudizio formulato dal Tribunale in ordine all’addebitabilità al N. dell’intervenuta separazione dei coniugi, essendo emerso che il fallimento del rapporto matrimoniale era stato determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dallo stesso posti in essere, ai quali andava senz’altro attribuita efficacia causale determinante della intollerabilità della convivenza, atteso che la Z., in seguito alle scelte operate dal marito, non aveva legittimamente ritenuto possibile che il rapporto coniugale proseguisse; osservava in particolare la Corte che in base alle deposizioni rese dalle testi Z.F. e Z.P. dovevano ritenersi provate le circostanze addotte dalla Z.M. M. a sostegno della domanda di separazione con addebito al marito, ed in particolare che quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di natura omosessuale.

Avverso questa sentenza, notificata il 17.01.2008, il N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 17.03.2008 alla Z., che non ha resistito con controricorso ma depositato procura speciale di nomina dei difensori.

 Motivi della decisione

A sostegno del ricorso ed in relazione alla statuizione di addebito a lui della separazione personale dalla moglie, il N. denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Formula conclusivamente il seguente quesito “Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione dei principi di diritto che regolano la prova, con particolare riferimento al valore probatorio dei testimoni de relato in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e di altre disposizioni di legge relative all’obbligo di motivazione della sentenza, valutandone la congruenza con i predetti principi di diritto, al fine di ottenere il raggiungimento della certezza necessaria alla decisione”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 “bis” c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità il motivo involgente un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere risolutivo del punto della controversia e non può consistere, come nella specie, nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità.

Inoltre non risultano essere stati riassunti in specifica sintesi i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del N., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il N. a rimborsare alla Z. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.300,00, quale compenso di difesa, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.