diritto al matrimonio/CEDU

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, Christine Goodwin contro Regno Unito, decisione dell’11 luglio 2002 IDENTITÀ DI GENERE – TRANSESSUALISMO – STATO CIVILE – NORMATIVA DI UN PAESE ADERENTE CHE AVENDO CONSENTITO L’INTERVENTO CHIRURGICO DI RIASSEGNAZIONE NON CONSENTE LA CONSEGUENTE RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA – VIOLAZIONE – SUSSISTENZA – FAMIGLIA – MATRIMONIO – NORMATIVA DI UN PAESE ADERENTE CHE DOPO LA RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO NON CONSENTE DI CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONA DI GENERE OPPOSTO – DIRITTO AL MATRIMONIO – VIOLAZIONE – SUSSISTENZA

Tenuto conto della necessaria interpretazione evolutiva della Convenzione e dell’emergente consenso tra i Paesi aderenti, l’adozione del solo criterio biologico per la determinazione del sesso non rientra nel margine di apprezzamento dei Paesi aderenti alla Convenzione; viola per conseguenza il diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 Cedu, la normativa di un Paese aderente che avendo consentito l’intervento chirurgico di riassegnazione non consenta la conseguente rettificazione anagrafica del sesso; rientra nel margine di apprezzamento di ogni Paese contraente la determinazione delle condizioni in cui la riassegnazione di genere impone la rettificazione anagrafica; mentre rientra, inoltre, nel margine di apprezzamento di ogni Paese contraente la regolamentazione, fra l’altro, delle condizioni per le quali i matrimoni pregressi cessino di essere validi e le formalità dei matrimoni da celebrare (comprese le informazioni da fornire all’altro coniuge), tenuto conto dei progressi scientifici, della possibilità di ottenere, grazie a trattamenti medico-chirurgici, una condizione prossima al genere cui la persona sente di appartenere e tenuto conto della maggiore accettazione sociale, configura invece violazione del diritto al matrimonio l’impedimento per il transessuale di sposare dopo la rettificazione angrafica una persona di sesso opposto; risulta violato per conseguenza anche l’art. 14 Cedu sul divieto di discriminazione, in combinato disposto con l’art. 8 Cedu.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 8, 12, 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA E COMMENTATA IN:
Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 2007, Giuffrè, III, 538, a cura di DE SALVIA, ZAGREBELSKY .

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