Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 25 marzo 2011

Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio odierna nelle persone

dei Signori Magistrati

dr.ssa Marina Caroselli Presidente

dr. Gennaro Mastrangelo Giudice Relatore

dr.ssa Daniela Susani Componente privato

dr. Roberto Paganini Componente privato

nel procedimento Proc. N. 614/2011 R. G.

promosso, ai sensi dell’art. 30 C. C. , su ricorso della dr.ssa

Annamaria Fiorillo, Sostituto Procuratore della Repubblica, in data

23 febbraio 2011, nell’interesse del minore

P. S., n. in Milano il 7.7.1993,

di A. e L. P. R., residenti in Omissis in via omissis n. 2,

pronunzia il seguente

DECRETO

FATTO

Come emerge dal verbale di s.i.t., Commissariato di P.S. Mecenate, del 3.2.2011, il 9.1.2011 il minore e la madre facendo rientro in casa vi trovavano il P. che, adirato, afferrava al collo la L. P., “sbattendola al muro tirandogli uno schiaffo”. S., intervenuto in difesa della madre, veniva colpito dal padre che gli infilava “un dito dentro l’occhio sinistro”. Il minore riferiva anche che il padre, accanito scommettitore alle corse ippiche, da tempo disoccupato, era molto nervoso per la mancanza di denaro che reperiva rubandolo ai congiunti e, come emerge dalle dichiarazioni rese da costoro in udienza davanti al Giudice delegato il 24.3.2011, vendendo i monili d’oro della L. P. ed il p. c. del figlio i quali, tra l’altro, vivono in sostanza confinati nella camera da letto che condividono e nella quale si chiudono a chiave nella notte per paura dell’uomo.

In sede di audizione emergeva altresì che il L. P., sebbene sempre diligente in quanto al mantenimento del figlio, aveva prestato poca attenzione agli altri aspetti dei doveri paterni. Egli aveva iniziato le condotte violente e vessatorie descritte da tre anni circa, dunque da quando era disoccupato.

Il figlio precisa altresì che il padre, avendone scoperto l’omosessualità, dapprima nulla osservando in merito, l’avrebbe poi apostrofato con l’epiteto “finocchio” e S. ne sarebbe rimasto assai offeso anche perché, afferma il minore, “ero all’inizio…avevo bisogno di sostegno”. Egli, diligente scolaro, non riceve nessuna forma di sostentamento materiale o partecipazione affettiva dal padre; “attualmente le mie condizioni di vita a casa con lui sono pessime […] la sera ceniamo da mio nonno, a pranzo no, io so che lui esce con i cani e ne approfitto, preferisco non invitare nessuno a casa , forse è un blocco psicologico; posso dire di avere vergogna a portare qualcuno a casa mia…si, in un certo senso si…. […] io non ho lo spazio dove studiare se non nella camera da letto che condivido con mamma, lui occupa più stanze”.

La L. P. ha confermato tali accadimenti.

Il P. è stato condannato – art. 81, 609 bis, C. P. – per fatti accaduti nel 1998 a carico di T. S., figlia naturale allora minorenne della L. P., frutto di una precedente relazione della donna.

Interrogato sul punto dal Giudice delegato all’udienza del 14.3.2011, il P. abbandonava il Tribunale, e non si presentava alla successiva udienza del 24.3.2011. Egli sosteneva la irrilevanza delle domande su tali fatti – “lei sta invadendo il campo”, rivolgendosi al Giudice delegato – e affermando: “io ci rimango a casa anche se lei mi dice di andare via…a me la potestà me la potete anche togliere tanto non cambia nulla”; avvertito del rinvio d’udienza, affermava: “io non vengo e non mi interessa niente. Fa domande fuori luogo…senza essere autorizzato”. Dal casellario risulta condannato per violenza privata tentata continuata e maltrattamenti continuati – commessi fino al 1998 – e per evasione – commessi nel 1999 e 2000.

La L. P. afferma di aver riaccolto il P. in casa nonostante quanto da egli compiuto sulla figlia al momento in cui costei aveva compiuto la maggiore età perché sola “senza nessuno, solo per i miei figli […] S. voleva vedere il padre ed il padre il figlio, il TM che sapeva non ha emesso nessun divieto, l’ho fatto per S.”.

Riguardo alla situazione attuale afferma: ” S. è la mia preoccupazione, ha 17 anni, va a scuola è bravo, studioso”.

Il minore vive in una situazione di pregiudizio ed è prossimo alla maggiore età, che compirà a luglio.

Il P. M. ricorre per la decadenza del padre dalla potestà e per l’ allontanamento di costui dalla casafamiliare – di proprietà dell’ALER e di cui la L. P. è intestataria.

Va disposto l’ allontanamento del P. dall’abitazione giacchè la condotta di maltrattamento o abuso richiesta dall’art. 333 C. C. è integrata dalla sua condotta:

a) assolvimento dei doveri di cui all’art. 147 C. C. solo limitatamente alla parte economica fino alla prima adolescenza del figlio;

b) violenza grave in danno della L. P., madre di S., con conseguente danno di riflesso sul ragazzo che, in udienza, ha più volte esplicitato la propria preoccupazione per la madre, con conseguente stato emotivo negativo;

c) il timore nutrito da S. per la propria incolumità personale: “io ho anche paura…che essendo venuto qua…mi faccia qualcosa”;

d) utilizzo di linguaggio denigratorio nei confronti del figlio che, in un momento delicato della sua adolescenza, nel quale doveva affrontare la consapevolezza del proprio orientamento sessuale, non ha trovato nel padre una figura accogliente ed empatica;

e) mancanza di un ambiente domestico nel quale il ragazzo possa convenientemente studiare, svolgere parte della sua vita sociale – nella specie ricevere gli amici – e finanche muoversi liberamente, giacchè vive in uno spazio ristretto alla camera da letto che divide con la madre – circostanza, quest’ultima, poco felice sotto molteplici aspetti.

L’ allontanamento si rende dunque necessario perché il minore nella abitazione familiare vive confinato con la madre nella sola camera da letto, temendo per la incolumità propria e della L. P., non ha contatti di alcun genere con il padre, consuma il solo pranzo in casa – approfittando della assenza del P. -, è costretto a cenare presso il nonno paterno, gli è imposta la presenza di un familiare che lo ha denigrato in aspetti intimi della propria persona.

La durata dell’ordine di allontanamento durerà sino alla maggiore età del ragazzo. Successivamente a tale data la madre e lo stesso S., qualora il P. dovesse reiterare altre condotte violente, potranno rivolgersi all’Autorità di Polizia.

La misura, anche se gravemente afflittiva per il P., è l’unica efficace e dovrà essere attuata con la Forza Pubblica se necessaria, giacchè il padre di S. non ha mostrato nessuna collaborazione, nessun ripensamento critico del grave reato in danno di minore da lui compiuto ed ha esplicitamente verbalizzato la propria volontà di resistere ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto alla domanda di decadenza dalla potestà, che può essere emessa anche qualora S. abbia compiuto la maggiore età per gli effetti successori di tale pronunzia ( Trib. Min, Milano, decreto del 17.12.2010, in Fam. min., 2/2011, p. 61 ss.).

Il Tribunale ritiene opportuno attendere l’esito della esecuzione del provvedimento di allontanamento.

PQM

Visti gli artt. 330 ss. C. C., sentito il P. M., provvisoriamente pronunziando e con effetto immediato

ordina

a P. A., n. in Erice il omissis e residente in omissis in via Omissis , la cessazione della condotta tenuta nei confronti del figlio minore P. S.;

ordina

l’ allontanamento di P. A., n. in Erice il 25.1.1959 dalla abitazione familiare sita in Omissis sino alla maggiore età di S. P.;

al predetto di non avvicinarsi alla predetta abitazione, alla scuola frequentata dal figlio ed al luogo di lavoro della moglie;

ordina

all’Autorità di Pubblica Sicurezza di prestare la propria opera se richiesta nell’attuazione del presente decreto;

trasmette

gli atti alla Procura della Repubblica in sede per l’esecuzione del presente decreto;

dispone

che il Comune di omissis, servizio di Pronto Intervento, relazioni al Giudice Delegato a mezzo fax sulla esecuzione del decreto, sul suo rispetto da parte del P. e sulle condizioni di vita del minore;

manda

la Cancelleria per la notificazione del decreto:

A L. P. R. e P. A., in busta chiusa, presso la residenza, a mezzo degli Ufficiali Giudiziari;

e per la sua comunicazione, nella vie più brevi:

Al Comune di Omissis, servizi sociali;

Al Comune di omissis, Pronto Intervento;

Al Sostituto Procuratore della Repubblica (dr.ssa Fiorillo);

Al Commissariato di P. S. “Mecenate”;

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2011

L’Estensore dr. Gennaro Mastrangelo

Il Presidente dr.ssa Marina Caroselli