Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 4 ottobre 2008

R.G. 6003/2008 r.g.

 Il giudice,

a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e sentite le parti, osserva quanto segue.

 Premesso che con ricorso depositato in data il 29 luglio 2008 YYYYYYYY ha presentato ricorso ex art. 148 c.c. al fine di sentire condannare la madre XXXXXXXX , vedova di XXXXXXXX, al pagamento dell’importo di euro 450,00 per il suo mantenimento.

Deduceva, in particolare, di essere figlio maggiorenne della resistente, ma non ancora autosufficiente economicamente poiché studente presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Einaudi” di Correggio ove doveva frequentare la classe quinta; che nonostante avesse fin dalla morte del padre vissuto con la madre nella casa concessa a quest’ultima in comodato gratuito dagli zii paterni XXXXXXXX e XXXXXXXX, da alcuni mesi era costretto a vivere presso l’abitazione della zia a causa di un insanabile dissidio con la madre, la quale non accettava il fatto che il figlio fosse omosessuale; che infatti la madre da quando il figlio le aveva dichiarato il suo orientamento sessuale, aveva rifiutato di continuare a vivere con lui e di mantenerlo, sicché egli si era trasferito presso la casa degli zii, i quali da allora provvedevano integralmente al suo mantenimento.

A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’ udienza di comparizione delle parti si costituiva la madre che riconosceva di non condividere l’orientamento sessuale del figlio, osservando come lo stesso le fosse stato manifestatole in coincidenza con un momento cruciale della sua esistenza a causa della malattia (cancro) che le era stata diagnosticata e per la quale era stata operata e sottoposta al relativo trattamento di radio e chemioterapia . Aggiungeva che l’allontanamento dalla casa familiare era stato una scelta del figlio che, peraltro, aveva sempre manifestato il desiderio di vivere nella casa degli zii, più grande e più comoda di quella in cui viveva con la madre. Osservava, infine, che tale allontanamento aveva giustificato l’interruzione del mantenimento da parte del genitore, sul presupposto che il dovere del mantenimento del figlio configura un obbligo inserito nella “funzione educativa” del genitore, per cui una volta esaurito il percorso formativo del figlio maggiorenne anche tale obbligo verrebbe meno.

All’udienza dell’8 settembre 2008 sono state sentite le parti ed a quella del 26 settembre 2008 due informatori, rispettivamente lo zio paterno e la psicologa della madre, dopodiché i procuratori delle parti hanno richiamato le rispettive conclusioni.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituiscono principio indiscusso del nostro ordinamento, i quali non vengono meno in modo automatico al raggiungimento della maggiore età; tali obblighi, al contrario, permangono finché durano la possibilità, la necessità o l’opportunità familiare secondo il costume sociale. Si è pertanto stabilito in giurisprudenza, che essi cessano allorché il figlio si trovi avviato ad un lavoro che gli assicuri indipendenza l’economica, così come quando il genitore abbia effettivamente assolto ai suoi doveri mettendo il figlio nella condizione di essere autosufficiente, o ancora nel caso in cui il figlio viva in altri nucleo familiari o abbia un’età idonea a provvedere a sé stesso.

Ciò posto nel caso di specie la sig.ra XXXXXXXX, che non ha contestato di avere interrotto i rapporti con il figlio in coincidenza con la dichiarazione dell’orientamento sessuale da questi fattale, non ha provato l’esistenza di alcuna legittima circostanza che giustifichi il venir meno del suo obbligo di mantenimento.

In particolare, non può condividersi il richiamo all’inserimento in altro nucleo familiare atteso che l’allontanamento del figlio YYYYYYYY non è riconducibile al suo raggiungimento dell’autosufficienza economica ed alla conseguente volontaria formazione di un nuovo nucleo familiare. Invero, YYYYYYYY non ha ancora terminato la scuola superiore, che frequenta con profitto (cfr. pagella scolastica con voti fra il sette ed il nove) e che intende completare.

Non vi è quindi autosufficienza economica che possa far apparire come libera la scelta di andare a vivere con gli zii. Al contrario, risulta accertato pacificamente che la madre del ricorrente mantiene, anche a distanza di mesi dalla comunicazione del figlio, un atteggiamento di netto rifiuto verso l’orientamento sessuale dello stesso, che continua a definire “ contro natura” e che ciò nella sua convinzione personale giustifica l’interruzione del mantenimento e di ogni forma di dialogo con lo stesso, come conferma la stessa presentazione del ricorso e la circostanza riferita dallo zio del cambio del numero di telefono. Tale rifiuto è stato dalla stessa motivato sia con ragioni di ordine personale e sociale che di natura religiosa – la resistente di origine algerina, laureata in lingue, si è altresì definita mussulmana, praticante e moderata.

Tale rifiuto tuttavia non può essere considerato legittimo atteso che, come si è visto, l’obbligo del mantenimento e cura dei figli costituisce uno dei doveri facente capo alla responsabilità genitoriale e non una libera scelta dei genitori.

Atteso quanto osservato in relazione all’insussistenza dell’autosufficienza economica, all’età ed alla condizione di studente, non vi possono essere dubbi sulla permanenza dell’obbligo in capo alla madre, la quale nonostante i seri problemi di salute che ha dovuto affrontare, ha un lavoro e percepisce un reddito di circa 1.200,00 mensili , potendo al contempo contare per l’abitazione sull’immobile in comodato gratuito offertole dai cognati.

Con riguardo alla modalità di assolvimento dell’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne, non può non precisarsi che esso non si estende a ricomprendere qualunque scelta immotivata del figlio, dovendo lo stesso essere apprezzato in relazione alla finalità di assicurargli quanto necessario in funzione del raggiungimento della sua piena maturità ed autosufficienza economica secondo le disponibilità dei genitori.

Ciò detto, la fattispecie in esame evidenzia che tale obbligo di mantenimento va determinato in considerazione della situazione di conflittualità e di assenza di dialogo determinatasi fra madre e figlio, la quale rende impraticabile un rientro del figlio nell’abitazione materna. Infatti, è evidente che ciò lo esporrebbe alla sua disapprovazione e, quindi, ad un atteggiamento di rifiuto della sua persona, atteggiamento incompatibile con il diritto di ogni individuo a vedere riconosciuto e rispettata la sua identità personale, comprensiva del suo orientamento sessuale come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità ( ex art. 2 Costituzione).

Va quindi monetizzato l’obbligo in oggetto e, considerate le sopra esaminate possibilità economiche della madre, nonché le esigenze del ricorrente, per lo più incentrare in quelle scolastiche, nonché attesa la disponibilità degli zii, determinato in euro 250,00 mensili.

Attesa la natura dei rapporti fra le parti, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.

Applicato l’art. 148 c.c.

PQM

ordina

a XXXXXXXX di pagare al figlio YYYYYYYY la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento dello stesso.

Si comunichi a mezzo fax.

Reggio Emilia, 4 ottobre 2008.

                                                                                                                                                                                                                       Il giudice

                                                                                                                                                                                                                                   Annamaria Casadonte