nozione/MERITO

Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013 NOZIONE DI MATRIMONIO SECONDO LA CONVENZIONE EUROPEA – INCLUSIONE DEL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – COMPATIBILITA’ CON L’ORDINE PUBBLICO ITALIANO – CONIUGE DELLO STESSO SESSO DI CITTADINO ITALIANO IN SEGUITO A MATRIMONIO  CONTRATTO ALL’ESTERO – DIRITTO DI SOGGIORNO IN ITALIA – SUSSISTENZA

Atteso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso ha trovato, ai sensi del disposto dell’art. 12 CEDU, ampio e pieno riconoscimento giuridico nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la nota decisione del 22.11.2010 Schalk e Kopf c. Austria, laddove, nella riconosciuta discrezionalità in materia rimessa agli Stati membri dell’Unione Europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia ammesso in uno di detti Stati, in ogni caso costituirebbe violazione della su menzionata disposizione sovranazionale nonché del successivo art. 14 (sul divieto di discriminazione anche di sesso), la mancanza nei confronti delle coppie omosessuali di una tutela ed un riconoscimento adeguato all’interno di quello Stato; si deve inoltre escludere che il matrimonio estero di persone dello stesso sesso possa contrastare con l’ordine pubblico italiano; ne consegue che la negazione del permesso di soggiorno al cittadino coniugato con cittadino europeo dello stesso sesso viola il diritto di libera circolazione, ingresso, soggiorno e permanenza nel territorio dello Stato Italiano da parte di cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiarI.

RIF. NORMATIVI: art. 12 della Convenzione europea dei diritti umani; 2 lett b n. 1, 23, 25 D.Lgs. n. 30 del 2007.

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Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 13 febbraio 2012 (est. Tanasi) NOZIONE DI MATRIMONIO SECONDO IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – INCLUSIONE DEL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – CONIUGE DELLO STESSO SESSO DI CITTADINO ITALIANO IN SEGUITO A MATRIMONIO  CONTRATTO ALL’ESTERO – DIRITTO DI SOGGIORNO IN ITALIA – SUSSISTENZA

La nozione di matrimonio secondo il diritto dell’Unione europea include il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La normativa in materia di diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano che abbia esercitato la libertà di circolazione, derivata dalla direttiva europea n. 2004/38/CE, deve essere interpretata alla luce dei Trattati europei. Ne consegue che è «coniuge» e norma del D.Lgs. n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all’Unione Europea che abbia contratto matrimonio all’estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno.

RIF. NORMATIVI: art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali; 2 lett b n. 1, 23, 25 D.Lgs. n. 30 del 2007;

PUBBLICATA IN:
La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 588 con nota FERRARI, FIORATO Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita familiare in due recenti pronunce; MELI Il matrimonio tra persone dello stesso sesso: l’incidenza sul sistema interno delle fonti sovranazionali; BERGAMINI Riconoscimento ed effetti in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero: la recente evoluzione della giurisprudenza italiana.
Famiglia e diritto, in Osservatorio di giurisprudenza (a cura di BATA’, SPIRITO), 2012, 5, 510.
Il Foro italiano 2012,I,2727 con nota ROMBOLI Il matrimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro ordinamento dei «dicta» della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione della Corte di cassazione.
Fam. pers. succ. 2012, 310, con nota di COSTANZO.
Dir. fam. pers. 2012,  1650 ss., con nota DE FELICE La libertà di circolazione dei coniugi dello stesso sesso nello spazio di libertà dell’Unione.

ULTERIORI COMMENTI:
MOSCONI, CAMPIGLIO Il riconoscimento del matrimonio omosessuale alla luce di recenti pronunce in Diritto, immigrazione e cittadinanza 2012, 73.
VITRO’ Ricongiungimento fra due uomini sposati (all’estero), 2012.

 

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Tribunale di Varese, decreto del 23 luglio 2010 (pres. Paganini, est. Buffone) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO – ESTENSIONE DELL’ISTITUTO DEL MATRIMONIO ANCHE A PERSONE DELLO STESSO SESSO – INSUSSISTENZA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – MANIFESTA INFONDATEZZA
Pur in carenza di una norma definitoria espressa, l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso; non è, dunque, possibile – allo stato della normativa vigente – operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso mediante una interpretazione costituzionalmente orientata; è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale delle norme del codice civile che, in combinato disposto, vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 98, comma III, c.c.

PUBBLICATA IN:
Il Foro italiano Rep. 2011 voce Famiglia in genere e abusi familiari 37, 38.

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Tribunale di Treviso, sentenza del 19 maggio 2010 FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – INESISTENZA – FATTISPECIE RELATIVA A NEGATA TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO IN OLANDA DA CITTADINI ITALIANI DEL MEDESIMO SESSO.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è inesistente per l’ordinamento italiano; una volta assodata la non qualificabilità della fattispecie, non è necessario accertare la contrarietà del matrimonio omosessuale al nostro ordine pubblico, che, comunque, presuppone che l’atto straniero da trascrivere sia compreso nella categoria degli atti esteri trascrivibili nei registri anagrafici italiani secondo la disciplina che li regola.

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.

PUBBLICATA IN:
Dir. Fam., 2011, 3, 1239, con nota WINKLER Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata.

RIFORMA: Giudice di pace di Mestre del 21/01/2010

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Tribunale di Ferrara, ordinanza del 16 dicembre 2009 (pres. Maiorano, est. Stigliano) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI PRESENTATA DA COPPIA DELLO STESSO SESSO – RIFIUTO DEL COMUNE – COPPIE OMOSESSUALI – RILEVANZA GIURIDICA – DIGNITA` DELLA PERSONA – LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DI FAMIGLIA – DISCRIMINAZIONI DERIVANTI DAL SESSO O DALLE CONDIZIONI PERSONALI (QUALI L’ORIENTAMENTO SESSUALE), CON CONSEGUENTE OBBLIGO DELLO STATO DI INTERVENIRE IN CASO DI IMPEDIMENTI ALL’ESERCIZIO – RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all’esercizio. Di conseguenza non pare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis, 231 c.c. nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 Cost.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 13, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA IN:
Famiglia, Persone e Successioni 2010, 5, 344, con nota ANNUNZIATA, IANNONE Verso la tutela giuridica delle famiglie omosessuali?.

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Corte di appello di Firenze, prima sezione civile, ordinanza 3 novembre 2009 (pres. Grimaldi, est. Monti) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI PRESENTATA DA COPPIA DELLO STESSO SESSO – RIFIUTO DEL COMUNE – COPPIE OMOSESSUALI – RILEVANZA GIURIDICA – DIGNITA` DELLA PERSONA – LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DI FAMIGLIA – RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Poiché nessuna forma di ostracismo per i legami omosessuali trova fondamento nell’attuale realtà giuridica e sociale, non emerge alcun valore costituzionale antitetico che possa seriamente controbilanciare l’accesso delle persone omosessuali al matrimonio; sarebbe difatti ridicolo, se non retrivo, contrapporre l’inclinazione omosessuale alla dignità dell’uomo ed alla integrità morale del consorzio civile; il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata facendo comprendere e rispettare alla generalità dei consociati “un modo d’essere” che risponde a moti insindacabili dell’animo umano, di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentire l’affermazione, evitando ingerenze e sgombrando il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto all’autodeterminazione di ciascuno. Di conseguenza appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis, 231 c.c. nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 Cost.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 13, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

RIFORMA TRIBUNALE DI FIRENZE, DECRETO DEL 6 FEBBRAIO 2009

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Tribunale di Torino, settima sezione civile, decreto del 18 maggio 2009 (est. Orlando) MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – RIFIUTO DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE  DI PROCEDERE ALLE PUBBLICAZIONI – LEGITTIMITÀ – VIOLAZIONE PARAMETRI COSTITUZIONALE EX ARTT. 2, 3, 13, 29 E 117 – ESCLUSIONE

È legittimo il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso in quanto la diversità di sesso tra i nubendi è requisito minimo essenziale del matrimonio, in assenza del quale non è configurabile il matrimonio nell’ordinamento italiano; la mancata previsione del matrimonio tra persone dello stesso sesso non contrasta con i disposti di cui agli artt. 2, non essendo in discussione i diritti fondamentali dell’individuo tutelati da tale norma e non essendo imposta dalla legislazione vigente una limitazione o una compressione al diritto dell’individuo di effettuare scelte relative alla vita sessuale e affettiva corrispondenti alla sua natura omosessuale, non essendo vietato di intrattenere relazioni omosessuali e di intraprendere convivenze omosessuali; 3, in quanto è consentito al legislatore di disciplinare in modo differente situazioni di fatto diverse; 13, non venendo in esame limitazioni della libertà personale; 29, in quanto la norma non definisce il matrimonio; 117, in quanto non esistono norme del diritto internazionale generalmente riconosciute che impongano al singolo Stato di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 13, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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Corte d’Appello di Trento, sezione civile, ordinanza del 29 luglio 2009 (pres. Avolio) MATRIMONIO – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA NUBENDI DELLO STESSO SESSO – RIFIUTO OPPOSTO DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE –  INGIUSTIFICATA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI CONTRARRE MATRIMONIO – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI OMOSESSUALI E TRANSESSUALI IN RELAZIONE ALL’ACCESSO ALL’ISTITUTO DEL MATRIMONIO – CONTRASTO DEL DIVIETO DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CON LA TUTELA GARANTITA ALLA FAMIGLIA, QUALE SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO – VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI – RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Va rimessa alla Corte costituzionale, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98,107, 108, 143,143 bis, 156 bis c.c.. in rapporto agli artt. 2,3 e 29 Cost., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA IN:
Corriere giuridico 2010, 1, 91 con nota NASCIMBENE Unioni di fatto e matrimonio fra omosessuali. orientamenti del giudice nazionale e della corte di giustizia

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Tribunale di Venezia, terza sezione civile, ordinanza del 3 aprile 2009 (pres. Gionfrida est. Guerra) MATRIMONIO – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA NUBENDI DELLO STESSO SESSO – RIFIUTO OPPOSTO DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – RICORSO AL TRIBUNALE – MANCATO RICONOSCIMENTO ALLE PERSONE DI ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DELLA LIBERTÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONE DELLO STESSO SESSO – INGIUSTIFICATA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI CONTRARRE MATRIMONIO – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI OMOSESSUALI E TRANSESSUALI IN RELAZIONE ALL’ACCESSO ALL’ISTITUTO DEL MATRIMONIO – CONTRASTO DEL DIVIETO DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CON LA TUTELA GARANTITA ALLA FAMIGLIA, QUALE SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO – VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI – RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1° comma della Costituzione.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA IN:
Giur. cost. 2009, 2, 1238 con nota CRIVELLI Il matrimonio omosessuale all’esame della Corte costituzionale
Giur. merito 2009, 7-8, 1848 con nota FIORILLO Matrimonio omosessuale. la lacuna italiana nella tutela dei diritti, alla luce della costituzione e della normativa europea
Resp. civ. e prev. 2009, 9, 1905 con nota FERRANDO Il matrimonio gay: Il testimone passa alla Consulta
Nuova Giur. Civ. Comm. 2009, 911 con nota BUFFONE Riconoscibilità del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso
Il diritto di famiglia delle persone, 2009, 1045, con nota VESTO L’identità di sesso il matrimonio: una strada percorribile?
Giurisprudenza Italiana 2009, 2693.

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
BONINI BARALDI “Comizi d’amore” in tempo di crisi in Fam. e dir., 2009, 8-9, 830;
MELANI Il matrimonio omosessuale davanti alla Corte Costituzionale: azzardo o svolta?
PATRONE Il matrimonio tra persone omosessuali davanti alla Corte Costituzionale in Quest. Giust. 2009, 143;
PIGNATELLI Dubbi di legittimità costituzionale sul matrimonio in Forum di Quad. Cost., 2010.

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Corte d’Appello di Firenze, decreto del 27 giugno 2008 MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – RIFIUTO DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE  DI PROCEDERE ALLE PUBBLICAZIONI – LEGITTIMITÀ – VIOLAZIONE PARAMETRI COSTITUZIONALE EX ARTT. 2, 3, 13, 29 E 117 – ESCLUSIONE

È legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile a procedere alle pubblicazioni per matrimonio tra persone dello stesso sesso poiché è circostanza incontrovertibile che tutta la normativa positiva afferente all’istituto matrimoniale, sia quella codicistica, sia quella speciale, sia infine quella di rango costituzionale, facciano espresso riferimento alla unione tra persone di sesso diverso. Il diritto al matrimonio non costituisce diritto fondamentale dell’individuo poiché i diritti costituzionalmente garantiti per ciascun individuo sono quelli indicati nella prima parte della Carta costituzionale etra di essi vi è certamente quello alla non discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, nonché la tutela di tutti quei comportamenti che favoriscano il pieno sviluppo della persona umana( art. 3 Cost ), ma non l’istituto matrimoniale. Non vi è violazione dell’art. 3 Cost. in quanto è consentito il trattamento differenziato per le situazioni di fatto difformi, nè vi è violazione dell’art 117 Cost., in quanto non esistono norme del diritto internazionale generalmente riconosciute che impongano al singolo Stato di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.. L’ordinamento giuridico non esclude affatto, de iure condendo, che il Legislatore possa farsi interprete del mutato sentire del corpo sociale e legiferare nel senso, auspicato dai reclamanti, di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 13, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza Italiana 2009, 6, 1415 nota di MONTALTI Sulla necessità di allargare gli orizzonti in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso: alcuni spunti tratti da una pronuncia fiorentina troppo poco lungimirante…

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