applicazione analogica della normativa sul matrimonio/GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, sentenza del 30 ottobre 2013 DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE – FUNZIONARIO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – RILASCIO DEL PASSAPORTO DIPLOMATICO IN FAVORE DEL CONIUGE – MATRIMONIO FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATO ALL’ESTERO – CARENZA DI EFFETTI PER L’ORDINAMENTO INTERNO – ESTENSIONE DEI DIRITTI DELLA COPPIA CONIUIGATA IN COSTANZA DI SITUAZIONE OMOGENEA – PRINCIPIO LIMITATO ALLA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI

Non può darsi luogo ai benefici previsti al fine di garantire l’unità familiare (rilascio del passaporto diplomatico a norma del D.M. n. 4668 bis/1978; corresponsione di una indennità di servizio estero consistente in una integrazione dello stipendio metropolitano a norma del D.P.R. n. 18/1967; corresponsione, in occasione del trasferimento, di un anticipo e, successivamente, del rimborso delle spese di trasporto delle masserizie e dei titoli di viaggio ex D.P.R. n. 18/1967) in favore del coniuge dello stesso sesso sposato all’estero (Spagna) di un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri in quanto il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è privo di effetti per l’ordinamento interno, mentre l’applicazione analogica della normativa sul matrimonio e l’estensione dei diritti della coppia coniugata in costanza di situazione omogenea, principio affermato dalla Corte di cassazione con sentenza del15 marzo 2012, n. 4184, deve ritenersi limitato alla tutela di diritti fondamentali, fra cui non rientrano i detti benefici attesa la natura economica delle prestazioni vantate e la possibilità che l’unione si esplichi pur in assenza del rilascio del passaporto diplomatico.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. n. 4668 bis/1978; D.P.R. n. 18/1967; D.P.R. n. 18/1967; Art. 2 Cost..

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