Tribunale di Roma, sezione prima civile, sentenza 11-3-2011, n. 5896

composto dai magistrati:
dott. Massimo CRESCENZI –
dott.ssa Donatella GALTERIO
dott.sa Damiana COLLA
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n 45077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2007 posta in decisione all’udienza del 1.2.2011 su ricorso proposto
da XX, e1ettivamente domiciliato in Roma, Via della Farnesina, n. 269, presso lo studio dell’avv. P. Flagella, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso Ricorrente
con l’intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Roma.

OGGETTO: ricorso ex artt. 2 e 3, legge n. 164/82 (autorizzazione al trattamento chirurgico per adeguamento caratteri sessuali e rettifica registri dello stato civile).
CONCLUSIONI: All’udienza del 1.2.2011 i1 procuratore di parte corrente ha rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26 giugno 2007, XX nato a XX ha chiesto, previo accertamento della sussistenza di un’acclarata disforia di genere, 1’autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili e, ad intervento avvenuto, la conseguente rettifica di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei registri dello stato civile, con il nome di XX ed ordine all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere in tal senso; ha dedotto, al riguardo, di aver manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile sin dall’infanzia, tanto da avere nel corso degli anni adeguato anche il suo aspetto fisico alla figura femminile e di aver vissuto con sofferenza la sua condizione sessuale maschile.

Il ricorrente ha in proposito precisato di avere effettuato esami di natura fisica e psicologica per la verifica delle proprie condizioni psicosessuali culminati in relazione confermativa del dedotto disturbo dell’identità di genere.
Acquisita la documentazione prodotta la causa è stata trattenuta in decisione con l’intervento del P.M., che nulla ha obiettato in ordine alla domanda. Emessa sentenza non definitiva n. 466/2007 con la quale è stato autorizzato il richiesto intervento chirurgico sulla base della relazione del SAIFIP (Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica) presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini datata XX la causa è stata rimessa sul ruolo per verificare l’effettivo svolgimento dell’intervento autorizzato e provvedere all’esito, sulla domanda inerente la rettifica dell’atto di nascita.Effettuati numerosi rinvii in attesa dello svolgimento dell’intervento in questione, all’udienza del 1.2.2011 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia dell’ordine di rettifica nei confronti dell’ufficiale dello stato civile, nonostante la mancata effettuazione dell’intervento autorizzato. La causa è stata trattenuta in decisione per la sentenza definitiva, previa concessione di termine per note sino al 28.2.2011.
Ebbene, il collegio ritiene in questa sede di condividere l’orientamento espresso da questo tribunale con la sentenza del 18.10.1997 (Pres. est. Campolongo), nella quale si è ritenuto che in caso di transessualismo accettato il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali.
Pertanto deve ritenersi che nei casi in cui non sussista tale conflittualità non è necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita; in altri termini, la legge n. 164/82 non prevede il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica, ma dispone so1o che tale intervento debba essere autorizzato, quando necessario.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell’ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una “concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti”.
Ebbene, nella specie, si evince dalla documentazione in atti e in particolare dalla relazione psicologica depositata dal ricorrente all’udienza del 1.2.2011 che lo stesso ha effettuato un primo intervento chirurgico di mammoplastica additiva a seguito del quale ha raggiunto “un livello tale di integrazione dei propri organi genitali con la propria immagine corporea da poter vivere in modo soddisfacente sia a livello personale e sia nelle relazioni con gli altri”; dalla medesima relazione sì evince inoltre che il ricorrente ha attualmente raggiunto un soddisfacente equilibrio anche nella vita sessuale “tanto che un intervento di RCS risulterebbe inopportuno e rischioso rispetto alla soddisfazione raggiunta nell’area sessuoaffettiva”. Del resto, la relazione evidenzia come nel corso del sostegno psicologico siano emersi “paure e vissuti di forte ansia rispetto alla possibilità di compromettere il raggiunto benessere psicofisico” e che nella quotidianità il ricorrente affronta, anche nel campo professionale, profonde difficoltà a causa del possesso di documenti al maschile. Infine, è stata prodotta unitamente alle note ulteriore relazione del medesimo SAIFIP datata XX nella quale sono descritti gli effetti della terapia ormonale femminilizzante (svolta dal ricorrente a decorrere dal 2003)sulla capacità a procreare nel sesso maschile, la quale risulta enormemente ridotta.

Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psicodiagnostica che il Tribunale ritiene di condividere va, dunque, ordinata, senza ulteriormente attendere lo svolgimento dell’autorizzato intervento chirurgico, la richiesta rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l’assunzione da parte del ricorrente del nome XX, in luogo del nome XX.

In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, così provvede:

ORDINA all’ufficiale dello stato civile del comune di XX di rettificare l’atto di nascita di XX, nato a XX il XX, nel senso che ove è scritto sesso “maschile” deve leggersi e intendersi sesso “femminile” e che ove è scritto “XX” deve 1eggersi e intendersi “XX”;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.3.2011.<

Il Giudice estensore Damiana Colla
Il Presidente Massimo Crescenzi
Depositato: 22.3.2011.