misura di sicurezza dell’espulsione/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza 14 ottobre 2009 n. 41368 (pres. Fazzioli, est. Capozzi) ORIENTAMENTO SESSUALE – DIVIETO DI ESPULSIONE VERSO UNO STATO NEL QUALE LO STRANIERO POSSA SUBIRE PERSECUZIONI – TUNISIA – PREVISIONE COME REATO DEL FATTO IN SÉ DELL’OMOSESSUALITÀ – SUFFICIENZA – PREVISIONE COME REATO DI ATTI ESPLICATIVI DELLA SESSUALITÀ – INSUFFICIENZA – ONERE DELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL REATO IN CAPO AL RICORRENTE – SUSSISTENZA

Il divieto di espulsione verso uno Stato nel quale lo straniero possa subire persecuzioni opera ogni qualvolta sia previsto come reato il fatto in sé dell’omosessualità, senza che sia necessaria anche la concreta emanazione di una condanna nei confronti del ricorrente; il divieto non opera, tuttavia, se il Paese prevede come reato non il fatto in sé dell’omosessualità ma soltanto gli atti esplicativi di tale sessualità; il ricorrente è onerato di provare la sussistenza del reato nel Paese di origine.

RIF. NORMATIVI: art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998; art. 2 Direttiva europea n. 83 del 2004.

PUBBLICATA IN:
Rivista penale 2010, 160.

CONFERMA: Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ordinanza del 3 marzo 2009

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