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Famiglia e pregiudizio: Cassazione n. 601/2013

34Ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un «mero pregiudizio». Così la Corte di Cassazione nella sentenza depositata l’11 gennaio 2013.

La vicenda attiene all’affidamento di un bambino figlio di un padre di religione musulmana e di una madre ex tossicodipendente che ha intrapreso una relazione sentimentale ed una convivenza con un’operatrice della propria comunità di recupero; il tribunale per i minorenni aveva stabilito, con decisione confermata in appello, l’affidamento in via esclusiva alla madre, tenendo conto del comportamento violento del padre che aveva aggredito la convivente della madre e dell’interruzione dei rapporti con il figlio, nonostante fosse stato delegato ai servizi sociali di regolamentare gli incontri del minore con il padre, da tenersi con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro ed inizialmente protetto. La decisione conferma l’ormai consolidato orientamento della S.C., dei giudici di merito e di Strasburgo  per cui ai fini dell’affidamento dei/lle figli/e non assume rilevanza l’orientamento sessuale dei genitori. La Corte, tuttavia, trova  l’occasione per alcune affermazioni importanti, poichè i giudici di legittimità sottolineano che ritenere che possa avere ripercussioni negative l’inserimento di un minore in una «famiglia» «composta da due donne legate da una relazione omosessuale» appare frutto di un «mero pregiudizio». In ciò sta il tratto più rilevante della decisione.

La Corte di Cassazione, facendo seguito all’affermazione contenuta nella sentenza n. 4184 del 2012 in cui aveva osservato che la vita di relazione tra due persone dello stesso sesso rientra oggi nella nozione convenzionale di “vita familiare”, chiama adesso coerentemente «famiglia» il nucleo costitutito dal minore e la coppia omosessuale . E’ un tratto che non può sfuggire a chi riconosce l’importanza che le parole assumono nella costruzione del discorso giuridico e culturale. La Corte, inoltre, non si limita a rigettare il ricorso per la sua genericità, ma precisa per quale ragione le doglianze del ricorrente devono essere ritenute generiche, affermando che alla loro base «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale», in tal modo dandosi per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino.

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