Articoli taggati con BIBLIOGRAFIA/Omogenitorialità

Cagliari e Roma: le prime due decisioni dopo le sentenze della Corte costituzionale

di Marco Gattuso

1.

La Corte d’appello di Cagliari, con decreto depositato il 29 aprile 2021 ha confermato la necessità di iscrivere anche la madre intenzionale nell’atto di nascita. Il tribunale di Roma con decreto del 18 aprile 2021 (per il cui invio si ringrazia l’avv. Michele Giarratano) per suo verso ha imposto al Comune di Roma di annotare l’atto con due mamme già formato da altro Comune.

L’importanza delle due decisioni risiede nell’essere le prime due emesse da giudici di merito dopo il deposito delle due sentenze n. 32 e 33 del 9 marzo 2021, contenenti come si rammenterà l’indicazione della inidoneità dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela dei bambini nati da due donne a mezzo di pma eterologa oppure da coppie etero o omosessuali a mezzo di gpa, con un forte monito al legislatore di intervenire con urgenza.

Nelle more di un (allo stato inverosimile) intervento del Parlamento, la parola torna dunque ai giudici, i quali dinnanzi a un bambino che, in concreto, chiede tutela, non possono arrestarsi a un non liquet.

2.

La sentenza della corte cagliaritana si caratterizza, in particolare, per l’ampia e assai accurata motivazione, con cui ricostruisce e si confronta sostanzialmente con tutti i più recenti arresti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fornendo una precisa e condivisibile immagine del quadro normativo e dello stato dell’arte.

La Corte, in particolare, è molto precisa e netta nel distinguere i due piani, della valutazione delle condotte degli adulti e della tutela di bambini, per cui per un verso dà atto che la legislazione italiana – a differenza di molti altri paesi europei – non consente l’accesso delle coppie dello stesso sesso alla pma e neppure all’adozione di bambini in stato di abbandono, ma per altro verso dà pure atto che la legislazione vigente in materia di pma impone, a tutela del nato, di riconoscere come genitori i due membri della coppia che abbiano espresso, per fatti concludenti, il consenso.

Si tratta, dunque, dell’ennesima decisione di merito che conferma tale interpretazione del quadro normativo vigente, con un franco esame degli argomenti di segno contrario svolti dalla prima sezione della Corte di cassazione nelle sentenze n. 7668 del 3 aprile 2020 e n. 8029 del 22 aprile 2020, da cui la Corte cagliaritana dichiara di dissociarsi. Da questo punto di vista si tratta, dunque, di una sentenza, particolarmente accurata nella motivazione, che conferma un indirizzo già emerso in diverse altre decisioni.

In particolare il Tribunale di Cagliari (la cui decisione del 28 aprile 2020 viene così confermata), dava atto «che il dialogo tra giudici di merito (more…)

Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

di Alice Margaria*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

 

* Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Padri, comunque: da Milano ulteriori conferme in tema di omogenitorialità maschile

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con alcune brevi osservazioni, tre recenti pronunce provenienti, rispettivamente, dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale ordinario di Milano e relative – la prima – ad una adozione in casi particolari disposta per due minori a favore del secondo padre, compagno del padre biologico,  e – le seconde – all’ordine di rettificare l’atto di nascita di due minori nati negli Stati Uniti d’America a seguito di gestazione per altri, inserendo l’indicazione del secondo padre, conformemente alle risultanze dell’atto di nascita legittimamente formato nello Stato di nascita dei minori.

Da qualche mese, a Milano, il tema del riconoscimento della doppia genitorialità in coppie omosessuali maschili è al centro di un dibattito acceso ed articolato, seguito alla iniziale decisione del Comune – poi sospesa – di far luogo alla trascrizione integrale (originaria, o mediante rettifica) dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di entrambi i padri, in caso di nascita a seguito di gestazione per altri (d’ora in poi, GPA). A quanti sostengono la necessità di dare piena tutela ai minori garantendo loro la continuità dello status legittimamente acquisito nello stato estero di nascita, si contrappongono infatti coloro che ritengono – tutto al contrario – che le peculiarità legate al modo in cui detti minori sono venuti al mondo (e cioè il ricorso alla surrogazione di maternità, oggetto nel nostro ordinamento di divieto sanzionato penalmente, all’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004) sarebbero ostative a detto riconoscimento.

Le decisioni che pubblichiamo – attinenti a due diverse fattispecie, come si dirà – intervengono dunque, proprio a Milano, a chiarire taluni profili controversi, ed in particolare l’asserito rilievo giuridico del legame tra pratica procreativa e continuità dello status legittimamente acquisito all’estero. Peraltro, proprio in ragione della diversità di fattispecie, le decisioni coprono, per così dire, l’intero ventaglio delle possibilità di riconoscimento della doppia genitorialità maschile, mettendo in luce taluni aspetti costanti – su tutti, la centralità dell’interesse del minore e, come meglio si dirà, l’indifferenza del modo di nascita in relazione al riconoscimento del legame parentale – ma anche, e soprattutto, talune differenze, che non sono senza significato proprio con riguardo alla miglior tutela della posizione del minore.

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Corte d’appello di Genova: riconoscimento automatico di adozione omogenitoriale nazionale straniera

di Guido Noto La Diega* 

Con ordinanza n. 1319 del 1 Settembre 2017, la Corte d’Appello di Genova si è pronunciata in tema di trascrizione della sentenza straniera concedente l’adozione a una coppia di coniugi del medesimo sesso e trascrizione del certificato di nascita del minore adottato. Il collegio genovese dichiara l’efficacia della sentenza straniera e ordina la trascrizione della stessa e del certificato di nascita nei registri dell’Ufficio di Stato Civile sulla base di tre considerazioni. Innanzitutto la vicenda è regolata dalla legge n. 218/1995 (nel prosieguo anche ‘legge sul diritto internazionale privato’ o ‘legge d.i.p.’) e non dalla legge n. 184/1983 (nel prosieguo anche ‘legge sulle adozioni’). Ne segue che la regola è il riconoscimento automatico dell’adozione da parte dell’ufficiale dello stato civile, mentre il vaglio del Tribunale dei Minorenni previsto dalla legge sulle adozioni è eccezionale e limitato alla c.d. adozione internazionale. Quest’ultima si ha quando una coppia residente in Italia adotta un minore in stato di abbandono e residente all’estero. In secondo luogo, i provvedimenti de quibus vanno obbligatoriamente riconosciuti al ricorrere di quattro condizioni: competenza dell’autorità che li ha emessi, efficacia nell’ordinamento estero considerato, non contrarietà all’ordine pubblico e rispetto dei diritti di difesa. La detta non contrarietà è la condizione principale è sul punto la Corte d’Appello è cristallina nello statuire che la limitazione dell’adozione alle coppie unite in matrimonio non è una norma fondamentale, di talché la sua violazione non attiva il limite dell’ordine pubblico internazionale, il quale negli anni è andato significativamente erodendosi per via pretoria. Il nucleo di questo limite è nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, che, in subiecta materia, prendono il volto del prevalente interesse del minore. In quest’ultimo si sostanzia il terzo ordine di considerazioni del collegio. L’interesse del minore deve valutarsi in concreto, alla luce del diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status filiationis. L’importanza dell’interesse del minore è tale che, un provvedimento che potrebbe prima facie sembrare in contrasto con l’ordine pubblico, non è da considerarsi tale perché riflette l’interesse del minore. In conclusione, l’ordinanza annotata consolida e chiarifica il diritto vivente sotto almeno tre profili. Anzitutto, le coppie omogenitoriali integrano a pieno titolo il concetto di famiglia, il che si riverbera sul fatto che è nell’interesse del minore crescere nel suddesto consesso familiare. Un secondo profilo attiene alla conferma dell’ordine pubblico internazionale come norma ad applicazione eccezionale e interpretata in modo tale da assicurare la massima apertura possibile agli ordinamenti stranieri. Terzo, con più diretto riguardo al caso di specie, si conferma quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 5 Ottobre 2016 in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie omogenitoriali (v. M.M. Winkler, Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano). In pari tempo, la sentenza può essere vista come un passo avanti rispetto al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze che, il 7 Marzo 2017, pur riconoscendo l’efficacia di un’adozione omogenitoriale di due cittadini italiani residenti nel Regno Unito, non aveva riconosciuto la natura schiettamente internazionalprivatistica della vicenda, applicando invece il meno favorevole regime dell’art. 36, comma 4 legge sulle adozioni (v. il commento di A. Schillaci, “Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitoritalità).

Il fatto

Con sentenza del 10 Marzo 2016, il Tribunal de Justiça di uno stato nel Brasile concedeva la adopção di minore a un cittadino italo-brasiliano e uno franco-brasiliano uniti in matrimonio. Col provvedimento straniero (more…)

Obiezione di coscienza e molto altro, nel ricordo di Stefano Rodotà: pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius

È  stato pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita, in questo numero, un Focus tematico, curato da Alexander Schuster, su Coscienza, religione e non-discriminazione e alcuni interventi e commenti su temi specifici.

Il Fascicolo si apre con il ricordo di Stefano Rodotà, che era (e resterà) membro della Direzione scientifica della Rivista, che ha seguito fin dalla sua nascita e ha costantemente ispirato con le sue parole ed il suo insegnamento. A lui il Fascicolo è dedicato, con nostalgia e profonda gratitudine.

Il Focus, introdotto dal curatore, affronta il tema alla luce delle più recenti evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riguardo all’intersezione tra rivendicazione del diritto all’obiezione di coscienza e principio di non discriminazione, specie in relazione ai temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. In quest’ottica, al contributo di Andreas Yannaros – che ricostruisce gli itinerari della giurisprudenza europea sul punto – si affiancano quelli di Federica Grandi e Roberto Toniatti, dedicati al rapporto tra obiezione di coscienza e unione civile tra persone dello stesso sesso, e quello di Laura Calafà, relativo invece all’intreccio problematico tra orientamento sessuale e rapporto di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza.

Nella sezione Commenti, segnaliamo invece i tre contributi di Ilaria Rivera, Alessandra Viviani e Giovanni Galasso, dedicati ai più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e interna in tema di omogenitorialità e rapporti familiari di fatto. Nella sezione Interventi, è infine pubblicato un contributo di Anna Lorenzetti sulla condizione delle persone transgeneri detenute in carcere.

“Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitorialità

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo, con una guida alla lettura, i due decreti con i quali il Tribunale per i minorenni di Firenze ha ordinato la trascrizione di due provvedimenti – pronunciati rispettivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America – che avevano disposto l’adozione di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo nello stato estero.

1. I provvedimenti in commento aggiungono un ulteriore tassello al mosaico, ormai assai ricco, delle tutele che l’ordinamento italiano appresta – sia pure solo a livello giurisdizionale – all’omogenitorialità, nelle diverse tipologie di esperienza da cui essa può trarre origine. Dopo il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari) alla fattispecie dell’adozione del figlio del partner in coppia omosessuale (Cass., sez. I civ., 26 maggio 2016, n. 12962), e dopo il riconoscimento della trascrivibilità dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due madri (Cass., sez. I civ., n. 19599/16) e due padri (App. Trento, 23 febbraio 2017), le pronunce in commento completano, invece, il quadro delle tutele nella fattispecie di trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione.

Se, finora, le pronunce rilevanti avevano riguardato la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppie di donne (così, ad esempio, App. Napoli ord. del 30 marzo 2016) e sul punto si era pronunciata la stessa Corte costituzionale, chiarendo con la sentenza n. 76/2016 quale fosse la normativa applicabile alla fattispecie, le decisioni fiorentine allargano ulteriormente il campo degli strumenti di riconoscimento e protezione, ordinando la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione congiunta di minori esterni alla coppia, e fornendo importanti indicazioni tanto sull’individuazione della disciplina applicabile, quanto – nel merito – in relazione ai termini e ai limiti del controllo di compatibilità del provvedimento straniero con l’ordine pubblico. (more…)

Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261

43di Stefania Stefanelli*

Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016 n. 261, che si allontana non solo dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità – segnatamente Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016 – ma anche da quella dello stesso tribunale minorile[1], il collegio meneghino ha ritenuto che non sia «possibile accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell’art. 44 l. adozione] estendendo la possibilità dell’adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni caso di impossibilità ‘anche giuridica’ di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell’interesse del minore». Da tale interpretazione deriva il rigetto delle domande di adozione “incrociata” avanzata da ciascuna donna nei confronti del figlio biologico dell’altra, nell’ambito di un’unione civile e di un progetto di genitorialità condivisa, realizzato all’estero con l’inseminazione artificiale delle madri col seme del medesimo donatore.

Sebbene la relazione del Servizio Adozioni attestasse «un positivo legame tra le due ricorrenti», e che le bambine apparissero «serene nella relazione con entrambe, curiose e riflessive sulla situazione famigliare, notando differenze rispetto ad altri nuclei, complessivamente serene, anche dalle informazioni assunte, nel contesto familiare e sociale», i giudici hanno ritenuto che l’adozione in questione «si può pronunciare anche in casi in cui non sussistano le condizioni di abbandono previste dall’art. 8 (come ad es. nella lett. b) ovvero in altri casi peculiari, in cui il legislatore ha ritenuto che, pur sussistendo la situazione di abbandono […] per la peculiarità della situazione non sia opportuno procedere all’adozione legittimante al fine di favorire il permanere del minore in un contesto famigliare che sia però sostitutivo della famiglia di origine proprio per garantirgli i due ‘genitori’ che altrimenti non avrebbe»[2].

Così argomentando, la decisione in commento finisce per allontanarsi – col discutere di una sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine – anche dall’orientamento giurisprudenziale più risalente e dall’opinione dottrinale che pur richiama, a sostegno dell’esclusione dall’ambito dell’impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, di quella che sia giuridica (integrata nella specie dall’essere il bambino idoneamente accudito da un genitore, e quindi non si possa far luogo alla dichiarazione di adottabilità per difetto di stato di abbandono), e non invece di fatto[3].

L’argomento incentrato sulla sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine non convince, perché contrario all’esplicito dettato dell’art. 300 c.c., espressamente richiamato dall’art. 55 l. adozione, a mente del quale l’adottato conserva lo status familiae originario, e non acquista legami di parentela né speranze successorie (art. 304 c.c.) nei confronti dei parenti dell’adottante. È anzi proprio la conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, e con essi del relativo cognome, a connotare in termini di “specialità” la formula adottiva in questione,  e costituisce l’alternativa all’adozione che si diceva legittimante, prima dell’abrogazione della filiazione legittima, ed oggi si può definire parentale, perché consente il pieno inserimento dell’adottato nel gruppo parentale adottivo, mentre quella in oggetto è genitoriale, perché lo status si costituisce nei soli confronti dell’adottante[4]. In altri termini, l’ordinamento vigente distingue due forme di adozione, entrambe finalizzate alla garanzia del best interest del minore: quella disciplinata dal titolo I presuppone che il bambino versi in stato di abbandono morale e materiale da parte dei suoi genitori e dei parenti più prossimi, oppure che lo status filiationis non si sia costituito[5], di conseguenza sia stato dichiarato adottabile e abbia avuto esito positivo l’affidamento preadottivo a coppia avente i requisiti di idoneità prescritti dall’art. 22 ss., e costituisce al bambino lo status di figlio matrimoniale degli adottanti, cui conseguono ex art. 74 c.c. il rapporto di parentela con le loro famiglie ed i diritti alla loro successione intestata; quella disciplinata dal titolo IV, invece, consegue a presupposti meno rigorosi, perché può difettare la dichiarazione di adottabilità e sono ammesse ad adottare anche le persone singole e le coppie non coniugate, ma produce anche effetti più limitati, escludendo l’inserimento dell’adottato nel gruppo familiare esteso. Lo ha insegnato la Corte Costituzionale, statuendo che «è evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest’ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazione degli interessi del minore»[6].

Che il rapporto tra i due paradigmi adottivi sia di alternatività – e non di residualità come argomenta il tribunale meneghino – è dimostrato dall’art. 11 comma 1 l. adozione, con riferimento all’orfano di entrambi i genitori che versi in stato di abbandono, in quanto gli difetta altresì la cura dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi [7]. Di questo minore potrebbe dichiararsi l’adottabilità con procedura semplificata, poiché non è (more…)

Passo dopo passo, il diritto si avvicina alla vita: la Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati grazie alla gestazione per altri

Art29

di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo il decreto, depositato il 28 dicembre 2016, con il quale la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la trascrizione di un atto di nascita, formato in California, relativo a due minori, nati da parto gemellare a seguito di ricorso alla gestazione per altri, e legati geneticamente ad una stessa donatrice di ovocita – diversa dalla portatrice – e, rispettivamente, ai due padri. La trascrizione dell’atto di nascita era stata negata dall’Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, con decisione confermata dal Tribunale. In particolare, l’originario diniego di trascrizione era stato motivato sulla base della circostanza che la diversa paternità genetica dei gemelli, unita al parto gemellare, lasciava supporre il ricorso alla gestazione per altri (mai negato, tuttavia, dai padri reclamanti), con conseguente contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico, per elusione dell’art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che, come noto, vieta – in Italia – il ricorso alla gestazione per altri.

Il caso presenta tratti non dissimili da altri già risolti in senso favorevole dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. Come noto, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalle decisioni Mennesson e Labassee contro Francia, ha chiarito che il ricorso alla gestazione per altri non può incidere negativamente sul riconoscimento giuridico del legame parentale tra il minore ed il genitore genetico, dovendosi assicurare in ogni caso la protezione del diritto del minore all’identità personale e sociale ed il suo superiore interesse, che verrebbe ad essere pesantemente leso dal mancato riconoscimento del legame (ad esempio, sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dei diritti ereditari, ma anche dell’acquisto della cittadinanza e del godimento di una serie di diritti fondamentali, tra cui quello alla circolazione). Già in precedenza, peraltro, non erano mancate alcune decisioni di Tribunali italiani che, in casi di coppie eterosessuali o di padri singoli che avevano fatto ricorso alla g.p.a., avevano riconosciuto il legame con il padre genetico (ad es. Trib. Forlì, 25.10.2011; Trib. Napoli, 1.7.2011) ma anche, in un caso (App. Bari, 15.3.2009), con la madre intenzionale.

Allo stesso tempo, l’iter argomentativo del decreto in esame presenta talune peculiarità che meritano di essere (more…)

Il Tribunale di Napoli ordina la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri

di Angelo Schillaci*image

Pubblichiamo, con alcune indicazioni di lettura, il decreto dell’11 novembre 2016 (depositato in data 6 dicembre 2016), con il quale il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di Napoli di trascrivere l’atto di nascita di un minore, formato in Spagna, con l’indicazione di entrambe le madri, cittadine italiane coniugate tra loro e residenti in Spagna.

La decisione interviene a pochi mesi dalla fondamentale pronuncia della Suprema Corte di cassazione, sez. I, n. 19599/2016, che aveva provveduto in modo analogo, dettando una corposa serie di principi di diritto idonei – come dimostra proprio la decisione che oggi pubblichiamo – a guidare gli orientamenti della giurisprudenza in tema di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

La decisione napoletana si pone nel solco del recente arresto della Corte di legittimità, specie sul punto della declinazione del concetto di ordine pubblico non in termini di compatibilità con l’ordinamento italiano ma nei termini, più larghi, di compatibilità con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali desumibili dalla Costituzione, dal diritto primario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cd. ordine pubblico internazionale). Come avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione, peraltro, è proprio questa accezione del concetto di ordine pubblico a consentire di ritenere non ostativi alla trascrizione tanto il principio di cui all’art. 269, comma 3, c.c., secondo cui è madre colei che partorisce, quanto la circostanza che l’ordinamento italiano non contempli (per ora) che “persone dello stesso sesso possano essere entrambe genitori dello stesso figlio” (p. 6).

Rispetto alla decisione della Corte di cassazione, tuttavia, la pronuncia napoletana presenta taluni (more…)

Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta

2012-10-07 09.30.33

Anche la Corte d’Appello di Palermo, dopo il tribunale per i minorenni di Bologna, ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità. In questo caso i giudici dubitano della legittimità dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale”. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici d’appello non hanno ritenuto possibile una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma. Si impone, tuttavia, una riflessione sulle fonti della genitorialità nel nostro ordinamento: se, come noto, la genitorialità consegue, anche, ad una consapevole assunzione di responsabilità genitoriale, cosa impone di escludere il riconoscimento della responsabilità del genitore omosessuale?

di Marco Gattuso

Con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, la Corte d’Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie la ex partner, dello stesso sesso, del genitore cd. “biologico”).

La Consulta viene così investita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, d’una nuova questione di incostituzionalità in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità (more…)

Luci ed ombre di un recente provvedimento del Tribunale di Palermo

2015-02-15 10.02.44La decisione del Tribunale di Palermo del 15 aprile u.s. ha destato l’interesse dei media ed ha suscitato opposte reazioni, non solo tra i giuristi. La decisione è nota: a seguito della separazione di una coppia di donne, il Tribunale ha disciplinato gli incontri tra la madre sociale o comadre ed i figli. Si tratta di un vero e proprio diritto di visita. L’Autore analizza la decisione, con rilievi critici sotto il profilo della legittimazione attiva della comadre e del Pubblico Ministero, rilevando le criticità della difficile emersione giuridica di un legame non solo affettivo alla luce del superiore interesse del minore.

di Geremia Casaburi*

 La decisione

Il  decreto del Tribunale di Palermo del 15 aprile 2015 qui pubblicato, ha destato l’interesse dei media e, come sempre più spesso accade in materie sensibili (viene da dire eticamente) come quelle affrontate, ha suscitato opposte reazioni, non solo tra i giuristi.
La decisione è ormai nota: a seguito della rottura di una coppia omosessuale (due donne), il Tribunale ha disciplinato gli incontri tra una delle partner – qualificata madre sociale (ma è in uso anche il neologismo comadre) – ed i figli (biologici) dell’altra. Si tratta di un vero e proprio diritto di visita, e del resto è stata fatta espressa applicazione degli artt. 337 bis e ter del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs 154\2013 (si tratta comunque delle disposizioni sull’affido condiviso, già contenute negli artt. 155 ss cod. civ., ed a loro volta introdotti dalla l. 54\2006; tali disposizioni, inserite nell’ambito della disciplina della separazione, erano però applicabili anche al divorzio e alla famiglia di fatto in crisi, rectius ai figli nati da genitori non coniugati, come espressamente disponeva l’art. 4 l. 54\2006 cit.).
I giudici siciliani hanno però offerto di tali disposizioni una lettura “costituzionalmente orientata”, ritenendo in particolare configurabile un diritto del minore –non dell’adulto- ad intrattenere e conservare rapporti significativi non solo con gli ascendenti (per i quali opera ormai l’art. 317 bis cod. civ.) ed i parenti, ma anche con terzi – al di là di ogni legame biologico – con i quali appunto abbiano di fatto consolidato siffatti rapporti significativi.
Il riferimento è, in primo luogo, al partner –coniuge o compagno\a- del genitore con cui vivono.
Nel caso di specie si è ritenuto che sussistesse la prova dell’esistenza di tali rapporti: infatti i due bambini (di cui non è precisata l’età) vivevano con la coppia dalla nascita, e riconoscevano ad entrambe le donne il ruolo di mamma; al riguardo vi è stata anche una c.t.u., le cui conclusioni sono state riprese in ordinanza.
Sotto il profilo probatorio, del resto, vi era il dato significativo che – qualche anno prima – le due donne, in primis evidentemente la madre biologica – avevano (pur inutilmente) adito il tribunale per i minorenni di Palermo (more…)

Palermo, piena tutela dei diritti dei bambini dopo la separazione delle co-mamme

2015-02-12 23.22.23Il Tribunale di Palermo con decreto del 13 aprile 2015 ha riconosciuto il diritto di due minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, priva cioè di legami biologici con gli stessi, prevedendo in caso di separazione dei genitori dello stesso sesso un calendario preciso che consenta a quest’ultima di tenere con sé i figli per alcuni giorni alla settimana. Si tratta della prima decisione in tal senso nell’ordinamento italiano (provvedimento segnalato dall’avv. Arianna Ferrito dello Studio Legale Galasso, che si ringrazia).

L’unico precedente noto sul punto era, difatti, ormai piuttosto risalente e negativo (Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009).

Il precedente milanese aveva suscitato forti perplessità per la evidente sottovalutazione del superiore interesse del minore, posto che il tribunale pur avendo acquisito una c.t.u. che aveva accertato la sussistenza di un forte legame genitoriale con la mamma sociale, ed una concreta sofferenza dei bambini in seguito alla sua rescissione, aveva poi escluso un intervento a sua tutela (per un commento critico, cfr. Gattuso Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584).

Passati alcuni anni, che hanno visto una intensa attività di ricerca ed approfondimento scientifico (giuridico, psicologico ecc.) e, soprattutto, l’affermazione sempre più estesa delle istanze delle cd. famiglie arcobaleno (la cui associazione ha diffuso ieri la notizia della decisione siciliana) il tribunale di Palermo si allontana oggi radicalmente da quell’indirizzo assicurando piena protezione al diritto dei minori di mantenere una stabile relazione col genitore non biologico.

Nel provvedimento del Tribunale palermitano si legge difatti che (more…)

Importante precedente della Corte Suprema Federale brasiliana sull’adozione da parte di coppie omossessuali

imagedi Giovanni Damele*

Dando seguito alla propria decisione del 2011, con la quale dichiarò la costituzionalità dell’ “unione stabile” (união estável) tra due persone dello stesso sesso intesa come “entità familiare”, equiparata quindi sul piano dei diritti e dei doveri alla “unione stabile” eterosessuale, la Corte Suprema Federale brasiliana (Supremo Tribunal Federal – d’ora in poi STF) ha negato, con decisione del 5 marzo 2015 della giudice Carmen Lúcia, le cui motivazioni sono state pubblicate nello scorso 18 di marzo, il ricorso straordinario presentato dal Pubblico Ministero dello Stato del Paraná contro l’adozione da parte di una coppia omosessuale di un minore di 12 anni, stabilendo così un importante precedente, per il Brasile, in materia di adozioni da parte di coppie omosessuali.

Il caso era giunto fino al STF dopo che il Pubblico Ministero del Paraná aveva fatto ricorso nei gradi inferiori di giudizio contro la richiesta di adozione di un minore di 12 anni da parte di una coppia omosessuale, ritenendo che l’adozione da parte di coppie omosessuali dovesse essere limitata a maggiori di 12 anni, in modo da dare al candidato all’adozione l’opportunità di potersi pronunciare sulla stessa. Rigettato dalla Corte di Giustizia del Paraná e dalla Corte Suprema di Giustizia brasiliana, proprio sulla base della giurisprudenza del STF, il ricorso è così giunto alla Suprema Corte, che lo ha definitivamente rigettato, con decisione del 5 marzo scorso. Motivando la decisione monocratica, la giudice Carmen Lúcia ha fatto diretto riferimento al precedente del 2011, sostenendo che qualsiasi limite d’età imposto alla sola adozione da parte di coppie omosessuali sarebbe andato contro (more…)

Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme

2012-10-09 00.24.25L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.

Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne,  si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.

Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

imageCon la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

foto3di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)

Adozione in casi particolari e second parent adoption

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Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce per la prima volta in Italia la genitorialità sociale della partner della madre biologica di una bambina, concepita all’estero mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. La soluzione individuata deve essere condivisa. Trattandosi di una pronuncia che – si spera – “farà scuola”, appare opportuno individuare le possibili obiezioni all’opzione scelta, partendo dalle motivazioni fornite dal Tribunale capitolino e, ove necessario, integrandole.

In July 2013 the Rome Juvenile Court granted second parent adoption to the lesbian partner of the biological mother of a five years old child conceived abroad through artificial insemination as result of a parental project of the couple. The legal instrument was simple adoption (“adozione in casi particolari”) for “proven impossibility of pre-adoptive placement” under art. 44, paragraph 1, letter  d, Law 184/1983. The solution must be shared. Since this judgment will probably be a leading case,  it seems appropriate to identify the critics brought against the chosen option and to examine the responses given by the Rome Juvenile Court, where necessary, supplemented by further arguments.

 di Joëlle Long*

1. Una sentenza arcobaleno

Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la partner della madre biologica e una bambina di cinque anni, concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. Sebbene non sia un’idea nuova in dottrina[1], si tratta del primo caso in giurisprudenza.

La prospettiva è giustamente quella minorile: il giudice evita ogni valutazione del legame di coppia tra le due donne (coniugate in Spagna e iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Roma) e si concentra invece sul rapporto tra la bambina e l’aspirante adottante, partner della madre biologica della minore.

2. Gli argomenti contrari

La soluzione individuata dal Tribunale capitolino deve essere condivisa. Era tuttavia tutt’altro che scontata. Anzi: gli argomenti in senso contrario erano (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Whistler's_Mother_1934_Issue-3cCon ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialitá é “sana e meritevole d’essere riconosciuta”

2012-10-03 23.31.07L’omogenitorialità è “una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale”. Con sentenza depositata il 30 luglio 2014, il tribunale per i minorenni della capitale ha riconosciuto ad una bambina figlia di due mamme il diritto ad essere adottata dalla propria mamma non biologica ed a prendere il doppio cognome. Si tratta del primo caso in Italia e di una grande svolta per le famiglie omogenitoriali. In senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe soltanto, infatti, un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Same-sex parenthood is “a different  kind of parenthood which is positive and has to be recognized as such”. With a decision delivered on July 30th, the Court of Rome has ruled that the daughter of two mothers can be adopted by the not biological one, taking both surnames. It’s the first time in Italy and a turning point for Italian same-sex families. According to the Court, ruling differently would rely on “prejudices which this Court, as an authority that looks exclusively to the best interest of the children, cannot and want not to confirm”.

di Marco Gattuso

La decisione del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio 2014, rappresenta un nuovo punto di svolta (ancora una volta per via giurisprudenziale) nell’evoluzione dei diritti LGBTI nel nostro Paese ed un passaggio davvero fondamentale per le cd. famiglie arcobaleno. In questo caso al centro della decisione non vi sono i diritti delle persone o delle coppie omosessuali, ma i diritti dei loro bambini, interpretati dal tribunale romano, in una sentenza ben motivata, alla luce di principi che erano già stati enunciati dalla giurisprudenza italiana ed europea e che portano oggi ad una soluzione innovativa.

Il caso

Dunque due mamme ed una bambina. Soltanto la mamma biologica é riconosciuta dallo Stato e per tale ragione la mamma sociale chiede di essere ammessa alla sua adozione. In seguito ad un approfondito esame della situazione di fatto (nel provvedimento si dà atto dell’indagine socio-psicologica condotta, dell’ascolto dei genitori ed anche del responsabile della scuola della bimba), il tribunale rileva come la bambina sia nata da un progetto genitoriale comune delle due donne, le quali sono conviventi da dieci anni, sono iscritte nel registro comunale delle unioni di fatto e sono pure coniugate in Spagna, dove é stata pure concepita la bambina. La scelta della mamma biologica é avvenuta soltanto in ragione della sua più giovane età. Cresciuta dalla coppia, la bimba, oggi di cinque anni, riconosce pienamente nelle due donne i propri genitori, chiamandole entrambe mamma. È evidente come, a fronte della costruzione di una solida relazione di amore e (more…)

AUTORECENSIONI/La famiglia si trasforma, status familiari costituiti all’estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore

2hliP36mcyLo_s4-mbChe cosa accade quando adozione del single, maternità surrogata, fecondazione eterologa, stepchild adoption, genitorialità omosessuale, adozione legittimante del single pronunciate all’estero chiedono di essere riconosciute nel diritto interno? È giuridicamente possibile uno status familiare scisso, cioè valevole solo nello Stato in cui è stato prodotto ma non in Italia? Quale peso annettere all’interesse del minore nelle decisioni dell’autorità giudiziaria su tali temi? Il volume – curato da Grazia Ofelia Cesaro, avvocato presidente della Camera Minorile di Milano, Paola Lovati, avvocato, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili e Gennaro Mastrangelo, giudice del Tribunale di Milano – rappresenta un’utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre più nella pratica giudiziaria.

di Paola Lovati*

Riflettere oggi sulla famiglia significa comprendere le variegate forme di convivenza da intendersi come risposte al bisogno dell’essere umano di costruire e mantenere legami nonché pensare a come si esplica la genitorialità e quali sono i suoi compiti educativi che sono diventati sempre meno “naturali”, ma anzi più complessi. Il tema lambisce dunque una terra di confine e di scambio tra etica e diritto, ma anche tra psicologia e sociologia. Il volume rappresenta un’ utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre di più nella pratica giudiziaria : è infatti certo che l’internazionalizzazione degli status familiari porrà all’interprete sempre maggiori interrogativi.

Aldo Bonomi, sociologo, offre nel testo una mappa di rilettura delle trasformazioni sociali del concetto di famiglia (more…)