Home » italia, matrimonio, OPINIONI » L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

Matrimonio-Chigiotti-Bucci2Con decisione del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha affermato che l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Ha pertanto risolto un conflitto di attribuzione di poteri tra organi dello Stato chiarendo che, sulla base delle ipotesi tassativamente previste nell’ordinamento dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio. Pur accogliendo il ricorso nella parte relativa all’illegittimità del provvedimento statale, il Tribunale amministrativo si è comunque pronunciato a favore dell’intrascrivibilità degli atti di matrimonio tra coppie omosessuali, derivante “dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, in difetto del requisito sostanziale della diversità di sesso dei nubendi. Tale conclusione, raggiunta a seguito dell’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, non risolve l’incertezza giuridica in tema di unioni omosessuali e conferma la necessità di un intervento urgente da parte del legislatore, atto a colmare l’attuale vuoto normativo in materia.

 Lazio regional administrative court (TAR) held with sentence 12th February 2015, filed on 9th March, that only judicial authority can revoke registration of same-sex marriages contracted abroad. In this way, the court resolved a conflict of competences between different State organs and clarified, by analyzing the pertaining norms of Ordinamento dello Stato civile, that central administrative authority has no competence to directly order, via a ministerial circular, the modification of population registry. Judges affirmed that Ministry of the Interior’s actions were invalid, thus accepting claimants’ arguments; yet, they stated that same-sex marriage certificates cannot be registered in national population registries, as they are ineffective within Italian legal system due to the absence of an essential precondition to marry, i.e. opposite-sex partners. The judgment reached such conclusion after reviewing the national and supranational legal framework, thus leaving room for uncertainty  as concerns the legal status of same-sex unions. Once more, such judicial development confirms the urgency for Italian legislator to regulate homosexual relationships, in order to fill in an evident  legislative void.  

 di Giuseppe Zago*

 Con sentenza n. 3907/15 del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha stabilito che spetta all’Autorità giudiziaria disporre l’eventuale annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. Così statuendo, i giudici hanno risolto un conflitto tra organi dello Stato balzato agli onori delle cronache negli ultimi mesi in diverse città italiane.

Il caso in oggetto sorge a seguito del ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo da una coppia omosessuale sposatasi in Spagna nel settembre 2010. Dopo che il sindaco del Comune di Roma provvedeva, in data 18 ottobre 2014, a trascrivere l’atto di matrimonio delle ricorrenti nel registro dello stato civile, il Prefetto della Provincia di Roma emanava il 31 ottobre un decreto con cui ordinava l’annullamento dell’avvenuta trascrizione e disponeva altresì “all’Ufficiale di stato civile di Roma capitale, Sindaco o altro funzionario da questi delegato, di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti materiali, compresa l’annotazione del [presente] provvedimento nei registri dello stato civile”.

Contestualmente all’impugnazione dei provvedimenti prefettizi, le ricorrenti notificavano e successivamente depositavano istanza cautelare, chiedendo al giudice competente di inibire al Prefetto e al Sindaco l’annotazione sul registro dello stato civile del decreto contestato nelle more del giudizio di impugnazione, nel timore che il Prefetto di Roma potesse disporre l’annullamento delle trascrizioni prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale; tuttavia, con decreto presidenziale n. 5554/2014 del 4 novembre 2014, il tribunale rigettava la richiesta di parte ricorrente in quanto riteneva insussistente il requisito del periculum in mora.

Plurimi sono i motivi di ricorso dedotti.

In primis si contesta la nullità del decreto prefettizio per difetto assoluto di attribuzione ed incompetenza assoluta, poiché la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio costituirebbe un atto pubblico formale con effetto dichiarativo e di certificazione e non un atto amministrativo. Pertanto, la trascrizione del matrimonio, avendo effetti certificativi e di pubblicità, non risulterebbe assoggettabile alla disciplina della legge 241/90. Secondariamente, le ricorrenti osservano che l’ordinamento dello stato civile rappresenta un “sistema chiuso e tassativo”, che esclude che la cancellazione delle trascrizioni degli atti di matrimonio avvenga con provvedimento amministrativo, optando al contrario per l’esclusivo intervento dell’autorità giudiziaria, che ha il compito di accertare l’indebita trascrizione (artt. 449 e ss c.c. e D.P.R. n. 396/2000). Ulteriormente, si adduce la violazione e falsa interpretazione degli artt. 9 D.P.R. n. 396/2000 e 54 (3) e (11) d.lgs. n. 267/2000, in quanto non prevedono un potere sostitutivo del Prefetto nei confronti del Sindaco quando quest’ultimo esercita la sua funzione, ma esclusivamente in via eccezionale in caso di inerzia del secondo. Infine, le ricorrenti chiedono sia accertata l’illegittimità dell’ordine di annotare il decreto di annullamento, in violazione dell’art. 453 c.c., nonché del D.P.R. 396/2000 e del D.M. 5 aprile 2002, rappresentando l’annotazione un atto tipico e tassativo che non rientra tra le prerogative dell’Ufficiale di Stato Civile.

Le ricorrenti concludono osservando che l’adozione del decreto prefettizio senza aver sentito la parte privata costituisce una violazione del procedimento e più in generale del diritto costituzionale di difesa ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.

L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Come si evince dalla lettura della sentenza, parte resistente osserva che l’attività di tenuta dei registri dello stato civile appartiene alla competenza statale, e come tale viene svolta dal Sindaco, o da un suo sostituto autorizzato, in veste di ufficiale del Governo. In tale contesto, il Sindaco dà attuazione alla legge nazionale e deve pertanto “uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno (art. 9 D.P.R. 396/2000). Da ciò l’amministrazione desume la sussistenza di una relazione gerarchica tale da consentire al prefetto “di annullare atti non conformi al quadro normativo vigente, adottati dal sindaco (o da un suo delegato) nell’esercizio di una funzione statale”. Parte resistente precisa inoltre che la trascrizione nel registro dell’atto di matrimonio rientra nel novero dei provvedimenti amministrativi e che dunque la legge 241/1990 sia applicabile alla fattispecie in esame.

Nell’accogliere il ricorso e nel disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, il Collegio ha ritenuto opportuno ripercorrere brevemente, in via preliminare, la cornice normativa e giurisprudenziale relativa alla trascrizione dei matrimoni celebrati in Italia e all’estero, al fine di una migliore comprensione della ratio della decisione. L’analisi della legislazione nazionale (inter alia, art. 27 l. 218/1995; art. 115 c.c.; art. 107 c.c.) porta i giudici a statuire che la diversità di sesso dei nubendi costituisce ancora “un requisito sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell’ordinamento interno, posto che allo stato il matrimonio di fonda sulla diversità di sesso dei coniugi”. A supporto di tale orientamento interpretativo, sono richiamate le sentenze 138/2010 e 170/2014 Corte Costituzionale, nonché la sentenza 4184/2012 Cassazione, quest’ultima riguardante una controversia analoga a quella in oggetto. In particolare, il Collegio cita la pronuncia degli ermellini nella parte in cui si stabilisce che l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende “dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”[1].

Da quanto sopra esposto, il giudice amministrativo deduce la mancanza dei requisiti necessari ex art. 10 D.P.R. n. 296/2000 per la trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero, e pure sottolinea che la legge nazionale non risulta “in aperto contrasto” con la normativa e la giurisprudenza europea. Commenta conseguentemente che la circolare del 7 ottobre 2014 del Ministero dell’Interno non è illegittima nella parte in cui si stabilisce l’intrascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso “derivante dalla inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”[2].

I restanti motivi della sentenza sono invece focalizzati nel determinare la sussistenza dei presupposti di legittimità affinché il Prefetto possa esercitare un potere d’intervento diretto sui registri dello stato civile, il quale è stato posto a fondamento dell’emanazione dei decreti prefettizi impugnati. Il TAR considera in via principale ai fini della decisione una serie di norme:

-l’art. 453 c.c., il quale prevede che l’annotazione sopra un atto già iscritto nei registri può essere effettuata solo se prevista dalla legge ovvero ordinata dall’autorità giudiziaria;

-l’art. 12(1) D.P.R. n. 396/2000, secondo cui “gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno;

-l’art. 11(3) D.P.R. n. 396/2000, che dispone l’obbligo in capo all’ufficiale dello stato civile di enunciare, negli atti in cui è richiesto, esclusivamente le dichiarazioni stabilite o permesse per ciascun atto;

-l’art. 102(1) D.P.R. n. 396/2000, il quale precisa che le annotazioni previste per legge ovvero disposte dall’autorità giudiziaria si eseguono “direttamente e senza altra formalità” da parte dell’ufficiale incaricato di ufficio o su istanza di parte;

-l’art. 12(6) D.P.R. n. 396/2000, che sancisce l’impossibilità di apporre variazioni agli atti dopo la loro chiusura con firma dell’ufficiale competente

Dal combinato disposto di queste previsioni il TAR conferma che l’ordinamento dello stato civile prevede in maniera tassativa quali siano le fattispecie di intervento sui registri dello stato civile, e soprattutto riconosce che tra queste non è annoverata la modalità utilizzata dal Prefetto di Roma. Un simile intervento modificatore può essere infatti azionato esclusivamente dall’Autorità giudiziaria (come avvalorato dagli artt. 5(1)(a), 95(1) e 109 D.P.R. 396/2000). Pertanto, “una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell’Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile”. I poteri di “indirizzo” e di “vigilanza” conferiti dal D.P.R. n. 396/2000 rispettivamente al Ministro dell’Interno e al Prefetto si traducono in una serie di verificazioni (art. 104) che il secondo deve compiere presso gli uffici di stato civile, ma che terminano con la redazione di un verbale e non con la modificazione dei dati contenuti nel registro, né con l’adozione di provvedimenti atti a raggiungere tale scopo.

Il TAR non ritiene siano comparabili i rapporti intercorrenti tra Prefetto e Sindaco nella situazione in esame e in materia di pubblica sicurezza, come invece proposto dall’Amministrazione resistente, vista la non omogeneità delle due casistiche.

I giudici precisano che l’ordinamento dello stato civile non prevede alcun potere sostitutivo in capo al Prefetto, con l’unica eccezione dell’inerzia del Sindaco; significativamente, il potere di intervenire sui registri dello stato civile è attribuito all’organo giudiziario, ed è quindi esclusivamente quest’ultimo che può disporre la cancellazione di un atto indebitamente trascritto nel Registro matrimoniale. Peraltro, la medesima conclusione si otterrebbe anche applicando la disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 (art. 21-nonies).

In merito al primo motivo di ricorso, i giudici hanno infine ritenuto utile precisare che la trascrizione dell’atto di matrimonio costituisce comunque un atto amministrativo con effetti dichiarativi e di certificazione, e non un atto pubblico meramente formale, “sottratto alla disciplina pubblicistica”, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti. Secondo il Collegio, infatti, la trascrizione consiste pur sempre nell’esercizio di una potestà amministrativa da parte di un soggetto attivo della P.A., e si configura pertanto come provvedimento amministrativo in senso stretto, sebbene non avente carattere costitutivo.

La sentenza del TAR risolve provvidenzialmente un contrasto di attribuzione di poteri tra organi dello Stato, che aveva condotto ad una lunga diatriba tra alcuni sindaci italiani (nel caso di specie il sindaco di Roma) e il Ministero degli Interni. L’interpretazione della normativa sull’ordinamento dello stato civile accoglie l’argomentazione presentata sul punto dalle ricorrenti (come riportata dal giudice estensore), secondo la quale tale ordinamento si pone in rapporto di lex specialis rispetto alla disciplina relativa al procedimento amministrativo, riattribuendo al giudice il ruolo conferitogli per legge in materia di accertamento della legittimità delle trascrizioni nel registro degli atti di matrimonio. D’altro canto, la soluzione proposta probabilmente non porterà al superamento dell’attuale incertezza normativa in tema di unioni omosessuali, in attesa di un intervento legislativo che colmi un evidente vuoto normativo.

La sentenza in commento appare meno soddisfacente per coloro che si attendevano un’apertura giurisprudenziale verso il riconoscimento della validità delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all’estero. Sul piano sostanziale, il TAR si inserisce nel solco dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia[3], reiterando la tesi dell’intrascrivibilità dell’atto per mancanza del requisito sostanziale della diversità di sesso dei nubendi, deducibile in via implicita dal codice civile del 1942, che permane strutturato in base ad un canone etero normativo.

Il Collegio riafferma il principio secondo il quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso è “inidoneo a produrre effetti” nell’ordinamento italiano, eppure evita di precisare quale sia il presupposto giuridico a fondamento della categoria dell’inidoneità (in quanto distinta dall’inesistenza e dall’invalidità), la cui portata in termini di effetti giuridici risulta conseguentemente a tutt’oggi indeterminata[4].

Ergo, il giudice nazionale, sia che debba trattare la questione del riconoscimento del matrimonio omosessuale, sia che sia chiamato ad accertare la validità della trascrizione di un’unione contratta all’estero, rinvia in ultima analisi il compito di colmare l’attuale vuoto normativo al legislatore, pur richiamandolo ad un intervento riformatore da attuarsi con urgenza.

Ciononostante, il TAR ha riaffermato l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo il quale le unioni omosessuali costituiscono una formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e di conseguenza il giudice, in assenza di un intervento legislativo in materia, può intervenire solo per tutelare specifiche situazioni in cui uno o entrambi i componenti della coppia ritengano siano stati lesi i loro diritti fondamentali (tesi recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione)[5].

Anche il rinvio agli standard europei, ed in particolare alla sentenza Schalk and Kopf contro Austria della Corte europea dei diritti umani, viene compiuto nell’ottica di rammentare l’assenza di un obbligo in capo agli Stati parte di introdurre una legge che riconosca le unioni omosessuali. Parrebbe opportuno che l’autorità giudiziaria si soffermasse su altre riflessioni compiute dalla Corte EDU in quella stessa decisione, in particolare sul fatto che l’istituto del matrimonio è andato incontro a notevoli cambiamenti nel corso del tempo, e che la Corte non considera più il diritto al matrimonio ex art. 12 CEDU esclusivamente limitato alle persone di sesso opposto[6], al fine di aggiornare e ripensare l’interpretazione dell’art. 29 Cost. promossa dalla Corte Costituzionale con le sentenze 138/2010 e 170/2014[7].

Inoltre, con riferimento alla specifica questione della trascrizione dei matrimoni omosessuali, a parere di chi scrive la conclusione del TAR nel senso dell’inesistenza del diritto alla trascrizione per le coppie omosessuali non appare del tutto condivisibile. Infatti, se, come affermato dallo stesso Collegio, la trascrizione costituisce un atto amministrativo avente natura dichiarativa e non costitutiva, la questione del riconoscimento del vincolo matrimoniale nel nostro ordinamento e della sua idoneità ad essere produttivo di effetti non dovrebbe rilevare ai fini dell’accertamento della validità della trascrizione. Quest’ultima è atta a registrare l’avvenuto matrimonio all’estero (considerato valido ed efficace dalla lex loci di celebrazione dello stesso), indipendentemente dalle considerazioni relative allo status matrimoniale[8]. La separazione del piano dell’accertamento sulla legalità dello status dalle funzioni di certificazione scaturenti dalla trascrizione dell’atto matrimoniale è supportata altresì dalla giurisprudenza di Cassazione, che ha chiarito la non contrarietà delle unioni omosessuali all’ordine pubblico[9], facendo dunque venire meno l’unico ostacolo alla trascrivibilità degli atti dello stato civile contratti all’estero ai sensi dell’art. 18 d.p.r. 396/2000[10].

Sul punto, il Tribunale di Grosseto ha recentemente osservato che la nozione di ordine pubblico rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla trascrizione corrisponde ad una concezione “di maggiore apertura verso gli ordinamenti esterni”, che non può non tener conto del contesto internazionale e sovranazionale in cui si colloca l’ordinamento giuridico italiano; ne deriva l’accetazione di valori condivisi, tra i quali emergono per l’appunto il riconoscimento delle relazioni omoaffettive e, in maniera sempre piú consistente in Europa, il matrimonio tra persone dello stesso sesso[11].

Il medesimo giudice, anche alla luce di tali considerazioni, pur riconoscendo la necessarietà dell’intervento del legislatore, non ha dubbi nel ritenere che l’accertamento della legittimità della trascrizione di un atto di matrimonio costituisce altra questione rispetto all’esistenza di un istituto giuridico accessibile alle coppie omosessuali nel territorio italiano.

Di più, il Tribunale sostiene che “l’atto deve essere tenuto distinto dal rapporto” e aggiunge che, una volta assodato che quest’ultimo non sia inesistente, né contrario all’ordine pubblico, non si dovrebbe riscontrare alcuna condizione ostativa alla certificazione di uno status acquisito oltreconfine, indipendentemente dai diritti e doveri che da questo rapporto scaturiscono[12].

Peraltro, la mancata trascrizione del matrimonio contratto all’estero per inidoneità a produrre gli effetti nel nostro ordinamento rischia di provocare conseguenze imprevedibili, quali l’opportunità per uno o entrambi i partners, legalmente coniugati all’estero, di contrarre nuove nozze in Italia con persone di sesso opposto, senza poter eccepire il divieto di contrarre matrimonio perché vincolati da nozze precedenti (art. 96 c.c.), in mancanza di prova esperibile in Italia dell’esistente vincolo matrimoniale.

Infine, ci si chiede se la problematica delle trascrizioni degli atti matrimoniali non possa rientrare nel novero di quelle situazioni specifiche che i componenti della coppia omosessuale, quale formazione sociale riconosciuta meritevole di tutela dall’ordinamento[13],  hanno diritto a far valere di fronte al giudice per ottenere un trattamento omogeneo a quello che la legge assicura ad una coppia coniugata. Di nuovo, si tratterebbe di altra problematica rispetto al riconoscimento dello status matrimoniale, poiché consiste nell’attestare l’esistenza, tramite la trascrizione, di un nucleo familiare identificato giuridicamente in un altro ordinamento. L’accesso a tale strumento probatorio potrebbe rientrare nell’alveo dei diritti che ciascun partner può vantare nell’ambito di una stabile convivenza meritevole di tutela costituzionale, quanto meno al fine di dimostrare la costanza e stabilità del suddetto rapporto[14].

Peraltro, l’Autorità giudiziaria non appare estranea ad un simile approccio casistico, come dimostra, ad esempio, il riconoscimento giurisdizionale del coniuge omosessuale come parte di un’unione affettiva che lo qualifica e tutela come familiare del cittadino europeo nell’alveo della disciplina sul diritto di libera circolazione e di soggiorno[15].

Si auspica che la sentenza del TAR, riattribuendo all’Autorità giudiziaria la competenza ad accertare la legittimità delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all’estero, e al contempo considerando lo scenario normativo e giurisprudenziale attuale, possa stimolare il legislatore ad attuare riforme più volte sollecitate, che si traducano in un riconoscimento formale delle unioni tra persone dello stesso sesso.

 __________________________________________ 

*Ricercatore in Comparative sexual orientation law presso la Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Internationaal Publiekrecht

 

[1] Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 4184/2012, par. 4.3.

[2] Ministero dell’Interno, Circolare 7 Ottobre 2014.

[3]Su tutte, si veda in particolare Cassazione,  sez. I civile, n. 4184/2012.  Le conclusioni della Suprema Corte sono state recentemente  riprese dal Tribunale di Milano, decreti 2 luglio 2014 e decreto 7 luglio 2014. Si veda anche Tribunale di Treviso, decreto 19 maggio 2010. In senso difforme, si veda però Tribunale di Grosseto, decreto 26 febbraio 2015.

[4]Si veda ad es.Biagioni,G., On Recognition of Foreign Same-Sex Marriages and Partnerships, in Gallo, D. et al., Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions (2013), Springer, pag. 376, laddove l’autore definisce sofisticato, ma inspiegato, il tentativo del giudice di legittimità di distinguere il matrimonio inesistente dal vincolo coniugale improduttivo di effetti giuridici. Pezzini suggerisce invece che la categoria dell’ininidoneità, in contrapposizione all’inesistenza, sia da circoscriversi ad un esercizio di discrezionalità negativa da parte del legislatore, che non ha finora ritenuto opportuno intervenire in via normativa estendendo l’istituto del matrimonio a tutte le coppie, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Diversamente, Pezzini nota che, una volta stabilita la non contrarietà all’ordine pubblico dell’identità di sesso dei nubendi, gli ermellini non completano la propria ricostruzione interpretativa con quello che ci si aspetterebbe essere il passaggio logico successivo, ossia l’accertamento del presupposto fondativo e distintivo dell’inidoneità  rispetto all’invalidità. Si veda Pezzini, B., La sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione in una prospettiva costituzionale: il paradigma eterosessuale incrinato e la faticosa rielaborazione di categorie concettuali, in Raffaele, Torino (Eds.), Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione,9-36, RomaTrE-Press.

[5] Corte Costituzionale, sentenza 138/2010, G.U. 21/04/2010, n. 16; Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 2400/15.

[6] Schalk and Kopf v. Austria, App. No. 30141/04, 24/06/2010, par. 61.

[7] Quest’ultima, intervenendo in tema di automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi, conferma il paradigma eterosessuale caratterizzante la nozione di matrimonio nel nostro ordinamento. Si veda Corte Costituzionale, sentenza 170/2014, G.U. 18/06/2014, n. 26.

[8] Tale lettura della normativa in materia è stato recentemente sostenuta dal Tribunale di Grosseto,  decreto 26/02/2015.

[9] Cassazione, sez. I civile, n. 4184/2012.

[10]D.P.R. 3/11/2000, n. 396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, l. 15 maggio 1997, n. 127 (Gazz. Uff. N. 303 del 30/12/2000, Suppl. Ordinario n. 223), art. 18.

[11]Tribunale di Grosseto, decreto 26 febbraio 2015.

[12]Id.

[13] Corte Costituzionale, sentenza n. 138/2010, par. 8 considerato in diritto

[14] Si veda in tal senso Winkler, M., Il matrimonio same-sex straniero e la sua trascrizione in Italia al (duplice) vaglio del Tribunale di Milano, Quotidiano giuridico Pluris, 1 settembre 2014.

[15]Tribunale di Reggio Emilia, I sez. civile, decreto 13/02/2012.

[whohit]ZAGO nota TAR[/whohit]

One Response to L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

  1. […] percorso giurisprudenziale utilizzato è pressochè identico a quello del Tar romano (consultabile su questo sito a questo indirizzo) ma effettua di contro una approssimativa identificazione della realtà normativa d’Oltralpe […]