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Malta: la più avanzata legge sul genere. Ecco la traduzione italiana

malta_gender_identityIl Parlamento maltese (come abbiamo anticipato a suo tempo nella sezione “News” sulla colonna di sinistra e sulla nostra pagina Facebook) lo scorso aprile 2015 ha approvato, all’unanimità, una innovativa legge per la tutela della identità di genere (nonché della espressione di genere e delle caratteristiche di genere), salutata come una delle più avanzate al mondo.  Pubblichiamo la traduzione del testo legislativo, curata ancora una volta impeccabilmente da Roberto De Felice, avvocato dello Stato, il quale rappresenta qui di seguito altresì i caposaldi dell’atto normativo.

di Roberto De Felice*

Nel pubblicare, con gli inevitabili limiti, la traduzione del testo legislativo, osserviamo che i caposaldi dell’atto normativo sono:

La persona maggiorenne può mutare il genere mediante semplice dichiarazione in atto notarile, senza necessità di alcun intervento chirurgico (autodeterminazione).
Il minorenne, invece, può cambiare i genere su richiesta dei genitori o del tutore e l’autorizzazione del Tribunale.
In particolare, il genere non può essere assegnato alla nascita in caso di dubbio, assegnando così una casella ‘’bianca’’, mentre i genitori e i tutore, entro il 14mo anno, devono attivarsi per dichiararlo.
In particolare solo in casi eccezionali il minore può essere sottoposto a interventi prima della possibilità di esprimere, anche anteriormente al 18mo anno, il consenso informato (tutela del minore intersex).
Vengono definiti i concetti giuridici di espressione di genere, identità di genere, caratteristiche sessuali, marcatore di genere.
Il diritto all’identità ed alla espressione di genere è dichiarato fondamentale ed è protetto dalle leggi penali, antidiscriminatorie.
Il cambiamento di genere può avvenire anche verso un genere ‘’indeterminato’’.
Le variazioni del cambiamento di genere devono essere approvate dall’autorità giudiziaria.
L’atto dichiarativo notarile e la eventuale decisione del tribunale sono soggette a un’iscrizione nel registro di Genere, istituito dalla legge, riservato, e un’annotazione in calce all’atto di nascita che deve limitarsi alla indicazione di ‘’rettifica di genere’’ ma essere tracciabile.
Il transgender, agender, bigender o genderfluid deve essere identificato come tale e ha diritto e dovere di chiedere i nuovi documenti di riconoscimento e di far rivedere e aggiornare tutta la documentazione a lui pertinente presso ogni banca dati.
La variazione del genere non deve comportare conseguenze sullo stato coniugale o di genitore (quindi va escluso l’allontanamento della frequentazione dei figli disposto di default da molti tribunali italiani) e di ogni altro diritto.

La legge deve essere specificata da un regolamento, ma già può dirsi ch’essa comprenda la identificazione di un terzo ‘’gender’’ come il “nessun gender’’ o genere X, già riconoscibile se acquisito mediante provvedimento straniero obbligatoriamente da riconoscere nel piccolo Stato; inoltre, è d’obbligo menzionare che nello stesso art. 10 si accenna al caso di assegnazione non già di un genere ‘’zero’’ ma di un genere ‘’altro’’ (come riconosciuto in molte culture non binarie); da un punto di vista strettamente sociale, accanto ai casi di assenza di caratteristiche di un genere, vi sono i casi di compresenza delle caratteristiche dei due generi o bigenderismo, cui propriamente si riferiscono le numerose figure delle culture extraeuropee, come i berdaches, e, infine, i casi di trigenderismo o fluidità di genere, caratterizzati dalla variazione del genere nel tempo, da maschile a femminile a misto.

Peraltro la brevissima relazione alla legge, oltre a focalizzare il principio di autodeterminazione, indica che le caratteristiche di genere sono variabili naturalmente. Non vi è nulla di innaturale, inumano o mostruoso nella variazione di genere, come invece sembrano sostenere i critici di una inventatissima teoria del gender nel dibattito pubblico nostrano.

*Avvocato dello Stato

SCARICA QUI: LA LEGGE MALTESE Legge sull’identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche di genere – TRADUZIONE DI ROBERTO DE FELICE

 

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