Articoli taggati con Identità di genere

Alla Corte Costituzionale l’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio a seguito della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei partner

 di Francesca Barbato*

 

Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 gennaio 2022 con la quale sono state sollevate plurime questioni di legittimità costituzionale con riferimento a disposizioni centrali in ordine all’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio in conseguenza della rettificazione di sesso di uno dei due componenti della coppia.

Il caso

Nella vicenda in esame XXX , presa piena coscienza della propria disforia di genere di tipo MtF (indicata erroneamente nell’ordinanza FtM) – così come risultante da una relazione psicologica eseguita dal consultorio transgenere di Torre del Lago -, identificandosi irrevocabilmente nel genere femminile, ha adito il Tribunale toscano chiedendo che venisse autorizzato l’intervento chirurgico strumentale alla riassegnazione del sesso da maschile a femminile con conseguente rettificazione dei dati anagrafici riguardanti il sesso, ed ordinato all’ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio con il compagno in luogo dell’unione civile nel registro degli atti di matrimonio. XXX aveva, infatti, contratto un’unione civile nel 2019 con il proprio compagno ed entrambi intendevano conservare il vincolo familiare attraverso l’automatica conversione dell’unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione anagrafica.

Nell’esaminare la domanda il Tribunale ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 26, L. 20 maggio 2016, n. 76; 31, commi 3 e 4 bis, D.Lgs. 1°settembre 2011, n. 150 e 70 octies, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in relazione agli artt. 2, 3, 117 Cost. e 8 e 14 CEDU quali ai parametri interposti ai sensi dell’art. 117 Cost.

Il giudice di Lucca è partito dalla disamina dell’art. 1, primo comma, del D.P.R.  3 novembre 2000, n. 396 secondo cui “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e dell’art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in forza del quale “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.

 Al riguardo il Tribunale ha richiamato gli approdi raggiunti dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, in virtù dei quali la lettura sinottica delle norme de qua non deve portare a ritenere l’intervento chirurgico pre-condizione necessaria della pronuncia di mutamento di sesso, ma solamente un possibile mezzo strumentale a un pieno benessere psicofisico (Corte cost. n. 221/2015; Cass n. 15138/2015).

Di seguito il giudice ha chiarito come nella fattispecie in esame XXX non ha effettuato un intervento demolitivo-ricostruttivo degli organi sessuali, ma una terapia ormonale, chiedendo la rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile, dichiarando di aver acquisito l’identità di genere femminile attraverso un percorso psicologico comprovante la definitività e irreversibilità di tale orientamento, prescindendo dalle caratteristiche anatomiche degli organi sessuali.  Conseguentemente, in caso di riscontro positivo di quanto allegato nel corso del giudizio, XXX vanterebbe astrattamente l’aspettativa legittima di acquisire una nuova identità di genere anche in assenza di un intervento di adeguamento dei caratteri sessuali.

In siffatte circostanze XXX in una con la suddetta richiesta, deducendo di avere contratto con il proprio partner un’unione civile, ha domandato di ordinare all’ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di iscrivere nel registro degli atti di matrimonio l’unione matrimoniale in luogo di quella civile, in considerazione dell’assenza di un divieto in tal senso da parte dell’ordinamento a svantaggio della coppia in seguito all’acquisto di una nuova identità di genere di uno dei componenti.

Tuttavia il Tribunale ha osservato che “l’interdipendenza tra pronuncia di rettificazione e sorti dell’unione civile in precedenza contratta tra persone dello stesso sesso non forma oggetto di lacuna normativa” (così, p. 4).

Difatti viene ricordato come l’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016 preveda (more…)

Le persone omosessuali e transgender in carcere e il tempo immobile del Covid19


di  Fabio Gianfilippi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo analizza la condizione delle persone omosessuali e transgender nel sistema penitenziario italiano, anche alla luce delle tutele antidiscrimnatorie introdotte in questa materia in sede di riforma dell’ordinamento penitenziario nell’anno 2018 e già oggetto di alcune prime pronunce giurisdizionali, interrogandosi sulla difficile stagione del carcere chiuso durante l’ormai lungo tempo dell’emergenza sanitaria da COVID19 e sulle ricadute sulla quotidianità penitenziaria per le persone LGBT+ detenute nelle sezioni separate istituite per la loro protezione.

The paper illustrates the condition of homosexual and transgender inmates in the Italian penitentiary system, against the backdrop of the relevant anti-discrimination provisions introduced in 2018 – that have already been reviewed in some case law – and taking into account both the difficulties caused by the closed prison regime throughout the long-lasting COVID-19 related health emergency and its effects on the daily penitentiary life for LGBT+ persons that are detained in separate sections established for their protection.

* Magistrato, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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Freedom and responsibility of women, between patriarchy and neoliberalism


di  Orsetta Giolo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio propone un’analisi della relazione attualmente esistente tra le concezioni genderizzate della responsabilità e della libertà delle donne, l’iper-responsabilizzazione neoliberale e la retorica del care mainstreaming. Indagando nella prospettiva femminista le conseguenze della soggettività neoliberale, particolare attenzione è dedicate all’impatto che le trasformazioni in corso della responsabilità e della libertà producono sulla vita delle donne, nonché sulla loro condizione giuridica e politica.

The objective of this analysis is to try to understand what relationship presently exists between gendered conceptions of responsibility and women’s freedom, neoliberal hyper-responsibilisation and the rhetoric of care mainstreaming. In the following pages I shall try to reflect on the consequences of the neoliberal subjectivity in a feminist perspective, focusing above all on the impact that the transformations of responsibility and freedom produce on the life of women, as well as on their legal and political condition.

* Professoressa associata di Filosofia del diritto, Università di Ferrara

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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La parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni: quali garanzie per l’uguale accesso alle cariche elettive? Note a margine di Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 4 giugno 2021, n. 4294

di  Paola Torretta*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294, ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla disciplina del procedimento elettorale per le elezioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nella parte in cui non assicura la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali e perché non prevede il “regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista” per le liste elettorali presentate in violazione del principio di parità dei sessi. L’autore, pur condividendo le motivazioni che sostengono la non conformità a Costituzione della normativa impugnata, esprime perplessità rispetto alla richiesta di una pronuncia additiva di prestazione, in ragione della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla discrezionalità del legislatore in materia elettorale.

The Council of State referral order of June 4, 2021, n. 4294 raised the question of unconstitutionality of the legislation concerning the electoral procedure for the elections of municipalities with a population of less than 5,000 inhabitants “in the part it does not provide for the necessary representation of both genders in the electoral lists” and because it does not provide for the “sanctioning regime sub specie “exclusion of the list”” for the electoral lists presented in violation of the principle of equality between men and women. The author, while sharing the reasons supporting the non-compliance of the contested rules with the Constitution, expresses perplexity with respect to the request for a ‘benefit additive’ judgement, due to the consolidated orientation of the Constitutional court about legislative discretion in the field of the electoral rules. 

* Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Parma

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans

di  Nausica Palazzo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo tenta di ricostruire in chiave critica l’approccio dei sistemi giuridici contemporanei, in particolare europei, al riconoscimento dell’identità di genere (RGIG). La comunità trans gode di una insufficiente protezione giuridica. Ciò è conseguenza diretta dell’approccio dei sistemi giuridici occidentali all’elevazione delle identità al piano del giuridico, approccio che ad oggi utilizza identità singolari anziché plurali, statiche anziché fluide. Da ciò consegue l’esclusione dalla protezione e egida del diritto di soggetti esibenti identità non conformi. Dal punto di vista procedurale, un simile approccio si traduce nella creazione di tutta una serie di requisiti per ottenere il RGIG che, a più attenta analisi, difficilmente si giustificano dal punto di vista dell’interesse pubblico. Si pensi in particolare al requisito della sterilizzazione forzata o della riassegnazione chirurgica del sesso – insieme di requisiti che il contributo inquadra in termini di “sanzione” per aver attraversato i confini del genere dato nonché “misura preventiva” volta a impedire futuri attraversamenti. A partire da tali premesse, il saggio affronta in primis il tema della rilevanza giuridica delle identità attraverso il prisma delle teorie queer; di qui si prefigge analizzare il costo di categorie giuridiche “non inclusive” – per come sopra definite – nel contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo; a seguire, il contributo offre una breve disamina del principio di autodeterminazione come principio cardine della disciplina giuridica il RGIG; segue una breve analisi della sua diffusione nel contesto europeo e della sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il quinto paragrafo, infine, tenta di tirare le somme, procedendo alla riscrittura di un estratto del famoso caso Hämäläinen per dimostrare come il diritto possa efficacemente inglobare i postulati delle teorie queer, senza che il queer si traduca in mera decostruzione di processi iusgenerativi.

The present paper seeks to critically assess the contemporary approach to legal gender recognition. The trans community is insufficiently protected by the law: too often policymakers are unaware or willingly ignoring the cost that categorizations reflecting static – as opposed of fluid –, singular – as opposed of multiple – identities impose on group “outsiders”. A similar approach has resulted in the establishment of a plethora of conditions to obtain legal gender recognition. On careful examination, these conditions hardly withstand scrutiny. A major example concerns practices involving sterilization o sex reassignment procedures: such practices yield a profound impact on human bodies. Such an impact should more correctly be framed in terms of ‘punishment’ for having trespassed the boundaries between genders, as well as a wall to prevent that person from making her choice reversible. Based on this premise, the paper first explores the topic of legal categorizations through the lens of queer theory; it then moves to analyze the cost insufficiently inclusive categories impose on group outsiders unable to align with the dominant understanding of identity underlying a certain category; it then takes the European Convention of Human Rights as a case study to demonstrate how this approach is detrimental to the trans community, and particularly to individuals unwilling to undergo gender reassignment procedures; section 4 explicates the many advantages of an approach to legal gender recognition based on self-determination. Ultimately, section 5 takes stock of the discussion and moves to rewrite a passage in the Hämäläinen decision, to illustrate how queer tenets can be effectively embedded into the law, without ‘queer’ implying a mere deconstruction of jurisgenerative processes.  

* Postdoctoral Fellow, Hebrew Unversity of Jerusalem

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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L’impronta (v-)etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia italiano. Alcune riflessioni teorico-giuridiche a partire dal “ddl Pillon”

di  Rosaria Pirosa*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente saggio, a partire dai presupposti del ddl Pillon, si propone di sviluppare una riflessione sulla solidità di una concezione paritaria nelle relazioni familiari e sulle prospettive di mutamento di una visione “monistica” della genitorialità nel diritto italiano. Il contributo intende, infatti, vagliare l’iniziativa legislativa, proponendone una lettura che, oltre a evidenziare le discontinuità rispetto alla normativa in vigore, “diagonalizzi” i profili che rimandano alla preesistenza e alla persistenza di un’impronta etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia del nostro paese. Prendendo in considerazione la specifica ambivalenza dello strumento giuridico in ambito familiare, l’articolo, infine, ha l’obiettivo di marcare la connessione tra la marginalizzazione dell’approccio giusfemminista nella cultura giuridica e le carenze dell’ordinamento nella tutela soggettiva, con riguardo alla violenza di genere, all’eguaglianza dell’orientamento sessuale e alla cognizione giudiziale nella materia dei rapporti di famiglia.

Starting from the assumptions of the Pillon bill, the present essay aims to develop a reflection on the strength of an equal conception of family relationships and on the prospects for changing a “monistic” vision of parenthood in Italian law. As a matter of fact, the contribution intends to examine the legislative initiative, proposing a reading that, as well as highlighting the discontinuities with respect to the legislation in force, “diagonalizes” the profiles that refer to the pre-existence and persistence of a hetero-patriarchal and adult-centric imprint in the family law of our country. Finally, taking into consideration the specific ambivalence of the legal tool in the family context, the article has the objective to mark the connection between the marginalization of the legal-feminist approach in juridical culture and the deficiencies of the Italian system in the legal protection with regards to gender violence, equality of sexual orientation and litigation in matter of family relations.

* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università di Firenze

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans

di  Francesca Saccomandi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’attivismo trans e non binario italiano ha nel 2020 reso pubblicamente manifesta la richiesta di una completa riforma del diritto in materia di identità di genere, che passi per la piena e completa depatologizzazione dei generi non conformi. Il contributo evidenzia la necessaria connessione tra depatologizzazione e critica al binarismo di genere, interrogando le fonti del diritto italiano più rilevanti in materia.

The depathologization of gender non-conforming identities is a shared common ground for many Italian trans and non-binary collectives, associations, political bodies. Through the critical analysis of the Italian Constitutional case-law on the matter, this article investigates the possible meanings and the necessary conditions of this process.

Sommario

1. Introduzione – 2. La persona trans nella giurisprudenza costituzionale – 2.1. La sentenza 98/1979: i primi quesiti sulla “questione transessuale” – 2.2. Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale: la sentenza n. 161/1985 – 2.3. L’adeguamento dei caratteri sessuali, da divieto a condizione necessaria – 3. La regola che costruisce l’eccezione: binarismo di genere e corpo trans – 3.1. La situazionalità storica della regola binaria – 3.2. Il genere come performance e i corpi trans come fuori copione – 3.2.1. Dove prima non c’era che una sequela di fatti, nasce il genere – 3.2.2. Opinio iuris atque necessitatis: il binarismo di genere – 3.2.3. Le sanzioni: violenza transfobica e patologizzazione – 3.2.4. Abolire il genere significa moltiplicarlo – 4. Conclusioni.

* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Protection of Transgender Employees from Discrimination: Is There Convergence Between the Approaches of the US Supreme Court and the Court of Justice of the European Union?

di Turkan Ertuna Lagrand*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

On June 15, 2020, in its landmark decision of R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, the United States Supreme Court held that an employer who fires an individual merely for being transgender violates existing US law. This judgment is significant not only for being the first case before the Supreme Court relating to the rights of transgender individuals, but also because in this judgment the Court breaks away from a number of settled approaches ingrained in the reasonings of US Courts of various levels. In building up on this case law and considering what its effects might be on the legal protection afforded by the European Union at first sight the two courts seem to be on the same page. Indeed, the Court of Justice of the European Union dealt with the same issue in 1996 in P. v S. and Cornwall County Council, which became the first case law in the world preventing discrimination because a person is transgender. This paper investigates the extent to which the reasonings leading up to these judgments converge and finds, next to clear parallels, a number of elements which diverge. By looking into these varying approaches, the courts, lawyers and activists can better contribute to advancing the rights of transgender persons by looking into these different approaches.

Il 15 giugno 2020, nella sua storica decisione in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. contro Commissione per le pari opportunità, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che un datore di lavoro che licenzia un individuo semplicemente per essere transgender viola la legge statunitense esistente. Tale sentenza è significativa non solo per essere stata la prima causa dinanzi alla Corte Suprema relativa ai diritti delle persone transgender, ma anche perché la Corte si discosta da una serie di approcci consolidati radicati nelle argomentazioni dei tribunali statunitensi di vario ordine e grado. Basandosi su questa giurisprudenza e considerandone i relativi effetti sulla tutela giuridica offerta dall’Unione europea, a prima vista, le due giurisdizioni sembrano essere sulla stessa linea. Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato la stessa questione nel 1996 in P. contro S. e Cornwall County Council, che è diventata la prima giurisprudenza al mondo a prevenire la discriminazione perché una persona è transgender. Questo articolo analizza fino a che punto le argomentazioni che portano a tali conclusioni convergano rispetto ad una serie di elementi di chiara divergenza. Esaminando questi diversi approcci, giudici, avvocati e attivisti possono contribuire meglio a far avanzare i diritti delle persone transgender.

* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya


di Elena Falletti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Caster Semenya è una atleta sudafricana diventata nota per aver vinto delle medaglie olimpiche nelle gare atletiche di mezzofondo, la sua specialità. Recentemente è stata protagonista di una importante decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport), il tribunale arbitrale per lo sport. La questione in discussione riguarda il fatto che il corpo di Caster produce naturalmente, e non attraverso il doping, una quantità di testosterone che, secondo le altre atlete e la IAAF, le fa guadagnare un vantaggio sleale nelle competizioni atletiche. Siffatta produzione ormonale è dovuta alla sindrome che caratterizza Caster dalla sua nascita, ovvero il 46XY. Al fine di equiparare le “forze” sulla pista atletica, la IAAF ha limitato la tolleranza di 5 nanomoli di testosterone per litro di sangue per le atlete con sindrome 46XY. Caster ha sfidato questa disposizione davanti al CAS, mentre la IAAF ne ha sospeso l’applicazione. Il 1 ° maggio 2019, la Corte Arbitrale per lo Sport ha rigettato l’istanza e Caster nel frattempo ha mutato i suoi obiettivi sportivi. L’interesse di questa decisione va oltre la questione sportiva perché impone una conformità di genere anche a scapito della salute e delle qualità individuali che dovrebbero rendere unica ogni persona. Lo scopo di questo contributo è dimostrare perché la decisione del CAF non riguarda solo la salute degli atleti, ma consiste nella violazione di una barriera che deve rimanere insormontabile: il rispetto della dignità (e quindi delle caratteristiche) della persona.

 

Caster Semenya is a South African athlete famous for winning Olympic medals in the middle distance race, her specialty. She was recently the subject of a decision by the Court of Arbitration for Sport. Caster’s body naturally produces, and not through doping, a quantity of testosterone which according to her competitors and the IAAF makes her to gain an unfair advantage in athletic competitions. This hormonal production is due to the syndrome that characterizes Caster from her birth, namely the 46XY. In order to “equalize” the “forces” on the athletic track, the IAAF has set a limit of 5 nanomoles of testosterone per liter of blood on the runners who had the 46XY syndrome. Caster challenged this provision before the CAS and the IAAF suspended it for a certain period. On May 1st 2019, the Court of Arbitration for Sport rejected her claim, and in the meantime Caster changed her sport goals.The interest of this decision goes beyond the athletics matter because it imposes a gender conformity even to the detriment of the health and of individual qualities that should make each person unique. The purpose of this paper is to demonstrate why the CAF decision does not only concern the health of the athletes, but it consists of the violation of a barrier that must remain insurmountable: the respect for the dignity (and therefore for the characteristics) of the person.

 

*Ricercatrice di diritto privato comparato presso LIUC

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Anche i rifugiati transgender hanno diritto al cambio del nome: un passo avanti nel riconoscimento dei bisogni dei richiedenti e rifugiati SOGI in ambito CEDU

di Carmelo Danisi e Nuno Ferreira *

 

Con la sua prima decisione riguardante il trattamento di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in ragione della loro identità di genere, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha adottato una posizione chiara a loro tutela. L’esame del caso Rana c. Ungheria (16 luglio 2020, no. 40888/17) risulta infatti fortemente ispirato tanto dal principio di eguaglianza e non discriminazione quanto dalla necessità che gli Stati europei garantiscano una protezione effettiva dei diritti sanciti nella Cedu e non illusori. L’azione dinanzi la Corte europea è stata avviata da un cittadino iraniano che, seppur nata donna, si era da sempre riconosciuto e comportato come uomo in Iran. Giunto in Europa, otteneva lo status di rifugiato in Ungheria proprio per la persecuzione temuta in base alla sua identità di genere. Poco dopo, il sig. Rana richiedeva alle autorità ungheresi competenti in materia di immigrazione di poter modificare il suo nome e il suo genere nei documenti di identità in maniera che potessero corrispondere alla sua reale identità di genere. Stabilendo che solo lo Stato di origine dei rifugiati poteva essere competente in materia di atti di nascita, le autorità ungheresi rigettavano tale richiesta. Tuttavia, chiamata a esprimersi sul caso, la Corte costituzionale ungherese intimava il legislatore di quel Paese a modificare il quadro giuridico esistente in modo da non escludere dalla procedura di modifica del nome coloro che, pur non essendo nati in Ungheria, vi risiedono. A suo avviso, tale riforma appariva necessaria per poter garantire un diritto fondamentale – quello al nome – che, specie ove segue l’affermazione di genere, ha un impatto diretto sull’identità e la dignità personale. Del resto, come aveva argomentato il sig. Rana dinanzi la Corte Edu, la mancata registrazione della nascita in Ungheria non poteva ritenersi un ostacolo insormontabile non potendo ragionevolmente essergli richiesto di rivolgersi per ottenere nuovi documenti alle stesse autorità iraniane dalle quali era fuggito.

La Corte Edu innanzitutto ribadisce come l’identità di genere costituisca un aspetto fondamentale della vita privata di un individuo, protetta (more…)

“Because of … sex”: Inspirations from the European Court of Justice for the United States Supreme Court in the First Transgender Rights Case Before It

 

di Turkan Ertuna Lagrand*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Nell’estate del 2020, la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà sul caso R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, il primo caso relativo ai diritti dei transgender di cui la Corte sia mai stata investita. In assenza di leggi federali che proteggano le persone transgender dalle discriminazioni, la sentenza è destinata a diventare un punto di riferimento in materia, in particolare qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente al quesito che le è stato posto, vale a dire se il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 proibisce le discriminazioni contro le persone transgender in base al loro status di transgender o agli stereotipi sessuali. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è già occupata di analoga questione nel 1996, nella storica sentenza in P. c. S. e Cornwall County Council, in cui la Corte ha deciso che la Direttiva n. 76/207 del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, che all’epoca – come oggi negli Stati Uniti – era l’unico atto legislativo disponibile, proteggeva le persone transgender da trattamenti discriminatori. Questo articolo intende offrire un contributo al dibattito sulla possibilità che il divieto di discriminare in base al sesso contenuto nel Titolo VII si applichi anche alle discriminazioni verso i transgender, analizzando la succitata pronuncia della Corte di giustizia e applicando i principi ivi utilizzati al caso pendente dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

In the summer of 2020, the United States Supreme Court will deliver its judgment on the first transgender rights case before it, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission. In the lack of federal laws protecting transgenders from discrimination, the case will be a landmark, should it answer the question before it affirmatively, namely “whether Title VII [of the Civil Rights Act of 1964] prohibits discrimination against transgender people based on their status as transgender or sex stereotyping.’ The ECJ has dealt with the same issue in 1996 for its landmark decision of P. v S. and Cornwall County Council in which the European Court has decided that Council Directive 76/207 on the principle of equal treatment for men and women, which -like the US situation- was the only available piece of legislation at the time, protected transgender persons against discrimination. This paper offers a contribution to the debate around whether the prohibition contained in Title VII to discriminate “because of … sex” covers transgender discrimination by analyzing the said ECJ case, and applying the principles utilized therein to the case before the US Supreme Court.

* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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I minori gender variant: aspetti e punti di vista – IL FOCUS di GenIUS

Pubblichiamo la anticipazione del FOCUS su I minori gender variant: aspetti e punti di vista dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

 

 

Nel FOCUS:

Storia di una bambina che fin da piccola ha mostrato gusti, atteggiamenti e modi di fare associati, nell’immaginario, a un bambino
Silvia Manzani

Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere
Fulvia Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini

Transfobia e pressione sociale
Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza

La presa in carico psicologica di minori con sviluppo d’identità di genere atipico
Jiska Ristori, Francesca Mazzoli

La presa in carico di minori con sviluppo atipico dell’identità di genere – adolescenza
Daniela Anna Nadalin

La ricerca pubblica attenta alle identità di genere
Marina Pierdominici, Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Paola Matarrese

Benefici e Rischi nel Trattamento Farmacologico con Triptorelina nella Disforia di Genere
Katia Varani, Fulvia Signani

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Protezione internazionale, vulnerabilità delle persone LGBT+ e molto altro: è online il Fasc. 2/2018 di Genius

GenIUS 2018/2È stato pubblicato il Fasc. 2/2018 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

In questo numero, la Rivista ospita un Focus, curato da Carmelo Danisi, in tema di protezione internazionale per ragioni di orientamento sessuale e identità di genere, con contributi che affrontano il tema nella prospettiva del diritto europeo, del diritto comparato e del diritto italiano, mettendo in luce le principali questioni problematiche legate – per un verso – alla speciale vulnerabilità dei richiedenti cd. SOGI e, per altro verso, alle persistenti difficoltà di conciliare classificazioni e specificità delle esperienze personali.

Sempre in tema di vulnerabilità delle persone LGBT+, segnaliamo il contributo di Baldassarre Pastore, che affronta il tema in prospettiva giusfilosofica.

Chiudono il fascicolo un contributo di Angioletta Sperti, relativo alla cd. “politica del silenzio” dell’amministrazione Trump sui diritti LGBT; un contributo di Francesca Brunetta d’Usseaux e Daniele Ferrari sulle più recenti evoluzioni del diritto internazionale e del diritto comparato in tema di condizione intersessuale; e, infine, un contributo di Alessandra Lang sulla sentenza Coman della Corte di giustizia dell’UE.

Buona lettura!

La rettificazione anagrafica del sesso e l’intervento medico-chirurgirco tra istanza personale e certezza sociale

di Ilaria Rivera*

1. La sentenza n. 2176 del 2017 del Tribunale di Bologna e la facoltà di ricorrere all’intervento medico-chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica del sesso

Con la sentenza n. 2176/2017 del 7 giugno 2017 il Tribunale di Bologna, sezione I civile, autorizza congiuntamente la rettificazione anagrafica del sesso richiesta dalla parte attrice e la sottoposizione ad intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari.

La pronuncia ricostruisce previamente il quadro normativo nazionale entro cui si inserisce la vicenda in esame, che trova la principale fonte di sviluppo nella legge n. 164 del 1982[1], che, ai sensi dell’art. 1, stabilisce che la rettificazione anagrafica del sesso debba aversi sulla base dell’accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca alla persona interessata un sesso diverso da quello attribuitegli all’atto di nascita a seguito delle intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Tale norma, ad ogni modo, va letta in combinato disposto con il successivo art. 3, attualmente confluito nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, a mente del quale il tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali”.

Ad un’analisi sommaria delle disposizioni sopra richiamate, sembrerebbe emergere che la regola riposa nella necessità di sottoporsi, al fine dell’ottenimento della rettificazione anagrafica del sesso, all’intervento medico-chirurgico modificativo o demolitorio dei caratteri sessuali primari, che potrebbe escludersi solamente nell’ipotesi in cui risultasse sufficiente il trattamento medico ormonale.

Con un’operazione ermeneutica originale e – in buona misura – ragionevole, il giudice bolognese riconosce la facoltà e non già la necessità del trattamento chirurgico come precondizione della rettificazione anagrafica del sesso, innanzitutto sulla base del dettato letterale della legge, il cui art. 1 non specifica in alcun modo se il riferimento sia ai caratteri sessuali primari e sessuali ma soprattutto non implica lo stretto richiamo ai soli caratteri sessuali primari, perché anche i caratteri secondari potrebbero essere suscettibili di interventi modificativi, anche incisivi. In secondo luogo, proseguendo nel ragionamento, si escluderebbe la necessità del trattamento chirurgico anche in ragione dell’evoluzione della società, della progressione delle innovazioni scientifiche e, soprattutto, della modificazione degli stilemi culturali relativi alle questioni attinenti al transessualismo. (more…)

Obiezione di coscienza e molto altro, nel ricordo di Stefano Rodotà: pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius

È  stato pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita, in questo numero, un Focus tematico, curato da Alexander Schuster, su Coscienza, religione e non-discriminazione e alcuni interventi e commenti su temi specifici.

Il Fascicolo si apre con il ricordo di Stefano Rodotà, che era (e resterà) membro della Direzione scientifica della Rivista, che ha seguito fin dalla sua nascita e ha costantemente ispirato con le sue parole ed il suo insegnamento. A lui il Fascicolo è dedicato, con nostalgia e profonda gratitudine.

Il Focus, introdotto dal curatore, affronta il tema alla luce delle più recenti evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riguardo all’intersezione tra rivendicazione del diritto all’obiezione di coscienza e principio di non discriminazione, specie in relazione ai temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. In quest’ottica, al contributo di Andreas Yannaros – che ricostruisce gli itinerari della giurisprudenza europea sul punto – si affiancano quelli di Federica Grandi e Roberto Toniatti, dedicati al rapporto tra obiezione di coscienza e unione civile tra persone dello stesso sesso, e quello di Laura Calafà, relativo invece all’intreccio problematico tra orientamento sessuale e rapporto di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza.

Nella sezione Commenti, segnaliamo invece i tre contributi di Ilaria Rivera, Alessandra Viviani e Giovanni Galasso, dedicati ai più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e interna in tema di omogenitorialità e rapporti familiari di fatto. Nella sezione Interventi, è infine pubblicato un contributo di Anna Lorenzetti sulla condizione delle persone transgeneri detenute in carcere.

Unioni civili, educazione e genere e molto altro: pubblicato il Fasc. 2/2016 di Genius

genius-logoÈ stato pubblicato il fasc. 2/2016 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita due focus tematici e alcuni interventi su argomenti specifici.

Il primo focus, curato da Angelo Schillaci, è dedicato alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, con un’analisi dei contenuti della legge n. 76/2016, dei principali problemi interpretativi da essa posti e delle prospettive che essa apre sul piano della tutela della vita familiare delle persone e delle coppie omosessuali. (more…)

Malta: la più avanzata legge sul genere. Ecco la traduzione italiana

malta_gender_identityIl Parlamento maltese (come abbiamo anticipato a suo tempo nella sezione “News” sulla colonna di sinistra e sulla nostra pagina Facebook) lo scorso aprile 2015 ha approvato, all’unanimità, una innovativa legge per la tutela della identità di genere (nonché della espressione di genere e delle caratteristiche di genere), salutata come una delle più avanzate al mondo.  Pubblichiamo la traduzione del testo legislativo, curata ancora una volta impeccabilmente da Roberto De Felice, avvocato dello Stato, il quale rappresenta qui di seguito altresì i caposaldi dell’atto normativo.

di Roberto De Felice*

Nel pubblicare, con gli inevitabili limiti, la traduzione del testo legislativo, osserviamo che i caposaldi dell’atto normativo sono:

La persona maggiorenne può mutare il genere mediante semplice dichiarazione in atto notarile, senza necessità di alcun intervento chirurgico (autodeterminazione).
Il minorenne, invece, può cambiare i genere su richiesta dei genitori o del tutore e l’autorizzazione del Tribunale.
In particolare, il genere non può essere assegnato alla nascita in caso di dubbio, assegnando così una casella ‘’bianca’’, mentre i genitori e i tutore, entro il 14mo anno, devono attivarsi per dichiararlo.
In particolare solo in casi eccezionali il minore può essere sottoposto a interventi prima della possibilità di esprimere, anche anteriormente al 18mo anno, il consenso informato (tutela del minore intersex).
Vengono definiti i concetti giuridici di espressione di genere, identità di genere, caratteristiche sessuali, marcatore di genere.
Il diritto all’identità ed alla espressione di genere è dichiarato fondamentale ed è protetto dalle leggi penali, antidiscriminatorie. (more…)

La sentenza della Grande Camera M.E. v Sweden: un’occasione mancata

2012-10-08 23.35.18Nella decisione M.E. v Sweden la Grande Camera ha optato per lo striking out del ricorso, evitando linvito del ricorrente a produrre una sentenza di ampio respiro che chiarisse la possibilità di ancorare al dettato della Convenzione le richieste di asilo presentate da soggetti che fuggono dalle persecuzioni a cui sono esposti nei Paesi dorigine a causa del proprio orientamento sessuale e/o identità di genere. Nello specifico la Corte non esclude che il rimpatrio forzato di soggetti omosessuali in Paesi dove siano in vigore sanzioni criminali contro gay e lesbiche costituisca una violazione della Convenzione né prende posizione contro largomento, avallato dalla quinta sezione della Corte edu, secondo cui laddove il migrante possa evitare le sanzioni previste per atti omosessuali nascondendo e dissimulando la propria identità, le autorità nazionali sono pienamente titolate a negargli/le lo status di rifugiato. Si tratta di posizioni estremamente problematiche che, se da un lato possono essere comprese alla luce delle tensioni politiche che investono la materia migratoria, dallaltro rendono evidente la difficoltà della Corte edu nel difendere, salvaguardare e garantire lenforcement dei diritti fondamentali al di sopra di valutazioni di carattere politico.

The Grand Chamber finally stroke out M.E. v Sweden and avoided the applicants request to display a general judgment on the possibility to anchor and legitimize under the Echr migrantsclaims of asylum grounded on the prosecution experienced in their countries because of their sexual orientation or gender identity. Specifically, the Court did not rule out that the forced repatriation of homosexual subjects to countries in which criminal sanctions prosecute same-sex acts violates the Echr nor it took a stand against the argument, endorsed by the fifth section of the ECtHR, according to which insofar a migrant could avoid sanctions concealing or suppressing her sexual identity, national authorities of Coe States are fully entitled to deny her the status of refugee. I suggest that the Grand Chamber judgment displays extremely problematic standpoints, which if on one hand could be understood in the light of political tensions that insist of migratory policies, on the other clearly show the complication experienced by the ECthHR in defending, safeguarding and enforcing human rights irregardless of political considerations.

di Silvia Falcetta*

Con la decisione finale dell’8 aprile 2015 di striking out il ricorso M.E. v Sweden, n.71398/12, la Grande Camera ha perso un’occasione rilevante per ampliare la protezione assicurata dalla Convezione edu ai soggetti migranti lgbt.

L’aspetto più sconcertante della concisa sentenza offerta dalla Corte riguarda l’assenza di un chiaro pronunciamento su quali diritti discendano dalla Convenzione a tutela di coloro che cercano asilo nei paesi membri del Consiglio d’Europa in ragione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identitàdi genere. In passato la Corte si era già confrontata con casi riguardanti migranti omosessuali[1], evitando sempre di giungere ad individuare una linea interpretativa univoca (more…)

La sterilizzazione forzata delle persone transessuali: Europa, Potenza, Napoli

Surgical Instruments Painting; Surgical Instruments Art Print for saleCon una significativa presa di posizione, il Parlamento europeo  ha chiesto espressamente la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Sul tema pubblichiamo inoltre due sentenze, inedite, del Tribunale di Potenza e della Corte d’Appello di Napoli.

Con Risoluzione in data 12 marzo 2015, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente, fra molte altre affermazioni, la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Il Parlamento europeo rammenta altresì come tale messa al bando sia stata richiesta anche dal «relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura», affermando di condividere il punto di vista «secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti» (Parlamento Europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia).
Secondo il massimo organo rappresentativo continentale, dunque, la richiesta di sterilizzazione coatta delle persone transessuali rappresenta una palese violazione dei diritti umani, in ispecie del diritto alla salute. Ai paragrafi 163 e 164 si legge difatti che (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

General view of the European Court of Human Rights building in StrasbourgAd appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)