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Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

di Stefania Stefanelli*

 

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente (Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017) . La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione n. 19599/2017 in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all’estero.

Al pari del richiamato precedente e di Cass. 12962/2017, in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.

Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo status ed all’identità delle persone, la Corte principia l’esame del merito affrontando “seppur incidentalmente”, la questione della contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l’inefficacia del matrimonio same sex celebrato all’estero (Cass. 4184/2012).

Unione civile e adozione coparentale

Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia ex professo circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile ratione temporis.

Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, “non si potranno dunque disporre adozioni piene e neppure adozioni in casi particolari ex art. 44 l. n. 184, quanto alla lettera b): adozione del figlio del coniuge”. Al contrario: “Resta aperta una via già praticata da alcune pronunce di merito che avevano applicato la lettera d) dell’art. 44: impossibilità di affidamento preadottivo, secondo un’interpretazione estensiva, che attiene pure all’impossibilità giuridica, oltre a quella di fatto (ove ad esempio non vi siano adottanti disponibili), e può prescindere dunque dall’abbandono”.

Il riferimento all’applicazione dell’inciso finale del citato comma 20, per il quale “resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti in materia di adozione”, è implicito ma evidente nella progressione argomentativa: principia notando come tanto il provvedimento impugnato che il ricorso scontino “l’assenza in Italia, all’epoca, di una normativa sulle coppie dello stesso sesso, introdotta, come è noto dalla l. 20/5/2016, n. 26, nonché di alcune pronunce di questa Corte, assai rilevanti, e che questo Collegio pienamente condivide”. Prosegue interpretando l’inciso finale come riferito alla giurisprudenza di merito precedente all’approvazione della legge[1], e ricordando come “tale interpretazione ha trovato, dopo la l. n. 76, sicuro avallo in una recente pronuncia di questa Corte, già ricordata (Cass. n. 12962 del 2016)”.

La Corte accoglie dunque l’opinione[2] che legge l’inciso finale del terzo comma alla luce del riferimento della clausola di equivalenza contenuta nel primo comma, e dell’eccezione di cui al secondo, alle sole disposizioni della legge n. 184/1983 che riguardano i coniugi o il matrimonio, e quindi specificamente all’art. 6, primo comma, ed all’art. 44, lett. b), mentre non vi sarebbe ragione di escludere l’art. 44, lett. d), che prescinde dal vincolo coniugale tra adottante e genitore dell’adottato.

Non si tratta, dunque, di una giurisprudenza che si sostituisce al legislatore nell’affermazione di tutele negate alle famiglie arcobaleno dalla discussione parlamentare, ma dell’interpretazione sistematica della ricordata disposizione, alla luce della fondamentale considerazione per cui escludere, al contrario, la parte unita civilmente dall’adozione del figlio dell’altra parte, mentre l’eccezione non potrebbe applicarsi alle coppie formate da persone dello stesso sesso conviventi, ma non unite civilmente, si risolverebbe in primo luogo in un irragionevole trattamento deteriore di quelle formazioni sociali che, pur specifiche, assicurano una garanzia di stabilità comparabile al matrimonio. Condurrebbe, inoltre, ad una discriminazione rispetto alla condizione dei figli di queste persone, incompatibile col principio per cui lo status del figlio è insensibile al vincolo eventualmente sussistente tra i genitori, affermato da Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166 ed alla cui attuazione tende la riforma dettata con l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013, sulla parificazione degli status filiationis[3].

Atti di stato civile formati all’estero e nozione di ordine pubblico

La decisione che costituisce precedente di ancor maggior rilievo per quella in commento è l’altra, resa col n. 19599/2016, del cui iter argomentativo il Collegio ripercorre, condividendoli, tutti gli assunti determinanti al fine di escludere che sia contrario all’ordine pubblico, e come tale ostativo del riconoscimento degli effetti dell’atto di stato civile formato all’estero ex art. 18 d.P.R. 396/2000, il fatto che nel titolo costitutivo dello status siano indicate due madri.

La motivazione àncora il limite dell’ordine pubblico alle “esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse superiore del minore, che il richiamato precedente definiva “anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una nuova famiglia”.

Ricorda, per ben due volte, che la donazione di ovocita da una donna alla propria partner, che partorisce grazie alla fecondazione con gamete maschile di donatore, non realizza per Cass. 19599/2016 una surrogazione di maternità, ma piuttosto “una tecnica fecondativa simile ad una fecondazione eterologa”, in quanto si inserisce in un progetto procreativo comune.

La nozione coincide con quella offerta dalla Direzione generale politiche interne, Unità tematica C, Diritti dei cittadini e affari costituzionali, nella sintesi della ricerca circa “Il regime di maternità surrogata negli Stati membri dell’UE”, del 2013, che definisce in questi termini la pratica in cui una donna intraprende una gravidanza con l’intento di affidare il nascituro ad terzi, all’atto della nascita.

Ricorda opportunamente che l’art. 23 del Regolamento CE n. 2201/2003, che costituisce il precedente cui si lega la riforma del 2012-2013 e definisce il concetto di responsabilità genitoriale, “stabilisce espressamente che la valutazione dell’ordine pubblico deve effettuarsi tenendo conto del preminente interesse del minore”.

Cass. 19599/2016 fondava la maternità della non partoriente sull’accertamento della discendenza ingenita, ma neppure il favor veritatis è principio di ordine pubblico, nel nostro sistema, stante che la filiazione può essere fondata su altri criteri: l’affettività, se corrispondente all’interesse superiore del figlio; il consenso nei casi previsti dalla legge 40/2004; il favor stabilitatis che si realizza nella previsione di termini decadenziali per i legittimati alle azioni negatorie dello status diversi dal figlio.

Che sia invece principio di ordine pubblico, centrale nell’argomentazione della Corte, l’interesse superiore del minore “che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero” è evidente, ed in questa affermazione si rintraccia la causa petendi ed il contenuto del lamentato danno discriminatorio: “nella specie, come chiariscono le ricorrenti, la nascita del bambino costituì un progetto condiviso della coppia, espressione di affetto e solidarietà reciproca”, e riconoscendo questa coppia genitoriale il bambino è cresciuto nel Regno Unito, Paese di nascita che gli ha conferito lo status di figlio di entrambe le donne, attribuendogli il cognome della madre che con lui non aveva alcun legame biologico. Il danno discriminatorio è, invece, tutto interno all’Italia, Stato di cittadinanza delle donne e, per discendenza da quella partoriente, anche del bambino, perché, in conseguenza della mancata trascrizione integrale dell’atto di nascita emesso dall’ufficio dello stato civile britannico, quel bambino si è visto privato dello status e dei diritti che conseguono all’accertamento costitutivo della responsabilità genitoriale ex art. 30 Cost. e art. 24 Carta di Nizza, nei confronti di una delle sue madri.

Che non sia questione di poco conto è evidente non solo nella prospettiva degli esiti di una eventuale crisi della coppia, in conseguenza della quale l’interruzione dei rapporti col genitore sociale rileva solo in termini fondativi di un’eventuale provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale dell’unica madre legale, secondo quanto ha ritenuto Corte Cost. 20 ottobre 2016, n. 225, oppure nella tragica eventualità del decesso del genitore legale, che aprirebbe all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. a), l. n. 184/1983, ma più in radice nella quotidianità della vita di questo bambino, che non ha titolo per pretendere da colei che non è sua madre né il mantenimento, né la cura, né l’istruzione, né l’educazione.

Non vi è chi non veda come l’adempimento di tali doveri costituisca anche esercizio di un diritto del genitore, e che dunque la madre sociale possa occuparsi delle esigenze del bambino esclusivamente per delega della madre legale, e che debba munirsi della sua autorizzazione per condurre il bambino con sé in viaggio, per accompagnarlo nel tragitto casa-scuola o occuparsi della cura della sua salute, ma nella prospettiva paidocentrica[4] disegnata dalla riforma del 2012-2013 ciò non significa sostituire la pretesa dei genitori a quella fondamentale del figlio. Costituisce piuttosto l’adempimento di quella responsabilità che si sostanzia in un vincolo obbligatorio di diritto civile, conseguente all’accertamento della filiazione, per titolo volontario o giudiziale, fondato sulla discendenza genetica oppure sulla volontaria assunzione del vincolo, attraverso il consenso all’inseminazione eterologa, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 o in conseguenza del decorso dei termini decadenziali cui sono sottoposte le azioni dirette a rimuovere lo status non corrispondente alla verità della generazione, ai sensi degli artt. 244 e 263 c.c. novellati. Ciò significa che in difetto di titolo costitutivo dello status il bambino non ha azione in giudizio per pretendere alcunché, né per domandare il risarcimento di quanto gli sia difettato, e che tutto quanto il genitore sociale ritenga di fare nell’interesse di questo bambino resta nell’area delle obbligazioni naturali, che escludono l’azione per l’adempimento e quella di ripetizione ex art. 2034 c.c.

Nessun diritto spetta infine al bambino ex lege sul patrimonio relitto dalla madre che non è tale giuridicamente, e quand’anche egli fosse chiamato a succedere mortis causa per testamento, gli si opporrebbero le quote riservate ai legittimari, tra cui la parte dell’unione civile e gli ascendenti, e potrebbe dunque beneficiare della sola quota disponibile, a differenza di chi abbia titolo a succedere nella qualità di figlio della de cuius.

Ai medesimi esiti conduce l’apprezzamento dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, presidiati dagli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dei quali il Collegio ricorda l’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo affermando “che il diritto di sposarsi non deve limitarsi a persone dello stesso sesso (…), ha sanzionato le scelte del legislatore (nella specie, greco) che aveva previsto unioni registrate alternative al matrimonio, escludendo le coppie omosessuali (…), ha condannato l’Italia per non aver accolto i numerosi richiami a legiferare in materia di coppie omosessuali, affermando che tale omissione ripetuta nel tempo, comporta una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU”. Ulteriore garanzia è offerta dall’art. 9 della Carta di Nizza, e dagli artt. 2 e 3 Cost.

 

Applicabilità della tutela offerta al nato da p.m.a. eterologa

È noto che alle tecniche di ausilio medico alla procreazione abbiano accesso, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 40/2004, esclusivamente le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Non vi è dunque spazio per l’applicazione della clausola di equivalenza di cui al ricordato comma 20 della l. 76/2016 in ragione dell’equivalenza tra coniugi e uniti civilmente, in quanto è dirimente il requisito della diversità di sesso.

La decisione in commento mostra di esserne consapevole, ma ancòra una volta è in accordo col precedente dettato da Cass. 19599/2016 per cui “il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato in Spagna nel quale risulti la nascita da due donne (…) non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente costituito all’estero”.

Ciò che costituisce il novum della decisione è l’aver ritenuto di applicare al bambino, concepito grazie all’applicazione di tecniche di fecondazione eterologa in ossequio alla disciplina vigente nel Paese della sua nascita, la tutela dettata dall’art. 9, primo comma, della l. 40/2004, per assicurare al nato da siffatte tecniche, pur nel vigore del divieto eliso da Corte Cost. 10 giugno 2014, n. 162, la stabilità dello status di figlio nato nel matrimonio o fuori, che gli spetta ai sensi dell’art. 8 della medesima legge.

Si tratta, com’è noto, della traduzione normativa del dettato di Corte Cost. 26 settembre 1998, n. 347, sull’esclusione del marito che abbia consentito all’inseminazione eterologa dall’azione di disconoscimento del figlio, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium, e del già citato principio di responsabilità per il consenso alla generazione con gameti altrui.

Si dimostra così il rilievo di clausola generale da attribuirsi al citato art. 9, primo comma, l. 40/2004, dettato a tutela dei nati da procreazione medicalmente assistita e pienamente coerente con l’identico effetto di cristallizzazione dello status che deriva dalla disciplina civilistica, in conseguenza dell’introduzione dei ricordati termini decadenziali cui restano soggette le azioni demolitorie dello status avviate da tutti i legittimati diversi dal figlio.

È bene notare che la disposizione si riferiva alla condotta della coppia che, per aggirare il divieto di procreazione eterologa, era ricorsa all’applicazione di tale tecnica di ausilio medicale alla procreazione in Stati che la ammettessero, e Corte Cost. n. 162/2014 ha ribadito che, all’esito dell’espunzione delle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», “risulta, infine, confermata sia l’inammissibilità dell’azione di disconoscimento della paternità (…) e dell’impugnazione ex art. 263 cod. civ.”, come, ai sensi dell’art. 8, primo comma, “il fatto che ai nati da quest’ultima tecnica (i.e. la fecondazione eterologa) «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime»”.

E’ dunque pienamente condivisibile applicare la disposizione anche alle coppie di persone dello stesso sesso, che siano ricorse all’applicazione di tecniche di procreazione eterologa all’estero in conseguenza della preclusione dettata a loro carico dall’art. 5 l. 40/2004, e sostenere per il tramite dell’art. 8 che ai nati spetta lo stato di figli riconosciuti della coppia, almeno quando siano nati all’estero e si domandi il riconoscimento in Italia dell’atto di nascita straniero.

Il passo successivo, in accordo con la dottrina più attenta alla protezione costituzionale e sovranazionale dell’interesse superiore del bambino[5], è superare la disparità di trattamento che deriverebbe dall’esclusione dell’identica tutela a favore di quanti nascano, attraverso l’identico percorso di assistenza medica, sul territorio nazionale.

La via è segnata, a partire da Cass. n. 12962/2017, Cass. n. 19599/2016, la cui motivazione esplicitava “che le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge 40 del 2004 – imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una tecnica fecondativa illegale in Italia – non possono ricadere su chi è nato, il quale ha un diritto fondamentale, che deve essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero nei confronti della madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi”. E subito di seguito rilevava che la medesima ratio fonda l’art. 9, primo comma, l- 40/2004.

Quella in commento è dunque una decisione che si innesta, armonicamente, nel medesimo terreno di “riflessione sulla preminenza che ormai riveste nel sistema i diritti del bambino all’identità e allo status, e su quanto sia un mero retaggio del passato la logica che intendeva sanzionare i comportamenti dei genitori con regole penalizzanti la condizione giuridica del figlio”[6].

 

Accertamento della maternità e principio mater semper certa

Merita infine sottolineare il passaggio nel quale la Corte risolve l’eccezione per la quale costituirebbe principio di ordine pubblico quello dettato dall’art. 269, terzo comma, c.c. per cui è madre colei che partorisce, sintetizzato nella nota formula mater semper certa est: “la norma non introduce un principio di ordine pubblico, alla luce del preminente interesse del minore, e considerando che essa attiene piuttosto alla prova della filiazione”. Si tratta di un concetto già espresso da Cass. 19599/2016, che condivideva “l’intuizione di una parte della dottrina[7], secondo la quale l’art. 269, comma 3, c.c. è una norma riguardante la prova della maternità (che) trova conferma nel secondo comma del medesimo articolo”, oltre che nell’art. 241 c.c.

La pronuncia ribadisce così la distanza dalla giurisprudenza di merito formatasi sullo scambio colposo di due embrioni tra due coppie che avevano richiesto l’applicazione di tecniche di procreazione assistita omologa, giurisprudenza che si è trincerata dietro l’asserito principio secondo cui la partoriente è la madre giuridica del nato, e il padre è il di lei marito in virtù del sistema di finzioni e presunzioni di matrimonialità, restando irrilevante l’effettiva e documentata prova della discendenza genetica dall’altra coppia, e di conseguenza ne ha rigettato la domanda diretta alla rimozione dello stato di matrimonialità costituito ai nati, in contrasto con la verità della generazione[8]. Ha voluto il caso che si trattasse di una coppia coniugata, e di conseguenza lo status costituito ai nati per effetto della dichiarazione materna risulta incontestabile da altri che dalla stessa madre, dal presunto padre e dai figli; al contrario, se la partoriente non fosse stata coniugata per lo meno il riconoscimento paterno – ma anche quello materno, se come argomenta la S.C. il parto non è altro che una delle prove, ma non il fondamento della maternità – sarebbe stato esposto all’impugnazione di qualsiasi interessato – e dunque anche del padre biologico – per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c.

Ciò non toglie che resti impregiudicata l’azione dei figli, raggiunta l’età del discernimento, o quella di un loro curatore speciale, la cui nomina sia sollecitata dal pubblico ministero, purché si ritenga che sussista interesse dei figli stessi alla rimozione dello stato, ed alla conseguente acquisizione di quello corrispondente alla verità genetica[9].

Questo caso, come quello oggetto della decisione in commento, evidenzia come – al pari di ogni fattispecie di procreazione con ovodonazione – la partoriente non è anche la madre biologica del nato, con la conseguenza per cui la regola generale dettata dall’art. 269, secondo comma, c.c., che accomuna la prova della maternità a quella della paternità e la apre a qualsiasi mezzo ed essenzialmente al test del DNA, viene in rilievo non soltanto quando, per qualsiasi ragione, manchi la prova del parto, ma anche in tutti i casi in cui non vi sia trasmissione dei geni, sempre che l’accertamento della verità biologica corrisponda all’interesse del figlio.

Lo ha chiarito Cass. 19599/2016, ricordando che “quello enunciato dal terzo comma dell’art. 269 c.c. ha costituito per millenni un principio fondamentale (mater semper certa est), idoneo a fotografare gli effetti, sul piano del diritto, della piena coincidenza in una sola donna di colei che partorisce e di colei che trasmette il patrimonio genetico. Questa coincidenza tuttavia nel tempo è divenuta non più imprescindibile, per via dell’evoluzione scientifico-tecnologica che ha reso possibile scindere la figura della donna che ha partorito da quella che ha trasmesso il patrimonio genetico grazie all’ovulo utilizzato per la fecondazione”. Non di un’estensione del principio mater semper certa si tratta, dunque, ma della sua negazione in ogni ipotesi di procreazione attraverso ovocita appartenente a donna diversa dalla partoriente.

A ciò allude anche la pronuncia in commento, che come la precedente definisce la disposizione dell’art. 269, terzo comma, c.c., una “norma sulla prova”, che facilita la dimostrazione in giudizio della maternità, nell’ambito dell’azione diretta alla sua dichiarazione giudiziale, evitando di dover ricorrere alla perizia genetica ogni volta che la dimostrazione della coincidenza del nato con colui che fu partorito condurrebbe ai medesimi risultati. In queste circostanze è sufficiente la prova documentale, costituita dal certificato di assistenza al parto cui allude l’art. 30 d.P.R. 396/2000, oggi sostituito «da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita» in ossequio al dettato dell’art. 93, comma 1°, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Altrimenti, è determinante la prova genetica – con esclusione della donatrice estranea al progetto genitoriale, cui si applica l’art. 9, comma 3, l. 40/2004 in ragione della natura del suo gesto, che è di solidarietà al pari di ogni donazione di tessuti umani, e non esprime affatto l’assunzione della responsabilità genitoriale – oppure, quando non è possibile procedere al test del DNA, la prova può fornirsi con ogni altro mezzo, come ad esempio attraverso altra sentenza, civile o penale, da cui risulti indirettamente la maternità, salva la prova contraria (così Cass. 1465/1983).

In altri termini, il principio del favor veritatis deve essere affermato in termini paritari nei confronti del padre come della madre, determinandosi altrimenti un’ingiustificata disparità di trattamento fondata sul sesso del genitore, pur in un sistema com’è quello nazionale nel quale l’attribuzione della maternità non è automatica, e ricollegata semplicemente al parto, come avviene in molti altri ordinamenti contemporanei, ma dipende dalla scelta della donna[10], la quale può impedire la costituzione dello status filiationis nei suoi confronti – e conseguentemente anche nei riguardi del marito, impedendo l’operare delle finzioni di matrimonialità – non riconoscendo il figlio o esercitando la facoltà di anonimato, riconosciutale dal medesimo art. 30 d.P.R. 396/2000.

Anche sul piano sociale la trasmissione dei geni è percepita del resto come elemento fondamentale della discendenza, seppure in ogni caso subordinata alla coincidenza dell’accertamento della verità biologica con l’interesse superiore del minore alla conservazione dello status coincidente con la consolidata affettività.

Nota il Collegio che “più in generale, si potrebbe osservare che, anche in passato, frequentemente non vi è stata esatta coincidenza tra verità biologica e legale in relazione all’interesse perseguito dal legislatore”: se tale era, fino alla riforma del 1975, la tutela del matrimonio e della prole matrimoniale nel cui nome si impediva al padre di riconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale, oggi l’unico interesse che può frapporsi all’accertamento della verità biologica della generazione è quello del minore, sintetizzato dalla riforma del 2012-2013 nel favor stabilitatis, espresso dalle più volte ricordate decadenze cui soggiacciono le azioni demolitorie dello status avviate da legittimati diversi dal figlio, ma anche dall’art. 9 l. 40/2004.

 

* Professoressa aggregata di diritto privato e diritto di famiglia nell’Università di Perugia. Il contributo è parte del Progetto «Diritti e situazioni giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela (sovranazionale). Una ricerca interdisciplinare», diretto da L. Cassetti e finanziato dalla Ricerca di base 2015, Università degli Studi di Perugia.

 

[1] Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014, in https://www.articolo29.it/2014/tribunale-per-i-minorenni-roma-riconosce-giuridicamente-mamme-ed-assegna-cognome-lomogenitorialita-sana-meritevole-dessere-riconosciuta/; Trib. Min. Roma, 23 dicembre 2015, in https://www.articolo29.it/2016/adozione-da-parte-del-papa-sociale-nato-da-maternita-surrogata-la-procura-di-roma-non-impugna-e-la-sentenza-diventa-definitiva/; nello stesso senso, dopo l’approvazione della legge, App. Min. Torino, 27 maggio 2016, in https://www.articolo29.it/2016/dalla-corte-dappello-di-torino-nuova-conferma-alla-stepchild-adoption-per-le-famiglie-arcobaleno/, con nota di A. Schillaci; App. Milano, 9 febbraio 2017, in https://www.articolo29.it/2017/anche-da-milano-dopo-la-cassazione-roma-e-torino-semaforo-verde-per-ladozione-coparentale/, con nota di M. Gattuso, Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l’adozione coparentale, in riforma di Trib. Min. Milano, 17 settembre 2016, in https://www.articolo29.it/2017/ancora-in-tema-di-interpretazione-dellart-44-delle-legge-sulle-adozioni-nota-a-trib-minorenni-di-milano-17-ottobre-2016-n-261/, con nota di S. Stefanelli, Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, su cui concorda l’autorevole opinione di G. Ferrando, A Milano l’adozione del figlio del partner non si può fare, in Nuova giur. civ. comm. 2017, 2, 171 ss.

[2] A. Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, in https://www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato/; G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili), in https://www.articolo29.it/2016/il-nome-della-rosa-la-disciplina-italiana-delle-unioni-civili, S. Stefanelli, Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, cit.

[3] Sull’argomento v. amplius, anche per riferimenti bibliografici, S. Stefanelli, Adozione del figlio del partner nell’unione civile, in GenIus, 2016, 2, 102 ss, in https://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2017/03/genius-2016-02.pdf

[4] Su cui v. A. Palazzo, La filiazione, in Commentario al codice civile Cicu, Messineo, Mengoni, Schlesinger, 1a ed., Milano, 2006, passim, che ha fortemente orientato la riforma di parificazione degli status di filiazione.

[5] M. Gattuso, Clausola generale di equivalenza e filiazione, in G. Buffone, M. Gattuso, M.M. Winkler, Unione civile e convivenza, Milano, 2017, 287 ss.

[6] Così G. Ferrando, Prefazione a G. Buffone, M. Gattuso, M.M. Winkler, Unione civile e convivenza, cit., XIX.

[7] A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Le persone e la famiglia, 4, Torino, 2015, 140 ss., 302 ss.; S. Stefanelli, Accertamento della maternità nella gestazione per altri, in Biolaw Journal, 2016, 2, 28 ss., in http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=152; L. Rossi Carleo, Maternità surrogata e status del nato, in Familia, 2002, 399 ss.

[8] Trib. Roma, ord. 8 agosto 2014, in Famiglia e dir., 2014, 929 ss., con nota di M.N. Bugetti, Scambio di embrioni e attribuzione della genitorialità; Trib. Roma, ord. 22 aprile 2015, in Giur. it., 2015, 1849, con nota di A. Mendola, Sostituzione di embrioni e disconoscimento di paternità; Trib. Roma, 10 maggio 2016, in www.biodiritto.it.

[9] Corte Cost., 27 novembre 1991, n. 429, in Foro it., 1992, I, 2908 ss.; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, in Giur. it., 2017, 5 ss.; Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass.

[10] Sulla «signoria materna sullo status» cfr. G. Ferrando, Relazione introduttiva, in G. Ferrando, G. Laurini, Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie, Torino, 2013, 10 ss.