trattamento chirurgico/documentazione medica necessaria/MERITO

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sezione civile, sentenza del 9 gennaio 2012 (pres. est. D’Onofrio) AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – OBBLIGATORIETÀ DI UNA CONSULENZA DI UFFICIO – INSUSSISTENZA –  DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CONSULENZA PSICHIATRICA) ALLEGATA DALLA PARTE – SUFFICIENZA

La sottoposizione ad intervento chirurgico volto ad adeguare i caratteri sessuali alla identità psico-ficisa della persona può essere autorizzata sulla base di consulenza psichiatrica depositata dalla parte ricorrente.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 legge 14 aprile 1982 n. 164, 191 e ss c.p.c..

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Tribunale di Pesaro, ordinanza del 18 giugno 2011 (Pres. est. Perfetti) TRANSESSUALISMO – PROCEDIMENTO PER LA RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – TERAPIE ORMONALI – AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – NECESSITA’ – DOCUMENTAZIONE MEDICA DI PARTE – INUTILIZZABILITA’

Al fine di autorizzare l’intervento chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali è necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio anche in presenza di documentazione medica di parte attestante la modificazione di alcuni caratteri sessuali e l’effettuazione di una terapia di carattere ormonale, in quanto tutte queste azioni sono state compiute in assenza di un’autorizzazione del Tribunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2 legge 14 aprile 1982 n. 164, 191 e ss c.p.c..

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Tribunale di Reggio Emilia, prima sezione civile, sentenza del 5 maggio 2011 (pres. Savastano; est. Poppi) AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – OBBLIGATORIETÀ DI UNA CONSULENZA DI UFFICIO – INFONDATEZZA –  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DALLA PARTE – SUFFICIENZA

La normativa vigente assicura preminente considerazione al sesso «psicologico», di talché l’attribuzione del sesso è determinata non solo dal profilo somatico, ma anche da quello psicologico e comportamentale; considerato che chi chiede di sottoporsi ad un intervento chirurgico, evidentemente vive in una situazione di permanente sofferenza, tormentato dal quotidiano conflitto tra il sesso «fisiologico» e la dipendenza psicologica, non si deve ritenere obbligatoria una consulenza di ufficio ove la documentazione allegata dalla parte appaia sufficiente.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 legge 14 aprile 1982 n. 164, 191 e ss c.p.c..

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Tribunale di Taranto, prima sezione civile, sentenza del 6 novembre 2009 (pres. est. Diotiaiuti) AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – OBBLIGATORIETÀ DI UNA CONSULENZA DI UFFICIO – INFONDATEZZA –  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DALLA PARTE – SUFFICIENZA

Ai fini dell’autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico volto ad adeguare i caratteri sessuali alla identità psico-fisica della persona, si deve ritenere superfluo il ricorso ad una consulenza di ufficio ove la documentazione allegata dalla parte appaia sufficiente attesa l’indubbia autorevolezza della fonte.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 legge 14 aprile 1982 n. 164, 191 e ss c.p.c..

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Tribunale di Bolzano, prima sezione civile, sentenza del 25 giugno 2008 (pres. est. Roilo) AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – OBBLIGATORIETÀ DI UNA CONSULENZA DI UFFICIO – INFONDATEZZA –  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DALLA PARTE – SUFFICIENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 legge 14 aprile 1982 n. 164, 191 e ss c.p.c..

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Tribunale di Perugia, sentenza del 30 novembre 1985 (pres. est. Orlando) AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – OBBLIGATORIETÀ DI UNA CONSULENZA DI UFFICIO – INFONDATEZZA –  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DALLA PARTE – SUFFICIENZA

Nell’ipotesi di una donna che, nel corso del proprio matrimonio durante il quale abbia avuto due figli, abbia richiesto la rettificazione dell’attribuzione del sesso da femminile a maschile, la stessa deve essere autorizzata ove la documentazione prodotta dall’attrice offra i necessari elementi di giudizio atti a verificare le sue condizioni psico-sessuali, senza che sia necessario disporre alcuna consulenza tecnico d’ufficio (nella specie dalla documentazione medica di parte risultava al di là di ogni ragionevole dubbio che l’attrice non presentava turbe mentali né manifestazioni depressive gravi o fatti perturbativi o dissociativi della personalità, era pienamente capace di intendere e di volere ed in grado di autodeterminarsi per il raggiungimento di uno scopo, e si identificava col sesso opposto a quello biologico,  inabile a condurre un’esistenza consona al proprio sesso anatomico, rifiutando di considerare la propria attrazione sessuale in senso omosessuale e dimostrandosi decisa ad esercitare la sessualità con un corpo maschile)

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 legge 14 aprile 1982 n. 164, 191 e ss c.p.c..

PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza di merito 1987, 658 con nota COCO Transessuale con prole: un’ipotesi complessa di mutamento di sesso

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