divieto di espulsione/LEGITTIMITA’

 

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza del 13 luglio 2012 n. 12068 (pres. Salmè, est. De Chiara) ESPULSIONE – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – MANCATA PROVA DELL’OMOSESSUALITÀ – MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO – RICORSO CASSAZIONE FONDATO ESCLUSIVAMENTE SU CENSURA DELLA PRIMA RATIO DECIDENDI, SENZA ALCUNA CENSURA ALLA SECONDA – INAMMISSIBILITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998

CONFERMA: Giudice di Pace di Taranto, ordinanza dell’8 febbraio 2011 n. 86/2011

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Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza del 18 aprile 2012 n. 11586 (pres. Salmè, est. De Chiara) ESPULSIONE – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – TUNISIA – SENTENZA DI PRIMO GRADO PASSATA IN GIUDICATO CHE ACCERTA LA SUSSISTENZA DI MOTIVO DI PERSECUZIONE EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 286 DEL 1998 ED IL CONSEGUENTE DIRITTO A NON ESSERE ESPULSO – DIRITTO AL RILASCIO, IN CARENZA DI MOTIVI SOPRAVVENUTI, DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI A NORMA DELL’ART. 28 LETT. D DEL REG. ATT. DEL D.LGS. N. 286 DEL 1998 (D.P.R. 31/8/1999 N. 394) – SUSSISTENZA

L’accertamento con sentenza definitiva del diritto a non essere espulso a causa della sussistenza di un motivo di persecuzione ex articolo 19 del D.LGS. n. 286 del 1998 in ragione dell’orientamento sessuale, dà luogo a giudicato sul punto con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a norma dell’articolo lett. D del Reg. Att. del d.lgs. n. 286 del 1998 (d.p.r. 31/8/1999 n. 394).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998; 28 lett. D Reg. Att. D.LGS. n. 286 1998 (D.P.R. 31/8/1999 n. 394)

PUBBLICATA IN:
penalecontemporaneo.it con nota WINKLER La VI sezione civile della Cassazione torna sul tema della protezione internazionale per orientamento sessuale

RIFORMA: Corte d’appello di Trieste, sentenza del 12 aprile 2011

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Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza 14 ottobre 2009 n. 41368 (pres. Fazzioli, est. Capozzi) ESPULSIONE – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – TUNISIA – CONDANNA NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE – NECESSITA’ – INSUSSITENZA – PREVISIONE COME REATO DEL FATTO IN SÉ DELL’OMOSESSUALITÀ – SUFFICIENZA – PREVISIONE COME REATO DI ATTI ESPLICATIVI DELLA SESSUALITÀ – INSUFFICIENZA – ONERE DELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL REATO IN CAPO AL RICORRENTE – SUSSISTENZA

Il divieto di espulsione verso un Paese nel quale lo straniero possa subire persecuzioni opera ogni qualvolta sia previsto come reato il fatto in sé dell’omosessualità, senza che sia necessaria anche la concreta emanazione di una condanna nei confronti del ricorrente; il divieto non opera, tuttavia, se il Paese prevede come reato non il fatto in sé dell’omosessualità ma soltanto gli atti esplicativi di tale sessualità; il ricorrente è onerato di provare la sussistenza del reato nel Paese di origine.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998; art. 2 Direttiva europea n. 83 del 2004.
PUBBLICATA IN:
Rivista penale 2010, 160.

CONFERMA: Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ordinanza del 3 marzo 2009

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Corte di Cassazione civ. Sez. 1, ordinanza 3 novembre 2009 n. 23304 (pres. Adamo, est. Schirò) ESPULSIONE – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – MANCATA ALLEGAZIONE DI PARTICOLARI PERSECUZIONI SUBITE A CAUSA DELLA SUA ASSERITA CONDIZIONE DI OMOSESSUALITÀ – INAMMISSIBILITÀ PER MANIFESTA INFONDATEZZA

È manifestamente infondato il ricorso ove la parte non abbia fatto cenno alcuno a particolari persecuzioni subite nel proprio Stato di origine a causa della sua asserita condizione di omosessualità.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.

CONFERMA:  Giudice di Pace di Torino, decreto del 4  luglio 2007

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Corte di Cassazione civ. Sez. 1, sentenza del 25 luglio 2007 n. 16417 (pres. Adamo, est. Piccininni) ORIENTAMENTO SESSUALE – ESPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA PERSONALITÀ – SUSSISTENZA – ESPULSIONE – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – SENEGAL – CONDANNA NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE – NECESSITA’ – INSUSSITENZA – PREVISIONE COME REATO DELL’OSTENTAZIONE DI TALI PRATICHE IN MODO NON CONFORME AL SENTIMENTO PUBBLICO – INSUFFICIENZA – PREVISIONE COME REATO DEL FATTO IN SÉ DELL’OMOSESSUALITÀ – SUFFICIENZA – ONERE DELLA PROVA DELL’OMOSESSUALITÀ DEL RICORRENTE IN CAPO AL MEDESIMO – SUSSISTENZA – ISCRIZIONE AD ARCIGAY – INSUFFICIENZA

L’omosessualità va riconosciuta come condizione dell’uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali, assunto da cui discende che la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall’art. 2 Cost.; il divieto di espulsione verso un Paese nel quale lo straniero possa subire persecuzioni opera ogni qualvolta sia previsto come reato il fatto in sé dell’omosessualità, senza che sia necessaria anche la concreta emanazione di una condanna nei con fronti del ricorrente; il divieto non opera, tuttavia, se il Paese prevede come reato non il fatto in sé dell’omosessualità ma soltanto l’ostentazione di tali pratiche in modo non conforme al sentimento pubblico del Paese stesso; il ricorrente è onerato di provare la propria omosessualità, non essendo sufficiente la mera iscrizione all’associazione Arcigay in quanto aperta anche ad iscritti eterosessuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998
PUBBLICATA IN:
Diritto immigrazione e cittadinanza 2007, 126
Dir. fam., 2008, 55, nota Negro;
Guida al diritto, 2007, 34, 49;
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 271, con nota PIZZORNO L’omosessualità quale causa ostativa dell’espulsione

ULTERIORI COMMENTI ALLA SENTENZA:
DI BARI, Omosessualità, libertà sessuale e divieto di espulsione per rischio di persecuzione al vaglio della Cassazione civile, in Diritto immigrazione e cittadinanza 2007, 94;

RIFORMA: Giudice di pace di Torino, ordinanza del 21 dicembre 2004

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Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza del 23 novembre 2008 n. 2907 (pres. Santacroce) STRANIERI – INOTTEMPERANZA DELL’ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO – ESPULSIONE – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – MAROCCO – PREVISIONE COME REATO DEL FATTO IN SÉ DELL’OMOSESSUALITÀ – SUFFICIENZA – PREVISIONE COME REATO DELLA MANIFESTAZIONE ESTERIORE DI “IMPUDICIZIA SESSUALE” – INSUFFICIENZA

Ai fini della sussistenza dell’esimente speciale del “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la configurabilità in capo allo straniero extracomunitario del reato di inottemperanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, occorre un rigoroso accertamento della condizione di concreta ed assoluta inesigibilità dell’ottemperanza; tale condizione, nel caso in cui l’imputato alleghi l’esistenza del rischio grave di persecuzione nel proprio paese in ragione della propria omosessualità, può ritenersi dimostrata esclusivamente laddove venga accertato che il medesimo soggetto sia cittadino di uno Stato nel quale sia penalmente sanzionata l’omosessualità come pratica personale, e non soltanto la manifestazione esteriore di “impudicizia sessuale”.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 14 com. 5 n. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998

PUBBLICATA IN:
Cassazione penale, 2008, 3414 con nota VERRICO Osservazioni a Cass. Pen. 23 novembre 2007 n. 2907.

RIFORMA: Tribunale di Modena, sentenza del 28 giugno 2006