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Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

2015-02-09 00.15.09Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo. (more…)

Modifica del sesso e necessità dell’intervento chirurgico: lo stop and go della giurisprudenza di merito

thdi Anna Lorenzetti

Recentemente, la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di pronunciarsi sulla necessità di concludere il percorso di modifica del sesso anagrafico in assenza di un intervento chirurgico di conversione dei caratteri sessuali primari.

In un primo momento, sulla scia della giurisprudenza consolidata[1], ha confermato la necessità di un intervento chirurgico che assegni in via definitiva e irreversibile la persona transessuale al sesso opposto a quello di nascita[2].

In un caso successivo, è stato invece condiviso l’orientamento giurisprudenziale ancora minoritario[3] che lo ammette anche in assenza di trattamento chirurgico di conversione dei caratteri sessuali primari[4].

Entrambi i casi riguardavano una donna transessuale (MtF male to female, ossia nata maschio e in transizione verso il sesso femminile) che chiedeva di poter ultimare il proprio percorso senza sottoporsi all’intervento chirurgico.

Alla diagnosi di disturbo dell’identità di genere, le due protagoniste avevano fatto seguire un percorso terapeutico endocrinologico che aveva modificato i caratteri sessuali secondari, (more…)