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Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso

2012-10-09 00.23.49Pubblichiamo il secondo provvedimento nella vicenda dell’affidamento di una bambina ad una coppia dello stesso sesso, con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 31 ottobre 2013, ha confermato l’affidamento autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 3 luglio 2013 (che in nota cita fra le sue fonti anche ARTICOLO29).
La motivazione chiarisce alcuni aspetti della vicenda, essendo inequivoco che l’affidamento sia stato disposto nei confronti di una coppia dello stesso sesso (e non di due singoli, come peculiarmente affermato da alcuni) con una decisione che, mentre è del tutto consueta in gran parte degli altri ordinamenti giuridici europei ed occidentali, assume carattere di novità assoluta per il nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale chiarisce d’avere verificato “la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”; la solidità della coppia emerge dunque come uno dei presupposti rilevanti per l’applicazione della misura.
I molti dubbi sull’opportunità della decisione dei servizi sociali e del giudice tutelare (che dà atto di un’indagine estremamente approfondita, come conviene in ogni caso di affidamento di minori) vengono fugati dalla presa d’atto dei sensibili benefici ricevuti in concreto dalla bambina grazie all’affidamento alla coppia; scrive il tribunale che “la bontà di tale scelta risulta comprovata dagli ottimi risultati già palesati dall’affidamento (ricavabili dalle audizioni della madre nonché degli operatori del Servizio Sociale) nel pur breve tempo dalla sua attivazione; in tal modo, nella fattispecie, la congruità dell’affidamento risulta comprovata dai fatti così come la sua funzionalità al miglior interesse della minore, obbiettivo primario dell’Istituto nonché oggetto peculiare della competenza del Tribunale per i minorenni”. L’accertata capacità in concreto della coppia di dare amore e protezione alla minore e di favorirne una crescita equilibrata, emerge dunque come la vera ratio di questa decisione.
ARTICOLO29 tornerà con ulteriori contributi sulle implicazioni giuridiche di questa vicenda.(MG)

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