Archivi mensili: marzo 2016

Reggio Emilia: riconosciuto il danno parentale sofferto della co-mamma in caso di morte del figlio

mother-and-two-children-by-Mary-Cassatt-299Pubblichiamo la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 2 marzo 2016 con la quale viene riconosciuta, per la prima volta, la relazione parentale fra una co-mamma ed il figlio ai fini del risarcimento del danno per lesione del diritto alla vita parentale.
Si tratta di un triste caso di sinistro stradale con morte di un ragazzo di appena diciotto anni, nato nell’ambito di una coppia eterosessuale, i cui genitori si erano separati molto presto e la cui mamma aveva intrapreso una relazione affettiva e di convivenza con un’altra donna. Il Tribunale ha accertato, a mezzo di prove testimoniali, la sussistenza di un vero e proprio rapporto genitoriale instauratosi fra il ragazzo e la convivente della madre biologica, la quale sin dalla più tenera età del bimbo aveva svolto funzioni di cura, educazione, affettive, del tutto analoghe a quelle di un genitore (nell’ambito dell’accurata istruttoria orale, un testimone ha riferito: «C mi disse che F era per lui una seconda madre»; altro teste, l’aiuto allenatore nella squadra di calcio del ragazzo, ha ricordato «delle sere veniva a prenderlo agli allenamenti F. C diceva che era la zia. So che teneva molto a F. Sia la madre che la F lo aiutavano nella gestione dei compiti e della vita familiare»; una testimone, amica di famiglia: «sia la madre che F si occupavano di C. F faceva sempre da mangiare. D stirava. Si alternavano nella gestione di C a seconda degli impegni. F era per C una seconda madre. C ubbidiva a F che si comportava come una madre nel senso che gli chiedeva di rispettare degli orari e lui li ubbidiva e la rispettava. Scherzava sempre con tutte e due. Era molto fisico le abbracciava e le baciava»).
Rammentata la giurisprudenza interna in materia di tutela del danno non patrimoniale da lesione della vita parentale, il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ha ricondotto le coppie omosessuali nell’ambito della nozione di vita familiare (rilevandone efficacemente la diretta cogenza nell’ordinamento italiano), riconoscendo quindi l’evidente lesione nel caso concreto ed applicando, dunque, i parametri che le cd. “tabelle milanesi” prevedono per il danno subito da un genitore (rilevando che sono quelli che «più si avvicinano al rapporto che si era creato tra le parti tenuto, altresì, conto anche della CTU medico legale effettuata sulla F che ha evidenziato come il rapporto interpersonale con il figlio della compagna fosse connotato da: “affettività-familiarità-attaccamento di natura materna”»).
Nella specie, trattandosi di un’evidente fattispecie di “famiglia ricomposta” il ruolo genitoriale è stato riconosciuto e risarcito tanto alle due mamme che al padre, il quale aveva pure mantenuto un forte legame col figlio, pur non convivendo col medesimo (è dunque di fattispecie distinta dal fenomeno delle “famiglie arcobaleno”, (more…)

La sentenza perfetta. Paternità omosessuale e diritti del bambino

2015-02-15 19.59.49Osservazioni a prima lettura sull’ultima sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma in tema di “stepchild adoption”.

 di Angelo Schillaci*

1. Premessa

 Per una felice coincidenza, il primo passaggio in giudicato di una sentenza che dispone l’adozione coparentale a favore del partner omosessuale si è prodotto in relazione ad una coppia di padri. Ad oggi, pertanto, esiste – anche agli occhi del diritto – una famiglia formata da due padri e dal loro bambino: essa può essere pensata in termini giuridici, e gode di riconoscimento. Tale circostanza non è senza significato, se solo si guarda indietro al dibattito pubblico delle ultime settimane su genitorialità omosessuale, unioni civili e cd. stepchild adoption.

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma depositata il 23 dicembre 2015 e resa pubblica il 21 marzo 2016, contiene infatti una serie di indicazioni preziose per chi voglia ricostruire, in prospettiva giuridica, i termini delle questioni che sono state agitate sulla scena pubblica, tra cui, in ordine sparso: la confusione tra scelta, desiderio e “diritto” di essere genitore, l’alternativa tra soggettività del bambino e sua riduzione a “oggetto” di condotte e desideri degli adulti, il recupero del dato della differenza sessuale nella riflessione sulla genitorialità omosessuale, nonché il vero e proprio corto circuito – politico e mediatico, ma anche giuridico e culturale – tra riconoscimento dei diritti del bambino già nato e disciplina delle tecniche di procreazione assistita.

Una sentenza, insomma, “perfetta” per rileggere il dibattito pubblico degli ultimi mesi, riportando sul piano dell’argomentazione giuridica, e dunque depotenziando, tensioni e conflitti.

2. Paternità omosessuale

La decisione rappresenta, anzitutto, un invito a recuperare il dato della differenza sessuale nell’approccio alla genitorialità omosessuale (more…)

Adozione da parte del papà sociale di un bimbo nato da maternità surrogata: la Procura di Roma non impugna e la sentenza diventa definitiva

2012-10-03 23.31.18Pubblichiamo la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma, depositata il 23 dicembre 2015 e resa nota solo oggi, che dispone l’adozione in casi particolari da parte del padre sociale. La sentenza, che si inserisce nell’indirizzo ormai consolidato del tribunale capitolino (confermato anche dalla Corte d’appello di Roma e richiamato in forma adesiva anche dalla Corte d’appello di Milano) ha particolare rilievo, oltre che per l’accurata ricostruzione, in motivazione, della vicenda che ha condotto alla nascita del bambino, per tre particolari profili.

Per la prima volta, la sentenza non è stata impugnata dalla Procura competente, di talchè la sentenza è divenuta definitiva e si è prodotto l’effetto costitutivo della creazione di una doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso (si tratta, ovviamente, per il genitore biologico di genitoralità piena e per il genitore non biologico, o sociale, di genitoralità con gli effetti dell’adozione in casi particolari). Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, dunque, un bambino viene riconosciuto figlio di due genitori dello stesso sesso, con sentenza non più impugnabile. Non potrebbe esservi segnale più vistoso del consolidamento della giurisprudenza di merito.

In secondo luogo, si tratta, a quanto è dato sapere, del primo caso di riconoscimento in Italia della bigenitorialità di due padri. E’ certamente un esito del tutto scontato, in quanto dal punto di vista giuridico appare del tutto coerente con l’orientamento che impone di ricercare la maggior  tutela possibile del minore a prescindere da ogni considerazione in ordine all’identità ed all’orientamento sessuale dei genitori. E’ dunque evidente che ciò che è stato affermato per due mamme non poteva che essere ripetuto per due padri (more…)

Entra in vigore in Portogallo la nuova legge sull’adozione

Man holds a rainbow flag in front of Portuguese Parliament after bill was passed to legalise same-sex marriages in Lisbondi Giovanni Damele*

Con la pubblicazione, il 2 marzo scorso, sul Diário da República è finalmente entrata in vigore in Portogallo la nuova legge che estende la disciplina delle adozioni alle coppie omogenitoriali. A partire da adesso, quindi, le coppie omosessuali, sposate o unite in “unione di fatto”, avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle coppie eterosessuali. La legge – la n° 2/2016 – si limita infatti ad equiparare, sul piano tanto delle adozioni quanto delle altre relazioni famigliari, le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali. L’ultimo passaggio che ha condotto, inevitabilmente, alla firma da parte del Presidente (cessante) della Repubblica Aníbal Cavaco Silva e alla conseguente pubblicazione si è consumato il 10 febbraio scorso, quando il parlamento monocamerale lusitano (Assembleia da República, d’ora in po AR) ha confermato senza modifiche il disegno di legge sul quale, il 25 gennaio precedente, il Presidente aveva posto il veto, giustificandolo con un messaggio all’AR nel quale sosteneva che l’iter di approvazione si era svolto senza il necessario approfondimento. Una motivazione che – fin da subito – era sembrata alquanto debole, e aveva piuttosto fatto pensare a un estremo tentativo di Cavaco Silva per evitare di apporre la sua firma a una disposizione che ha sempre dimostrato di osteggiare, lasciando quindi l’incombenza al presidente entrante, Marcelo Rebelo de Sousa. Sembra infatti difficile sostenere che non vi sia stato sufficiente approfondimento intorno all’adozione da parte delle coppie omosessuali, visto che il tema è stato materia di dibattito parlamentare – a fasi alterne – almeno dal 2009. Da quando, cioè, l’AR discusse e quindi approvò la legge sul matrimonio omosessuale. Tale legge, promulgata nel 2010 dopo essere passata attraverso lo scrutinio della corte costituzionale lusitana – sempre su richiesta di Cavaco Silva e in sede di controllo preventivo di costituzionalità – non prevedeva l’accesso all’adozione da parte delle coppie omosessuali. A tale soluzione di compromesso si era giunti, di fatto, per superare le divisioni tra i parlamentari sul tema e ottenere il più ampio consenso possibile intorno al progetto di legge. Una situazione che può far ricordare la recente vicenda del DDL Cirinnà, anche se (more…)

Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili)

water Rose

Solo il tuo nome è mio nemico
Prendi un altro nome!
Che c’è nel nome?
Quella che chiamiamo rosa,
anche con altro nome avrebbe il suo profumo
Romeo and Juliet, II, 2

Stat rosa pristino nomine, nomina nuda tenemus
Il nome della rosa, Ultimo folio

 di Geremia Casaburi*

1. Premessa: da Shakespeare ad Eco

Il senato ha appena approvato la legge che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso (ma anche – ed è parte non  secondaria – le convivenze di fatto, di cui però non mi occuperò, se non marginalmente), ed appare verosimile (almeno allo stato, certo magmatico, della vita politica italiana) che lo farà anche la Camera (vi è, certo, l’ulteriore incognita della promulgazione del  Presidente della Repubblica).

Le coppie omosessuali escono dal limbo della inesistenza giuridica, almeno sul piano normativo (la realtà giurisprudenziale e sociale è molto diversa) ma, come si dirà, non entrano nel Paradiso (?) della piena eguaglianza rispetto a quelle eterosessuali, in quanto – a differenza che in altri Paesi occidentali, anche con ordinamenti molto vicini al nostro – la questione del matrimonio egualitario neppure si è posta.

Se poi il nuovo istituto giuridico, appunto  le unioni civili tra persone dello stesso sesso (d’ora in avanti: UC) costituisca o meno (e in che misura) una forma di matrimonio (o meglio, se sia- ed in quale misura- rapportabile a quest’ultimo) è questione controversa, non meramente formale, e che affronterò  in questo lavoro; da qui anche il titolo.

Infatti, da un lato, per molti profili, le differenze tra matrimonio e UC sono solo nominali, non di contenuto (more…)