Archivi mensili: luglio 2019

Azioni di stato e rettifica degli atti di stato civile: dal Tribunale di La Spezia un importante chiarimento

 

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il Tribunale di La Spezia ha dichiarato inammissibile il ricorso della locale Procura della Repubblica, in rettifica di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri.

La pronuncia si segnala poiché chiarisce, con motivazione molto efficace, il quadro delle azioni che possono essere esercitate nel caso in cui sorgano contestazioni relative alla formazione di atti di stato civile, anche in relazione al genere dei genitori. Nel solco di Cass., SS. UU., n. 12193/2018, il Tribunale afferma che – nel caso di atti di nascita già formati dall’ufficiale di stato civile – l’azione di rettifica ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 può essere esercitata dalla Procura della Repubblica unicamente al fine di “eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall’atto dello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso”; al contrario, ove la doglianza sia rivolta non alle caratteristiche formali dell’atto e alla sua rispondenza alla verità dei fatti (e dunque, in modo particolare, a quanto dichiarato all’ufficiale di stato civile e da questi versato nell’atto), bensì alla contestazione dello status da esso determinato o comunque implicato, questa deve essere fatta valere attraverso le azioni di stato disciplinate dal codice civile.

Nel caso di specie, in particolare, a margine dell’atto di nascita del minore era stata annotata la seconda paternità, a seguito di ricezione e iscrizione nel Registro – da parte dell’Ufficiale di stato civile – della dichiarazione di riconoscimento da parte del secondo padre: l’atto, pertanto, risulta corrispondente alla verità dei fatti (dunque, all’avvenuto riconoscimento), mentre la Procura contestava l’illegittimità della stessa dichiarazione di riconoscimento, per contrasto con le norme che regolano – nell’ordinamento italiano – l’attribuzione dello status filiationis.

Proprio per questo, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale profilo di illegittimità avrebbe dovuto essere censurato con l’azione ex art. 263 c.c., la quale tuttavia non può essere esercitata dal Pubblico Ministero bensì, se del caso, dal curatore del minore (cfr. art. 264 c.c.). (A.S.)

International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Benedetta Cappiello*

La tendenza a creare sistemi di catalogazione ha coinvolto anche il campo medico. La prima classificazione delle malattie risale al 1893 e dalla seconda metà del ‘900 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ricevuto il compito di tenerla aggiornarla. Prima “del come” (catalogare) occorre però decidere “il cosa” e ciò merita attenzione qualora si tratti di aspetti legati alla sfera sessuale. Si tratta infatti di una scelta non solo giuridica, ma anche sociologica e politica. Con specifico riguardo a questo aspetto, la riformulazione dell’ICD è interessante poiché include i transgender nel capitolo sui disturbi sessuali non più in quello delle malattie mentali. La decisione arriva al termine di un lungo processo che ha coinvolto le Istituzioni, internazionali ed europee, in uno alle corti di giustizia, e merita di essere scrutinato, in particolare per le conseguenze che potranno derivarne.

The trend to shape system of cataloging, universally recognized, has also involved medical field. The first diseases’ classification dates back to 1893 and in the second half of 20th century the World Health Organization received the task of keeping it up to date. Before dealing with the “how” (to catalog) it is necessary to decide the “what” and this aspect deserves particular attention when it concerns sexual related aspects. These latter require not only a juridical choice, but also a sociological and political one. In this regard, ICD’ rephrase is interesting because it has qualified transgender’ issue as a sexual disorder, thus excluding it from chapter on mental illnesses. This decision comes at the end of a long process that has involved Institutions, international and European, and courts and it deserves to be scrutinized, in particular for the consequences that may trigger with it..

*Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli studi di Milano
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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