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Unione civile: l’ordinanza del tribunale di Podernone sull’assegno di divorzio

Pubblichiamo il provvedimento (una ordinanza presidenziale e non una sentenza, come riferito impropriamente da alcuni giornali) del tribunale di Pordenone del 13 marzo 2019 (per il cui invio ringraziamo l’avv. Mari Pili), con cui viene disposto, a quanto è dato sapere per la prima volta, un assegno divorzile in favore del componente debole della coppia unita civilmente.
Degno di nota, non tanto la scontata applicazione della normativa divorzile espressamente richiamata dalla legge n. 76 del 2016, cd. Cirinnà, quanto l’affermazione che nella specie debbano applicarsi senz’altro gli indirizzi interpretativi affermati dalla giurisprudenza in relazione al divorzio da matrimonio, la verifica espletata dal giudice “che una riconciliazione non è praticabile” e, soprattutto, l’affermazione della necessità di valutare, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, anche il periodo di convivenza precedente alla emanazione della legge n. 76/2016, posto che la relazione si esplicava già allora con modalità “assolutamente identica” e con la constatazione che l’unico ostacolo alla celebrazione dell’Unione era stata, in buona sostanza, una omissione del legislatore.
[M.G.]