Adozione coparentale o stepchild adoption/MERITO

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Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 22 novembre 2018 (pres. est. G. Spadaro) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  – COGNOME – MANTENIEMNTO DEL COGNOME PRECEDENTE SENZA AGGIUNTA DEL COGNOME DELL’ADOTTANTE – INTERESSE DEL MINORE – AMMISSIBILITA’

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali; l’adozione non comporta necessariamente l’aggiunta del cognome dell’adottante ove il mantenimento del precedente cognome sia nell’interesse del minore

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Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, sentenza del 15 giugno 2018 (pres. A. Cocchiara; est. G. Casaburi) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  – DECADENZA AUTOMATICA DELLA MADRE GENETICA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – INSUSSISTENZA – FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali; l’adozione non comporta la decadenza automatica della madre genetica dalla responsabilità genitoriale; l’adozione non comporta la decadenza automatica della madre genetica dalla responsabilità genitoriale. La richiesta di adozione deve essere accolta anche in una diversa e più ampia prospettiva, tenendo conto che nella specie il bambino è nato in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero e che la coppia di genitori ha espresso consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, sicché debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano la genitorialità da p.m.a. eterologa, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali, che illegalmente, o all’estero, abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a.

COMMENTI:

M. Gattuso, Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori sin dalla nascita, in ARTICOLO29, 2018

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Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 23 novembre 2017/4 gennaio 2018 (pres. est. Spadaro) COPPIA DELLO STESSO SESSO – PROLE NATA IN SEGUITO AD AUTOINSEMINAZIONE DOMESTICA – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  –

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui  sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali.

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Tribunale per i minorenni di Firenze, sentenza del 16 novembre 2017 (pres.M. Raggeli; est.M. Signorini COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui  sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali.

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Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 20 luglio/31 agosto 2017 (pres. est. Spadaro) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  – DECADENZA AUTOMATICA DELLA MADRE GENETICA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – INSUSSISTENZA

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui  sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali; l’adozione non comporta la decadenza automatica della madre genetica dalla responsabilità genitoriale

COMMENTI:

GATTUSO, SCHILLACI, Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption, in ARTICOLO29, 2017

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Tribunale per i minorenni di Palermo, sentenza del 3 luglio 2017 (pres. Fratantonio, est. Puglisi) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  – DECADENZA AUTOMATICA DELLA MADRE GENETICA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – SUSSISTENZA

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui  sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali; tuttavia l’adozione comporterebbe la decadenza automatica della madre genetica dalla responsabilità genitoriale

COMMENTI:

GATTUSO, SCHILLACI, Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption, in ARTICOLO29, 2017

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Tribunale per i minorenni di Venezia, sentenza del 15 giugno 2017 (pres. est. Rossi) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui  sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali

COMMENTI:

GATTUSO, SCHILLACI, Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption, in ARTICOLO29, 2017

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Corte d’Appello di Milano, sentenza del 9 febbraio 2017 (pres. Canziani, est. Domanico) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) –  ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI –

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso; la disposizione di cui all’art. 1, comma 20 della Legge n. 76 del 2016, ove dispone che “resta fermo quanto stabilito e consentito” in materia di adozione contiene un espresso riferimento all’interpretazione evolutiva già indicata dalla giurisprudenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

COMMENTI:

GATTUSO, Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l’adozione coparentale in ARTICOLO29

RIFORMA:

Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza del 17 ottobre 2016 (pres. Zevola, est. Brambilla) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – INAMMISSIBILITA’  L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 non può trovare applicazione nel caso in cui  sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma sottende una grave carenza delle figure genitoriali.

COMMENTI:

FERRANDO, A Milano l’adozione del figlio del partner non si può fare in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 2, p. 171

STEFANELLI, Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261 in ARTICOLO29

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Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, sentenza del 23 novembre 2016 (pres. est. R. Ricciardi) ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – SENTENZA IRREVOCABILE DI PRIMO GRADO – IMPUGNAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA AD IMPUGNARE – INSUSSISTENZA

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello non ha legittimazione attiva ad impugnare una sentenza in materia di adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 l. 184/1983, atteso che la cd. doppia impugnazione (del PM presso il giudice a quo e del PM presso il giudice ad quem) è prevista dal legislatore solo per fattispecie particolari, trovando applicazione in caso contrario la regola generale di cui all’art. 72, primo comma c.p.c..

 

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Corte d’Appello di Torino, sentenza del 27 maggio 2016 (pres. Mecca, est. Lanza) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO – ACCOGLIMENTO

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

RIFORMA: Tribunale per i minorenni di Torino, sentenza dell’11 settembre 2015

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Corte d’Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015 (pres. Montaldi, est. Pagliari) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO – ACCOGLIMENTO
Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve esere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

CONFERMA: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014

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Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015 (pres. est. Cavallo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – PADRE BIOLOGICO E PADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO – ACCOGLIMENTO – ORIGINE DEL BAMBINO – NATO IN SEGUITO A GESTAZIONE PER ALTRI (CD. SURROGAZIONE DI MATERNITÀ) – IRRILEVANZA

Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve esere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali; l’omogenitorialità è di per sé una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale; in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe, infatti, soltanto un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire. E’ del tutto irrilevante che il bambino sia nato in seguito ad una fecondazione eterologa mediante gestazione per altri (cd. surrogazione di maternità), atteso che la circostanza che  tale tecnica procreativa (come noto consentita in alcuni paesi, quali il Regno unito, l’Olanda, il Belgio, la Grecia..; vietata in altri paesi, come la Germania, e penalmente sanzionata in altri ancora, fra cui l’Italia), non può condurre a superare la necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori omosessuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

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Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 22 ottobre 2015 (pres. est. Cavallo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO – ACCOGLIMENTO

Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve esere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali; l’omogenitorialità è di per sé una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale; in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe, infatti, soltanto un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

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Tribunale per i minorenni di Torino, sentenza dell’11 settembre 2015 (pres. est. Scovazzo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – INAMMISSIBILITA’ –

L’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 presuppone l’impossibilità materiale di affidamento preadottivo, dovendosi ritenere “eversiva” del suo significato una interpretazione della norma che ne consenta l’applicazione anche in caso di impossibilità giuridica.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

COMMENTI:
NOCCO L’adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura “eversiva” dell’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983», in La Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2/2016, p. 205 e ss.
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Tribunale per i minorenni  di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 (pres. est. Cavallo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO – ACCOGLIMENTO

Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve esere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali; l’omogenitorialità è di per sé una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale; in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe, infatti, soltanto un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

COMMENTI:

GATTUSO Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialitá é “sana e meritevole d’essere riconosciuta” in ARTICOLO29, 2014.
ZACCARO Adozione da parte di coppie omosessuali, stepchild adoption e interesse del minore in Questione giustizia, 2014.
VACCARO Solo adozione speciale per le coppie omosessuali in Diritto24 Sole24ore, 2014.
DANOVI, PESCE Il tribunale per i minorenni di Roma ha disposto l’adozione in “casi particolari ” di un minore da parte del convivente omosessuale del genitore biologico: motivazioni e prospettive in SPIA al diritto, 2014.
LONG Adozione in casi particolari e second parent adoption in ARTICOLO29, 2014.