autorizzazione al trattamento chirurgico e rettificazione anagrafica/necessità di due domande successive/MERITO

Tribunale di Udine, sentenza del 28 febbraio 2013 (pres. Iob, est. Fasan) TRANSESSUALISMO – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO CHIRURGICO – RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI ANAGRAFICI – DOMANDA CONTESTUALE – INAMMISSIBILITA’

In presenza della contestuale domanda di autorizzazione all’intervento chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali e della domanda di rettificazione degli atti anagrafici, accogliendo la prima, va dichiarata l’inammissibilità della seconda, in quanto la rettificazione va disposta all’esito di un giudizio ordinario che si fonda su presupposti, allegazioni e prove del tutto diverse da quelle necessarie nel giudizio di cui all’art. 3 della legge 164/1982 con tutte le conseguenze in tema di preclusioni e decadenze previste in ordine alla possibilità di proporre domande nuove e di indicare i mezzi di prova e produzioni documentali ex art. 183 c.p.c. Qualora infatti, si potesse considerare un procedimento unico, ma distinto in due fasi, la parte interessata a riassumere il giudizio per la rettificazione di cui all’art. 1 si troverebbe nell’impossibilità di modificare le originarie allegazioni e di svolgere nuove istanze istruttorie per le decadenze già maturate in tal senso nella prima fase del giudizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 32 Cost.; artt. 1, 2, 3, Legge del 14 aprile 1982 n. 164; art. 31 del DPR n. 150/2011;

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Tribunale Modena, sentenza del 26 maggio 2011 (pres. D’Orazi, est. Pagliani) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTO CHIRURGICO – DECISIONE CON SENTENZA  DEFINITIVA – SUCCESSIVA DOMANDA DI RETTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA – DECISIONE CON ULTERIORE SENTENZA DEFINITIVA.

Emessa sentenza definitiva con la quale è stato autorizzato il richiesto intervento chirurgico, la domanda inerente alla rettificazione dell’atto di nascita deve essere decisa con ulteriore sentenza definitiva.

RIF. NORMATIVI: l. 14.4.1982, n. 164;

PUBBLICATA IN:
Famiglia, Persone e Successioni 2011, 792 con nota COSTANZO Ancora su rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata e divorzio «imposto» (mentre entra in vigore l’art. 31, d.lg. 1.9.2011, n. 150).
Dir. Fam. Pers., 2011, 3, 1777.

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Tribunale di Roma, sentenza del 22 marzo 2011 (pres. Crescenzi, est. Colla) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTO CHIRURGICO – DECISIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA – RIMESSIONE SUL RUOLO – DOMANDA DI RETTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA – DECISIONE CON SENTENZA DEFINITIVA.

Emessa sentenza non definitiva con la quale è stato autorizzato il richiesto intervento chirurgico, la causa deve essere rimessa sul ruolo per verificare l’effettivo svolgimento dell’intervento autorizzato, oppure per verificare la carenza di necessità di intervento, e provvedere quindi sulla domanda inerente alla rettificazione dell’atto di nascita, sulla quale la decisione deve essere assunta con sentenza definitiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 32 Cost.; artt. 1, 2, 3, Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBLICATA IN:
Guida al diritto 7- 8/2011, 15.
La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 253 con nota SCHUSTER Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?.
Famiglia e Diritto 2012, 184 con nota TRIMARCHI L’attribuzione di una nuova identità sessuale in mancanza di intervento chirurgico.

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