Categoria: italia

Avvocatura e tutela delle coppie omosessuali: la delibera del Consiglio Nazionale Forense

CNFCon delibera adottata il 23 ottobre 2015, resa pubblica il 15 dicembre durante l’incontro su “Convivenze di fatto e unioni civili” svoltosi alla Camera dei Deputati, il Consiglio Nazionale Forense -massimo rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana- ha rappresentato al Parlamento ed al Governo “l’improrogabile e indefettibile necessità di garantire la tutela della vita privata e familiare delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali, nel rispetto della Costituzione e dei suoi principi democratici”.
Pur senza farvi espresso riferimento, la delibera sembra guardare al dibattito attualmente in corso sul ddl AS 2081 (cd. ddl Cirinnà), recante – appunto – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il cui iter riprenderà il 26 gennaio prossimo con la discussione generale in Aula, al Senato.
Il documento muove da alcune premesse rilevanti, sul piano del metodo e del merito. L’intervento dell’Avvocatura italiana nel dibattito politico, parlamentare e sociale in corso è infatti giustificato – in punto di metodo – sul rilievo secondo cui “il contributo positivo alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza e della pari dignità sociale è componente essenziale della missione istituzionale dell’Avvocatura, in coerenza con la sua funzione istituzionale e la sua responsabilità sociale”.
La delibera passa poi ad elencare alcuni profili di merito, dalle quali discende la necessità di una presa di posizione. Anzitutto, il rilievo centrale assunto – nel nostro sistema costituzionale – dalla centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili tra cui rientra “quello di esprimere la propria identità ed il proprio orientamento sessuale e di realizzare compiutamente ed in conformità ad essi le scelte inerenti alla vita privata, come quelle relative alla costruzione di una famiglia”: il principio del libero svolgimento della personalità si salda, poi, con il principio di eguaglianza, il quale – imponendo di evitare ogni trattamento discriminatorio – garantisce “alle diverse forme dell’affettività umana pari dignità sociale”. (more…)

La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della mamma sociale

2015-02-01 08.27.21Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile». (more…)

Il Consiglio di Stato e la spallata alla giurisdizione ordinaria

Caravaggio_-_Giuditta_che_taglia_la_testa_a_Oloferne_(1598-1599)di Luca Morassutto

 

1.     Una sentenza violenta

Sulla vicenda delle trascrizioni dei matrimoni same sex è intervenuto infine il Consiglio di Stato – Sezione Terza, con sentenza emessa l’8 ottobre 2015[1].

Si è trattato di un intervento giurisprudenziale su cui, sin da subito, è scesa l’ombra del sospetto. La stampa[2] ha enfatizzato le aderenze di due giudici del Collegio con gli ambienti più conservatori del mondo cattolico adombrando così l’indipendenza e la terzietà dell’organo giurisdizionale rispetto al caso trattato. Una strategia a mio avviso pericolosa e che si espone a critiche – oltre che di buon gusto – anche di opportunità. Dimentichi che il Collegio in questione è formato da cinque giudici, ci si è lanciati in valutazioni – fors’anche fondate ma ritengo non adeguate – su quanto pressioni esterne o convincimenti interni possano avere influito nella decisione e redazione della sentenza. L’arma è a doppio taglio. Un domani infatti si potrebbe obiettare l’inadeguatezza di taluni magistrati omosessuali nel giudicare cause che vedono coinvolte persone lesbiche, gay o trans. Così facendo si rischia di imboccare un sentiero che conduce ad un pericoloso crinale: quello del sospetto e non dell’analisi del testo. Da giuristi si abdica così al ruolo di giornalisti da gossip perdendo di vista il punto fondamentale della questione: questa, per citare Matteo Winkler[3], è una sentenza sciagurata. Nei contenuti, non per chi l’ha emessa o per le idee che lo caratterizzano. Bene inteso, chi scrive non è così ingenuo da non immaginare – e forse ritenere anche realisticamente veri –  gli stessi scenari di pressioni esterne o di confusione tra foro interno e foro esterno cui possono essere stati soggetti taluni giudicanti. Di contro non è sul terreno del sospetto che si può affrontare la questione quanto su quello dei contenuti. La sentenza emessa dal Consiglio di Stato deve caratterizzarsi per altre espressioni: è violenta, è retrograda, è a suo modo espressione di una retorica autoritaria (nel senso storico del termine in quanto opera un revirement di approdi dottrinari e giurisprudenziali oramai consolidati da oltre quarant’anni), è giuridicamente sbagliata ed è, a mio modo di vedere, errata quanto a contenuti e deduzioni.

2.     Nostalgie giusnaturalistiche

Il Consiglio di Stato, investito del ricorso da parte del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Roma avverso alla sentenza del Tar Lazio Sezione I ter n. 05924/2015[4], articola il suo intervento secondo una asserita progressione logica, prendendo le mosse dalla questione della trascrivibilità dei matrimoni omosessuali contratti all’estero – in forza dell’appello incidentale promosso dagli originari ricorrenti – per poi proseguire discutendo (more…)

Corte d’Appello di Milano: no alla trascrizione, ma lettura aperta dell’art. 29

2015-02-09 00.14.52Con decisione del 15 marzo, depositata il 9 novembre 2015, la Corte d’Appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del luglio 2014 che aveva respinto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 presentata da due uomini, già sposati nel 2012 in Brasile e successivamente coniugati nel 2013 con matrimonio civile in Portogallo, avverso il rifiuto di trascrizione dell’atto di matrimonio opposto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.
La decisione della Corte d’Appello, seppure negativa, si contraddistingue per alcuni elementi innovativi.
Viene ammesso, innanzitutto, l’intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. (su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato) dell’associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI-Rete Lenford, rilevando che trattasi di soggetto terzo rappresentativo per statuto degli interessi dei cittadini LGBTI, il quale vanta un interesse che lo legittima ad intervenire in giudizio.
Con riguardo al merito, la Corte osserva che la diversità di sesso (more…)

La Consulta mette la parola fine alla sterilizzazione coatta delle persone transessuali

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Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015, la Consulta mette la parola fine all’annosa questione dei requisiti necessari per il mutamento di sesso, stabilendo che la legge non impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica.
Si tratta di un esito per nulla scontato, a lungo avversato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (per tutta la giurisprudenza di merito vedi qui) e, soprattutto, da una corrente di pensiero sempre più aggressiva in nome della pretesa necessità di contrastare la fantomatica “teoria del gender”. La Corte di cassazione, peraltro, con una recentissima decisione (sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138) aveva già aperto la strada oggi percorsa anche dalla nostra Consulta.
La Corte ricostruisce adesso in termini evolutivi il tessuto normativo, ripensando la normativa del 1982 come “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Per i giudici costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non pare imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, (more…)

Stepchild adoption: nuova conferma dal Tribunale minori di Roma

2012-10-03 23.27.44Mentre in Parlamento continua a restare arenato il ddl sulle Unioni civili, che come noto prevede la possibilità di stepchild adoption ex art. 44 lett. B della Legge 4 maggio 1983, n. 184, con una nuova sentenza in data 22 ottobre 2015, il  tribunale per i minorenni della capitale conferma la possibilità di adozione da parte della mamma non biologica (con assegnazione del doppio cognome) a norma della lettera D del medesimo articolo. Si tratta di una conferma dell’indirizzo inaugurato poco più di un anno fa con sentenza depositata il 30 luglio 2014.

Le motivazioni ripercorrono quanto già esposto allora dal tribunale, con la rilevante considerazione che l’omogenitorialità è “una genitorialità diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale” e che le opinioni in senso contrario rappresentano un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Il tribunale della capitale osserva come allo stesso non tocchi costruire alcuna nuova realtà giuridica o creare “nuovi diritti”, ma soltanto di vagliare la rilevanza giuridica della situazione già esistente, verificando quale fattispecie giuridica trovi applicazione alla luce del superiore principio dell’esclusivo interesse della minore.

I giudici capitolini rinvengono nell’art. 44, lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) l’istituto giuridico applicabile nel caso de quo, rammentando come questa norma sia stata già interpretata dalla giurisprudenza nel senso di consentire l’adozione da parte di singoli o di coppie non sposate nel caso in cui sussista di fatto una relazione genitoriale col minore.

La soluzione adottata dal tribunale, lungi dal rappresentare una interpretazione creativa (more…)

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

Il Consiglio di Stato sui poteri del prefetto in materia di Stato civile

gomma-da-cancellareCon una decisione che certamente farà molto discutere, il Consiglio di Stato con sentenza in data 26 ottobre 2015 ha riformato la decisione del T.A.R. Lazio (sentenza 9 marzo 2015 n. 3907), il quale aveva affermato, insieme ad altri tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lombardia, Friuli;ma in senso conforme al Consiglio di Stato v. T.A.R. Veneto, sentenza 29 luglio 2015), l’illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento della trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
La decisione consta di due diverse parti, la prima relativa all’accertamento da parte del giudice amministrativo della sussistenza del diritto soggettivo del cittadino alla trascrizione in Italia di matrimoni celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso, la seconda relativa alla sussistenza di un potere prefettizio di annullamento in autotutela.
Sul primo punto il Consiglio di Stato rileva la carenza di diritto soggettivo alla trascrizione, rilevando che la diversità di sesso dei nubendi appare condizione implicita del matrimonio secondo la legge italiana, come desumibile implicitamente dagli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c., sul punto peraltro in piena sintonia con quanto rilevato anche dalla Corte di Cassazione (sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400; sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184).
I giudici amministrativi si spingono tuttavia ad una osservazione in aperto contrasto con quanto stabilito dai giudici di legittimità, osservando che tale matrimonio sarebbe, a loro avviso, addirittura «inesistente», assumendo che questa sarebbe «la classificazione più appropriata», senza tuttavia dare conto delle ragioni di tale presa di distanza (come noto, la Corte di Cassazione aveva diffusamente spiegato come il superamento della inesistenza fosse imposto al giudice italiano in seguito al noto revirenment sull’art. 12 Cedu avvenuto nel giugno 2010 nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani).
I giudici amministrativi concludono sul punto che con la trascrizione «si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia», nonostante la sua introduzione possa essere disposta soltanto con «scelta (libera e politica) del Parlamento nazionale».
Sul secondo punto, la decisione dei giudici amministrativi si fonda sull’assunto che (more…)

Il primo passo delle Unioni civili in Aula

imageViene incardinata stamani alle 9,30 la legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Dopo decenni di discussioni, polemiche e studi, il testo di legge arriva dunque per la prima volta in Aula. La discussione comincerà tuttavia soltanto in novembre o, forse, nel gennaio 2016. Molte le incognite: quale maggioranza voterà il provvedimento, quali emendamenti hanno chance d’essere accolti, quali geometrie si formeranno attorno alle singole questioni e quali al momento dell’approvazione finale della legge, quanto reggerà l’abbinamento fra le due parti, il titolo uno che costituisce un nuovo istituto giuridico diretto a tutelare le coppie dello stesso sesso ed il titolo due diretto ad assicurare qualche forma di protezione alle famiglie di fatto. ARTICOLO29 continuerà a seguire il dibattito, come già fatto in questo lunghissimo anno di discussioni in Commissione, cercando di approfondire di volta in volta i diversi aspetti controversi di questa riforma.

Ecco il progetto di legge

Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta

2012-10-07 09.30.33

Anche la Corte d’Appello di Palermo, dopo il tribunale per i minorenni di Bologna, ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità. In questo caso i giudici dubitano della legittimità dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale”. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici d’appello non hanno ritenuto possibile una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma. Si impone, tuttavia, una riflessione sulle fonti della genitorialità nel nostro ordinamento: se, come noto, la genitorialità consegue, anche, ad una consapevole assunzione di responsabilità genitoriale, cosa impone di escludere il riconoscimento della responsabilità del genitore omosessuale?

di Marco Gattuso

Con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, la Corte d’Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie la ex partner, dello stesso sesso, del genitore cd. “biologico”).

La Consulta viene così investita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, d’una nuova questione di incostituzionalità in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità (more…)

A victory for Italian same-sex couples, a victory for European homosexuals? A commentary on Oliari v Italy

imageCon la sentenza Oliari e altri c. Italia per la prima volta la Corte EDU sancisce che la mancata previsione, da parte del legislatore italiano, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione. L’articolo si propone di sottolineare luci ed ombre del ragionamento seguito dal giudice sovranazionale. Da un lato, si sottolineerà l’importanza della decisione come analisi critica delle contraddizioni che caratterizzano il dibattito italiano in merito al riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali e, al contempo, il suo inserirsi nel percorso di progressiva estensione della protezione garantita dall’articolo 8 della Convenzione alle persone dello stesso sesso coinvolte in una relazione intima e affettiva. Tale risultato viene peraltro conseguito richiamando la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Obergefell v. Hodges, una mossa inusuale per i giudici di Strasburgo e da non trascurare per le controversie future. Dall’altro lato, si osserverà la sorprendente mancanza dell’accertamento di una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare congiuntamente al principio di non-discriminazione, che rischia di limitare la portata del giudicato alla sola situazione italiana. Ancora, delude il fatto che la Corte non abbia neppure esaminato la possibile violazione da parte dell’Italia del diritto a contrarre matrimonio in base all’art. 12 della Convenzione, confermando invece il riconoscimento di un ampio margine statale di apprezzamento. Il matrimonio omosessuale, pertanto, rimane per la Corte EDU ancora un “tabù”.

In Oliari and others v. Italy the European Court of Human rights established for the first time that the legislator’s failure to guarantee a legal framework recognizing non-marital same-sex relationships constitutes a violation of the right to respect for private and family life under article 8 of the European Convention of Human Rights. This article aims to underline positives and negatives in judges’ reasoning. Particularly, it will be underlined the relevance of the judgment both as a critique on major contradictions characterizing Italian institutional debate around the issue of same-sex partnerships, and as a further step in the progressive application of article 8 ECHR to protect same-sex individuals committed in an intimate relationship. Such result is indeed achieved by referring expressly to the US Supreme Court judgment in Obergefell v. Hodges, which is uncommon for the Strasbourg Court and should not be overlooked for future cases. However, the article observes how the Chamber surprisingly failed ascertaining a possible violation of the right of private and family life in conjunction with the non-discrimination principle. This risks limiting the effects of its reasoning to the Italian situation only. Moreover, it is disappointing to notice that the European Court did not even examine Italy’s violation of the right to marry under art.12 of the Convention, and contrarily granted a wide margin of appreciation to the States. At present, same-sex marriage still remains “taboo” for the ECtHR.

di Giuseppe Zago *

 

Last 21 July, the European Court of Human Rights (ECtHR) in Oliari and others v. Italy had once again the opportunity to analyze the status of same-sex couples wishing to marry or enter into a legally recognized partnership. This resulted in a groundbreaking judgment, with which the Court stated that the absence of a legal framework recognizing homosexual relationships violates the right to respect for private and family life as provided by article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR).[1]

The decision plunges into the current legal situation of Italy, but also contributes to the progressive interpretation of the Convention principles in relation to the right of same-sex individuals to enter stable intimate relationships, especially building up on the outcomes of the previous cases Shalk and Kopf v. Austria and Vallianatos and others v. Greece. (more…)

Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia

imageLa presente nota commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015 nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11). Il caso riguarda tre coppie di italiani che hanno lamentato come l’impossibilità di sposarsi nell’ordinamento italiano, correlata all’inesistenza di una legge sulle unioni same-sex, abbia violato la Convenzione EDU. La decisione condanna l’Italia e le impone di dotarsi di una legislazione che riconosca e disciplini le unioni formate da persone dello stesso sesso. La Corte EDU afferma che il contenuto fondamentale dell’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) è la tutela degli individui contro le ingiustificate interferenze delle pubbliche autorità. La disposizione tuttavia comprende anche “obblighi positivi”, finalizzati a rendere effettivo il diritto al rispetto della vita familiare. Gli Stati membri, di conseguenza, possono essere chiamati ad adottare misure finalizzate ad assicurare il rispetto per la vita familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali. La presente nota suggerisce, alla luce dei precedenti della Corte EDU, che la decisione Oliari rappresenta una tappa molto importante nel percorso che sta portando al riconoscimento delle unioni same-sex in Europa.

This note is a commentary to the decision rendered by the European Court of Human Rights on 21st July 2015 in the Oliari and Others v. Italy case (App. No(s) 18766/11 and 36030/11). The case concerned three Italian couples who complained about the impossibility of getting married under the Italian judicial system, which, in combination with the lack of any laws regarding same-sex unions, has breached the ECHR. The ruling has convicted Italy and requires it to provide for legal recognition of same-sex couples. The ECtHR affirm that the essential object of Article 8 of the ECHR (Right to respect for private and family life) is to protect individuals against arbitrary interference by public authorities. Furthermore, Article 8 includes certain “positive obligations” aiming to ensure that the right to respect for family life is effectively observed. Member States may therefore be called upon to adopt measures designed to secure respect for family life even in the sphere of the relations of individuals between themselves. This commentary argues, in the light of the ECtHR’s precedents, that the decision rendered in the case Oliari is a very important step in the path that is leading to the recognition of same-sex unions in Europe.

di Livio Scaffidi Runchella*

Ultreya è un augurio, pieno di mistero, che i pellegrini del cammino di Santiago di Compostela, sin dal medio evo, sono soliti scambiarsi sia come saluto che per farsi coraggio. Il termine, che trae origine dall’uso popolare del latino, significherebbe “sempre più avanti”.

La sentenza del 21 luglio 2015, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11), sembra essere un augurio rivolto alle coppie formate da persone dello stesso sesso ad andare “ultreya” nel lungo e tortuoso percorso, fatto anche di istanze giurisdizionali, che si auspica porterà in tempi brevi all’eliminazione delle discriminazioni esistenti fra famiglie same-sex e famiglie “tradizionali”.

La decisione origina dall’esame di due distinti ricorsi poi riuniti, proposti da tre coppie (more…)

Unioni civili: la copertura c’è

Euro_coins_version_II_big1Dopo gli annunci via Twitter e le relative polemiche, ARTICOLO29 pubblica oggi la Relazione tecnica del Ministero dell’Economia e del Tesoro, firmata il 23 luglio dal Ragionere Generale dello Stato che attesta la sussistenza della copertura finanziaria per la legge sulle Unioni civili in discussione in Senato (Commissione giustizia).

Gli importi indicati sono irrisori (3,7 milioni di euro nel 2016, 6,7 l’anno successivo, sino a 17,9 nel 2013) e certamente sostenibili.

Per conseguenza, la relatrice Cirinnà ha presentato un emendamento che introduce l’art. 19- bis (Copertura finanziaria). Termine sino a martedì 28 luglio alle ore 18,00 per i subemedamenti. Si dovrebbero sgonfiare così definitivamente le polemiche.

La traduzione della parte centrale della sentenza che condanna l’Italia

Wojciech+Weiss+++weiss-zaczytanaPubblichiamo la traduzione in italiano – opera mirabile, ancora una volta, dell’avv. Roberto De Felice, avvocato dello Stato – del passaggio più importante della decisione di ieri, 21 luglio 2015, con cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) delle persone gay, lesbiche e bisessuali, condannandolo a risarcire ai ricorrenti un danno pari ad € 5.000,00.

Dopo avere affermato che “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione” ed avere riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, la Corte rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 supra), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento.
A questo riguardo la Corte ricorda che “un tentativo premeditato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l’autorità dell’autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione”

 

Corte europea dei diritti umani – sezione quarta, Oliari e altri. c Italia, decisione del 21 luglio 2015  -Pres Hirvela – Giudici Raimondi, Bianku, Tsotsoria (conc.), Mahoney (conc.), Vehabovic (conc.), Grozev- TRADUZIONE ITALIANA DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all’accertamento della violazione dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE- COPPIE OMOSESSUALI- OMESSA PREVISIONE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU- SUSSISTE

La Repubblica Italiana, non avendo riconosciuto né tutelato, almeno mediante l’istituto delle unioni civili o partnership registrate, le coppie omosessuali, ha violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

(CEDU, art 8 )

Il diritto al rispetto per la vita familiare impone l’obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone delle stesso sesso

2015-02-12 23.20.35di Carmelo Danisi*

Se prima di oggi qualche dubbio poteva sorgere sul preciso contenuto della protezione offerta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani alla coppia dello stesso sesso, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito ogni dubbio con la pronuncia del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia (18766/11 and 36030/11). Sostanzialmente, l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. Diversamente, la Convenzione non impone agli Stati membri del Consiglio d’Europa di introdurre il matrimonio per tali coppie essendo, in questo momento storico, sufficiente una forma di riconoscimento alternativa ad esso.
Il caso esaminato dalla Corte europea era stato avviato da una serie di coppie, stabilmente conviventi, che avevano tentato invano di contrarre matrimonio attraverso l’attuale procedura prevista dalla legge per le coppie eterosessuali. Dinanzi al rifiuto degli ufficiali dello stato civile dei Comuni interessati, il sig. Oliari e il suo compagno avviavano una serie di ricorsi che si concludevano con il rigetto delle loro argomentazioni basate sull’inesistenza di un divieto, nell’ordinamento italiano, di contrarre matrimonio, cosi come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010. Le motivazioni sono ben note. Su questa base, le altre coppie di ricorrenti non procedevano con tutti i mezzi di ricorso disponibili considerata la loro ineffettività per una conclusione positiva dei loro casi.
Considerata l’impossibilità di vedere riconosciuta la loro unione, i ricorrenti lamentavano dinanzi alla Corte Edu la violazione degli articoli 8 e 12, letti singolarmente o in combinato al divieto di discriminazione di cui all’art. 14 Cedu, in ragione del loro orientamento sessuale.
In modo significativo, la Corte europea distingue il caso dal precedente Schalk and Kopf relative a un ordinamento – l’Austria – che forniva già ai ricorrenti una forma di riconoscimento alternativa. La Corte, dunque, si era pronunciata sulla necessità che l’Austria si dovesse attivare prima e, dato la mancanza di consensus tra gli Stati europei, aveva escluso la violazione della Cedu. Tuttavia, con riferimento al caso italiano, i giudici si trovano di fronte alla totale mancanza di una forma alternativa di riconoscimento giuridico dell’unione omosessuale
Concentrandosi sull’articolo 8, la Corte Edu ricorda principi oramai consolidati nella sua giurisprudenza, in particolare (more…)

Sì al mutamento di sesso anche senza intervento chirugico

2015-02-16 13.11.46Con sentenza n. 15138/2015 depositata in data odierna la Corte di cassazione ha stabilito che la rettificazione anagrafica di sesso può essere autorizzata anche senza intervento chirugico. Viene decisa, così, una questione che aveva diviso da anni la giurisprudenza italiana (per tutte le decisioni di merito vedi qui: ARTICOLO29/Necessità di interventi chirurgici).

Corte d’appello di Napoli: sì alla trascrizione dei matrimoni tra persone straniere dello stesso sesso

imageCon decisione depositata oggi, la Corte di appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da due donne francesi, residenti in Italia (si precisa che la decisione é pubblicata con indicazione delle parti per espressa volontà delle stesse).

La decisione appare correttamente motivata sul mero rilievo della “esistenza” del matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso, della necessità di applicare la legge nazionale dei nubendi e della sua non contrarietà all’ordine pubblico internazionale: tutti principi ormai pacifici che conducono la Corte ad una soluzione imposta dai principi di diritto internazionale privato.

Per i giudici di appello napoletani “una volta riconosciuto che il genere della coppia dei coniugi stranieri non costituisce limite di ordine pubblico (nazionale ed internazionale) e che ad ogni Stato dell’Unione compete convenzionalmente la riserva di legge in ordine alle forme di unione delle coppie omosessuali, la trascrizione del matrimonio di coniugi stranieri residenti in Italia, ex art. 19 cit., non può incontrare alcun limite, opponibile dall’amministrazione dello Stato di residenza, nemmeno riferito all’appartenenza di genere della coppia coniugata. Né può configurarsi una disparità di trattamento per così dire “a contrario” nel senso che il matrimonio same sex di cittadini stranieri avrebbe maggiore tutela (allo stato inesistente) delle coppie omoaffettive italiane, perché la deteriore situazione di queste ultime è attribuibile solo all’inerzia del legislatore italiano più volte ammonito e sollecitato a legiferare in materia; in altri termini e semplificando la questione sarebbe proponibile se si volessero aggiungere diritti ai discriminati e non per disconoscerli a chi li ha secondo la legislazione dello Stato di cittadinanza dell’Unione. (more…)

Unioni civili, primi pareri sugli emendamenti

o-senato-facebookOggi la relatrice ed il governo hanno dato i pareri sugli emendamenti agli art.1 e 2 del ddl  sulle unioni civili.

La relatrice Cirinnà ha dato parere favorevole all’emendamento 1.109 Ichino, che colloca nei registri di stato civile e non in registri separati gli atti relativi alle unioni civili, ed all’emendamento 1.1218 Malan, che elimina la possibilità di unione civile fra minori (prevista nel testo originario su autorizzazione del tribunale). I pareri sugli altri 460 emendamenti ai due primi articoli sono stati negativi.
Il governo non ha espresso pareri, ma si è rimesso alle valutazioni della Commissione giustizia.
La relatrice ha inoltre presentato un emendamento che, in premessa al Testo, precisa che le unioni civili nascono come nuovo istituto ed ha presentato inoltre una riformulazione dei commi 3 e 5 che precisa meglio il testo anche tenendo conto di alcune proposte emendative.
Ecco la nuova formulazione dell’art.1 (l’art.2 rimane immutato nella proposta) (more…)

Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci

2015-02-18 15.58.47di Luca Morassutto*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza del 21 maggio 2015 si è pronunciato sul ricorso presentato da una cittadina italiana residente in Belgio e iscritta all’anagrafe del comune di Udine con il quale veniva chiesta la declaratoria di nullità ovvero in subordine l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Udine dd. 27 ottobre 2014, prot. n. 64234/2014 con il quale veniva disposto l’annullamento della trascrizione del matrimonio della ricorrente nei registri dello stato civile del Comune di Udine. Il Sindaco della città friulana infatti aveva proceduto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero ma su tale atto calava la mannaia della circolare Alfano che disponeva la cancellazione di imperio della avvenuta trascrizione. La vicenda in realtà è nota. I Sindaci di un sempre maggior numero di città italiane, accogliendo le istanze di protezione dei diritti soggettivi formulate da coppie omosessuali sposate all’estero, provvedevano a trascrivere l’atto di matrimonio regolarmente contratto. Interveniva quindi il Ministero dell’Interno che, con circolare prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014, disponeva che i prefetti invitassero i sindaci ad annullare tali trascrizioni e, qualora detto invito non fosse stato accolto, ordinava agli stessi prefetti di intervenire in autotutela.

La ricorrente chiedeva altresì che venisse dichiarata la nullità o l’annullamento dell’atto di delega del Prefetto di Udine, il processo verbale del vice Prefetto aggiunto che aveva provveduto alla cancellazione) nonché la circolar e prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014 del Ministero dell’Interno. In particolare nel ricorso si evidenzia va come il decreto prefettizio fosse affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta, ex articolo 21 septies della legge 241 del 1990 ed ex articolo 31 del decreto legislativo 104 del 2010 nonché violazione dell’articolo 453 del codice civile e dell’articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, violazione del d.p.r. 396 del 2000, articoli 12, 11, 5, 69 e 100, violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Un primo passaggio che ci sentiamo in dovere di segnalare è come la ricorrente premettesse chiaramente che il ricorso al Tar non fosse la sede per discutere il tema della correttezza della trascrizione effettuata dal sindaco di Udine dovendo essere oggetto del giudizio innanzi al Tribunale adito unicamente la legittimità dell’atto prefettizio. Si faceva poi notare come l’ordine del prefetto di annotare il decreto impugnato fosse viziato in via derivata dalla nullità del decreto stesso. L’annotazione quale atto tipico e tassativo è da qualificare come atto pubblico formale e non si può ordinare in alcun modo. L’ordinamento, infatti, non contempla la possibilità di annotare un decreto dell’autorità amministrativa, ma solo un provvedimento dell’autorità giurisdizionale.

Resisteva l’Avvocatura dello Stato la quale evidenziava come il Sindaco di (more…)