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Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

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Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)

Monito del presidente della Corte costituzionale


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Monito del Presidente della Corte costituzionale, prof. Franco Gallo sul dovere costituzionale del Legislatore italiano di dare riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali.

In occasione della relazione tenuta per la Riunione straordinaria della Corte Costituzionale del 12 aprile 2013, il Presidente ha voluto ricordare l'”invito” rimasto sinora inascoltato” contenuto nella sentenza n. 138 del 2010, dove la Corte avendo escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, aveva nel contempo affermato “che due persone dello stesso sesso hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione”, affidando perciò al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni.
Come noto, la sentenza n. 138 del 2010 s’era prestata in dottrina a diverse letture. Era stato osservato da alcuni come la Corte avesse inteso mandare un primo segnale al Parlamento, secondo il noto schema delle sentenze monito, col quale in un primo tempo la Consulta rileva la sussistenza d’un vuoto di tutela, segnalandone via via la necessità e l’urgenza ove il legislatore resti inerte; altri avevano evidenziato per contro una certa timidezza della Corte di talchè non si sarebbe potuto parlare di una vera sentenza monito e non era mancato difatti chi aveva espresso una certa insoddisfazione per l’eccessiva cautela della Consulta a fronte d’un legislatore particolarmente riottoso. (more…)

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è costituzionale

Demonstrators hold a copy of the italian

di Marco Gattuso

Qualcuno si dice molto sicuro/a che la Corte costituzionale (nella sentenza n. 138 del 2010) abbia affermato che i matrimoni tra persone dello stesso sesso siano vietati dalla nostra Costituzione; sostiene che la Corte si sarebbe pronunciata espressamente per un divieto e che la cosa sarebbe pacifica; a questo punto il parlamento italiano non sarebbe libero di ammettere i matrimoni tra persone dello stesso sesso (come sta accadendo nel resto del mondo occidentale) perché sarebbe necessario cambiare la Costituzione.
È forse il caso di riassumere in parole semplici i termini della questione (sotto il profilo strettamente giuridico):
1) Nel 2010 la Corte costituzionale ha stabilito che non vi è l’obbligo di introdurre il matrimonio gay. Sin dall’inizio la sentenza è apparsa tutt’altro che (more…)