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Dichiarazioni omofobe e discriminazione nell’accesso al lavoro

imageCon sentenza del 25 aprile, la Corte europea di Giustizia ha dettato alcune importanti indicazioni in materia di discriminazione diretta nell’accesso al lavoro, stabilendo che dichiarazioni omofobiche a mezzo stampa dirette a discriminare i lavoratori in ragione del loro orientamento sessuale, espongono l’imprenditore a sanzioni che devono avere un “effetto realmente deterrente”.

Nella specie la Corte europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale di un giudice rumeno concernente l’ingaggio di un calciatore da parte di una squadra di calcio professionale. Nel contesto di un’intervista relativa all’eventuale trasferimento di un calciatore professionista, l’imprenditore aveva rilasciato dichiarazioni in cui affermava che non avrebbe mai assunto un calciatore presunto omosessuale (“neppure se dovesse chiudere la [FC] Steaua, prenderei in squadra un omosessuale”).

Secondo i giudici di Lussemburgo, da tale fatto deve desumersi che sussiste discriminazione. Ciò anche se l’imprenditore non abbia attualmente un ruolo formale nell’impresa (per avere alienato di recente le azioni), ove il medesimo sia comunque percepito quale dominus dal pubblico e dagli ambienti interessati e la società non ne abbia preso le distanze. A norma della direttiva n. 78 del 2000, difatti, sussistendo nella specie il tipico meccanismo dell’inversione dell’onere della prova, incombe alla società convenuta di provare che, nonostante tale apparenza di discriminazione, non si sia verificata alcuna violazione del principio della parità di trattamento imposto dalla direttiva. Tale prova deve sostanziarsi, quantomeno, nella dimostrazione di un netto distanziamento rispetto alle dichiarazioni pubbliche che hanno determinato l’apparenza di discriminazione, nonché nell’esistenza di espresse disposizioni aziendali in materia di politica delle assunzioni, dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento ai sensi della direttiva 2000/78.

In mancanza di tale prova, non è sufficiente una sanzione meramente simbolica, quale, ad esempio, la “ammonizione” comminata dalle Autorità pubbliche rumene, poiché la sanzione deve avere “un effetto realmente deterrente”.

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