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“Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso dalla U.K. Supreme Court.

images di Denise Amram*

L’Autrice commenta la decisione della Supreme Court of Justice, Bull and another v Hall and another, decisione del 27 novembre 2013 resa dalla Corte Suprema inglese, concernente la possibilità di qualificare come comportamento discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale il rifiuto da parte del proprietario di un Bed & Breakfast di far occupare una camera matrimoniale ad una coppia omosessuale unita in una civil partnership. Grazie anche ad alcune considerazioni di carattere comparatistico, l’A. coglie l’opportunità per illustrare alcuni dei nodi più controversi emergenti dal bilanciamento tra autonomia privata e diritto antidiscriminatorio.

The Author comments on the Supreme Court judgment Bull and another v Hall and another, november, 27 2013 . The case concerned whether or not the refusal to allow a homosexual couple in a civil partnership to occupy a double room constitutes discrimination on the ground of sexual orientation. Thanks to some comparative remarks the Author takes the opportunity to illustrate some controversial issues arising from the balance between the Freedom of Contract and the enforcement of the Anti-discrimination Law.

La vicenda.

Ai signori Hall e Preddy, coppia omosessuale inglese, veniva negata la possibilità di alloggiare in una camera matrimoniale del Bed & Breakfast di proprietà dei ricorrenti, in quanto secondo il regolamento della struttura “out of a deep regard for marriage we prefer to let double accommodation to heterosexual married couples only”.

La coppia, unita in una civil partnership, aveva, infatti, prenotato la camera telefonicamente, ignorando la sussistenza di detta clausola specificata nei moduli di prenotazione online e imposta agli odierni resistenti soltanto all’arrivo presso la struttura.

Il caso è stato così portato davanti alla Bristol County Court, che –rilevando la sussistenza di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale – ha condannato i gestori del B&B al risarcimento dei danni per un totale di 1800 sterline oltre ai costi aggiuntivi determinati dalla necessità di trovare un’altra sistemazione. Dopo l’invano tentativo di riformare tale decisione in appello, i Signori Bull decidono di ricorrere alla Supreme Court, adducendo che lo stesso trattamento sarebbe stato riservato anche a una coppia eterosessuale non sposata, giacché la loro limitazione si fondava sullo status della coppia e non sull’orientamento sessuale.

Il giudizio di terzo grado ha tuttavia respinto la tesi dei ricorrenti, individuando nella condotta degli stessi una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, disciplinata dal Regulation 3 of the Equality (Sexual Orientation) Act 2007.

La decisione.

Come è noto, nei sistemi di Common Law, le motivazioni di una sentenza non sono redatte dal giudice relatore, bensì emergono dalla lettura combinata delle opinion dei singoli giudici che compongono il collegio.

Nella sentenza in commento, in particolare due sono le ricostruzioni che portano al rigetto del ricorso1.

Tre giudici della Corte Suprema concordano nell’identificare la clausola contenuta nel regolamento del B&B come discriminazione diretta tra persone sposate e persone unite in una civil partnership sulla base dell’orientamento sessuale.

Per discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 3(1) del menzionato Equality (Sexual Orientation) Act, infatti, si intende una situazione in cui A discrimina B sulla base dell’orientamento sessuale di B o di ogni altra persona eccetto A, se A tratta B meno favorevolmente di quanto tratta o potrebbe trattare altri. In altre parole, la discriminazione diretta sulla base dell’orientamento sessuale è integrata quando A riserva un trattamento sfavorevole a B e a tutti coloro che sono di orientamento sessuale diverso da A. Quando la discriminazione è diretta, nessuna giustificazione può essere addotta.

Altri due giudici, invece, individuano nel comportamento dei ricorrenti una discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 3 (3) dello stesso regolamento: A discrimina B, se A applica nei confronti di B una regola, criterio o prassi a) che si applica allo stesso modo alle persone di orientamento sessuale diverso da B; b) che pone le persone dell’orientamento sessuale di B in una situazione di svantaggio rispetto ad alcune o a tutte le altre; c) che pone B in una situazione di svantaggio rispetto ad alcune o a tutte le persone che non sono del suo orientamento sessuale, purché in nessuno di questi tre casi A possa attribuire una giustificazione ragionevole diversa da quella dell’orientamento sessuale di B. Ciò significa che il trattamento riservato da A a B potrebbe non integrare una discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale ogni volta che tanto l’esclusione di B (che la sfavorevole applicazione allo stesso) di un particolare criterio/regola o prassi sia supportata da un ragionevole motivo.

Nella fattispecie in oggetto, il Collegio si esprime all’unisono nel considerare che, anche qualora la clausola contenuta nel regolamento del B&B costituisca una discriminazione indiretta, la stessa non troverebbe alcuna giustificazione, giacché all’epoca gli ospiti non avevano accesso all’istituto matrimoniale, riservato solo alle coppie eterosessuali2.

Le valutazioni contenute nelle opinion dei giudici mettono in luce due interessanti problematiche.

La prima concerne il rapporto tra l’istituto matrimoniale e quello della civil partnership, mentre la seconda riguarda il bilanciamento tra la libertà contrattuale dei proprietari del B&B e quello degli ospiti di non essere discriminati nell’accesso alla fornitura di beni e servizi.

Matrimonio e Civil Partnership ai fini della normativa antidiscriminazione.

Tra le argomentazioni utilizzate dai giudici nella sentenza de qua volte a corroborare la sussistenza di una discriminazione diretta, vi è una riflessione sull’equivalenza o meno dell’istituto matrimoniale rispetto a quello dell’unione civile.

Infatti, sebbene abbiano nomi differenti, marriage e civil partnership attribuiscono (o almeno attribuivano all’epoca dei fatti) status simili rispetto all’ordinamento inglese ai fini dell’applicazione del regolamento Equality (sexual orientation) 2007, che all’articolo 3(4) espressamente afferma: “being married and being in a civil partner is not to be treated as a material difference for the purpose of a finding of either direct or indirect discrimination”.

Inoltre, l’argomentazione sostenuta dai ricorrenti volta a difendere la clausola del B&B sulla base della distinzione formale fra l’istituto matrimoniale e la civil partnership viene criticata al § 30 della motivazione, ove si evidenzia come detta clausola avrebbe negato l’alloggio in camera matrimoniale anche a una coppia omosessuale sposata secondo le leggi di un altro ordinamento. A tal proposito, sarebbe stato interessante verificare come i proprietari del B&B avrebbero modificato la clausola contenuta nel modulo di prenotazione online una volta entrato in vigore il Marriage (Same sex couples) Bill del 2013, sebbene secondo il giudice Hale: “they would undoubtedly have denied a double bed to a same sex couple who were married under some foreign law which allows it (and would do once same sex marriage becomes law in the United Kingdom)”.

In una più ampia prospettiva, è utile ricordare che il Government Equalities Office ha recentemente avviato una consultazione pubblica volta a verificare se e come modificare la normativa relativa alle unioni civili, Civil Partnership Act 20043, alla luce dell’introduzione del matrimonio omosessuale. Per esempio, non si escluderebbe un’estensione dell’istituto alle coppie eterosessuali, alla stregua del PACS francese.

Se così fosse, ragionando per assurdo, la clausola del B&B non costituirebbe più una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, ma sullo status delle persone.

Sempre in un’ottica di valutazione della portata discriminatoria della clausola, i giudici inglesi hanno altresì testato la stessa in un ambito diverso: cosa sarebbe accaduto se avessero limitato l’alloggio in camera matrimoniale esclusivamente alle coppie sposate ultratrentenni? Si sarebbe sicuramente trattato, conclude l’organo giudicante, di una discriminazione diretta contro tutte le coppie sposate under 30.

Il bilanciamento tra libertà e spunti di comparazione.

Tra le argomentazioni sostenute dai ricorrenti vi è quella concernente l’esercizio del diritto di gestire la propria attività in armonia con il proprio credo religioso, senza essere costretti a promuovere, attraverso la concessione a coppie non sposate di condividere un letto matrimoniale, ciò che considerano peccato.

La Corte inglese ha sottolineato a tal proposito come il bilanciamento fra il diritto di manifestare il proprio credo religioso e quello di garantire la parità di trattamento tra i cittadini nell’accesso a beni e servizi è attuato attraverso il principio di legalità. Quest’ultimo garantisce che non vi siano gruppi di cittadini che possano dissentire dall’osservanza del precetto normativo in virtù del fatto che quest’ultimo si ponga in contrasto con la fede religiosa: “to permit someone to discriminate on the ground that he did not believe that persons of homosexual orientation should be treated equally with persons of heterosexual orientation would be to create a class of people who were exempt from the discrimination legislation. We do not normally allow people to behave in a way which the law prohibits because they disagree with the law. But to allow discrimination against persons of homosexual orientation (or indeed of heterosexual orientation) because of a belief, however sincerely held, and however based on the biblical text, would be to do just that”.

Occorre, tuttavia, verificare la compatibilità del bilanciamento operato con l’articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che protegge le libertà di pensiero, coscienza e religione. Infatti, in ragione dello Human Rights Act 1998, la normativa interna (nel nostro caso l’Equality (sexual orientation) Act 2007) deve essere interpretata “so far as possible (…) in a way which is compatible” con i diritti enunciati nella Convenzione, il che potrebbe andare a sostegno delle argomentazioni dei ricorrenti.

La questione è stata esaminata ricorrendo anche ad alcuni precedenti stranieri che hanno risolto il bilanciamento tra libertà di coscienza, religione e pensiero con il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale attraverso il criterio del c.d. “accomodamento ragionevole”, per effetto del quale soccombe la parte che –al fine di esercitare la propria libertà – abbia riservato una limitazione sproporzionata dei diritti altrui, andando a incidere sulla dignità e sul valore della persona.

E’ il caso, ad esempio, della decisione canadese Eadie and Thomas v Riverbend Bed and Breakfast and others (No 2) 2012 BCHRT 247  in cui, similmente alla fattispecie in discussione, un gestore di un Bed & Breakfast canadese fu condannato al risarcimento dei danni per aver cancellato senza proporre soluzioni alternative la prenotazione per una camera, una volta venuto a conoscenza dell’orientamento sessuale degli ospiti. In altre parole, se i Signori Bull avessero offerto altre opzioni –proponendo ad esempio una sistemazione in una camera doppia e non matrimoniale – anziché rifiutare in toto l’alloggio alla coppia omosessuale, secondo il giudice Hale, vi sarebbe stato spazio per considerare il bilanciamento tra libertà in termini diversi, in virtù del criterio del c.d. accomodamento ragionevole.

Vale la pena, tuttavia, ricordare come la problematica relativa al bilanciamento tra libertà costituzionali possa essere affrontata con strumenti diversi da quelli utilizzati dalla sentenza in commento, che possono altresì dare luogo a esiti giudiziari difformi rispetto alla condanna dell’albergatore. E’ il caso deciso dal Landgericht Frankfurt (Oder) nel 20104, riguardante l’annullamento della prenotazione di una camera effettuata da un esponente del partito di estrema destra tedesco.

La Corte territoriale tedesca, nell’affermare che il diritto di proprietà -nella sua accezione di facoltà di escludere l’accesso a terzi- non possa essere limitato per il solo fatto che il bene sia generalmente “aperto al pubblico”, ha precisato che la fornitura di beni e servizi non determini automaticamente l’insorgere di una obbligazione a prestarli a tutti.

La questione potrebbe tuttavia avere delle conseguenze sul piano meramente contrattuale, giacché l’offerta al pubblico (tanto nel diritto tedesco che ai sensi del nostro articolo 1336 c.c.) vale come proposta, determinando la conclusione del contratto (e il conseguente insorgere di responsabilità per inadempimento in caso di mancata esecuzione delle prestazioni) nel momento in cui il proponente abbia conoscenza dell’accettazione.

Malgrado ciò, i giudici tedeschi hanno considerato la motivazione addotta dall’albergatore, individuata nella volontà di assicurare il benessere di tutti gli altri ospiti della struttura che avrebbero potuto non gradire la presenza del ricorrente, sufficiente a giustificare il rifiuto a contrarre.

Sulla base di questo precedente, si può davvero dedurre che in Germania il caso Bull v. Hall avrebbe avuto un esito differente, se si fosse dimostrato che altri clienti del B&B non avrebbero gradito la presenza di una coppia omosessuale tra gli ospiti?

Le frontiere dell’autonomia privata e diritto antidiscriminatorio: cenni.

A ben vedere il caso inglese testé descritto testimonia come al fine di garantire la prevalenza del diritto antidiscriminatorio sui rapporti contrattuali sia opportuna la sussistenza di una disciplina ad hoc che espressamente definisca cosa si intenda per comportamento antidiscriminatorio e quali siano i fattori a rischio di trattamenti discriminatori.

La tendenza di matrice europea a introdurre espressi divieti di discriminazione fondati su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale in direttive5 volte a garantire la parità di trattamento nei rapporti tra privati non ha ancora trovato sviluppi applicativi uniformi in Europa.

Come abbiamo visto, nell’ordinamento tedesco il dogma dell’autonomia privata parrebbe opporre resistenze6 all’applicazione del diritto antidiscriminatorio, sebbene dal commento alla citata decisione del Landgericht Frankfurt parrebbe emergere non velatamente che se il recesso fosse stato fondato su una caratteristica personale del cliente (quale razza, genere o orientamento sessuale), anziché sul credo politico, l’esercizio della libertà contrattuale avrebbe sconfinato in una azione discriminatoria7.

Parimenti, nel nostro ordinamento, gli obblighi a contrarre con chiunque a parità di trattamento sono espressamente rivolti soltanto al monopolista legale (art. 2597) e al concessionario di pubblico servizio (artt. 1679 e 1689 c.c.). Tuttavia, alla luce dei valori fondamentali dell’ordinamento, quali la dignità umana, l’uguaglianza formale e sostanziale, nonché il principio pluralistico, numerosi profili sono emersi nel dibattito scientifico in ordine alla necessità di ridisegnare le frontiere dell’autonomia privata in ragione dell’attuazione del diritto antidiscriminatorio8.

In tale sede, basti osservare che, mentre gli articoli 43 e 44 del T.U. sull’immigrazione9 prevedono il rimedio risarcitorio in caso di discriminazione consistente nel rifiuto di fornire beni o servizi (o di imposizione di condizioni più svantaggiose) al contraente per motivi legati alla condizione di straniero o di appartenenza ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, nessuna norma garantirebbe direttamente ai signori Hall e Preddy di adire alla medesima tutela, se fosse loro negato di alloggiare in una camera matrimoniale in un B&B italiano.

* Avv. Dr. Denise Amram, Avvocato del Foro di Pisa e dottore di ricerca in diritto privato.

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1 Sull’orientamento della CGCE in materia di discriminazione diretta o indiretta, si veda C. Danisi, Un nuovo passo avanti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di discriminazioni delle coppie formate da persone dello stesso sesso, in www.articolo29.it.

2 Il Marriage (Same sex couples) Bill che estende l’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali è stato approvato nel luglio scorso, http://services.parliament.uk/bills/2013-14/marriagesamesexcouplesbill.html.

3 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents.

4 Landgericht Frankfurt (Oden), 22 giugno 2010, Ref. N. 12 0 17/10, in German Law Journal, 2010, vol. 11, p. 1147 e ss. con nota di J. Mulder e A. Gideon.

5 Fra tutte, si ricordino, Dir. 2000/43/CE; dir. 2000/78/CE; dir. 76/207/CEE; dir. 2006/54/CE.

6 Di “resistenza” dell’autonomia privata parla B. Cecchini, Eguaglianza, non discriminazione e limiti dell’autonomia privata: spunti per una riflessione, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2012, I, 186 ss.

7 Così, J. Mulder e A. Gideon, cit., p. 1153.

8 Per un approfondimento si rinvia, ex multis, agli studi di G. Alpa, Autonomia delle parti e libertà contrattuale, oggi, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 571 ss.; M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, 2007; B. Cecchini, Eguaglianza, non discriminazione e limiti dell’autonomia privata: spunti per una riflessione, cit.; D. La Rocca, Eguaglianza e libertà contrattuale nel diritto europeo, Le discriminazioni nei rapporti di consumo, Giappichelli, 2008; M.R. Marella, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2007, 67 ss.

9 Artt. 43 e 44, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm.

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