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Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a Strasburgo

imageCon le sentenze gemelle del 26 giugno 2014, Affaire Labasse c. Francia e Mennesson c. Francia, la Corte di Strasburgo affronta il tema della gestazione per altri (o surrogazione di maternità). Nell’esporre le ragioni addotte dalla Corte europea dei diritti umani nel condannare la Francia, l’Autore sottolinea come nella pronuncia si evidenzi l’arte dei giudici nel bilanciamento di interessi ritenuti, a priori, contrapposti. Nel caso Labasse, in particolare, i coniugi Labasse lamentavano, insieme alla piccola Juliette, cittadina degli USA e figlia della coppia (almeno per il diritto statunitense) nata tramite surrogazione, la violazione del loro diritto alla vita familiare, protetto dall’articolo 8 Cedu, essendo stata negata dalla Francia la trascrizione del certificato americano con cui i coniugi erano stati riconosciuti genitori della piccola Juliette. La loro figlia si ritrovava difatti in Francia in una situazione di evidente incertezza giuridica, che la privava della stessa cittadinanza francese e costringeva i genitori ad esibire l’atto di stato civile estero ogni volta che ciò si rendeva necessario, con il rischio di vedere negato l’effettivo godimento del diritto alla loro vita familiare.

Thanks to the judgments, delivered on 26 June 2014, Labasse v. France and Mennesson v. France, the European Court of Human Rights (ECtHR) had to deal with the issue of surrogacy and its consequences. In the following comment, the Author analyses the ECtHR’s reasoning and underlines the ability of the Judges to balance all the interests at stake, that too often are considered a priori in opposition. In particular, in the Labasse case Mr and Mrs Labasse, together with their surrogate-born daughter (at least for the US law), alleged the violation of their right to respect for family life, granted by article 8 of the Convention, because of the refusal of the French authorities to register in France the US act through which they were legally recognised as parents of Juliette. Since the arrival in France, Juliette had been living in a uncertain legal situation. Indeed, she was not granted French nationality and Mr and Mrs Labasse were obliged to show the US act whenever needed with the consequence that the enjoyment of their right to family life could be seriously hampered.

di Carmelo Danisi *

1. La maternità surrogata e le vicende interne

A causa di problemi di infertilità della signora Labasse e dell’impossibilità di ricorrere alla surrogazione in Francia, i coniugi Labasse decidevano di tentare la “gestazione per altri”1 negli Stati Uniti dove, sulla base della normativa in vigore, siglavano un contratto con l’International Fertility Center for Surrogacy e con la madre surrogata2. Conclusa la gestazione con successo nel 2001, nasceva Juliette nello Stato del Minnesota. Si avviava così quel procedimento che ha portato alla rinuncia da parte della madre surrogata di tutti i suoi diritti a favore del padre biologico, il signor Labasse. Contemporaneamente, il primo novembre 2001, le autorità del Minnesota rilasciavano un certificato di nascita che indentificava nei coniugi Labasse il padre e la madre di Juliette.
Rientrati in Francia, tutti i tentativi di far trascrivere l’atto di nascita sui registri dello stato civile francese risultavano vani. Ottenevano allora un atto di notorietà con il quale si attestavano i legami di fatto che intercorrevano tra i coniugi e la loro figlia ma che, ai fini della trascrizione, non veniva comunque ritenuto valido. Le motivazioni delle autorità interne erano essenzialmente legate alla contrarietà di un’eventuale trascrizione con l’ordine pubblico francese. In particolare, ad avviso dei vari giudici interni che si pronunciavano sul caso3, non era possibile riconoscere il legame di filiazione perché l’ordinamento francese non ammette alcun effetto a un contratto di gestazione per altri, come quello concluso dai ricorrenti negli USA, essendo contrario al principio di indisponibilità del corpo umano. Per la Cassazione francese, secondo una giurisprudenza costante4, né l’interesse del minore né il rispetto della Convenzione europea sui diritti umani potevano essere invocati per superare quanto imponeva un’interpretazione sistematica delle norme in gioco5. Infatti, l’ordinamento francese non privava la minore del legame stabilito dallo Stato del Minnesota e, soprattutto, non le impediva di vivere con i coniugi Labasse in Francia.
Proprio sulla mancanza di conseguenze negative sulla vita quotidiana di un minore nato da una gestazione per altri aveva già concentrato la sua attenzione il Consiglio di Stato francese in uno studio sul tema risalente al 2009. Peraltro, ricordava il Consiglio di Stato, la trascrizione dell’atto di stato civile estero non è obbligatoria per le coppie che ricorrono del tutto legittimamente alla surrogazione all’estero6. Per questo, il Consiglio di Stato auspicava una riforma che, separando la questione del fanciullo da quella dei genitori, potesse tutelare il primo negli avvenimenti della vita in cui la mancanza di trascrizione comporta conseguenze negative, prima tra tutte le questioni successorie. Tuttavia, a suo avviso, intervenire in materia avrebbe comunque creato delle contraddizioni significative. Anche intervenendo a livello legislativo nel senso qui indicato, ovvero tutelando gli interessi del minore, il riconoscimento di effetti a un contratto che comunque resterebbe vietato dall’ordinamento francese, in virtù dei principi fondamentali su cui si basa, introdurrebbe un forte elemento di incoerenza. Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato concludeva pertanto che la soluzione migliore per tutelare il minore e, soprattutto, evitare incoerenze nell’ordinamento interno poteva essere individuata nel permettere la trascrizione del solo legame con il padre biologico7. Questa conclusione non va trascurata perché sembra riecheggiare nelle motivazioni della Corte europea dei diritti umani. I giudici europei, investiti del caso, hanno voluto forse appositamente ridimensionare proprio con questo argomento la portata della pronuncia. Probabilmente, occorreva evitare un pericoloso precedente con cui confrontarsi nei casi in cui la violazione dell’articolo 8 Cedu venga lamentata in altre condizioni, come ad esempio da una famiglia nella quale il minore, nato in seguito a surrogazione, sia figlio di coppie non sposate o dello stesso sesso.
Appare significativo ricordare che recentemente, nel quadro di una possibile riforma in materia, la giustificazione relativa all’assenza di conseguenze negative per un minore, come Juliette, era stata già messa fortemente in discussione. Infatti, nel rapporto del gruppo di lavoro “Filiation, origines, parentalité”, commissionato dal Ministro francese delegato alla famiglia e pubblicato nel 2014, si metteva in evidenza come risulterebbe impossibile a un tale minore richiedere qualsiasi atto di stato civile francese. Al contempo, lo studio sottolineava come esibire al bisogno l’atto estero può destare sospetti o, nel caso peggiore, essere contestato dalle autorità in occasioni di eventi della vita importanti, come l’iscrizione a scuola o la richiesta di prestazioni sociali. Ancor più rilevante è il mancato riconoscimento della cittadinanza francese con gli effetti che ciò comporta anche in relazione alla libertà di movimento della famiglia in Europa come in qualsiasi altra parte del mondo. Ne derivava, ad avviso degli esperti, la necessità di cambiare le regole per tutelare l’interesse superiore del minore attraverso il pieno riconoscimento dei suoi legami giuridici con i genitori, identificati già come tali nel Paese in cui la surrogazione è stata portata a termine8.

2. Il bilanciamento degli interessi in gioco: le argomentazioni delle parti

Di fronte a questo quadro giuridico, che sembra non dare spazio a nessun tipo di interesse che entri in conflitto con esso, le argomentazioni delle parti sembrano entrambe mirate a salvaguardare l’interesse superiore del fanciullo, secondo il ben noto principio stabilito dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell’infanzia del 1989.
I ricorrenti, i coniugi Labasse e la piccola Janette, hanno sostenuto come sia compito dello Stato proteggere tale interesse creando le condizioni affinché ii legame familiare stabilito da Janette possa svilupparsi ed essere riconosciuto. Negando la trascrizione, inoltre, la Francia si sarebbe resa responsabile di un’ingerenza ingiustificata nel godimento del loro diritto alla vita familiare. A loro avviso, anche considerando il margine di apprezzamento che può essere riconosciuto agli Stati in materia, tale ingerenza non può spingersi fino a non riconoscere i legami giuridici stabiliti legittimamente all’estero. Invitando la Corte a pronunciarsi sul caso concreto e denunciando le difficoltà quotidiane di un tale rifiuto, i ricorrenti guardano alla loro vita come nucleo familiare in un destino che, dalla nascita di Juliette, li accomuna e in cui lo Stato francese interferisce ostacolandone lo sviluppo armonico e l’integrazione della minore nella società di accoglienza.
Il governo francese se, da un lato, ha giustificato l’ingerenza lamentata dai ricorrenti poiché riposa su fini legittimi e rispetta il principio di proporzionalità, dall’altro ha messo in dubbio la portata stessa di tale ingerenza che, a suo avviso, si concretizza in ultima istanza nella sola impossibilità di ottenere atti dello stato civile. Del resto, nessuno ha vietato ai ricorrenti di far uso del certificato rilasciato loro negli USA per il normale svolgimento della loro vita quotidiana. Allo stesso modo, le autorità competenti terrebbero in debita considerazione i loro legami familiari in caso di divorzio, separazione o morte di uno dei coniugi. Soprattutto, però, il governo fa valere come la negazione della trascrizione derivi proprio dalla necessità di tutelare, tra gli altri, l’interesse superiore del fanciullo. Infatti, le autorità competenti hanno semplicemente tratto le conseguenze di quanto stabilito dal legislatore vietando la surrogazione in Francia. Poiché il caso solleva questioni di ordine morale e non esiste alcun consensus in materia tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, la Francia ha chiesto che venisse riconosciuto in suo favore un ampio margine di apprezzamento. A suo avviso, almeno in 14 Stati europei la surrogazione è vietata. A questi, si aggiungono altri 12 Paesi in cui, pur non vigendo un divieto espresso, non si può ricorrere alla gestazione per altri9. Per il Governo francese, una posizione comune europea non esisterebbe peraltro nemmeno in relazione al grado di ingerenza nel godimento dell’articolo 8 da riservare a coloro che ricorrono (legittimamente) alla surrogazione all’estero. Sotto questo profilo, peraltro, il governo francese non ha contestato l’applicabilità dell’articolo 8, essendo oramai pacifico che tra i ricorrenti esistano legami che trovano una tutela nella Cedu attraverso il richiamo alla vita familiare. Nessun riferimento è invece dedicato alla componente dell’articolo 8 che tutela la vita privata di Juliette, su cui è piuttosto la Corte Edu a concentrare la sua valutazione del caso.

3. Separare la vita familiare dalla vita privata del minore: le ragioni della Corte Edu

Partendo dal presupposto che nel caso di specie esistono due profili che devono essere esaminati in merito all’ingerenza subita dai ricorrenti, i giudici di Strasburgo guardano da un lato alla presunta violazione del diritto alla vita familiare, come lamentata dai ricorrenti, e dall’altro agli effetti che la negazione della trascrizione dell’atto di stato civile estero produce sul godimento del diritto alla vita privata da parte di Juliette.
L’esame della Corte si apre con la questione della legittimità dell’ingerenza subita, valutata come di regola ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 8 Cedu. A suo avviso, essa perseguiva obiettivi certamente legittimi per la Convenzione, ovvero il rispetto dei diritti altrui e la tutela della salute. Infatti, attraverso il rifiuto opposto ai ricorrenti, la Francia ha voluto scoraggiare il ricorso a un metodo di procreazione che ritiene lesivo dei diritti della madre surrogata e del bambino stesso. Verificato il fine, la valutazione si sposta sull’altro elemento che, se soddisfatto, può rendere l’ingerenza riservata ai ricorrenti conforme alla Cedu: il rifiuto francese appare necessario in una società democratica?
A tal proposito, si ricorda come gli Stati parte della Cedu godano di una significativa libertà al fine di stabilire quando un’azione rivesta tale carattere di necessità. Ciò non significa che l’esame della Corte sia precluso o che possa svilupparsi solo quando l’ingerenza è del tutto irragionevole. Piuttosto, i giudici guardano all’esistenza di un common ground nella materia del caso al fine di stabilire i confini della discrezionalità da riconoscere di volta in volta agli Stati parte. Considerando che il consensus tra gli Stati parte non esiste in relazione alla surrogazione come questione per se ma nemmeno rispetto al problema del riconoscimento degli effetti della gestazione per altri conclusa all’estero, la Corte ritiene di dover concedere in materia una significativa discrezionalità alla Francia. Questo margine di apprezzamento risulta, tuttavia, almeno in parte ridimensionato dal fatto che l’ingerenza in causa tocca un aspetto essenziale dell’identità di un individuo. Da questo punto di vista, i giudici di Strasburgo affermano chiaramente di non mettere in discussione le regole che disciplinano la materia a livello interno né l’interpretazione datane dalle autorità interne sulla scorta della discrezionalità del legislatore. Ciononostante, la Corte Edu non può esimersi dal verificare se siano stati presi nella dovuta considerazione i vari interessi in gioco oltre quello della collettività.
E’ in questo contesto che la Corte ritiene opportuno scindere, quasi chirurgicamente, l’aspetto della vita familiare dei ricorrenti da quello della vita privata della sola Janette. Ciò dà necessariamente vita a due diversi esercizi di bilanciamento degli interessi coinvolti, pur ritenendo che, in via di principio, è l’interesse del minore a dover prevalere.
In relazione al primo profilo, è significativo notare come la Corte abbia riconosciuto tutte le difficoltà quotidiane a cui vanno incontro i ricorrenti costretti a esibire un certificato estero, accompagnato da una traduzione asseverata, per ogni pratica che lo richieda. A maggior ragione, proseguono i giudici, la conseguenza più importante è la negazione della nazionalità francese a Juliette con i problemi che ciò può concretamente comportare. Vengono anche messe in dubbio le asserzioni del Governo convenuto per il quale sarebbe comunque possibile per altre vie riconoscerle la cittadinanza mentre non vi sarebbe alcun rischio che i rapporti tra Juliette e la madre possano essere compromessi nel caso di separazione o in cui il padre dovesse mancare. Eppure, nonostante queste – più che – potenziali conseguenze10, la Corte Edu ritiene che concretamente non si pongono ostacoli insormontabili per i ricorrenti a sviluppare la loro vita familiare, tanto che gli stessi si sono potuti stabilire in Francia dopo la nascita della figlia e vivono in condizioni “comparabili” a quelle delle altre famiglie. Proprio perché, a suo avviso, non c’è ragione di ritenere che le autorità francesi possano separarli, l’ingerenza nel godimento del loro diritto alla vita familiare è certamente il frutto di un giusto equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti e dello Stato. Non vi è stata, pertanto, sotto questo profilo alcuna violazione dell’articolo 8 Cedu.
Per quanto riguarda il diritto alla vita privata della minore, la Corte Edu afferma che Juliette vive in effetti una situazione di incertezza giuridica. Per quanto non ignori che sia figlia dei signori Labasse in virtù del riconoscimento ottenuto nel Minnesota, la Francia priva Juliette dello stesso tipo di riconoscimento nell’ordinamento francese. Ciò ha delle conseguenze significative sulla definizione dell’identità stessa della piccola ricorrente, anche sotto il profilo della cittadinanza francese che dovrebbe ottenere in quanto figlia biologica di un cittadino francese. Anche se la Francia vuole legittimamente scoraggiare il ricorso a procedimenti di procreazione come la surrogazione, poiché è appunto vietata nel suo ordinamento, ciò non può comportare una compressione così ampia sull’identità di Juliette a causa del rifiuto di riconoscere giuridicamente il legame di filiazione già stabilito all’estero. Come sembra osservare la Corte, se lo Stato vuole in qualche modo svantaggiare chi, come i genitori, ha compiuto una scelta consapevole decidendo di metterla al mondo tramite la gestazione per altri in un altro Stato, non può evitare di considerare le conseguenze che una tale ingerenza comporta sulla figlia (inconsapevole). Si tratta di una situazione che non può essere tollerata come compatibile con il rispetto del principio del superiore interesse del minore11. Pertanto, sotto il profilo della vita privata della minore, la Francia è responsabile di una violazione della Cedu.

4. Una soluzione di compromesso?

La conclusione raggiunta dalla Corte Edu non può che essere guardata positivamente perché, al di là del percorso argomentativo, accerta una violazione della Convenzione in caso di rifiuto di riconoscere giuridicamente il legame di filiazione di un minore nato all’estero tramite surrogazione. Forse ancora più significativamente, la Corte Edu utilizza il principio del superiore interesse del minore per valutare la compatibilità di una misura che mette in discussione l’esercizio della sovranità stessa dello Stato e i principi fondamentali su cui si regge. Inoltre, aver concentrato l’attenzione sulla minore conferma la centralità di una concezione che guarda il fanciullo come un soggetto autonomo portatore di diritti più che un soggetto da tutelare.
Ciononostante, non si può nascondere qualche perplessità.
Innanzitutto, proprio in relazione al principio di superiore interesse del minore. E’ significativo che la Corte faccia coincidere tale interesse con la necessità di tutelare il diritto all’identità ma, nel momento stesso in cui tale associazione viene operata, la pronuncia perde gran parte della sua (potenziale) portata. Il diritto all’identità, infatti, non riguarda solo il minore in quanto tale ma, più in generale, ogni persona che – si potrebbe sostenere – anche in età adulta vuole stabilire la sua identità. Il ricorso al superiore interesse del minore pertanto non sembra poi così decisivo come, a prima vista, appare. La Corte Edu avrebbe potuto raggiungere la stessa conclusione facendo unicamente uso della giurisprudenza in materia di identità personale, a cui essa si richiama per affermare che il diritto alla vita privata è strettamente legato alla necessità di ogni individuo di stabilire la propria identità. Non è un caso che la conclusione raggiunta trascuri l’assenza di qualsiasi consensus tra gli Stati parte in materia di fronte alle osservazioni della Francia, non solo del tutto legittime ma anche in linea con le modalità di esame della Corte Edu in ambiti così “nuovi”. Aver negato importanza all’inesistente consensus deriva dall’importanza che la Corte ha da sempre attribuito all’identità personale come aspetto essenziale della vita privata di ogni individuo, che in quanto tale non rileva solo durante la minore età ma anche in età adulta. Di conseguenza, si potrebbe ipotizzare che se Janette avesse già raggiunto la maggiore età la conclusione della Corte Edu non sarebbe di certo cambiata.
Questo aspetto appare collegato alla seconda immediata considerazione. Perché separare il diritto del minore a stabilire la sua identità dal suo diritto alla vita familiare? Così facendo la Corte Edu sembra rimarcare la distanza tra identità e famiglia etichettando quest’ultima come una componente separata e autonoma che non ha ripercussioni sulla prima. Forse, è proprio in età non adulta che tale legame è particolarmente forte. La tutela della sua vita familiare, con la serie di conseguenze positive che da ciò poteva derivarne anche per i genitori, sarebbe stata possibile proprio richiamando il principio del superiore interesse del minore, come avevano avanzato i ricorrenti, facendo sì che questo potesse realmente dispiegare i suoi effetti.
Risulta poi incomprensibile l’aspetto quasi “punitivo” che la Corte Edu sembra avvallare. Poiché consapevolmente i signori Labasse hanno scelto di aggirare il divieto francese, allora il loro legame di filiazione non deve essere riconosciuto. Per questa ragione, possono anche subire tutte le conseguenze che il mancato riconoscimento comporta e che, a detta della stessa Corte, sono certamente significative. Invece, non si tiene conto del fatto che esse potrebbero passare da rischi potenziali a concreti se le autorità interne decidessero in tal senso, circostanza che la Corte esclude a priori12. Se si legge poi questa eventualità insieme a quanto richiamato dai giudici proprio alla fine della sentenza, i dubbi crescono. Infatti, essi sottolineano il rapporto che intercorre tra Janette e il signor Labasse, suo padre biologico. Se ciò serve a rafforzare il carattere di incompatibilità tra il rifiuto francese e il diritto all’identità della minore, sembra anche ricordare che il legame fondamentale è quello biologico trascurando del tutto i rapporti con la madre che, pur non avendola tenuta in grembo, la ha accolta. Di conseguenza, nascono dubbi sulla portata di questa pronuncia rispetto a casi in cui l’unico legame riconosciuto è con il genitore biologico. Seguendo questa logica, tale garanzia potrebbe essere sufficiente a soddisfare le esigenze di identità personale del minore nato tramite surrogazione non potendosi lamentare una violazione della Convenzione se il genitore non biologico, di qualunque sesso sia, non possa stabilire alcun legame con il proprio figlio.
Si pone infine la questione del diritto dei genitori di sviluppare la loro vita familiare senza temere che, privi di tutele, le autorità possano in un dato momento decidere di interferire. Forse, si potrebbe ipotizzare che i ricorrenti non hanno dimostrato a sufficienza, secondo gli standard normalmente richiesti a Strasburgo, la concretezza dei rischi che quotidianamente corrono. Eppure, nel bilanciamento degli interessi operato alla luce di quel carattere quasi punitivo a cui ci si riferiva, non è escluso che tale diritto possa subire una notevole compressione nel momento in cui il rifiuto francese di riconoscere i legami giuridici non sia più accompagnato dalla tolleranza delle autorità di riconoscere comunque degli effetti al legame stabilito all’estero negli eventi della vita quotidiana. Non è un caso che la Corte Edu richiama a più riprese il carattere di gravità della restrizione subita da Janette, la quale non è compensata da una discrezionalità che le autorità interne possono esercitare a favore dei ricorrenti come nel caso dell’ingerenza subita dai suoi genitori nel godimento del diritto al rispetto per la vita familiare.
Pur nella consapevolezza della necessità di agire per superare una situazione di evidente violazione della Convenzione, aver concentrato il ragionamento sul diritto all’identità personale sembra ridimensionare la portata di una sentenza che poteva avere conseguenze ben più significative se valutata sotto il solo principio del superiore interesse del fanciullo o sotto la lente della vita familiare. L’arte del compromesso a Strasburgo, che si è tramutata in un’insolita unanimità in una materia normalmente foriera di contrasti tra i giudici, ha evitato di stabilire un precedente scomodo che sarebbe stato difficile non replicare in altri casi. Si pensi ad esempio, alle coppie dello stesso sesso che ricorrono alla surrogazione per esprimere un aspetto – altrettanto essenziale, si potrebbe dire – della loro identità. Rispetto a queste coppie, sulla base di tale sentenza, è escluso il rischio che l’esame della Corte si possa concentrare in futuro sul requisito della comparabilità delle situazioni per stabilire che i coniugi, come nel caso Labasse, si trovano in una situazione diversa da quella vissuta dalle coppie non sposate e quindi privarle di tutela13. Tuttavia, seguendo il ragionamento fatto proprio nel caso Labasse, esse non possono vantare alcun diritto in materia di surrogazione derivante dell’articolo 8 Cedu. Piuttosto, sarà il loro bambino, nel caso di rifiuto di riconoscimento del legame di filiazione (con il genitore biologico), a poter lamentare una violazione della Convenzione e ciò non tanto perché il godimento del suo diritto alla vita familiare risulta ostacolato quanto per l’impossibilità di stabilire con certezza la sua identità personale.

1 Con questo termine si intende la pratica con cui una donna intraprende una gravidanza con l’intento di affidare il nascituro a terzi all’atto della nascita. Nel caso specifico, alla madre surrogata, ovvero la donna che ha provveduto alla gestazione e al parto, è stato impiantato un embrione “provenant d’un ovocyte d’une donneuse anonyme et des gamètes du premier requérant”.

2Corte europea dei diritti umani, 26 giugno 2014, n. 65941/11. In questa nota, si è scelto di concentrare l’attenzione sul caso Labasse, che non si differenza nelle conclusioni raggiunte dal caso Mennesson, 26 giugno 2014, n. 65192/11. A differenza del primo, i coniugi Mennesson si sono recati in California e, una volta rientrati in Francia, avevano ottenuto la trascrizione ma questa era stata successivamente annullata.

3Tribunal de Grande Istance di Lille, 4 maggio 2006; Cour d’appel di Douai, 14 settembre 2009; Cour de Cassation, 6 aprile 2011.

4Cfr. Cour de cassation, ass. pl., 31 maggio 1991; Ead., I sez. civ., 6 aprile 2001, n. 09-17130 e n. 09-66486; Ead., I sez. civ., 29 giugno 1994. Da ultimo, Cour de cassation, 13 settembre 2013, n. 12-18315 e 12-30138, e 19 marzo 2014, n. 13-50005.

5Articoli 16-7 e 16-9 del Codice civile francese.

6Corte Edu, 26 giugno 2014, cit., para. 28.

7Conseil d’Etat, Etude sur la revision des lois de bioètique, 9 aprile 2009, pp. 63-66.

8Thery I. e a., Filiation, origines, parentalité – le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Parigi, 2014.

9Cfr., in generale, Parlamento europeo, Studio comparativo sul regime relativo alla surrogazione di maternità negli Stati membri dell’UE, Strasburgo, 2013.

10Corte Edu, 26 giugno 2014, cit., para. 71.

11Ibid., para. 78.

12Ibid., para. 71.

13Si potrebbe pensare, a questo proposito, al caso Gas e Dubois c. Francia, 2012.

* Assegnista in diritto internazionale e dell’Unione europea – Università di Bologna

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