Home » italia, NEWS, orientamento sessuale, Unioni civili » Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

image

Di Marco Gattuso

Ecco dunque il nuovo testo Cirinnà sulle Unioni civili e le convivenze di fatto.
Il nuovo testo – rielaborato alla luce dei rilievi mossi nel corso delle udienze conoscitive svolte in Commissione giustizia in gennaio e febbraio, ove sono stati ascoltati numerosi giuristi ed esperti della materia (vedi le relazioni pubblicate da ARTICOLO29) – contiene varie correzioni d’ordine tecnico e lessicale, apportate al fine di risolvere alcune eclatanti incongruenze ed alcuni grossolani errori contenuti nel vecchio testo di luglio e contiene, inoltre, una sostanziale novità, essendo stato eliminato il rinvio secco alla normativa in materia di matrimonio di cui all’art. 3 del vecchio testo di luglio (vedi qui la tavola sinottica che mette in evidenza le differenze fra il testo di luglio ed il nuovo testo).
A parte le questioni d’ordine tecnico, su cui non ci soffermiamo a prima lettura, la principale novità riguarda dunque la eliminazione del rinvio secco a tutta la normativa sul matrimonio (contenuta nel vecchio art. 3): si tratta di una scelta eminentemente politica, motivata con l’esigenza avvertita da una parte politica d’evitare ogni specifico richiamo all’istituto matrimoniale.
Nella mia relazione alla Commissione giustizia mi ero permesso di sconsigliare vivamente l’abbandono della tecnica del rinvio, evidenziando i rischi connessi alla ricostruzione di una normativa ad hoc. Fortunatamente il Legislatore non si è avventurato nella ricostruzione di una nuova normativa ma ha effettuato un rinvio alle singole norme in materia di matrimonio. Non vi è, dunque, un rinvio alla parola “matrimonio”, ma le norme che lo regolamentano vengono rese applicabili anche alla unione civile fra persone dello stesso sesso.Va preso atto che questa è stata, dunque, la scelta della politica, che segue percorsi non sempre decifrabili per il giurista. Si tratta difatti di una esigenza meramente “ideologica”, posto che la normativa matrimoniale risulta comunque in larga misura richiamata mediante il rinvio alle singole norme.
Ne esce confermata, dunque, la scelta del Legislatore italiano, allo stato avallata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, di riservare l’istituto matrimoniale alle coppie di diverso sesso, normando le coppie dello stesso sesso con un istituto diverso dal matrimonio. Come noto, una buona parte della dottrina ritiene tale scelta sbagliata e finanche illegittima. Attesi i rapidi mutamenti di indirizzo cui la Corte costituzionale italiana ci ha abituati in materia di famiglia (basti menzionare la vicenda dell’infedeltà coniugale e la vicenda della rettificazione anagrafica di sesso, con mutamenti radicali di giurisprudenza nel giro di pochi anni) e posto che la scelta della Consulta è allo stato del tutto priva di agganci letterali nel testo della Costituzione e appare invero assai debole sotto il profilo della sua motivazione, tutto lascia pensare che la questione sia tutt’altro che chiusa, specie se continuerà, com’è verosimile, il trend univocamente diretto all’apertura del matrimonio in atto in tutti gli altri paesi a civiltà giuridica affine. Quando il quadro si sarà ricomposto con l’apertura del matrimonio anche in Germania (al cui modello si ispira questo testo di legge e nel cui Parlamento vi è già una maggioranza favorevole al superamento delle Unioni civili con l’apertura del matrimonio), sarà anche utile verificare l’orientamento della Corte di Strasburgo alla luce della prevedibile riduzione del margine di apprezzamento dei singoli paesi aderenti alla Convenzione sui diritti umani.
Tornando al nuovo testo Cirinnà, potremmo dire che il rinvio alle regole che disciplinano il matrimonio avviene adesso per cerchi concentrici in ordine di importanza:
1) Le norme che riguardano il nome (“matrimonio”) o che hanno maggiore valore simbolico (pubblicazioni, modi della celebrazione, scambio del fatidico “sì”..) o che attengono precipuamente alla sua natura eterosessuale (presunzione di concepimento) non sono state richiamate (vedi art. 3, comma III che fa “salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente Legge”). Non vi è dunque una equiparazione sotto il profilo simbolico e ideologico dei due istituti, che restano diversi per nome (matrimonio/unione civile), natura (matrimoniale ex art. 29 Cost/non matrimoniale ex art 2 Cost) e presupposti (diversità/identità di sesso). La costituzione dell’unione avviene con disciplina ad hoc. Con queste modifiche è stata esclusa inoltre la presunzione di concepimento (che invece poteva, forse, ritenersi richiamata dal rinvio generale di cui all’art. 3 vecchio testo). Restano l’adozione in casi particolari (lett. B; quindi più semplice della lett. D usata, ad es., dal tribunale minori Roma). Resta allo stato la preclusione per le coppie gay e lesbiche di cui alla legge 40 per l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (ma sappiamo che un eventuale ricorso in sede giurisdizionale avrebbe verosimile esito favorevole, atteso che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sino ad oggi non ha tollerato discriminazioni dirette in materia di genitorialità, ad es. con riguardo all’accesso all’adozione). La questione relativa alla trascrizione di certificati di nascita stranieri e delle adozioni effettuate all’estero non è normata e resta dunque spazio per l’ulteriore elaborazione giurisprudenziale (come noto vi sono state recenti aperture e pende una eccezione di illegittimità costituzionale).
2) Le regole previste dal codice civile non sono richiamate, dunque, in modo indiscriminato, ma solo per quanto attiene a questioni prive di valore simbolico in quanto relative alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, alla successione, nullità, scioglimento (vedi art. 3, comma I e II, artt. 4, 6). Si tratta, comunque, di una estensione secca alle coppie gay e lesbiche di gran parte della normativa del matrimonio. Queste norme vengono solo richiamate, ma non è prevista alcuna modifica del codice civile, ancora una volta per rassicurare la parte tradizionalista e conservatrice del Parlamento (la delega al Governo perché cambi le norme aggiungendo le parole “e unione civile fra persone dello stesso sesso” non riguarda le norme del codice civile: v art. 7, comma I, lett. c). L’unica eccezione (art. 2 che modifica l’art. 86 c.c.) è imposta dalla ragionevole necessità di evitare che una persona unita civilmente con persona del suo sesso possa contrarre matrimonio con persona di diverso sesso.
3) Le ulteriori regole, non previste nel codice civile, attinenti ai diritti sociali, sanitari, di diritto penitenziario, fiscale, previdenziale, processuale, penale ecc.. sono richiamate indiscriminatamente (art. 3, comma III) prevedendo anzi una modifica diretta delle stesse (con delega al Governo: v art. 7, comma I, lett. c), poiché sono prive di valore simbolico e poiché la giurisprudenza europea non consente di discriminare sui diritti sociali. Va ricordato, infatti, che non è possibile evitare di estendere, ad esempio, la pensione di reversibilità alle unioni civili perché è stato vietato dalla Corte di giustizia (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande camera, sentenza del 1 aprile 2008, causa C-267/06, Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der Deutschen Buhnen; per le sentenze rinvio alla mia relazione alla Commissione giustizia, dove vengono citate tutte le sentenze europee in materia di estensione dei diritti alle unioni civili)
4) L’adozione è fuori da questi cerchi ed è oggetto di una specifica esclusione. Come dovrebbe essere ormai chiaro, la previsione della cd. adozione in casi particolari (richiamata dall’art. 5) è invece un’altra cosa, è imposta dalla necessità di tutelare i minori ed è comunque già riconosciuta dalla giurisprudenza. C’è dunque un richiamo apposito (art. 5) perché si vuole sottolineare che non dà diritti alla coppia né regolamenta i loro rapporti ma è diretta ad assicurare protezione ad un soggetto terzo: il minore.
Con riguardo ai prossimi passi previsti in Parlamento, possiamo dire quanto segue.
La Commissione giustizia del Senato dovrebbe assumere nei prossimi giorni questo testo come testo base, fissando un termine per il deposito degli emendamenti. A quanto risulta, vi sarebbe una intesa perchè i capigruppo in commissione chiedano la calendarizzazione in aula al Senato, in modo da fissare una data certa e contingentare i tempi di discussione degli emendamenti e per la votazione del testo finale; secondo quanto auspicato dalla relatrice il testo dovrebbe approdare in aula al Senato già a fine aprile. Risulta, inoltre, che per un accordo assunto fra i senatori ed i deputati del partito di maggioranza relativa, vi sarebbe intenzione di consentire il suo passaggio in commissione Giustizia ed in aula già prima del 31 maggio. Dunque, secondo quanto “promesso” dal Capo del governo e dal partito di maggioranza relativa, dovremmo avere una legge sulle coppie dello stesso sesso approvata in Senato già nel corso della primavera. Ma staremo a vedere…

[whohit]unioni civili nuovo testo[/whohit]

2 Responses to Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

  1. […] formale, posto nella sostanza le disposizioni più rilevanti risultano comunque applicabili (vedi qui un commento sul punto). Si deve rammentare al riguardo, come la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione […]

  2. […] tutto l’articolo del dott. Marco Gattuso, giudice presso il tribunale di […]