Articoli taggati con Unioni civili

Alla Corte Costituzionale l’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio a seguito della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei partner

 di Francesca Barbato*

 

Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 gennaio 2022 con la quale sono state sollevate plurime questioni di legittimità costituzionale con riferimento a disposizioni centrali in ordine all’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio in conseguenza della rettificazione di sesso di uno dei due componenti della coppia.

Il caso

Nella vicenda in esame XXX , presa piena coscienza della propria disforia di genere di tipo MtF (indicata erroneamente nell’ordinanza FtM) – così come risultante da una relazione psicologica eseguita dal consultorio transgenere di Torre del Lago -, identificandosi irrevocabilmente nel genere femminile, ha adito il Tribunale toscano chiedendo che venisse autorizzato l’intervento chirurgico strumentale alla riassegnazione del sesso da maschile a femminile con conseguente rettificazione dei dati anagrafici riguardanti il sesso, ed ordinato all’ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio con il compagno in luogo dell’unione civile nel registro degli atti di matrimonio. XXX aveva, infatti, contratto un’unione civile nel 2019 con il proprio compagno ed entrambi intendevano conservare il vincolo familiare attraverso l’automatica conversione dell’unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione anagrafica.

Nell’esaminare la domanda il Tribunale ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 26, L. 20 maggio 2016, n. 76; 31, commi 3 e 4 bis, D.Lgs. 1°settembre 2011, n. 150 e 70 octies, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in relazione agli artt. 2, 3, 117 Cost. e 8 e 14 CEDU quali ai parametri interposti ai sensi dell’art. 117 Cost.

Il giudice di Lucca è partito dalla disamina dell’art. 1, primo comma, del D.P.R.  3 novembre 2000, n. 396 secondo cui “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e dell’art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in forza del quale “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.

 Al riguardo il Tribunale ha richiamato gli approdi raggiunti dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, in virtù dei quali la lettura sinottica delle norme de qua non deve portare a ritenere l’intervento chirurgico pre-condizione necessaria della pronuncia di mutamento di sesso, ma solamente un possibile mezzo strumentale a un pieno benessere psicofisico (Corte cost. n. 221/2015; Cass n. 15138/2015).

Di seguito il giudice ha chiarito come nella fattispecie in esame XXX non ha effettuato un intervento demolitivo-ricostruttivo degli organi sessuali, ma una terapia ormonale, chiedendo la rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile, dichiarando di aver acquisito l’identità di genere femminile attraverso un percorso psicologico comprovante la definitività e irreversibilità di tale orientamento, prescindendo dalle caratteristiche anatomiche degli organi sessuali.  Conseguentemente, in caso di riscontro positivo di quanto allegato nel corso del giudizio, XXX vanterebbe astrattamente l’aspettativa legittima di acquisire una nuova identità di genere anche in assenza di un intervento di adeguamento dei caratteri sessuali.

In siffatte circostanze XXX in una con la suddetta richiesta, deducendo di avere contratto con il proprio partner un’unione civile, ha domandato di ordinare all’ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di iscrivere nel registro degli atti di matrimonio l’unione matrimoniale in luogo di quella civile, in considerazione dell’assenza di un divieto in tal senso da parte dell’ordinamento a svantaggio della coppia in seguito all’acquisto di una nuova identità di genere di uno dei componenti.

Tuttavia il Tribunale ha osservato che “l’interdipendenza tra pronuncia di rettificazione e sorti dell’unione civile in precedenza contratta tra persone dello stesso sesso non forma oggetto di lacuna normativa” (così, p. 4).

Difatti viene ricordato come l’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016 preveda (more…)

“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo


di  Alessandro Cirelli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.>

This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.

* Avvocato, Foro di Rimini

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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A dieci anni dalla sentenza costituzionale n. 138/2010

di Alexander Schuster

 

Ero in studio in università il 15 aprile 2010 quando ricevetti la notizia che la Corte costituzionale aveva deciso la questione del matrimonio fra persone dello stesso genere. Nell’estate precedente la Corte di appello di Trento aveva espresso i propri dubbi quanto alla compatibilità con la Costituzione del divieto a contrarre matrimonio. A denunciare la violazione dei loro diritti erano due coppie trentine, l’una composta da due donne, l’altra da due uomini. Non era la prima causa di questo tipo: alcuni mesi prima il Tribunale di Venezia aveva espresso analoghi dubbi. Nemmeno era questione sconosciuta ai giudici italiani in assoluto: il Tribunale di Roma già nel 1980 decise un ricorso proprio contro il rifiuto alle pubblicazioni chieste da una coppia di uomini.

La strategia di affrontare di petto il divieto non scritto di contrarre matrimonio rivolgendo una richiesta all’ufficiale di stato civile e intentando quindi un’azione giudiziaria non era nuova nel panorama mondiale. Il modello fu la cosiddetta “Aktion Standesamt”, ovvero la “Azione stato civile” che nel 1992 in Germania coinvolse ben duecentocinquanta coppie omosessuali. Anche in quel caso si giunse fino alla Corte costituzionale tedesca. Lo stimolo per l’Aktion Standesamt fu l’adozione da parte della Danimarca nel 1989 della prima legge al mondo che consentiva alle coppie di accedere ad una forma di unione registrata.

In Italia dovettero trascorrere molti anni prima di avviare un’iniziativa simile. Elementi scatenanti furono da una parte l’inerzia italiana rispetto agli sviluppi importanti sul fronte del matrimonio di altri Stati occidentali: si pensi alla riforma del matrimonio dei Paesi bassi nel 2001. Dall’altra occorre dare conto delle tanto penose quanto infruttuose discussioni in Parlamento per cercare di abbozzare qualcosa che potesse almeno pavidamente riproporre in salsa italica il PACS francese.

In questo contesto nascono e si alleano sul modello tedesco due associazioni, quella radicale Certi diritti e quella denominata Avvocatura per i diritti LGBT (ora LGBTI). Da lì nacque l’iniziativa di “Affermazione civile”, denominazione coniata dal radicale Sergio Rovasio. Fresco di una tesi di dottorato proprio su questi temi, aderii subito alla proposta di difendere un’idea di giustizia che ancora oggi rimane immutata. Il 23 marzo 2010 si tenne la pubblica udienza in Corte costituzionale. Eravamo presenti anche Francesco Bilotta ed io, quali avvocati delle tre coppie del cui amore e dei cui diritti si dibatteva. A parlare furono opportunamente solo gli avvocati professori universitari che sin da subito sposarono questa battaglia di civiltà: Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico. Si trattò di un importante lavoro di squadra, forse così unico che non ebbi più modo di riscontrarne di simili negli anni successivi.

Sappiamo che la sentenza n. 138/2010 non garantì il diritto al matrimonio così come chiedevamo. Era un esito atteso, sì che quando mi venne comunicata, l’attenzione si rivolse non all’esito, ma alle motivazioni. La pronuncia non riconosceva la coppia omosessuale come famiglia, ma nemmeno negava che lo fosse. L’impiego di questo termine sarà apparso troppo audace ai quindici giudici di allora. Tuttavia, era significativo che «in relazione ad ipotesi particolari», fosse riconosciuta «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale». A quest’ultima era così concesso godere, ad esempio, della medesima tutela che era stata accordato alla – questa sì – «famiglia di fatto» eterosessuale. Ciò si evinceva dal richiamo ai precedenti della Corte pronunciati a tutela del convivente (more…)

Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà negli atti di nascita: non è una forzatura giuridica

di Marco Gattuso

La sindaca di Torino ha annunciato ieri la volontà di iscrivere all’anagrafe i figli nati da coppie di due mamme o due papà.
La decisione è scaturita dal caso (riportato dalla stampa nei giorni scorsi ) di due mamme che avevano chiesto – non la trascrizione di un certificato estero ma – di iscrivere un certificato di nascita con due mamme per un bambino che è nato qui in Italia.
La questione delle trascrizioni di atti di nascita esteri é stata già affrontata e risolta positivamente da altri Comuni in casi ormai numerosi, in particolare grazie a due importanti pronunce della Corte di Cassazione (vedi qui e qui).
Il Comune di Torino si allinea a tale indirizzo e annuncia tuttavia oggi anche una scelta nuova, poiché qui non si tratta di ammettere un atto già formato all’estero (che come noto può essere trascritto sempre, anche se non conforme alle nostre leggi, purché non sia contrario all’ordine pubblico internazionale), ma di formare un atto di nascita con due mamme o due papà, in quanto lo si assume conforme alla nostra legge nazionale.
Si tratta di una scelta importante, perché segna il passaggio al riconoscimento che i bambini nati dalle “famiglie arcobaleno” possono godere di una tutela piena già secondo le leggi vigenti. Ben oltre la cd. stepchild adoption che lascia questi bambini privi di un genitore per anni, che dipende da una successiva scelta dei genitori, che deve essere sottoposta a un nuovo vaglio dei tribunali (spesso lungo, incerto e costoso) e che secondo alcuni non dà neppure effetti pieni.
Nel comunicato della sindaca di Torino si legge che vi è la sua “ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini” per cui “da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che “la nostra volontà è chiara e procederemo anche forzando la mano, con l’auspicio di aprire un dibattito nel Paese in tema di diritti quanto mai urgente”.
Nel comunicato, la sindaca sottolinea dunque come questa svolta sia diretta, innanzitutto, a riaprire il dibattito politico sulla questione dell’omogenitorialità.
Non è questa evidentemente la sede per discutere le implicazioni e gli effetti politici di questa scelta, mentre può essere utile riflettere sulle sue implicazioni strettamente giuridiche e, soprattutto, sul fondamento giuridico di questa decisione.

La sindaca, dunque, afferma che procederà senz’altro alla formazione degli atti di nascita, che il suo ufficio sta “cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che comunque non è neppure esclusa la eventualità di “forzare la mano”.
È ovvio che il sindaco, quando agisce quale ufficiale di stato civile, debba tenere (more…)

La Corte di Vienna boccia definitivamente le unioni civili: sì al diritto al matrimonio per tutte e tutti

Con sentenza emessa ieri, 4 dicembre 2017 e resa nota oggi, la Corte costituzionale austriaca ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della scelta del legislatore austriaco di prevedere l’istituto della Unione civile fra persone dello stesso sesso, in quanto prevedere un istituto distinto dal matrimonio viola il principio di uguaglianza (per il comunicato stampa della corte vedi qui).

Secondo la Corte di Vienna  la distinzione fra matrimonio (riservato a coppie di sesso diverso) e unione civile (riservato a coppie dello stesso sesso) è dunque discriminatoria e contraria al principio di uguaglianza.

La distinzione basata sull’orientamento sessuale assume peraltro rilievo anche in circostanze in cui l’orientamento sessuale non ha alcuna rilevanza e può esporre la coppia al pericolo, storicamente fondato, di subire discriminazioni.

Il trattamento delle relazioni fra persone di sesso diverso e delle relazioni fra persone dello stesso sesso con la previsione di due istituti distinti per condizioni sostanzialmente equivalenti, anche sotto il profilo della filiazione e dell’adozione, è in contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza e con il divieto di discriminare la persona in ragione di condizioni personali quali l’orientamento sessuale.

Quando la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 2015, dichiarò illegittimo il divieto di sposarsi, la definimmo in questo sito “la decisione più importante”. Anche la sentenza dei giudici viennesi rappresenta oggi un passaggio di grande rilevanza, perché per la prima volta l’illegittimità costituzionale del divieto di matrimonio viene sancito da una Corte costituzionale in un ordinamento di civil law, con la specifica indicazione di un diritto fondamentale al matrimonio per tutti e tutte.

Sinora tale tipo di decisioni era stata adottata soltanto da corti supreme in paesi di common law (Stati Uniti, Sud Africa ecc..), mentre le corti costituzionali continentali (Portogallo, Francia, Spagna..) avevano sempre rigettato le eccezioni  di incostituzionalità, limitandosi quindi ad affermare successivamente la legittimità della scelta del legislatore di aprire il matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. Da qui la dottrina aveva tratto la conclusione che l’indirizzo delle pur autorevoli corti supreme di common law non fosse esportabile nel Continente.

Da Vienna giunge oggi la smentita, a conferma forse che non avevamo avuto torto a rilevare, lo scorso luglio 2017, che la svolta legislativa tedesca che ha aperto il matrimonio, grazie alla grande influenza della dottrina giuridica tedesca, avrebbe impresso un’ulteriore accelerazione nel percorso e nei tempi verso il matrimonio egualitario in tutti i paesi che condividono pari attenzione ai diritti fondamentali (https://www.articolo29.it/2017/la-svolta-tedesca-imprime-unaccelerazione-anche-in-italia-alcune-ipotesi-sul-percorso-e-i-tempi-verso-il-matrimonio-egualitario/).

È inoltre quanto mai significativo che la legge italiana, che seguiva il cd. “modello tedesco” della Unione Civile, seguito nel 2016, quando fu approvata la Legge Cirinnà,  dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera, sia oggi, dopo la legge tedesca di luglio e la sentenza della Corte costituzionale austriaca di ieri, esempio del tutto isolato, condiviso soltanto con la Svizzera e pochi altri paesi (peraltro non tutti inquadrabili nella nozione di paesi a civiltà giuridica affine alla nostra).

D’altra parte, la decisione austriaca, come quella tedesca, dimostra ancora una volta che l’introduzione nell’ordinamento di un istituto quale l’Unione civile, per quanto obiettivamente discriminatorio, non chiude affatto il discorso dell’uguaglianza, ma accelera anzi il cammino verso il suo pieno riconoscimento. Dunque errava chi (da destra e da sinistra) sperava o temeva che con la legge Cirrinà il discorso sull’uguaglianza e la cessazione delle discriminazione matrimoniale fosse chiuso: non è stato mai così aperto.

Il Bundesverfassungsgerichthof, sollecitato dal ricorso dell’avv. Helmut Gaupner (già difensore nel caso Maruko avanti alla Corte di giustizia e che ringraziamo anche per le informazioni che ci ha voluto fornire nelle scorse settimane), ha quindi stabilito che la sentenza avrà piena efficacia il 31 dicembre 2018, data alla quale la legge sull’unione civile (approvata nel 2009 e entrata in vigore nel 2010) e il matrimonio dovranno essere aperti tanto alle coppie di diverso che dello stesso sesso. Dunque, tutte le coppie avranno il diritto di scegliere se sposarsi o unirsi civilmente.

Per la ricostruzione in fatto della vicenda austriaca e per una prima valutazione delle motivazioni (in attesa di ulteriori approfondimenti) si rimanda alla nota e alla traduzione dell’ordinanza a cura di Roberto de Felice già pubblicata in questo sito in data 21 novembre 2017 (-https://www.articolo29.it/2017/i-dubbi-della-corte-costituzionale-austriaca-sulla-legittimita-giuridico-diverso-dal-matrimonio-riservato-alle-coppie-dello-stesso-sesso/).

La vita non si ferma: l’unione civile, la famiglia, i diritti dei bambini

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con un breve commento, le due sentenze con le quali il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore di due minori, nei confronti del partner omosessuale del genitore genetico. 

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla pronuncia con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’innovativo orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014, continua a farsi strada, nel nostro ordinamento, la tutela dei figli e delle figlie nati, accolti e cresciuti in famiglie omogenitoriali attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, pure a seguito dello stralcio della disposizione che, nell’originario testo del disegno di legge sulle unioni civili, mirava a novellare l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/1983, estendendo alle parti dell’unione civile l’istituto dell’adozione del figlio del coniuge, ivi disciplinato. Dopo le pronunce della Corte d’Appello di Torino e di Milano, e la recentissima decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, arriva anche da Bologna una ulteriore conferma della possibilità di applicare l’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 nel caso di adozione del figlio del partner omosessuale. (more…)

Unioni civili, educazione e genere e molto altro: pubblicato il Fasc. 2/2016 di Genius

genius-logoÈ stato pubblicato il fasc. 2/2016 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita due focus tematici e alcuni interventi su argomenti specifici.

Il primo focus, curato da Angelo Schillaci, è dedicato alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, con un’analisi dei contenuti della legge n. 76/2016, dei principali problemi interpretativi da essa posti e delle prospettive che essa apre sul piano della tutela della vita familiare delle persone e delle coppie omosessuali. (more…)

Ecco le formule definitive per la costituzione e la trascrizione delle unioni civili: commento al decreto ministeriale del 27 febbraio 2017

 campidoglio-rome-private-toursdi Luca Tavani*

Il formulario: si pronuncerà il fatidico “sì”

Il Ministro dell’interno, con l’emanazione del decreto 27 febbraio 2017, completa il quadro normativo necessario per dare piena operatività alle unioni civili approvate con la legge 20 maggio 2016, n. 76.

In particolare – con sensibile anticipo anche rispetto al tempo assegnatogli dall’art. 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 – il decreto interviene a modificare il precedente decreto ministeriale 27 febbraio 2001 che si preoccupa di disciplinare la tenuta dei registri cartacei dello stato civile in attesa dell’operatività dell’archivio informatico: in questo modo anche i registri delle unioni civili (persa la connotazione di provvisorietà che avevano avuto dal DPCM di luglio) verranno gestiti amministrativamente come tutti gli altri registri dello stato civile.

La seconda parte del decreto, invece, è destinata all’aggiornamento del principale strumento operativo degli ufficiali dello stato civile: il formulario, un repertorio di formule e annotazioni utili per la redazione degli atti di stato civile.

Sono molte le novità introdotte nel formulario, che  risolvono alcuni punti controversi, che avevano già visto l’intervento dei primi giudici chiamati a risolvere questioni di palese discriminazione attuate nei confronti delle unioni civili rispetto al matrimonio.

La formula ministeriale, ad esempio, oggi è chiara nell’affermare che l’unione civile – e non poteva essere diversamente, sia per la sostanziale equiparazione tra i due istituti assicurata dal comma 20 della legge 76/2016, sia per la necessaria pubblicità di una procedura modificativa degli status personali – deve costituirsi, come il matrimonio, in una sala aperta al pubblico.

Dopo la previsione (nella nuova formulazione dell’art. 70 del regolamento dello stato civile) che l’ufficiale celebrante indossa la fascia tricolore, ed a seguito di questa espressa indicazione del luogo in cui l’unione prende forma (la sala aperta al pubblico), si tratta ora da un punto di vista formale di due procedure del tutto identiche.

La lettura della formula dell’unione (riportata nell’allegato 2, richiamato dall’art. 2 del decreto ministeriale), poi, fa superare di fatto anche la distinzione lessicale spesso rimarcata tra i matrimoni – che vengono “celebrati” – e le unioni – che sono invece “costituite” –, quasi ad assegnare in questi ultimi casi all’ufficiale dello stato civile un ruolo di mera “assistenza” di fronte alle dichiarazioni costitutive dell’unione.

Ora infatti – anche solo nella forma procedimentale – l’unione civile è a tutti gli effetti una celebrazione, visto che l’ufficiale dello stato civile deve interrogare le parti sulla volontà di unirsi (esse, dunque, pronunceranno il fatidico “sì”) e chiude l’atto con una sua dichiarazione di costituzione dell’unione. (more…)

In claris non fit interpretatio: unioni civili, pensione di reversibilità e comma 20 della legge n. 76/2016

di Angelo IMG_4308 (1)Schillaci*

Pubblichiamo il messaggio diffuso dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS, che conferma la già pacifica estensione alle coppie unite civilmente di tutti i diritti legati alle prestazioni pensionistiche e previdenziali già previste per le coppie coniugate, ivi compresa la reversibilità della pensione.

Tale equiparazione è fatta discendere, opportunamente, dal chiaro disposto dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 che, come noto, reca una clausola generale di equiparazione tra unioni civili e matrimonio: tale clausola opera attraverso una regola di equivalenza terminologica, a mente della quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono la parola “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile, con l’unica eccezione delle disposizioni del codice civile non espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016 e delle sole disposizioni riferite al matrimonio (o che presuppongano lo status di coniuge), contenute nella legge n. 184/1983 in materia di adozione. Lo stesso comma 20 precisa peraltro, a tale ultimo riguardo, che in materia di adozione resta fermo quanto previsto e consentito dalla legge: dunque, possono pacificamente applicarsi alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni della legge n. 184/1983 che non si riferiscano al matrimonio o non presuppongano lo status di coniuge, come ad esempio l’art. 44, in tema di adozione in casi particolari (ciò che è stato confermato da Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 12962).

Si tratta di una norma con evidente funzione antidiscriminatoria che, seppur contenuta in una legge che fonda il riconoscimento della vita familiare omosessuale su premesse costituzionali diverse da quelle che presidiano il riconoscimento dell’istituto matrimoniale, rappresenta un vero e proprio “anticorpo” volto a garantire – nella massima estensione possibile – la piena effettività dell’art. 3 Cost. e dunque la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente.

La portata antidiscriminatoria del comma 20 della legge n. 76/2016, pur con i limiti indicati, è stata sottolineata dalla dottrina unanime, che ha ribadito, altresì, la portata autoapplicativa della disposizione in esame, ora riconducendola ad una vera e propria norma di produzione giuridica, ora ad una norma sull’interpretazione e sull’applicazione di altre norme.

Anche la giurisprudenza e la prassi intervenute nel vigore della legge n. 76/2016 confermano tale assunto, anche con riguardo all’ambito dei diritti previdenziali e assistenziali. Si pensi, anzitutto, all’importante affermazione (more…)

Unioni civili: chiusa la fase preliminare in Commissione alla Camera

cameraPubblichiamo il resoconto stenografico della indagine conoscitiva condotta presso la seconda Commissione della Camera in merito all’esame della proposta di legge approvata dal senato sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze

9-15 marzo 2016: Camera dei Deputati, Seconda Commissione, Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge c. 3634 , approvata dal senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili)

water Rose

Solo il tuo nome è mio nemico
Prendi un altro nome!
Che c’è nel nome?
Quella che chiamiamo rosa,
anche con altro nome avrebbe il suo profumo
Romeo and Juliet, II, 2

Stat rosa pristino nomine, nomina nuda tenemus
Il nome della rosa, Ultimo folio

 di Geremia Casaburi*

1. Premessa: da Shakespeare ad Eco

Il senato ha appena approvato la legge che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso (ma anche – ed è parte non  secondaria – le convivenze di fatto, di cui però non mi occuperò, se non marginalmente), ed appare verosimile (almeno allo stato, certo magmatico, della vita politica italiana) che lo farà anche la Camera (vi è, certo, l’ulteriore incognita della promulgazione del  Presidente della Repubblica).

Le coppie omosessuali escono dal limbo della inesistenza giuridica, almeno sul piano normativo (la realtà giurisprudenziale e sociale è molto diversa) ma, come si dirà, non entrano nel Paradiso (?) della piena eguaglianza rispetto a quelle eterosessuali, in quanto – a differenza che in altri Paesi occidentali, anche con ordinamenti molto vicini al nostro – la questione del matrimonio egualitario neppure si è posta.

Se poi il nuovo istituto giuridico, appunto  le unioni civili tra persone dello stesso sesso (d’ora in avanti: UC) costituisca o meno (e in che misura) una forma di matrimonio (o meglio, se sia- ed in quale misura- rapportabile a quest’ultimo) è questione controversa, non meramente formale, e che affronterò  in questo lavoro; da qui anche il titolo.

Infatti, da un lato, per molti profili, le differenze tra matrimonio e UC sono solo nominali, non di contenuto (more…)

Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida

2015-02-15 19.26.36di Marco Gattuso*

 

Ecco il “Maxiemendamento”.
Con il voto di fiducia di oggi si chiude di fatto questo lungo e travagliato iter della legge Cirinnà. Salvo imprevisti (che la politica italiana non ci ha fatto mancare..) l’approvazione anche dell’altra Camera dovrebbe essere, di fatto, scontata.
È stato un percorso complicato e pieno di ostacoli. Questo portale non è la sede giusta per commentare i controversi passaggi politici delle ultime settimane. É, invece, la sede idonea per analizzare il testo della legge, per constatare come il testo contenga alcune cose davvero inaccettabili, altre meno rilevanti, altre addirittura risibili.

1. In primo luogo.

É inaccettabile che nel 2016, undici anni dopo la legge Zapatero e dopo quel che è successo in tutto il mondo occidentale, in parlamenti a noi vicini come quelli di Londra e Parigi, dopo la sentenza della Corte suprema americana, dopo il referendum irlandese, e tante altre vicende che abbiamo avuto modo di seguire e commentare in questo sito, una classe politica che non possiamo non definire provinciale e, almeno in parte, bigotta, non abbia posto fine alla discriminazione matrimoniale nei confronti della minoranza omosessuale.
È davvero inaccettabile, soprattutto, che la mancanza di volontà e capacità politica sia stata nascosta dietro l’alibi di insussistenti vincoli costituzionali. La Costituzione italiana, la Costituzione antifascista, non ha nulla di meno di quella spagnola, di quella francese o di qualsiasi altro Paese occidentale ed avrebbe consentito (e, ad avviso di scrive, avrebbe anzi imposto) di assicurare piena uguaglianza.
É ancora depositata in Senato una legge semplice, di poche righe, intitolata “Norme contro la discriminazione matrimoniale”. É una legge di poche parole. Perché quando le cose sono giuste e razionali, spesso sono anche semplici.
É stata prodotta, invece, una legge lunga, cavillosa, prolissa, complicata, che assicura alle coppie gay e lesbiche tutti i diritti del matrimonio ma di fatto prosegue nella strada del cd “separate but equal“.
Questa legge non appaga le istanze di uguaglianza. Non ci porta nel novero dei Paesi più civili.
Se qualcosa di buono è comunque accaduto, sta nel rianimarsi del movimento per i diritti civili, nella crescita della consapevolezza -nel Paese, nell’opinione pubblica, nel mondo accademico, nei tribunali, nella classe forense, e, soprattutto, nelle stesse persone omosessuali- della necessità di proseguire in fretta il viaggio verso la piena uguaglianza.
Credo che di questo ci avvedremo presto nella vita d’ogni giorno, nelle piazze ed anche nelle sentenze dei nostri giudici.

2. In secondo luogo.

È del tutto inaccettabile che in un Paese democratico e che si richiama ai valori occidentali non sia stato possibile mettere nero su bianco il principio del diritto dei bambini al riconoscimento giuridico della relazione con i propri genitori.
Non è stato possibile confermare una cosa così banale come la necessità di tutelare il superiore interesse dei bambini, di tutti i bambini, anche quelli con due mamme e due papà.
Il nostro portale si é battuto per questo, e la risposta al nostro appello, strabiliante per la qualità delle adesioni, prima ancora che per la quantità, ci ha confermato quanto tale esigenza sia ormai un dato del tutto acquisto nella parte più colta ed informata del Paese.
Si trattava, come abbiamo detto, di una “garanzia minima”. Sarebbe stato molto (more…)

Unioni civili: una selezione della Discussione generale sul d.d.l. 2081/15

 



 

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Pubblichiamo, grazie all’archivio di Radio Radicale, una selezione degli interventi (in video) dei primi tre giorni della discussione generale in Aula sul d.d.l. n. 2081/2015 sulle Unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Crediamo di poter consentire, così, a chi non ha tempo di seguire tutta la discussione di assistere ai momenti a nostro avviso più interessanti del dibattito in corso in Senato (ogni intervento dura circa otto minuti). Non abbiamo tenuto conto della provenienza politica, ma abbiamo avuto riguardo al contenuto degli stessi, cercando comunque di dare conto dei diversi orientamenti emersi sino ad oggi in Aula.

 

 

2 febbraio 2016:

MONICA CIRINNA’ (pd)

NITTO FRANCESCO PALMA (fi-pdl)

GIANPIERO DALLA ZUANNA (pd) (more…)

Appello dei giuristi a tutela dei bambini: sì alla stepchild adoption, il Parlamento non si volti dall’altra parte

l'appelloIl documento promosso da ARTICOLO29 su iniziativa di Marco Gattuso, Pina Palmeri e Barbara Pezzini, è stato firmato da 746 tra docenti, magistrati e avvocati. Tra le adesioni alcuni dei più autorevoli giuristi italiani, fra cui il preside della Facoltà di Giurisprudenza di Milano Nerina Boschiero, costituzionalisti del calibro di Paolo Ridola, Roberto Romboli, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Marilisa D’Amico, Gaetano Azzariti, Salvatore Prisco, Mauro Volpi, Augusto Cerri, Carmela Salazar, Tommaso Francesco Giupponi e molti altri), gran parte dei massimi esperti italiani di diritto di famiglia e dei minori (Paolo Zatti, Gilda Ferrando, Salvatore Patti, Maria Carmela Venuti, Maria Rosaria Marella, Alfredo Galasso, Paolo Cendon) oltre a  giuristi illustri come Giulia Rossolillo, Vladimiro Zagrebelsky (già giudice della Corte europea dei diritti umani), Stefania Bariatti, Eva Cantarella (già professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano a Milano), Nicola Colaianni (ordinario di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiastico comparato a Bari), Claudio Scognamiglio, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e tantissimi altri ed altre ancora. Hanno appena aderito anche il professor Stefano Rodotà (numero 535) ed il prof. Cesare Pinelli (ordinario diritto costituzionale, Università Sapienza di Roma, n. 556).

Fra i firmatari anche MAGISTRATURA DEMOCRATICA ed AREA,  oltre a numerosissimi magistrati noti, come l’ex procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati, Gabriella Luccioli, ex presidente della sezione famiglia di Cassazione, l’ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma Carmela Cavallo, l’attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna Giuseppe Spadaro, Bianca La Monica, presidente della sezione famiglia della Corte d’Appello di Milano, Francesco Mazza Galanti, Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, Elena Paciotti, presidente della Fondazione Basso, Livio Pepino, oggi direttore delle Edizioni Gruppo Abele, Gherardo Colombo, oltre a presidenti di tribunale (Reggio Emilia e Pistoia), noti giudici della Corte di Cassazione, come Domenico Carcano, Luciana Barreca, Giacinto Bisogni, e giudici di merito, fra cui moltissimi con competenze specifiche in materia di famiglia (come Francesco Mazza Galanti, presidente della sezione famiglia del tribunale di Genova) ed assai conosciuti (vedi i presidenti di sezioni civili a Milano e Firenze, Elena Rivacrugnolo e Luciana Breggia, quest’ultima anche presidente e animatrice degli Osservatori sulla giustizia civile), in particolare per le specifiche competenze in materia di minori e famiglia, come ad es. Geremia Casaburi, consigliere d’appello a Napoli e noto esperto di diritto minorile per il Foro Italiano.

Dopo l’adesione della Camera Minorile di Milano, hanno aderito anche

il Consiglio Direttivo dell’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI,

l’AIAF nazionale, ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI,

la  ASSOCIAZIONE AVVOCATI CAMERA MINORILE DELL’EMILIA ROMAGNA,

il direttivo dell’AIGA, ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI, SEZIONE DI BOLOGNA,

l’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA, SEZIONE BOLOGNA

Numerosissimi gli avvocati, fra cui Gianfranco Dosi, presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e tanti nomi assai noti, ad esempio Annamaria Bernardini de PaceAda Valeria Fabj, avvocato matrimonialista ed ex Senatore della Repubblicae meno noti che continuano ad aderire in queste ore mentre l’appello sta ancora girando nelle liste delle associazioni.

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Unioni gay: i bambini, innanzitutto

-Appello dei giuristi-

 

I giudici di Strasburgo con la sentenza del 21 luglio 2015 hanno condannato l’Italia per inottemperanza all’obbligo positivo di dare attuazione ai diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, il Parlamento italiano è chiamato oggi ad approvare “con la massima sollecitudine” una “disciplina di carattere generale” che tuteli le unioni omosessuali. Le corti europee richiedono che la normativa da emanare sia conforme al principio di non discriminazione ed assicuri un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie coniugate, giacché ogni disparità esporrebbe la legge a nuovo vaglio di legittimità.
Preoccupa, quindi, che il dibattito sociale e parlamentare sembri bloccarsi sul tema della genitorialità, agitando questioni estranee al ddl (quale quella della surrogazione di maternità, comunque oggi vietata in Italia) e rischi di arenarsi sullo scoglio della c. d. stepchild adoption.
Quali giuristi (docenti universitari, giudici, avvocati) impegnati sui temi dei diritti fondamentali, del diritto di famiglia e dei minori, non possiamo non rilevare che l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. d. “adozione in casi particolari”), diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso.
Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura difatti al bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore.
Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, ignorandone le esigenze di protezione.
La giurisprudenza italiana ed europea segnala come la scelta più ragionevole e giuridicamente corretta consista nel consentire ai giudici di valutare caso per caso se l’adozione da parte del partner assicuri la migliore protezione dell’interesse superiore dei figli di genitori omosessuali. La giurisprudenza di merito ha già individuato diverse modalità di tutela, secondo la disciplina vigente, consentendo l’adozione ex art. 44, lettera d, Legge adozioni e, in alcuni casi, la trascrizione di atti esteri.
Tutti i Paesi con civiltà giuridica a noi affine si sono dotati di strumenti efficaci per la tutela dei figli di genitori omosessuali: la stepchild adoption, in forma analoga a quella prefigurata nel ddl in discussione, è prevista da anni nella legge tedesca; alcuni dei maggiori Paesi europei (Regno unito, Francia, Spagna) già ammettono l’adozione piena e legittimante.
Va, dunque, rigettato il ricorso a un inedito “affidamento in casi particolari” perché del tutto inadeguato alla protezione dei bambini, che non possono restare in balia di status precarî e revocabili, ma che, al contrario, necessitano di stabilità giuridica, di genitori che abbiano responsabilità nella cura, nell’educazione e nel mantenimento sino alla maggiore età ed oltre.
Va, pure, respinta con forza l’ipotesi di una legge sulle unioni civili che oggi regoli soltanto le relazioni tra gli adulti, perché ciò significherebbe l’ennesimo rinvio che ancora una volta lascerebbe senza protezione proprio i soggetti più deboli, i bambini.

FIRMATARI:

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Un primo commento alla nuova legge greca sulle unioni civili

Bandera_gay_Greciadi Matteo M. Winkler*

L’approvazione da parte del Parlamento greco, il 23 dicembre 2015, di una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha generato nel nostro Paese due tipi di reazioni. Da una parte, a ragione, si è messa in evidenza la perdurante arretratezza del  nostro Paese sul tema delle coppie gay e lesbiche, richiamando per l’ennesima volta l’attenzione del Parlamento sulla necessità di procedere con urgenza nella medesima direzione. Dall’altra parte, e in modo invero piuttosto curioso, si è rilevata l’assenza, nella legge greca, di una disciplina della stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner), sulla quale invece il nostro Parlamento starebbe al momento lavorando, affermando così implicitamente che la legislazione italiana in preparazione sarebbe, almeno sotto questo profilo, decisamente migliore di quella greca. Nel commento che segue vorrei chiarire che nessuna di queste due visioni appare corretta, e ciò alla luce sia dell’attuale stato del diritto di famiglia in Grecia, sia dell’odierna situazione italiana.

Ma procediamo con ordine. Anche in Grecia, come da noi, l’opzione di una legge sulle coppie formate da persone dello stesso sesso si muove lungo il crinale sottile che divide la necessità costituzionale dall’opportunità politica. A dirla tutta, non è che il primo ministro greco Alexis Tsipras avesse molta scelta se non estendere alle coppie gay e lesbiche l’istituto dell’unione tra conviventi già esistente per le coppie di sesso diverso dal 2008 (Legge 26 novembre 2008, n. 3719, Riforme in materia di famiglia, minori e società, il cui testo tradotto in inglese è leggibile qui). Infatti, come lo stesso Tsipras ha dovuto ammettere nel suo discorso di accompagnamento al disegno di legge, pendeva sulla Grecia la sentenza di condanna della Corte europea dei diritti umani emessa nel caso Vallianatos del 7 novembre 2013 (qui un commento articolato), ove la Corte aveva individuato nella limitazione alle coppie eterosessuali prevista dall’articolo 1 della citata legge una violazione del principio di non discriminazione per orientamento sessuale di cui agli articoli 8 e 14 della Convenzione. L’intervento legislativo è stato dunque a lungo atteso, ma anche necessitato da detta pronuncia.

Colpisce inoltre l’estrema rapidità con cui tale legge è stata approvata. L’annuncio ne era stato dato dal governo greco già il 9 febbraio 2015, poco dopo il suo insediamento all’esito delle elezioni nazionali di gennaio. Esattamente nove mesi più tardi, e dopo ulteriori elezioni nazionali, il progetto di legge raggiungeva l’aula parlamentare e in poco più di un mese giungeva all’approvazione finale, dopo 12 ore di discussione e con una larga maggioranza di 193 voti favorevoli contro 56 contrari.

Si badi che la legge non si occupa solo delle coppie gay e (more…)

Avvocatura e tutela delle coppie omosessuali: la delibera del Consiglio Nazionale Forense

CNFCon delibera adottata il 23 ottobre 2015, resa pubblica il 15 dicembre durante l’incontro su “Convivenze di fatto e unioni civili” svoltosi alla Camera dei Deputati, il Consiglio Nazionale Forense -massimo rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana- ha rappresentato al Parlamento ed al Governo “l’improrogabile e indefettibile necessità di garantire la tutela della vita privata e familiare delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali, nel rispetto della Costituzione e dei suoi principi democratici”.
Pur senza farvi espresso riferimento, la delibera sembra guardare al dibattito attualmente in corso sul ddl AS 2081 (cd. ddl Cirinnà), recante – appunto – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il cui iter riprenderà il 26 gennaio prossimo con la discussione generale in Aula, al Senato.
Il documento muove da alcune premesse rilevanti, sul piano del metodo e del merito. L’intervento dell’Avvocatura italiana nel dibattito politico, parlamentare e sociale in corso è infatti giustificato – in punto di metodo – sul rilievo secondo cui “il contributo positivo alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza e della pari dignità sociale è componente essenziale della missione istituzionale dell’Avvocatura, in coerenza con la sua funzione istituzionale e la sua responsabilità sociale”.
La delibera passa poi ad elencare alcuni profili di merito, dalle quali discende la necessità di una presa di posizione. Anzitutto, il rilievo centrale assunto – nel nostro sistema costituzionale – dalla centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili tra cui rientra “quello di esprimere la propria identità ed il proprio orientamento sessuale e di realizzare compiutamente ed in conformità ad essi le scelte inerenti alla vita privata, come quelle relative alla costruzione di una famiglia”: il principio del libero svolgimento della personalità si salda, poi, con il principio di eguaglianza, il quale – imponendo di evitare ogni trattamento discriminatorio – garantisce “alle diverse forme dell’affettività umana pari dignità sociale”. (more…)

Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali dell’Italia

2015-02-09 00.36.45

Taluno ha affermato – su sponde opposte (è noto che anche nel movimento LGBTI vi è chi contesta in radice il disegno di legge) – che le unioni civili non sarebbero urgenti, e neppure necessarie; secondo l’Autore, invece, sono in effetti urgentissime ed indispensabili, nel senso di costituzionalmente necessarie ed imposte al nostro Paese dalla Corte europea dei diritti umani. Con una analisi stringente ed a volte pungente, l’Autore critica tuttavia un legislatore “pasticcione” (o forse in mala fede), che ha introdotto la definizione di “formazione sociale specifica” col conclamato proposito di confinare le unioni civili al di fuori della famiglia, senza avere piena consapevolezza che é invece certo che si tratti di famiglie, almeno ove voglia rispettarsi il buon senso ed una concezione pluralistica della nozione di famiglia\famiglie, non contraria all’art. 29 Cost. e non contraddetta dalla stessa Corte Costituzionale. Il legislatore mostra “tutto il suo imbarazzo, o – se si vuole – i condizionamenti cui è sottoposto”, nel tentativo disperato di differenziare il nuovo istituto dal matrimonio, “ricordando un po’ l’imbrattatele che ricoprì le pudenda dei personaggi del giudizio universale di Michelangelo”. Nel contributo sono esposti quindi in dettaglio gli aspetti che appaiono meno convincenti o che rappresentano addirittura ingenui tentativi diretti a differenziare i due istituti, infine rimarcando, tuttavia, come sui due punti oggi più controversi (pensione di reversibilità e filiazione), “molto opportunamente” sia prevista l’applicabilità alle parti dell’unione civile di ogni altra disposizione fuori dal codice civile (che consentirà, quindi, fra l’altro l’estensione dei benefici previdenziali e dunque anche la pensione di reversibilità) e come “la previsione della adozione del figlio del partner – nella sua timidezza – appaia del tutto minimale e ragionevole”, tenendo semplicemente conto dell’interesse di quel minore che, essendo inserito (talora dalla nascita) nella famiglia del genitore biologico, ha instaurato uno stretto legame affettivo con il partner di quest’ultimo. Non mette invece conto “approfondire le proposte, avanzate in sede parlamentare, a quanto consta, di introduzione (in luogo di una pur tanto blanda forma di adozione) di una strana forma di affidamento temporaneo (ma prorogabile fino alla maggiore età) dei figli del partner dello stesso sesso, poiché si tratterebbe, se introdotta, della sublimazione della insipienza giuridica, abbinata alla ipocrisia più conclamata”.

di Geremia Casaburi*

Premessa

I media, pressoché quotidianamente, stanno seguendo le tribolate vicende del, o piuttosto dei, disegni di legge sulla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (e qui avverto i lettori che da questo lavoro sono bandite le risibili espressioni anglo-esotiche, che stanno infestando la materia, come del resto altri ambiti giuridici. Oltretutto siamo nell’anno centenario del padre Dante).

Francamente non sono del tutto convinto che, almeno in temi brevi, avremo un risultato utile e definitivo, una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale; o almeno ho forti dubbi che il testo finale corrisponderà a quello, o a quelli, che ora circolano (la montagna potrebbe partorire il tipico topolino italiano). La situazione politica italiana è quella che è, e le forze contrarie a questa o a qualunque disciplina normativa sono fortissime; non si tratta però dei soliti poteri occulti, ma – almeno in primo luogo – di un Potere notissimo, quello che ha la casa madre oltre il Tevere, sotto il cupolone michelangiolesco (non senza improbabili alleati nel campo opposto, da parte di chi pretende tutto, e subito).

Ho perciò richiamato, nel titolo, il Sillabo, ben noto e caro a quegli ambienti. Solo che il primo, e ben più autorevole testo, prendeva di mira, segnalandone gli “errori”, tutti i profili della modernità (libertà di coscienza, laicismo, democrazia ecc.); io ho l’ambizione, più modesta, di muovere da un esame tecnico- giuridico dell’ultimo testo noto del disegno di legge, del (more…)

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l’approvazione dell’emendamento Fattorini?

 chessdi Angelo Schillaci*

Con l’approvazione, nella seduta del 2 settembre, dell’emendamento che qualifica l’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale” ai sensi dell’art. 2 Cost., torna ad accendersi il dibattito sull’iter di approvazione del disegno di legge in discussione al Senato, con particolare riguardo al nodo centrale dei rapporti tra unione civile e matrimonio.
E’ necessario, anzitutto, distinguere il piano politico da quello tecnico.
Sul piano politico, l’emendamento oggi approvato sembra segnare – è difficile negarlo – un certo arretramento, fondamentalmente sul piano simbolico e culturale, rispetto a talune aspettative che si sono andate via via formando attorno al disegno di legge, comunque percepito – da buona parte della comunità omosessuale, ma anche da significativi settori del Partito democratico – come un passaggio soltanto intermedio, di approssimazione alla piena pari dignità sociale delle coppie omosessuali, che potrà essere garantita solo con il raggiungimento dell’obiettivo del matrimonio cd. egualitario.
Sul piano giuridico, invece, la preoccupazione riguarda la qualità del testo normativo, e l’effettiva portata delle tutele riconosciute, specie se, come sembra (ma lo scenario è molto incerto e gli equilibri molto delicati), l’emendamento approvato oggi sarebbe solo il primo di una serie di interventi volti ad approfondire la distanza tra l’unione civile ed il matrimonio.
In particolare, sarebbero allo studio – ma, lo si ripete, il condizionale è d’obbligo – ipotesi di ulteriori emendamenti al testo, volti a rimarcare la distinzione tra l’istituto dell’unione civile ed il matrimonio, attraverso l’eliminazione di alcuni dei rinvii a puntuali disposizioni del codice civile contenuti nel testo, e la loro sostituzione con l’enunciazione espressa dei diritti e dei doveri riconosciuti all’unione civile. Tali emendamenti – ove effettivamente presentati – si aggiungerebbero a quello approvato il 2 settembre, con l’intento di accentuare l’irriducibilità dell’unione civile ai tratti dell’istituto matrimoniale.
Pare dunque necessario interrogarsi sulla reale portata giuridica della definizione introdotta nel disegno di legge, e sul suo rapporto con ulteriori eventuali modifiche al testo attualmente in discussione.
L’emendamento di oggi, da un punto di vista tecnico, non è altro che la recezione della posizione sostenuta dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 138/2010 e 170/14: la protezione delle coppie omosessuali discende in primo luogo, anche in assenza di un intervento del legislatore, dall’art. 2, giacché la coppia omosessuale deve essere considerata alla stregua di una formazione sociale in cui l’individuo svolge la sua personalità, esercitando diritti fondamentali. Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità politica – più estesa rispetto alla portata dell’interpretazione che può essere effettuata dalla Corte costituzionale – può decidere di consentire alle coppie omosessuali l’accesso all’istituto del matrimonio, estendendo così ad esse la protezione riconosciuta alla (altrettanto specifica) formazione sociale riconosciuta dall’art. 29. Qualora invece la scelta del legislatore sia – come nel nostro caso – quella di (more…)

Unioni civili: la copertura c’è

Euro_coins_version_II_big1Dopo gli annunci via Twitter e le relative polemiche, ARTICOLO29 pubblica oggi la Relazione tecnica del Ministero dell’Economia e del Tesoro, firmata il 23 luglio dal Ragionere Generale dello Stato che attesta la sussistenza della copertura finanziaria per la legge sulle Unioni civili in discussione in Senato (Commissione giustizia).

Gli importi indicati sono irrisori (3,7 milioni di euro nel 2016, 6,7 l’anno successivo, sino a 17,9 nel 2013) e certamente sostenibili.

Per conseguenza, la relatrice Cirinnà ha presentato un emendamento che introduce l’art. 19- bis (Copertura finanziaria). Termine sino a martedì 28 luglio alle ore 18,00 per i subemedamenti. Si dovrebbero sgonfiare così definitivamente le polemiche.