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Unioni civili. Il TAR sospende l’ordinanza discriminatoria del sindaco di Padova: sì a stessi tempi, luoghi e tariffe del matrimonio

2015-02-12 23.14.13

di Marco Gattuso*

Pubblichiamo l’interessante ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, depositata in data di ieri, 7 dicembre 2016, col quale viene sospeso uno dei primi ed assai discussi provvedimenti di un Comune che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili (riservate alle coppie dello stesso sesso) rispetto ai matrimoni (riservati alle coppie di diverso sesso). Si tratta di una delle primissime decisioni che riguardano il nuovo istituto delle unioni civili introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e pur trattandosi di un mero provvedimento interinale, peraltro assai scarno nella motivazione, contiene già alcune importanti indicazioni.

Col provvedimento del 16 settembre 2016, il Comune di Padova aveva designato quali giorni dedicati alla costituzione delle unioni civili soltanto il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, a differenza della celebrazione dei matrimoni consentita anche in altre giornate (fra cui, ad esempio, il sabato). L’indicazione di giornate diverse per i due istituti risultava irragionevole e palesemente discriminatoria, non essendo segnalata alcuna ragione, avendo sapore evidentemente ostile e creando un grave disagio nella misura in cui costringeva le coppie omosessuali a sposarsi solo in giornate lavorative. Inoltre il provvedimento comunale stabiliva inopinatamente la inapplicabilità alle unioni civili del Regolamento comunale e delle deliberazioni della Giunta comunale concernenti la celebrazione dei matrimoni civili (riguardanti luoghi, orari e tariffe).

Su ricorso del Comitato Territoriale Arcigay di Padova (Circolo di Iniziativa Omosessuale “Tralaltro”) difeso dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, il Tribunale Amministrativo Regionale è stato dunque investito della questione ed il medesimo ha dato adesso una prima risposta sospendendo in via cautelare il provvedimento comunale sino alla decisione di merito, prevista per la primavera 2017 (l’udienza è fissata al 5 aprile).

Come si è detto, la motivazione è molto scarna, ma consente già alcune prime riflessioni.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 introduce un istituto parallelo al matrimonio fra persone di sesso diverso, che condivide con questo la medesima natura giuridica di istituto di diritto di famiglia che incide sullo stato civile delle parti. La natura familiare dell’istituto è indiscussa e trova consenziente l’unanime dottrina, posto che regolamenta i rapporti personali e patrimoniali fra le parti, è subordinata alla carenza di impedimenti uguali al matrimonio (dando dunque per scontata la natura sessuale e affettiva della relazione), non ha certamente natura contrattuale e la stessa legge, al comma 12, parla espressamente di “vita familiare” (il riferimento alle formazioni sociali, che ha destato tanto scalpore, è considerato giuridicamente del tutto irrilevante, com’è ovvio, posto che anche la famiglia è una formazione sociale). Inoltre, l’equivalenza fra unione civile e matrimonio è comprovata dalla identica incidenza sullo stato civile, posto che ognuno dei due istituti impedisce la celebrazione dell’altro (cosa per nulla scontata, posto che in altri paesi la celebrazione del matrimonio “scioglie” automaticamente l’unione omosessuale costituita con patto registrato, come accade in Francia, Belgio e Lussemburgo). A ciò va aggiunta la clausola generale di equivalenza, prevista dal comma 20, che impone di applicare alle unioni civili tutte le norme in materia di matrimonio, ad esclusione di alcune norme del codice civile e di quelle in materia di adozioni che contengono la parola “coniuge”. L’esclusione di alcune norme del codice civile non rappresenta mai una discriminazione, in quanto le norme inapplicate non attengono a diritti ma, semmai, sono giudicate da tempo del tutto vetuste dalla dottrina più attenta, tant’è che la loro esclusione ha, delle due, ricevuto il plauso della migliore dottrina: pubblicazioni, matrimonio riparatore per i minorenni, errore sulle anomalie sessuali, obbligo giuridico di fedeltà, matrimonio inconsumato, separazione, sono tutti istituti la cui mancanza caratterizza l’unione civile come “matrimonio più moderno ed europeo”. Gilda Ferrando ha scritto al proposito di «maggiore modernità (età per contrarre matrimonio, cognome, scioglimento) ed apertura nei confronti dei modelli europei (cognome, scioglimento)». Il mancato richiamo della materia delle adozioni (eccezione, questa, introdotta per ragioni politiche più volte ricordate in questo sito) è invece giuridicamente inspiegabile e rappresenta, assai verosimilmente, una disposizione costituzionalmente illegittima (basti pensare alla odiosa discriminazione subita dal bambino in affido che secondo la legge sulla continuità affettiva potrebbe essere adottato, anche dopo anni, solo se i suoi genitori affidatari sono di sesso diverso).

La clausola generale di equivalenza attesta oggi la presenza di un “diritto comune” ai due istituti di diritto di famiglia. Ci dice che la scelta di un regime differenziato, secondo la vecchia dottrina razzista del “separate but equal”, seppure appaia francamente discriminatoria, non consente tuttavia di tollerare ulteriori differenziazioni oltre al “nomen”: istituti separati, appunto, ma “uguali”.

Tornando dunque alla ricaduta di tale assetto normativo sul caso de quo, si evidenzia come il Tribunale Amministrativo Regionale dia correttamente per scontato che, venendo meno il provvedimento impugnato, si espandono automaticamente, a norma della clausola generale di equivalenza di cui al comma 20, tutte le norme matrimoniali sulla celebrazione, contenute nei regolamenti e nelle delibere comunali. Il comma 20 della Legge n. 76 del 2016, infatti, impone l’estensione alle unioni civili di tutte le norme dell’ordinamento giuridico, presenti e future, e dunque anche di quelle emesse dagli enti locali. Ogni disposizione che introduca una differenziazione dal matrimonio è illegittima per palese violazione di legge.

Appare inoltre interessante la specifica motivazione dell’ordinanza cautelare, ove viene indicato che «il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio». Pur scontando la concisione della motivazione in sede di ricognizione del solo fumus cautelare, è rilevante che il T.A.R. imputi al Comune di non aver provato la carenza di intento discriminatorio, con una evidente inversione dell’onere della prova che ricorda la disciplina antidiscriminatoria europea. Tale approdo, invero, appare conseguenza obbligata della generale efficacia antidiscriminatoria della clausola generale di equivalenza di cui al comma 20, la quale impone di assumere l’illiceità di qualsiasi disposizione o condotta che configuri una disparità di trattamento fra unione civile e matrimonio, imputando alla parte convenuta l’onere di dimostrare l’eventuale ragione giustificatrice della stessa. Si ha qui l’eco della giurisprudenza della Corte europea di giustizia che da sempre ha posto a carico degli Stati di dimostrare la sussistenza di ragionevoli motivi che giustificassero disparità di trattamento fra unioni civili fra persone dello stesso sesso e matrimoni fra persone di sesso diverso, e non è un caso che la Corte ha sempre accolto tutti i ricorsi a lei presentati (la clausola generale di equivalenza, introdotta in Italia, ma non presente nel modello tedesco, è in effetti figlia di tale giurisprudenza).

Il T.A.R. implicitamente, e fra le righe, ci dice, infine, che disparità di trattamento non possono ammettersi neppure su elementi “simbolici”, quali la scelta dei «luoghi» della celebrazione, posto che, diremmo, si configura pure un diritto fondamentale alla parità di trattamento nella celebrazione di “un rito di passaggio” di importanza indiscussa nell’esistenza dei cittadini e delle cittadine coinvolti. Chi ha visto in questi mesi le celebrazioni delle unioni civili in giro per il Paese (amplificate dalla stampa e da trasmissioni televisive a loro interamente dedicate) ha visto la stessa solennità, la stessa commozione, le stesse lacrime di gioia di sposi, mamme, parenti e amici. Come riconosciuto non molto tempo fa dalla Corte costituzionale austriaca (sentenza del 12 dicembre 2012) a proposito delle unioni civili austriache (in tutto simili alle nostre), sussiste anche un diritto fondamentale a pronunciare, con la stessa solennità, lo stesso “sì”.

 * Giudice del Tribunale di Bologna

 

 

 

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