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Anche i rifugiati transgender hanno diritto al cambio del nome: un passo avanti nel riconoscimento dei bisogni dei richiedenti e rifugiati SOGI in ambito CEDU

di Carmelo Danisi e Nuno Ferreira *

 

Con la sua prima decisione riguardante il trattamento di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in ragione della loro identità di genere, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha adottato una posizione chiara a loro tutela. L’esame del caso Rana c. Ungheria (16 luglio 2020, no. 40888/17) risulta infatti fortemente ispirato tanto dal principio di eguaglianza e non discriminazione quanto dalla necessità che gli Stati europei garantiscano una protezione effettiva dei diritti sanciti nella Cedu e non illusori. L’azione dinanzi la Corte europea è stata avviata da un cittadino iraniano che, seppur nata donna, si era da sempre riconosciuto e comportato come uomo in Iran. Giunto in Europa, otteneva lo status di rifugiato in Ungheria proprio per la persecuzione temuta in base alla sua identità di genere. Poco dopo, il sig. Rana richiedeva alle autorità ungheresi competenti in materia di immigrazione di poter modificare il suo nome e il suo genere nei documenti di identità in maniera che potessero corrispondere alla sua reale identità di genere. Stabilendo che solo lo Stato di origine dei rifugiati poteva essere competente in materia di atti di nascita, le autorità ungheresi rigettavano tale richiesta. Tuttavia, chiamata a esprimersi sul caso, la Corte costituzionale ungherese intimava il legislatore di quel Paese a modificare il quadro giuridico esistente in modo da non escludere dalla procedura di modifica del nome coloro che, pur non essendo nati in Ungheria, vi risiedono. A suo avviso, tale riforma appariva necessaria per poter garantire un diritto fondamentale – quello al nome – che, specie ove segue l’affermazione di genere, ha un impatto diretto sull’identità e la dignità personale. Del resto, come aveva argomentato il sig. Rana dinanzi la Corte Edu, la mancata registrazione della nascita in Ungheria non poteva ritenersi un ostacolo insormontabile non potendo ragionevolmente essergli richiesto di rivolgersi per ottenere nuovi documenti alle stesse autorità iraniane dalle quali era fuggito.

La Corte Edu innanzitutto ribadisce come l’identità di genere costituisca un aspetto fondamentale della vita privata di un individuo, protetta dall’art. 8 Cedu (cfr. ad esempio la decisione della Grande Camera in Hämäläinen c. Finlandia, n. 37359/09), che risulta pertanto applicabile al caso di specie. Essa prosegue poi con la valutazione dell’esistenza di un obbligo positivo degli Stati parte della Cedu di porre in essere tutte le misure necessarie affinché anche un non cittadino, che non può vantare la registrazione della sua nascita nello Stato in cui risiede, possa accedere a una procedura per la modifica del nome. A tal fine, se è vero che gli Stati parte godono di un ampio margine di apprezzamento nella scelta delle procedure per il cambio di nome e di genere, questo margine risulta comunque notevolmente ridimensionato dall’importanza del diritto in gioco per il richiedente. Proprio per questa ragione, la Corte Edu si pronuncia a favore di un bilanciamento tra esigenze collettive e individuali a favore del ricorrente. Da un lato, il vuoto legislativo in materia già emerso nell’esame della Corte costituzionale rendeva impossibile a qualsiasi rifugiato modificare il suo nome o il suo genere per criteri puramente formali. Dall’altro, le autorità interne non avevano proceduto a una valutazione sostanziale del caso tale da rendersi conto che  fosse irragionevole richiedergli di rivolgersi alle autorità del suo Paese alla luce delle ragioni per cui aveva ottenuto lo status di rifugiato. Pertanto, venendo meno all’obbligo positivo di cui all’art. 8 Cedu, l’Ungheria ha commesso una violazione di tale disposizione convenzionale nei confronti del sig. Rana.

Il ragionamento seguito dalla Corte Edu potrebbe certamente essere replicato in altre circostanze in cui i diritti dei richiedenti asilo e rifugiati sono fortemente limitati. Del resto, il cambio di nome e genere nei documenti di identità resta solo una delle molteplici difficoltà che, ostacolando il godimento dei diritti garantiti dalla Cedu, i richiedenti asilo e i rifugiati transgender devono affrontare quotidianamente. Sulla base dei risultati emersi dal progetto di ricerca SOGICA, tali richiedenti asilo e rifugiati risultano spesso anche discriminati nell’accesso alle cure, comprese quelle ormonali, e in accoglienza, sia dai gestori e dallo staff delle strutture ricettive sia dagli altri ospiti nei centri. Lo dimostra una testimonianza diretta raccolta da SOGICA:

Le difficoltà qui emerse sono spesso condivise anche da coloro che chiedono protezione internazionale in ragione del loro orientamento sessuale, come già analizzato in un numero di GenIUS dedicato alle richieste di asilo SOGI. Infatti, nonostante i progressi compiuti in Italia, in particolare grazie ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, emergono tuttora decisioni che mettono in dubbio la credibilità dei richiedenti asilo solo perché ritenuti – a prescindere – non credibili stante la loro nazionalità o perché non risultano conformi all’idea che l’intervistatore stesso ha delle persone appartenenti a minoranze sessuali. Allo stesso modo dei richiedenti asilo transgender, anche coloro che chiedono asilo in ragione del loro orientamento sessuale scontano una errata applicazione della normativa internazionale e di derivazione europea con l’attribuzione non infrequente di uno status diverso da quello cui avrebbero diritto una volta accertata la necessità di protezione. Per queste ragioni, proprio in base ai principi che hanno ispirato la Corte europea nel caso Rana, SOGICA ha lanciato 32 raccomandazioni indirizzate all’Unione europea e 30 indirizzate al Governo italiano affinché possano prendere atto della necessità di intervenire per migliorare l’esperienza socio-giuridica dei richiedenti asilo e rifugiati SOGI attraverso la predisposizione di soluzioni che partano dal riconoscimento della loro specifica situazione rispetto a tutti gli aspetti della procedura e della valutazione delle loro richieste di protezione internazionale, inclusa la loro integrazione sociale. Si tratta di soluzioni generali, come l’abrogazione dei cd. ‘decreti sicurezza’ che rendono l’accesso alla procedura di asilo illusoria, ma anche individualizzate come, ad esempio, la predisposizione dell’accoglienza in base alla situazione personale dei richiedenti o la necessità di accorgimenti procedurali volti a creare un ambiente in cui le stesse persone possano sentirsi libere di raccontare la loro storia e di essere ascoltati senza pregiudizio alcuno. Si auspica quindi che la decisione della Corte Edu in Rana sia veramente solo il primo di tanti altri passi avanti in materia.

* Rispettivamente, ricercatore (c.danisi@sussex.ac.uk) e Professore (n.ferreira@sussex.ac.uk) presso il Department of Law dell’University of Sussex, entrambi membri del team di ricerca del progetto SOGICA (www.sogica.org). This contribution has been produced within the context of the project SOGICA – Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge. This project has received funding from the European Research Council under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (Grant agreement no. 677693).