Categoria: genitorialità

Il Tribunale di Milano si allinea alle Sezioni unite

di Giulia Barbato

Pubblichiamo il decreto del Tribunale di Milano del 4 maggio 2023 (per cui si ringraziano gli avv. Ida Parisi e Michele Giarratano per la segnalazione e l’invio), che ha accolto il ricorso ex art. 95 d.p.r. n. 396 del 2000 promosso dalla relativa Procura, cui ha aderito il Ministero degli Interni, avente ad oggetto l’istanza di annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, formato all’estero, nella parte indicante anche il genitore intenzionale quale genitore del bambino.

La vicenda riguarda un minore nato in Canada da maternità surrogata il cui atto di nascita riportante due genitori dello stesso sesso (entrambi cittadini italiani) veniva trascritto integralmente nel gennaio 2023 nei registri dello stato civile del Comune di Milano. Un mese dopo il Comune segnalava detta trascrizione alla Procura competente, la quale agiva in giudizio chiedendone l’annullamento, sostenendone la sua contrarietà al nostro ordinamento giuridico.

Il Tribunale milanese preliminarmente afferma la legittimità del procedimento ex art. 95 e ss. d.p.r. n. 396 del 2000, intrapreso dal PM, per ottenere la rettificazione della trascrizione dell’atto di nascita del minore con l’eliminazione dell’indicazione del genitore intenzionale, permanendo solamente l’indicazione del genitore biologico. Infatti, a parere del giudice di primo grado, tramite questo procedimento non viene modificato l’atto di nascita formato all’estero e, dunque, lo status del bambino, in forza del quale è figlio sia del genitore biologico che del genitore intenzionale, ma semplicemente non viene ammessa la sua piena trascrivibilità in Italia, dove “solo il genitore biologico potrà essere considerato tale e, di conseguenza, avere ed esercitare la responsabilità genitoriale sul minore medesimo” (così, p. 4).

Nel merito il giudice meneghino, dopo aver evidenziato come, nonostante i moniti rivolti al legislatore dalla Corte Costituzionale con le decisioni nn. 32 e 33 del 2021, tuttora nel nostro ordinamento non esista un istituto precipuamente volto al riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nato tramite GPA e il genitore intenzionale, ritiene doveroso “alla luce delle intervenute pronunzie della Corte Costituzionale (79/2022) e della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione SSUU n. 38162 del 30 dicembre 2022)” (così, p. 7) per regolare siffatta fattispecie discostarsi dall’orientamento finora seguito in base al quale è stata considerata ammissibile, poiché reputata non contraria all’ordine pubblico internazionale, la trascrizione integrale (ovvero con l’indicazione di entrambi i genitori) nei registri dello stato civile degli atti di nascita, formati all’estero, dei minori nati da maternità surrogata.

Infatti con riguardo alla sentenza dell’Alta Corte viene sottolineato come per effetto della stessa “oggi (con le sole eccezioni del caso di decesso del genitore biologico ovvero mancanza di consenso – peraltro valutabile dal Tribunale – del genitore biologico) anche l’adottato ex art. 44 primo comma lettera d) legge 184/1983 godrà di una tutela relazionale e patrimoniale analoga a quella di ogni adottato” (così, p. 8).

Invece rispetto alla decisione n. 3816 del 2022 delle Sezioni Unite, il Tribunale meneghino aderisce espressamente e in toto alla posizione ivi assunta dal giudice di legittimità secondo cui l’ordinamento italiano per un verso vieta ogni forma di maternità surrogata, ritenendola lesiva della dignità della donna e, pertanto, non ammette la trascrizione o delibazione dell’atto straniero che riconosce il legame di filiazione tra il genitore d’affetto e il nato mediante GPA; per altro garantisce comunque il best interest del minore, riconoscendogli il suo rapporto con il genitore intenzionale attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari.

In particolare, ad avviso del giudice milanese, in primo luogo “i[I]l riconoscimento ab initio, mediante trascrizione o delibazione del provvedimento straniero di accertamento della genitorialità, dello status filiationis del nato da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di legame biologico con il bambino, finirebbe in realtà per legittimare in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante”(così, p. 12); in secondo luogo, “va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo” (così, p. 12-13); in terzo luogo, “l’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore non si coniugano con l’automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza […] che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale”(così, p. 13).

Pertanto, senza soluzione di continuità con le Sezioni Unite, l’adozione particolare viene qualificata quale istituto in grado di tutelare l’interesse del bambino “nato a seguito di maternità surrogata nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva”  al riconoscimento giuridico del suo rapporto con il genitore intenzionale, in quanto assicura il riconoscimento giuridico della genitorialità di quest’ultimo, “ex post e in esito ad una verifica in concreto da parte del giudice”, ancorandolo “a una verifica in concreto dell’attualità del disegno genitoriale e della costante cura in fatto del bambino” (così, p. 14).

Sulla base di tali motivazioni, secondo il Tribunale meneghino, la trascrizione dell’atto di nascita del minore de quo indicante non solo il genitore biologico, ma anche il genitore intenzionale è “avvenuta in violazione della normativa vigente che vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”, dovendo, quindi, “essere rettificata annullando nella trascrizione dell’atto l’indicazione del genitore d’intenzione” (così, p. 15).

In definitiva, a parere del giudice di primo grado milanese, il diritto del bambino in questione “al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla crescita, educazione e istruzione del minore potrà essere riconosciuto con il procedimento di cui all’art. 44 primo comma lettera d) della legge 184/1983 che, come oggi riformato, è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d’intenzione pienezza della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale” (così, p. 15).

“Tutt’altro che rettilinea”: dal Tribunale di Brescia una serrata critica degli indirizzi della prima sezione sui bambini nati da PMA

di Giulia Barbato

Con un interessante decreto del 17 marzo 2022 – 16 febbraio 2023 il Tribunale di Brescia ha dichiarato illegittimo il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile bresciano di ricevere la dichiarazione di riconoscimento di due minori resa dalla madre intenzionale, dando atto conseguentemente di tale riconoscimento e ordinando la rettificazione dell’atto di nascita di entrambi i minori mediante l’aggiunta dell’indicazione della donna quale secondo genitore.

La vicenda riguarda due minori nati da un progetto di genitorialità condiviso da due donne unite civilmente, realizzato effettuando all’estero la fecondazione eterologa, nei cui atti di nascita veniva indicata la madre biologica come unico genitore, stante il rifiuto dell’ufficiale dello Stato civile di Brescia di iscrivere la madre intenzionale quale secondo genitore dei bambini.

Avverso tale diniego le due mamme agivano dinnanzi il Tribunale di Brescia, chiedendo il riconoscimento anche della genitrice sociale in virtù dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, secondo cui “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6”. Invero, a detta delle ricorrenti, per tutelare il superiore interesse dei minori e il loro diritto alla bigenitorialità – garantiti anche a livello sovranazionale all’art. 24 CEDU – è doverosa l’applicazione di questa disposizione in una con tutte le altre presenti nella legge n. 40 del 2004 riguardanti lo status di figlio nato in seguito a PMA.

Si costituiva in giudizio il Ministero degli Interni, domandando il rigetto del ricorso sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 8 ai figli di coppie omogenitoriali femminili in ragione del divieto di accesso alla PMA alle coppie dello stesso sesso fissato all’art. 5 della legge n. 40 del 2004; l’illegittimità – asserita dalla Corte Costituzionale – delle domande aventi ad oggetto la trascrivibilità del genitore d’intenzione; la tassatività degli atti dell’ufficiale di Stato Civile, i quali “non prevedono due madri, ma una madre e un padre”(così, p. 2); la doverosità di tale soluzione per evitare la conferma di situazioni di fatto non consentite e la neutralizzazione dei divieti imposti dalla legge n. 40 del 2004; l’assenza, infine, della violazione del best interest dei minori, avendo questi riconosciuto lo status di figli della madre biologica e non risultando leso alcun loro interesse mediante la mancata menzione della co-madre nei loro atti di nascita.

Il Tribunale, in primis, evidenzia che l’inadattabilità dei provvedimenti amministrativi esistenti alla fattispecie in esame non può giustificare la loro insindacabilità da parte del giudice ordinario, ove gli stessi pregiudichino diritti della persona, quali l’identità personale e il rapporto genitore/figlio. Viene sottolineato, infatti, come questi diritti fondamentali, altrimenti, “sarebbero condizionati ad attività amministrativa e alla modifica, molto formale, della indicazione o meno del genere del genitore nel modulo” (così. p. 3).

Il giudice di prime cure perimetra poi la questione oggetto della decisione, individuandola nella prevalenza o meno dell’interesse statale alla repressione in certe ipotesi della PMA “illecita” rispetto all’interesse alla bigenitorialità del minore, comunque nato.

Viene ricordato come riguardo a fattispecie analoghe attinenti all’iscrizione della madre intenzionale il medesimo Tribunale si sia già espresso per l’illegittimità del rifiuto di tale iscrizione da parte dell’Ufficiale dello stato civile, ritenendo tali fattispecie riconducibili all’art. 8 della legge n. 40 del 2004. Il giudice di primo grado giunge a tale approdo ermeneutico partendo dalla lettura di questa disposizione in una con gli artt. 9 e 12 della legge n. 40 del 2004 anche “(…) alla luce della esigenza, costituzionalmente garantita, di tutelare la condizione giuridica del nato, conferendogli, da principio, certezza e stabilità” (così, p. 3). Muovendo da ciò, ha asserito come rispetto ai nati a seguito di PMA il conseguimento dello status filitionis della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tale tecnica ex art. 8 sia slegato dalla sussistenza da parte della medesima coppia dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 40 del 2004, come attestato dall’art. 12 della stessa legge, il quale si limita a prevedere l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di chi ricorre alla PMA non rispettando tali requisiti, “senza mai menzionare, intaccandola, l’istaurazione del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale”(così, p. 4). Dunque, secondo tale lettura, la legge n. 40/2004 costituisce un esempio di quella che il diritto romano definisce “lex minus quam perfecta”: “gli atti compiuti in difformità dalla fattispecie legale (i.e., i casi di PMA praticati al fuori delle condizioni di accesso) sono eventualmente passibili di sanzione amministrativa, ma producono comunque l’effetto della costituzione del rapporto giuridico di filiazione tra il nato ed entrambi i membri della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita”(così p.4).                                                                                                                                                                                  Del resto, a detta del Tribunale, il principio della tutela del concepito permea tutte le disposizioni della legge n. 40 e deve fungere da criterio chiave per la risoluzione dei dubbi ermeneutici riguardanti queste norme. Conseguentemente, in linea anche con la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, è necessario considerare prevalente il diritto del nato mediante PMA ad essere riconosciuto quale figlio dei due membri della coppia che ne hanno voluto la nascita, dovendosi applicare l’art. 8 “anche nel caso, come quello in esame, in cui due mamme abbiano avuto in Italia un figlio da procreazione assistita effettuata all’estero” (così, p. 5), risultando in quest’ipotesi il riconoscimento della madre intenzionale “un atto giuridico volto a completare la fattispecie di cui all’art. 8 e determinare la costituzione del rapporto di filiazione” (così, p. 5) con il nato.

Nella pronuncia viene poi ricordata la posizione contraria assunta dalla Corte d’Appello di Brescia secondo cui lo scopo perseguito dalla legge n. 40 del 2004 è esclusivamente rimediare a problemi di sterilità/infertilità, non anche permettere alla componente della coppia omosessuale di ricorrere alla PMA né, tantomeno, ammettere la formazione di un legame filiale tra il nascituro e l’altro componente della coppia stessa, costituendo questo un divieto “implicito ma inequivocabile” (così, p. 6).

Tale interpretazione viene criticata nella decisione in esame, in quanto si evidenzia come si nega la tutela dell’art. 8 legge n. 40 del 2004 al minore sulla base di un divieto implicito, fatto discendere dal diverso divieto di ricorrere alla PMA per le coppie dello stesso sesso, risultando in sostanza ricostruita l’esistenza di una norma da parte della Corte, una volta accertata la sua assenza.

Al contrario il Tribunale de quo asserisce come “la procreazione è un fatto talmente complesso […] che non appare giusto far prevalere in ogni caso le ragioni della biologia su quelle della biografia” (così, p. 6), risultando “necessario spostare il fuoco del diritto sul nuovo individuo, che non è mai illecito” (così, p 6), anche ove lo sia stato il suo concepimento in base alla legge n. 40 del 2004.

Per quanto concerne, invece, la giurisprudenza della Cassazione, viene messo in luce come essa “appare tutt’altro che rettilinea” sul punto (così, p. 7).

Invero nella pronuncia si sottolinea come la ricostruzione elaborata dalla Corte d’Appello bresciana sia messa in crisi dal giudice di legittimità nel caso di fecondazione omologa avvenuta con seme di genitore morto, avendo la Suprema Corte, in questa occasione, riconosciuto a favore del nato l’applicazione dell’art. 8 in una delle ipotesi vietate dalla legge n. 40 del 2004, non essendo più vivente uno dei due componenti della coppia al momento del concepimento. Tuttavia viene evidenziato come si registrano altre decisioni della stessa Corte di Cassazione in cui viene negata l’iscrizione della seconda madre intenzionale in base a tre ordini di motivi: la sussistenza di un principio nel nostro ordinamento per cui la posizione di madre ha un fondamento oggettivo-genetico, che non permette che possano esistere due madri, risultando fissato ex lege il limite invalicabile della diversità di sesso per l’accesso alla PMA; la necessità di bilanciare la libertà e la volontarietà di divenire genitori con altri valori protetti dalla Costituzione; l’impossibilità di realizzare forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico oltre i casi ammessi dalla legge.

All’opposto, a parere del giudice lombardo, la legge n. 40 del 2004 persegue il fine di “regolare una procreazione che prescinde dalla biologia, non solo dal naturale rapporto sessuale, se è vero, come è vero, che il genitore intenzionale non può disconoscere il figlio nato, quandanche per qualsiasi evenienza non si trattasse dei suoi gameti, restando così dimostrata la prevalenza dell’intenzione sulla biologia. Inoltre l’art. 9 della medesima legge 40 per il caso di fecondazione eterologa nega al donatore dei gameti qualsiasi relazione parentale e qualsiasi diritto od obbligo verso il nuovo nato, negando così le ragioni della biologia affermate in quella giurisprudenza” (così, p. 8).

Del resto nel decreto de qua viene rimarcato come sia la giurisprudenza costituzionale sia la Corte EDU hanno più volte ribadito che, nonostante spetti al legislatore regolare la materia in esame, il giudice ordinario, diversamente dal giudice delle leggi – che interviene in modo generale e astratto -, “è obbligato a pronunciarsi sul regolamento concreto, nel caso di specie se la madre intenzionale sia riconosciuta come genitore nella procreazione medicalmente assistita “illecita” (così, p. 8), dovendo a tal fine interpretare la normativa in senso minorecentrico, secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 2021, in cui tra l’altro viene stigmatizzata la creazione della categoria di figli non riconoscibili, l’insufficienza della soluzione dell’adozione in casi particolari e l’impossibilità di considerarla equipollente all’iscrizione della madre intenzionale.

Viene in aggiunta ricordato che l’insufficienza della adozione alla piena tutela dello status di figlio, oltre ad essere sostenuta dalla Corte EDU, è stata confermata dalla Cassazione nella sentenza n. 38162 del 2022, resa a Sezioni Unite, quando viene rilevato che “il minore non può rivendicare la costituzione del rapporto genitoriale per il tramite dell’adozione” (così, p. 10).

Quindi al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità del minore, a parere del Tribunale bresciano, l’adozione in casi particolari non è in grado di sostituire in maniera soddisfacente l’instaurazione del rapporto di filiazione fin dal momento della nascita.

A questo punto il giudice di primo grado sottolinea come la tutela della bigenitorialità debba essere garantita anche quando i genitori sono dello stesso sesso, non potendo “esistere figli non riconoscibili per la omosessualità dei genitori” (così, p. 12), essendo ormai scientificamente provato che il benessere dei bambini cresciuti nelle famiglie omogenitoriali è uguale a quelli cresciuti nelle famiglie “tradizionali”.

“Per altro verso”, a parere dell’organo giudicante, “stride la differenza fra la situazione del bimbo concepito mediante PMA con madre intenzionale a seconda che sia nato in Italia, per la Cassazione da non iscriversi, o all’estero, per la Cassazione da trascriversi: situazioni analoghe, sotto il profilo della filiazione e soprattutto del minore, cui viene destinato un trattamento opposto” (così, p. 14).

Dunque, secondo il Tribunale lombardo, è necessaria “una lettura ampia dell’art. 8 l. 40/04, tale da ricomprendervi tutti i nati da PMA, anche nei casi “illeciti”, per bimbi nati in Italia o all’estero, perché non ricada sui figli la colpa dei padri, o delle madri nel caso, sempre ammesso che di colpa possa parlarsi” (così, p. 13), non potendosi tralasciare il dato essenziale che tra le intenzioni della legge rientra proprio la tutela del nato, cui è dedicato il capo terzo della stessa legge.

Nella pronuncia viene ricordato, altresì, che la legge n. 40 del 2004 è una legge di compromesso, che non scioglie i punti più delicati, per districare i quali è indispensabile fare ricorso ai principi generali.

In definitiva il Tribunale di Brescia ritiene di confermare l’orientamento espresso nelle precedenti pronunce: lex minus quam perfecta. Conseguentemente dichiara illegittimo il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile bresciano di ricevere la dichiarazione di riconoscimento di due minori dalla madre intenzionale e per l’effetto dà atto di tale riconoscimento, ordinando la rettificazione dell’atto di nascita di entrambi i minori mediante l’aggiunta dell’indicazione della donna quale secondo genitore.

Dalla parte dei bambini: il Tribunale di Bari conferma le due mamme nell’atto di nascita dopo GPA

Con un’approfondita motivazione il Tribunale di Bari, prima sezione civile, ha confermato, con decreto depositato il 7 settembre 2022, il diritto di una bambina nata a mezzo di GPA (gestazione per altre) al mantenimento di entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita, nonostante la recente separazione della coppia, e, di conseguenza, al suo diritto di essere cresciuta e mantenuta dalle stesse.

Si tratta in questo caso di una bambina nata mediante GPA da due mamme (si ignorano le ragioni del ricorso alla stessa) che, secondo la legge del luogo di nascita, vedeva iscritti entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita. Solo una delle due mamme aveva un legame genetico con la figlia, mentre l’altra era genitore intenzionale. Le due donne, sposate nel 2018 a New York, si erano quindi separate e i genitori della madre genetica (dunque i nonni della bambina) avevano quindi chiesto la cancellazione dell’altra mamma dall’atto di nascita, già trascritto sin dal 2018 dall’ufficiale dello stato civile (Comune di Bari), con intervento adesivo della madre genetica e della curatrice della bambina. Si tratta, dunque, di un caso, sinora inedito nella giurisprudenza italiana, di rifiuto di cancellazione del secondo genitore da un atto di nascita già da tempo trascritto, nell’ipotesi di una bambina nata con GPA realizzata oltreoceano da due mamme, successivamente separate.

Il Tribunale, con motivazione fondata essenzialmente sulla necessità per il giudice di proteggere l’interesse del minore, ha escluso che la bambina, nonostante la separazione dei genitori, abbia un interesse alla cancellazione di uno dei genitori che ha voluto metterla al mondo e che l’ha cresciuto e mantenuto sin dalla nascita, apparendo indubbia la sussistenza di una franca relazione genitoriale ed apparendo per conseguenza evidente che, ponendosi il giudice dal punto di vita della bambina, questa abbia il diritto al mantenimento di tale relazione genitoriale con dovere di entrambe le mamme di crescerla, educarla, mantenerla.

Possono evidenziarsi alcuni passaggi di interesse.

Il tribunale, innanzitutto (more…)

Estensione dei legami di parentela dell’adottante in capo all’adottato nell’adozione in casi particolari: il sì del Tribunale per i Minorenni di Sassari

di Giulia Barbato*

Pubblichiamo la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Sassari n. 1 del 2022 (per il cui invio ringraziamo l’avvocato Michele Giarratano) che ha disposto l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale della minore nata attraverso il ricorso alla gestazione per altri, ha ordinato la posposizione del cognome dell’adottante a quello della minore e, infine. ha riconosciuto il legame parentale tra la bambina e i parenti dell’adottante.

In primis il Tribunale sassarese accoglie la domanda di adozione in casi particolari proposta dal genitore sociale della minore, figlia del proprio compagno di vita – con cui ha condiviso fin dall’inizio il progetto genitoriale realizzatosi grazie ad un procedimento di gestazione per altri effettuato all’estero -, ed insieme ai quali convive, contribuendo affettivamente e finanziariamente al soddisfacimento delle esigenze della bambina al pari del padre biologico.

Nella pronuncia de qua, invero, viene ricordato come – sia ex lege (art. 44 lett. D l. 184/83), sia secondo giurisprudenza consolidata (Cass. 12962/2016) – “è l’adozione in casi particolari a rispondere a specifiche esigenze di riconoscimento legale di rapporti affettivi così intensi dal confinare con la genitorialità strettamente intesi [….] anche qualora l’adottante sia partner del genitore dell’adottando nell’ambito di una relazione omoaffettiva, la quale (come diffusi studi scientifici chiariscono) sotto il profilo del sentimento verso i figli in nulla differisce rispetto alle famiglie basate su unioni eterosessuali” (così, p. 2).

In secundis il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento anche l’istanza di posposizione del cognome dell’adottante a quello già proprio della minore. Al riguardo viene considerata superata l’interpretazione giurisprudenziale tradizionale degli artt. 55 L. n. 184/83 e 299 c. c., secondo cui nelle fattispecie di adozione in casi particolari – così come avviene nelle ipotesi di adozione dei maggiorenni – il cognome dell’adottato è composto dal cognome dell’adottante e, a seguire, dal cognome della famiglia d’origine dell’adottato (Cass. Civ., Sez. I, 19/08/1996, n. 7618).

Nella decisione in esame, infatti, viene evidenziato come tale lettura, che equipara rispetto agli effetti sul cognome adottato maggiorenne (more…)

Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020

di  Elena Caruso* Marco Fisicaro**

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’articolo analizza gli sviluppi socio-giuridici concernenti la legislazione sull’aborto in Polonia in seguito alla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’ipotesi di accesso all’aborto per malformazioni fetali. Questo commento sostiene che, più che eccezionali, questi eventi risultano in realtà uno sviluppo coerente sia alla luce della legislazione e della policy in materia di aborto della Polonia post-comunista, che nel quadro del declino democratico che sta attraversando il Paese dalla fine del 2015.

The article considers recent socio-legal developments regarding abortion law in Poland after the Constitutional Tribunal’s ruling of 22 October 2020, which declared access to abortion in case of foetal abnormalities unconstitutional. This comment argues that, rather than exceptional, these events are actually consistent with the law and policy on abortion in Post-Communist Poland, as well as with the democratic backsliding facing the country since the end of 2015.

* Dottoranda di ricerca, Kent Law School ** Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Catania

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Maternità e surrogazione nel progetto di riforma nel Regno Unito: quando la volontà non basta

di  Marco Poli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo riflette sul concetto giuridico di madre, analizzando la rilevanza dell’elemento biologico e dell’accordo nell’attribuzione della titolarità del rapporto di filiazione. Pratiche come la procreazione medicalmente assistita e la surrogazione di maternità, infatti, mettono in crisi la maternità ipso iure, tradizionalmente costruita sulla rassicurante regola del mater semper certa. La disciplina del new pathway, contenuta nella proposta di riforma in materia di surrogazione nel Regno Unito, sembra stravolgere ulteriormente tale scenario: il parto non è più criterio centrale per l’attribuzione della maternità e la volontà assume ab initio rilevanza costitutiva dello status genitoriale. Tale innovazione, sebbene a prima vista paia rivoluzionaria, resta in realtà nel solco della maternità unica ed escludente, permettendo alle Commissioni di non affrontare la questione relativa all’autonoma rilevanza della maternità biologica e sociopsicologica, che meglio permetterebbe di rappresentare la pluralità di soggetti coinvolti in una surrogazione di maternità.

This paper aims to provide a critical analysis of the legal concept of ‘mother’ in the UK lawscape, by investigating the influence of pregnancy and intention as factors on the attribution of motherhood. In the last decades, medically assisted reproduction and surrogacy have been challenging the common-law principle of mater semper certa est (the mother is always certain), but the recent UK proposal for surrogacy law reform seems to depart from it. In the new pathway, the intention of intended parents provides a means to address claims to legal parenthood at birth. By doing so, the Law Commissions have been willing to minimize the legal significance of childbirth. While at first glance the new pathway approach may appear as innovative, it rather sticks to the old path: motherhood remains exclusive, and by adopting the either/or approach it reinforces the idea that maternity and mothering are antagonist concepts.

* Dottorando in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di Torino e Research Associate presso la University of Antwerp

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Cagliari e Roma: le prime due decisioni dopo le sentenze della Corte costituzionale

di Marco Gattuso

1.

La Corte d’appello di Cagliari, con decreto depositato il 29 aprile 2021 ha confermato la necessità di iscrivere anche la madre intenzionale nell’atto di nascita. Il tribunale di Roma con decreto del 18 aprile 2021 (per il cui invio si ringrazia l’avv. Michele Giarratano) per suo verso ha imposto al Comune di Roma di annotare l’atto con due mamme già formato da altro Comune.

L’importanza delle due decisioni risiede nell’essere le prime due emesse da giudici di merito dopo il deposito delle due sentenze n. 32 e 33 del 9 marzo 2021, contenenti come si rammenterà l’indicazione della inidoneità dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela dei bambini nati da due donne a mezzo di pma eterologa oppure da coppie etero o omosessuali a mezzo di gpa, con un forte monito al legislatore di intervenire con urgenza.

Nelle more di un (allo stato inverosimile) intervento del Parlamento, la parola torna dunque ai giudici, i quali dinnanzi a un bambino che, in concreto, chiede tutela, non possono arrestarsi a un non liquet.

2.

La sentenza della corte cagliaritana si caratterizza, in particolare, per l’ampia e assai accurata motivazione, con cui ricostruisce e si confronta sostanzialmente con tutti i più recenti arresti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fornendo una precisa e condivisibile immagine del quadro normativo e dello stato dell’arte.

La Corte, in particolare, è molto precisa e netta nel distinguere i due piani, della valutazione delle condotte degli adulti e della tutela di bambini, per cui per un verso dà atto che la legislazione italiana – a differenza di molti altri paesi europei – non consente l’accesso delle coppie dello stesso sesso alla pma e neppure all’adozione di bambini in stato di abbandono, ma per altro verso dà pure atto che la legislazione vigente in materia di pma impone, a tutela del nato, di riconoscere come genitori i due membri della coppia che abbiano espresso, per fatti concludenti, il consenso.

Si tratta, dunque, dell’ennesima decisione di merito che conferma tale interpretazione del quadro normativo vigente, con un franco esame degli argomenti di segno contrario svolti dalla prima sezione della Corte di cassazione nelle sentenze n. 7668 del 3 aprile 2020 e n. 8029 del 22 aprile 2020, da cui la Corte cagliaritana dichiara di dissociarsi. Da questo punto di vista si tratta, dunque, di una sentenza, particolarmente accurata nella motivazione, che conferma un indirizzo già emerso in diverse altre decisioni.

In particolare il Tribunale di Cagliari (la cui decisione del 28 aprile 2020 viene così confermata), dava atto «che il dialogo tra giudici di merito (more…)

Le Sezioni Unite: sì alla trascrizione della adozione da parte di due papà

di Stefano Celentano*

Corte di cassazione, Sezioni Unite del 12 gennaio 2021 n. 9006 depositata il 31 marzo 2021

Con la pronuncia n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a delineare i limiti del concetto di ordine pubblico internazionale rispetto alla conformità ad esso di atti formati all’estero, che rappresentano genesi ed attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori. L’occasione è fornita dall’esame di un adoption order, provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother, e dopo averne valutato in concreto l’idoneità alla adozione, al fine di verificare la conformità della stessa al best interest of the child.
Una volta chiarito che la valutazione della conformità dell’atto alla nozione di ordine pubblico internazionale è limitata agli effetti che esso è destinato a produrre nel nostro ordinamento (e non al suo contenuto, né alla conformità della legge estera a quella nostra interna regolativa dei medesimi istituti), e appurata la diversità della fattispecie rispetto alla differente ipotesi dello status filiationis connesso a pratiche di procreazione o di surrogazione, la Corte procede alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale al fine di compiere la valutazione di compatibilità o meno ad esso degli effetti dell’atto in esame.
Sulla scorta di consolidati orientamenti – per i quali tale nozione ha funzione sia di limite dell’applicazione della legge straniera, che di promozione e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona – la Corte ribadisce che per ordine pubblico internazionale deve intendersi quel coacervo di principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori. Trattasi dunque di un complesso armonico tra valori condivisi dalla comunità internazionale e gli ordinamenti giuridici unitamente all’impianto valoriale proveniente dalla Costituzione e dalle leggi che ad essa si ispirano.
Nella materia della filiazione, l’identità del concetto in parola è fornito da una serie di principi: 1) l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); 2) il preminente interesse del minore di origine convenzionale, ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (legge delega n. 219 del 2012, d.lg.s n. 153 del 2013); 3) il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; 4) il principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna (L.n. 184 del 1983 così come modificata dalla l. n.149 del 2001 e dalla recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015) ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità (more…)

I primi commenti alle sentenze della Consulta del 9 marzo sulle due mamme e i due papà

 Il convegno organizzato da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno sulle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 9 marzo 2021. La prima occasione di riflessione sul contenuto e le implicazioni delle due decisioni, con relazioni di Stefania Stefanelli, Alexander Schuster e Marco Gattuso. Un pomeriggio intenso e interessante, con oltre 1200 (!) persone collegate.

QUI LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DEL CONVEGNO

La Corte costituzionale e l’omogenitorialità: la parola al Parlamento

Sono state depositate le sentenze n. 32 e 33 del 2021, con le quali la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore d’intenzione, nel caso di nascita a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento, ovvero nel caso di ricorso alla gestazione per altri, parimenti oggetto di un divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004.

In entrambi i casi, la Corte riconosce apertamente l’esistenza di un vuoto normativo in materia, auspicando un sollecito intervento da parte del legislatore. Se dunque, nelle più recenti sentenze in materia (la sent. n. 221/2019 e la n 230/2020), la Corte si era limitata a ribadire che la scelta di normare l’omogenitorialità restava riservata alla discrezionalità del legislatore, non sussistendo nella materia alcun divieto di matrice costituzionale, in questo caso si spinge oltre, riconoscendo la doverosità di un intervento del legislatore, formulando al riguardo un monito. Esso è forse più sfumato nella sentenza n. 33/2021 (relativa ad un caso di doppia paternità), laddove la Corte definisce “ormai indifferibile” l’individuazione di strumenti di tutela della posizione dei nati; mentre è declinato in termini particolarmente netti nella sentenza n. 32/2021, laddove la Corte precisa che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”.

Diversa appare anche, nei due casi, la modulazione delle possibili soluzioni ipotizzabili per colmare il vuoto normativo. Nel caso di figli/e nati/e a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in coppie di donne, la Corte offre infatti al legislatore un più ampio ventaglio di soluzioni, che vanno dalla revisione delle disposizioni in materia di riconoscimento del figlio – onde garantire adeguata operatività al criterio dell’intenzione, come desumibile dagli articoli 8 e 9 della legge n, 40/2004 – ad un radicale intervento sulla disciplina dell’adozione in casi particolari. Nel caso di figli nati a seguito di ricorso alla gestazione per altri, invece, il bilanciamento operato dalla Corte assume tratti più complessi, dovendo rientrare in esso la considerazione delle peculiarità legate allo specifico modo di concepimento e nascita: sul punto, la Corte non arretra rispetto alla formulazione di un giudizio di disvalore nei confronti della surrogazione di maternità (in linea con la sentenza n. 272/17), facendo da ciò discendere l’impossibilità di dare automatico riconoscimento ai rapporti di filiazione nei confronti del genitore di intenzione e prediligendo piuttosto l’ipotesi del ricorso all’adozione in casi particolari. Assai significativo, tuttavia, che in entrambe le pronunce si affermi con chiarezza l’insufficienza dell’attuale disciplina dell’adozione in casi particolari ai fini di assicurare piena tutela alle bambine e ai bambini nati in coppie omo- o eterogenitoriali a seguito del ricorso a tecniche di p.m.a. non consentite dall’ordinamento italiano, o a seguito di ricorso a gestazione per altri, auspicandone un adeguamento in senso “più aderente alle peculiarità della situazione in esame” (così in particolare la sent. n. 33/21), con particolare riguardo alla pienezza degli effetti, al superamento della necessità del consenso del genitore legale, nonché ad una maggiore tempestività ed efficacia della procedura.

(A.S.)

 

Maternità surrogata e status dei figli: da Giustizia Insieme quattro (diverse) opinioni a confronto

Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line  Giustizia Insieme  dal titolo Maternità surrogata  e status dei figli – a cura di Rita Russo  -. Una interessante iniziativa per mettere a confronto opinioni assai differenziate sul tema (Gabriella Luccioli, Marco Gattuso, Mauro Paladini e Stefania Stefanelli).

Forum a cura di Rita Russo   

Il tema della maternità surrogata e dello status dei figli nati con il ricorso a tale pratica crea due differenti  ordini di questioni cui non è semplice dare una risposta netta in termini di pro e contro.

La prima questione  è quella della liceità o meno della pratica,  che consente molte risposte. Vi sono ordinamenti, come quello italiano,  ove la pratica è illecita e  considerata contraria all’ordine pubblico. Altre e più variegate risposte sono date da altri ordinamenti:  si va dalla neutralità, negli Stati che non vietano ma neppure tutelano giuridicamente il   ricorso a queste pratiche, alla legalità piena,  ma con  regolamentazione rigorosa, fino alla commercializzazione dell’attività. La Corte costituzionale italiana  la stigmatizza in quanto “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Se tutti  tendiamo a dichiararci contrari a una pratica offensiva della dignità della donna, che ne sfrutti commercialmente la funzione procreativa, quid iuris se la pratica  fosse invece diretta a realizzare i principi di solidarietà previsti dall’art. 2 Cost.?  

La seconda questione è quale tutela accordare al minore nato all’estero  tramite ricorso a queste pratiche, ma da genitori italiani  che vivono abitualmente  in   Italia. Anche in   questo caso,  se tutti siamo pronti ad  indignarci per la   natura fortemente discriminatoria del “turismo procreativo” che consente  solo ai più abbienti di ottenere il sospirato bambino, non siamo al tempo stesso ugualmente  pronti a chiedere che il minore sia comunque tutelato? E con che mezzo? È accettabile un mezzo, come l’adozione in casi particolari,  che pur tutelando il minore lo pone comunque in una posizione diversa e meno garantita rispetto allo status pieno di figlio, per esempio con riferimento alla parentela?  E ancora,  il  diverso trattamento giuridico della procreazione medicalmente assistita nei singoli paesi  europei  è un ostacolo alla libera circolazione delle persone? In che termini si può lavorare – come di recente ha promesso Ursula von der Leyen- per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nella Unione Europea? 

R.R.

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Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single

di Bruno Barel*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Lo studio ricostruisce le linee di tendenza della giurisprudenza italiana in materia di adozione di minori, sia sul versante del riconoscimento delle adozioni costituite all’estero che su quello dell’adozione interna in casi particolari, specialmente con riferimento all’adozione da parte di coppie same-sex e di single. Mette in evidenza come l’attuale disciplina resti inadeguata a soddisfare la domanda sociale di genitorialità e, in particolare, a colmare il vuoto di tutela nei confronti dei figli nati all’estero tramite gestazione per altri. Segnala gli ulteriori sviluppi attesi dai prossimi interventi delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

This research paper outlines the trends of the Italian case-law on the adoption of minors, both with respect to the recognition of foreign adoption orders and to the national adoption under certain circumstances, especially taking into account same-sex couples and single parents adoption. It points out that the current legal framework is still inadequate to meet the social demand for parenthood and, in particular, to fill the gap of protection of children born abroad by surrogacy. It also reports further expected developments from forthcoming judgments of the Joint Chambers of the Supreme Court and the Constitutional Court.

* Professore Associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Padova

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti

di Kellen Trilha Schappo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 40. Dal momento, però, che anche gli aspiranti genitori che vivono in Italia possono accedere a un’offerta internazionale di servizi di maternità surrogata, questo divieto finisce per essere relativo. Negli ultimi vent’anni questa pratica si è diffusa esponenzialmente, grazie ad abili professionisti e agli sviluppi tecnologici che hanno facilitano le tecniche di riproduzione assistita e ridotto le distanze geografiche. Questo fenomeno sociale ha spinto l’evoluzione del quadro giuridico in cui si svolgono gli accordi internazionali di maternità surrogata. In questo ambito il diritto internazionale privato, in prima linea nel recepire gli effetti di atti e norme stranieri, si trova immediatamente coinvolto. Questo articolo si pone come obiettivo quello di osservare in che modo il diritto si è adattato a tale cambiamento.

Surrogacy is a forbidden practice in Italy, but the possible access to an international offer of surrogacy services relativizes this prohibition. Il the past twenty years, this practice spread exponentially, with the help of skilful entrepreneurs and technological developments that facilitated assisted reproduction and narrowed distances between States. This phenomenon also pushed for an evolution of the normative framework in which international surrogacy agreements take place. Within this context, private international law techniques are at the forefront, since they determine the conditions under which foreign acts and norms are welcomed within the legal system. This article aims at observing how legal solutions evolve in order to adapt to this challenging social context.

 

* Assegnista di ricerca, Università Bocconi

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

di Alice Margaria*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

 

* Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Da Bologna una svolta storica verso gli effetti pieni dell’adozione in casi particolari

di Angelo Schillaci

1.
Pubblichiamo l’importante decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Bologna (est. Pres. Spadaro) ha affermato, per la prima volta a quanto consta, che l’adozione in casi particolari di cui all’articolo 44 legge n. 184/1983 instaura legami di parentela ulteriori rispetto a quello con il solo genitore adottante.

Si tratta di una pronuncia assai rilevante, che segna un ulteriore passo in avanti nel (lungo) cammino verso la piena e completa affermazione del principio dell’unicità dello status di figlio, ormai consacrato dall’art. 74 del codice civile, a seguito della cd. riforma della filiazione del 2012/2013 (legge n. 219/2012 e d. lgs. n. 174/2013).

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Una e indivisibile: da Bologna a Trento, le mamme non possono cambiare

Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Trento ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trento di trascrivere fedelmente e integralmente l’atto di nascita di una minore, formato a Bologna con l’indicazione di due madri.

Il decreto trae origine dalla controversia tra una coppia di mamme – difese dall’Avvocato Michele Giarratano, che ringraziamo per averci inviato la decisione – e il Comune di Trento. A seguito della nascita della loro figlia a Bologna, le due madri ottenevano – dal locale Ufficiale dello stato civile – la formazione di un atto di nascita recante l’indicazione di entrambe e l’attribuzione alla bambina del doppio cognome. Ricevuto l’atto dal Comune di Bologna, l’Ufficiale di stato civile del Comune di Trento – luogo di residenza delle due donne – non solo trascriveva il suddetto atto parzialmente (indicando cioè come madre unicamente la partoriente) ma eliminava dall’atto di nascita anche il secondo cognome. L’identità personale della minore veniva così doppiamente lesa, con riguardo sia all’ascendenza che all’identificazione tramite doppio cognome.

Secondo il Tribunale di Trento – che segue il recente orientamento conforme del Tribunale di Rovereto e della Corte d’Appello di Trento –  tale condotta dell’Ufficiale dello stato civile è illegittima, giacché il d.P.R. n. 396/2000 in nessun luogo attribuisce all’Ufficiale dello stato civile il potere di intervenire su un atto di nascita formato in altro Comune della Repubblica: l’unico caso nel quale è consentito tale sindacato è in sede di controllo di conformità all’ordine pubblico in occasione della trascrizione di un atto formato all’estero. Al di fuori di questa ipotesi, l’unico strumento per ottenere la modifica sostanziale di un atto di stato civile già chiuso – al di là della correzione di errori materiali, consentita all’ufficiale che lo ha formato – è il procedimento giudiziale di rettifica disciplinato dagli artt. 95 ss. del d.P.R. n. 396/2000. Diversamente argomentando, come evidente, si darebbe peraltro luogo ad una inaccettabile situazione di incertezza nella circolazione degli status e delle identità nel territorio della Repubblica.

Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata

 

di Gabriella Luccioli *

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’autrice commenta la sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the judgment issued by the Italian Supreme Court, Plenary Session, on May 8th 2019, n. 12193.

* Già Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione

 

(contributo destinato a GenIUS 2020-1)

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Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione

 

di Sara Tonolo *

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Le difficoltà concernenti il riconoscimento degli atti di filiazione esteri, per effetto della natura di ordine pubblico del divieto di surroga di maternità, previsto dall’art. 12 l. 40/2010, determinano la necessità di esplorare possibili alternative quali ad esempio il proposto adattamento delle norme nazionali in tema di adozione. L’articolo esamina tali soluzioni e le criticità ad esse connesse alla luce del principio di continuità degli status e dei diritti fondamentali di figli e genitori.

The difficulties concerning the recognition of foreign parentage acts, due to the public policy nature of the prohibition of surrogacy, provided for by Article 12 Law 40/2010, determine the need to explore possible alternatives such as the proposed adaptation of national rules on adoption. The article examines these solutions and the related critical issues in the light of the principle of cross-border continuity of status and of the fundamental rights of children and parents.

* Professoressa Ordinaria di Diritto internazionale, Università degli Studi di Trieste

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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«From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d’intenzione

di Silvia Izzo*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status di figlio d’intenzione per analizzare, oltre ai profili processuali della decisione, la disciplina e l’evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.

The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the procedure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian legal system in case of refusal of the named transcription.

 

* Professoressa Associata di Diritto processuale civile, Università di Cagliari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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I due padri tra ordinanza di rimessione e sezioni unite della Cassazione

di Massimo Dogliotti*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’Autore commenta la sentenza in cui la Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 8 maggio 2019, n. 12193) ha giudicato su una coppia maschile (i “due padri”) che avevano chiesto la trascrizione in Italia di un provvedimento del giudice canadese con cui si affermava la genitorialità di entrambi rispetto ad un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata. L’Autore si sofferma, in particolare, sull’impiego contraddittorio dell’istituto dell’ordine pubblico operato da parte delle sezioni unite per motivare il diniego della trascrizione.

The Author provides a comment on the decision issued by the Italian Court of Cassation on May 8th 2019, n. 12193. The case concerns a male couple who had requested the transcription in Italy of a Canadian judge’s order stating the parenting of both of them with respect to a child born abroad through surrogacy. The author dwells particularly on how contradictory was the reference to the public policy clause made by the Court to justify the refusal of the transcription.

 

*Magistrato della Corte di Cassazione e Professore di Diritto di Famiglia, Università degli Studi di Genova

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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