ricongiungimento familiare/MERITO

Corte d’Appello di Firenze, decreto del 6 dicembre 2006 (CONFERMATA DA CASS 6441/2009) CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA CONVIVENTE MORE UXORIO CON CITTADINO NEOZELANDESE DELLO STESSO SESSO COL QUALE AVEVA REGISTRATO UN’UNIONE CIVILE IN NUOVA ZELANDA – DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – ESCLUSIONE – COMPATIBILITA’ CON L’ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE – ESCLUSIONE

In tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, non può essere qualificato come “familiare” ai sensi della normativa italiana, in quanto tale nozione è delineata dal legislatore nazionale in via autonoma, una diversa nozione includente le unioni dello stesso sesso dovendosi ritenere contraria all’ordine pubblico italiano.

RIF. NORMATIVI: art. 29, comma 1o, d. lgs. n. 286/1998.

PUBBLICATA IN:
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2007, I, 1171 con nota di V. DE LISA Ricongiungimento familiare di coppia omosessuale.
Famiglia e diritto 2007, 1040 con nota PASCUCCI Coppie di fatto. Un limite al ricongiungimento familiare?

RIFORMA:  Tribunale di Firenze, decreto del 4 luglio 2005 CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA CONVIVENTE MORE UXORIO CON CITTADINO NEOZELANDESE DELLO STESSO SESSO COL QUALE AVEVA REGISTRATO UN’UNIONE CIVILE IN NUOVA ZELANDA – DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – SUSSITENZA

In tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, deve essere qualificato difatti come “familiare” in forza degli artt. 24 e 65 l. 218/1995, non apparendo certamente contrario all’ordine pubblico, poiché é pacifico nel nostro ordinamento che la coppia di fatto omo o etero sessuale non solo ha una rilevanza sociale, ma ha ottenuto anche specifici riconoscimenti giuridici, da ultimo nella legge 154/2001; l’art. 30 lett. c) del t.u. sugli stranieri deve essere interpretato, in ragione di una lettura della norma costituzionalmente orientata nel senso che il permesso di soggiorno deve essere riconosciuto anche al convivente.

RIF. NORMATIVI: art. 30, d. lgs. n. 286/1998, 24 e 65 l. 218/1995, 2 Cost.

PUBBLICATA IN:
Riv. dir. int. priv. proc., 2007, 144.

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