Categoria: omo-transfobia

Grande Chambre: nel Caso Macaté contro Lituania la Cedu affronta la questione della raffigurazione di coppie same sex in libri per bambini

di Lorenzo Micheleucci

 

La sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Macaté c. Lituania (ricorso n. 61435/19), pubblicata il 23 gennaio 2023, presenta elementi di grande novità in materia di libertà d’espressione, per come sancita dall’art. 10 CEDU, con un’attenzione particolare alle restrizioni che la stessa può subire da parte degli Stati della Convenzione, in ragione di misure necessarie alla protezione della morale ai sensi del secondo paragrafo. Nel dettaglio, per la prima volta la Corte ha trattato di restrizioni imposte alla letteratura per bambini in caso di tematiche concernenti le relazioni tra persone dello stesso sesso, pronunciandosi per l’illegittimità di limitazioni della libertà di espressione adottate da uno Stato. Una scelta decisamente incisiva nella sfera parzialmente discrezionale del singolo Stato, rafforzata, oltretutto, dal voto unanime dei giudici di Strasburgo in merito alla piena violazione dell’articolo 10.

In breve, oggetto della vertenza è un libro per bambini in lingua lituana (tradotto in inglese “Amber Heart”) composto da diversi racconti, tra cui due aventi anche ad oggetto l’innamoramento tra due personaggi dello stesso sesso. L’autrice, Neringa Dangvydė Macatė, era una scrittrice professionista e specialista in letteratura per bambini, oltreché attivista per i diritti LGBTI+ apertamente omosessuale, purtroppo deceduta il 21 marzo 2020, prima di venire a conoscenza della pronuncia favorevole al suo ricorso.

Il libro di fiabe in questione, nonostante fosse il frutto di un progetto approvato con finanziamenti del Governo lituano e pubblicato dall’Università Lituana di Scienze della Formazione, a seguito di diverse polemiche da parte di esponenti politici e di indagini espletate da un’apposita autorità di vigilanza, veniva dapprima sospeso nella pubblicazione ed in un secondo momento censurato attraverso l’apposizione obbligatoria su ogni copia della dicitura “sconsigliato ai minori di anni 14”, sulla base di una legge sulla protezione dei minori che considera pericolose per i minori tutte le informazioni accessibili al pubblico che incoraggino forme di matrimonio o famiglia differenti da quelle previste dal Codice civile lituano o dalla Costituzione.

Analizzando nello specifico l’azione dello Stato lituano alla luce dell’art. 10 § 2 CEDU, la Corte ha ricostruito (more…)

Hate Crimes, Social Media and Criminal Law. Hints on the Recent Italian Legislative Proposal Against Incitement to Discrimination and Hate

di  Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti, oltre ai crimini d’odio razziale e religioso, anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta una attenta analisi dei profili criminologici con particolare riferimento al rapporto fra crimini nonché discorsi d’odio e realtà dei social media, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili. Il saggio si conclude interrogandosi sull’effettività della riforma rispetto ai crimini d’odio in rete.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which, beyond racial and religious hate crimes, homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Dealing deeply with the criminological profiles with particular reference to the relationship between hate crimes and hate speeches and the reality of social media, the essay develops some reflections on the recent Italian legislative proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons. The essay concludes wondering about the effectiveness of the reform with regard to online hate crimes. 

* Professoressa Associata di Diritto Penale, Università di Sassari

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Le persone omosessuali e transgender in carcere e il tempo immobile del Covid19


di  Fabio Gianfilippi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo analizza la condizione delle persone omosessuali e transgender nel sistema penitenziario italiano, anche alla luce delle tutele antidiscrimnatorie introdotte in questa materia in sede di riforma dell’ordinamento penitenziario nell’anno 2018 e già oggetto di alcune prime pronunce giurisdizionali, interrogandosi sulla difficile stagione del carcere chiuso durante l’ormai lungo tempo dell’emergenza sanitaria da COVID19 e sulle ricadute sulla quotidianità penitenziaria per le persone LGBT+ detenute nelle sezioni separate istituite per la loro protezione.

The paper illustrates the condition of homosexual and transgender inmates in the Italian penitentiary system, against the backdrop of the relevant anti-discrimination provisions introduced in 2018 – that have already been reviewed in some case law – and taking into account both the difficulties caused by the closed prison regime throughout the long-lasting COVID-19 related health emergency and its effects on the daily penitentiary life for LGBT+ persons that are detained in separate sections established for their protection.

* Magistrato, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans

di  Nausica Palazzo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo tenta di ricostruire in chiave critica l’approccio dei sistemi giuridici contemporanei, in particolare europei, al riconoscimento dell’identità di genere (RGIG). La comunità trans gode di una insufficiente protezione giuridica. Ciò è conseguenza diretta dell’approccio dei sistemi giuridici occidentali all’elevazione delle identità al piano del giuridico, approccio che ad oggi utilizza identità singolari anziché plurali, statiche anziché fluide. Da ciò consegue l’esclusione dalla protezione e egida del diritto di soggetti esibenti identità non conformi. Dal punto di vista procedurale, un simile approccio si traduce nella creazione di tutta una serie di requisiti per ottenere il RGIG che, a più attenta analisi, difficilmente si giustificano dal punto di vista dell’interesse pubblico. Si pensi in particolare al requisito della sterilizzazione forzata o della riassegnazione chirurgica del sesso – insieme di requisiti che il contributo inquadra in termini di “sanzione” per aver attraversato i confini del genere dato nonché “misura preventiva” volta a impedire futuri attraversamenti. A partire da tali premesse, il saggio affronta in primis il tema della rilevanza giuridica delle identità attraverso il prisma delle teorie queer; di qui si prefigge analizzare il costo di categorie giuridiche “non inclusive” – per come sopra definite – nel contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo; a seguire, il contributo offre una breve disamina del principio di autodeterminazione come principio cardine della disciplina giuridica il RGIG; segue una breve analisi della sua diffusione nel contesto europeo e della sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il quinto paragrafo, infine, tenta di tirare le somme, procedendo alla riscrittura di un estratto del famoso caso Hämäläinen per dimostrare come il diritto possa efficacemente inglobare i postulati delle teorie queer, senza che il queer si traduca in mera decostruzione di processi iusgenerativi.

The present paper seeks to critically assess the contemporary approach to legal gender recognition. The trans community is insufficiently protected by the law: too often policymakers are unaware or willingly ignoring the cost that categorizations reflecting static – as opposed of fluid –, singular – as opposed of multiple – identities impose on group “outsiders”. A similar approach has resulted in the establishment of a plethora of conditions to obtain legal gender recognition. On careful examination, these conditions hardly withstand scrutiny. A major example concerns practices involving sterilization o sex reassignment procedures: such practices yield a profound impact on human bodies. Such an impact should more correctly be framed in terms of ‘punishment’ for having trespassed the boundaries between genders, as well as a wall to prevent that person from making her choice reversible. Based on this premise, the paper first explores the topic of legal categorizations through the lens of queer theory; it then moves to analyze the cost insufficiently inclusive categories impose on group outsiders unable to align with the dominant understanding of identity underlying a certain category; it then takes the European Convention of Human Rights as a case study to demonstrate how this approach is detrimental to the trans community, and particularly to individuals unwilling to undergo gender reassignment procedures; section 4 explicates the many advantages of an approach to legal gender recognition based on self-determination. Ultimately, section 5 takes stock of the discussion and moves to rewrite a passage in the Hämäläinen decision, to illustrate how queer tenets can be effectively embedded into the law, without ‘queer’ implying a mere deconstruction of jurisgenerative processes.  

* Postdoctoral Fellow, Hebrew Unversity of Jerusalem

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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Il difficile connubio tra tradizione ed innovazione nella tutela dei diritti delle persone LGBT in Asia. Le esperienze di Taiwan, Giappone ed Indonesia a confronto


di  Giacomo Giorgini Pignatiello*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Con l’erompere del XXI secolo la retorica degli asian values sembra scolorire a fronte delle molteplici vie con le quali i diversi sistemi giuridici orientali hanno inteso affrontare il tema della realizzazione dei diritti umani ed in particolare, nel caso che qui occupa, dei diritti delle persone LGBT. Il presente contributo tenta dunque di ricostruire, in prospettiva comparata, il quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale di diversi ordinamenti giuridici (Taiwan, Giappone e Indonesia), espressione delle differenti tendenze nello sviluppo del rapporto tra potere pubblico e diritti delle persone LGBT nel contesto del mondo asiatico.

At the beginning of the 21st century,the Asian values rhetoric is almost at a dead end. Several eastern legal systems experienced different ways and levels in the implementation of fundamental rights, and particularly LGBT rights. The present contribution aims at drawing the legal framework, case law, and doctrinal debate of several countries (namely Taiwan, Japan, and Indonesia), which reveal different ongoing tendencies in Asia as for the development of the relationship between public power and LGBT rights.”

* Dottorando di ricerca in diritto pubblico comparato, Università di Siena

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo


di  Alessandro Cirelli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.>

This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.

* Avvocato, Foro di Rimini

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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“Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo”

Il giorno 1 luglio dalle ore 15.00 si svolgerà, per iniziativa di GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, un webinar sul disegno di legge cd. Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.

Il webinar, introdotto da Pina Palmeri (Condirettrice di GenIUS) e coordinato da Angelo Schillaci (Università di Roma “Sapienza”), sarà strutturato in tre panel. Nel primo, penalistico, interverranno Giovanni Fiandaca (Università degli studi di Palermo) e Luciana Goisis (Università degli studi di Sassari); nel secondo, costituzionalistico, interverranno Gaetano Azzariti (“Sapienza” Università di Roma) e Mia Caielli (Università degli studi di Torino); nel terzo, di taglio filosofico-giuridico, interverranno Isabel Fanlo Cortés (Università di Genova) e Alessio Lo Giudice (Università degli studi di Messina). Le conclusioni saranno affidare a Marco Pelissero (Università degli studi di Torino).

L’auspicio è quello di fornire alla comunità scientifica e al dibattito pubblico un’occasione di riflessione su un tema di strettissima attualità, mettendo a confronto diverse prospettive disciplinari ma anche diversi punti di vista.

Il webinar potrà essere seguito su Zoom (al link indicato in locandina) o in diretta sulla pagina Facebook di Articolo29.

Vi aspettiamo!

 

 

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità

di Daniel Borrillo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

La recente preoccupazione per l’ostilità nei confronti dei gay e delle lesbiche modifica il modo in cui la questione è stata finora affrontata. Invece di concentrarsi come in passato sullo studio del comportamento omosessuale in quanto deviante, l’attenzione viene ormai posta sulle ragioni che hanno portato a considerare come deviante proprio questa forma di sessualità: lo spostamento dell’oggetto d’analisi verso l’omofobia corrisponde ad un cambiamento tanto epistemologico che politico. Epistemologico, dal momento che non si tratta tanto di conoscere o di comprendere l’origine e il funzionamento dell’omosessualità, quanto di analizzare l’ostilità suscitata da questa specifica forma di orientamento sessuale. Politico, poiché non è più la questione omosessuale (in fin dei conti banale dal punto di vista istituzionale) ma proprio la questione omofobica che merita oggi di essere affrontata in quanto tale.

The recent concerning about hostility towards gays and lesbians impacts on the way the issue has been dealt with so far. Instead of focusing as in the past on the study of homosexual behavior as it is deviant, attention is now placed on the reasons that led to considering this form of sexuality as deviant: the shift of such a focus towards homophobia corresponds to an epistemological as well as a political change. An Epistemological matter, since it is not so much a question of knowing or understanding the origin and functioning of homosexuality, but to analyze the hostility aroused by this specific form of sexual orientation. A political matter, since it is no longer the homosexual question (ultimately banal from an institutional point of view) but precisely the homophobic question that deserves to be addressed as such today.

Sommario
1. Introduzione – 2. La questione omofobica – 3. La doppia dimensione dell’omofobia – 4. L’origine della violenza – 5. L’invisibilità come violenza – 6. L’omofobia interiorizzata – 7. Conclusione – 8. Bibliografia.

* Université de Paris X Nanterre

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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NH v Lenford: One Further Step in the Continuing Evolution of Sexual Orientation Non-Discrimination Rights Before the European Union

di Frances Hamilton*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il caso NH c. Lenford riguarda le dichiarazioni rilasciate da un avvocato nel corso un’intervista radiofonica, dalle quali si evinceva che egli non avrebbe mai assunto nel suo studio legale una persona omosessuale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha stabilito che quella condotta è contraria alla pertinente normativa europea che vieta la discriminazione sul lavoro, sebbene le dichiarazioni incriminate non fossero inerenti ad una procedura di assunzione effettivamente in corso. Sia la Corte di giustizia, sia successivamente la Corte di cassazione italiana (nel dar attuazione alle indicazioni provenienti dai giudici dell’Unione) hanno ritenuto che fosse rilevante il fatto che la persona che aveva rilasciato tali dichiarazioni esercitasse un’influenza rilevante sulla politica di assunzione dello studio e che un risarcimento fosse dovuto ai ricorrenti nel procedimento a quo – l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (l’”Associazione”), una no profit che rappresenta gli interessi generali degli avvocati LGBTI – anche in assenza, nel caso in questione, di una vittima specifica. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori, secondo cui l’orientamento sessuale occuperebbe uno degli ultimi posti nella gerarchia delle caratteristiche protette dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’UE in materia di divieto di discriminazione, questo articolo sostiene che NH c. Lenford rappresenta un passo in avanti nella continua evoluzione della tutela delle persone LGBT rispetto al principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea. Un aspetto che l’articolo in ultimo approfondisce riguarda la situazione post-Brexit nel Regno Unito. Se infatti la normativa dell’UE pre-esistente e già trasposta nel corpo legislativo del Regno Unito sarà mantenuta, la legislazione dell’UE e le sentenze della CGUE successive non troveranno applicazione. Tuttavia, l’accordo commerciale e di cooperazione (“TCA”) raggiunto tra il Regno Unito e l’UE include la protezione dei diritti umani, una clausola di “non regressione” ed una di riequilibrio per quanto riguarda il lavoro e la politica sociale, e quindi, consentirà all’UE e al Regno Unito di continuare, anche se in modo limitato, a influenzarsi a vicenda.

The facts of NH v Lenford concerned statements made by a senior lawyer in a radio interview, which suggested that he would never hire a gay person to work in his law firm, nor wish to use the services of such a person. The Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) determined that this contravened relevant legislation prohibiting discrimination in employment, even though the statements were made without a recruitment procedure being underway. The CJEU and the Italian Court of Cassation when implementing the CJEU judgment both found that the person making such statements was influential on the firm’s recruitment policy and that compensation was payable to the applicants – the Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (the ‘Associazione’), a non-profit organization representing the general interest of LGBT lawyers – even in the absence of an individual victim. Contrary to the suggestion of other authors, that sexual orientation discrimination is low down the hierarchy of protected characteristics before the EU legislation and CJEU, this article argues that NH v Lenford demonstrates a further step in the continuing evolution of LGBT non-discrimination rights before the European Union. Following Brexit whilst existing EU laws already translated into the UK legislative cannon will be retained, further EU legislation and rulings from the CJEU will not apply to the UK. The Trade and Cooperation Agreement (‘TCA’) reached between the UK and EU includes protection of human rights, a ‘non-regression’ and re-balancing clauses with regards to labour and social policy, and thus, enables the EU and UK continuing, albeit limited, influence on each other.

* Associate Professor in Law, University of Reading

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Hate Crimes in a Comparative Perspective. Reflections on the Recent Italian Legislative Proposal on Homotransphobic, Gender and Disability Hate Crimes

di Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta la ricostruzione comparatistica, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Having completed the comparative survey, the essay develops some reflections on the recent Italian proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons.

Sommario

1. Introduction. Hate crimes. – 2. The comparative perspective. – 3. The Italian legislative framework. A de iure condendo proposal regarding homotransphobic, gender and disability hate crimes. – 4. The recent bill approved in the Italian Chamber of Deputies. – 5. Conclusion. The need for legislative intervention in the light of international documents and the recent jurisprudence of the ECtHR, as well as victimological data.

* Professoressa Associata di Diritto penale, Università degli Studi di Sassari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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L’omo-transfobia diventa reato: opinioni a confronto sul testo approvato alla Camera

Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line  Giustizia Insieme sul progetto di legge sulla omotransfobia approvato alla Camera, dal titolo L’omo-transfobia diventa reato: la Camera dà il via libera – B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro -. Una pregevole iniziativa per approfondire la conoscenza del testo approvato alla Camera, e che arriverà nei prossimi mesi in Senato, che ospitiamo e proponiamo nell’ambito di una utile collaborazione fra portali e siti che si occupano di diritto e diritti.

Forum a cura di Corrado Caruso e Vincenzo Militello 

Al crocevia del delicato confronto fra tutela delle condizioni personali da forme di discriminazione e rispetto della libertà di espressione, e intervenendo in una materia dove l’aspirazione alla determinatezza delle condotte penalmente illecite si scontra con notevoli problemi di sottostanti intese socio-valutative ampiamente condivise, l’approvazione alla Camera, lo scorso 4 novembre,  del testo che contrasta le svariate forme che possono dare volto alle discriminazioni anche violente nei confronti di persone Lgbt e con disabilità rappresenta un importante passaggio in un dibattito politico-giuridico avviato da più legislature.
L’occasione è sembrata opportuna per stimolare una riflessione aggiornata da parte di studiosi che, da prospettive tanto costituzionalistica – Benedetta Liberali e Angelo Schillaci – quanto penalistica – Luciana Goisis e Giandomenico Dodaro -, hanno variamente già incrociato le questioni sul tappeto. Le diverse prese di posizione che seguono concordano sull’importanza sotto molteplici profili delle prospettate modifiche, che allineano il nostro ordinamento al contesto sovranazionale ed internazionale e in qualche caso (come in relazione alla tutela nei confronti della disabilità) lo fanno risaltare rispetto ad altre soluzioni nazionali, pur senza tacere delle incognite di interventi normativi che ampliano le possibili accezioni della nozione di discriminazione, specie se corredate dall’intervento del diritto penale.

C.C. e V.M.

VAI AL FOCUS PUBBLICATO DALLA RIVISTA GIUSTIZIA INSIEME

Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

di Giacomo Viggiani*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti co-finanziati dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the repression of these crimes and the situation of victim support services.

 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di  Angioletta Sperti*

Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vicende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implicazioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la garanzia del divieto di discriminazione.

Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece) and Supreme Court of England and Wales (Lee) have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondiscrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of nondiscrimination.

*Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pisa
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Tribunale di Roma: è legittimo il boicottaggio commerciale di radio che ospita interventi omofobi

Con ordinanza del 30 aprile 2019 il Tribunale di Roma ha ritenuto che sia legittimo, in quanto esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero, il reiterato invito da parte di una associazione lgbti al boicottaggio commerciale di una emittente radiofonica che aveva mancato di dissociarsi da frasi omofobe espresse da un conduttore.
Durante una trasmissione, il conduttore dell’emittente romana Radio Globo aveva affermato di provare “ribrezzo” di fronte a due uomini che si baciano. L’associazione capitolina Gay Center aveva invitato per conseguenza l’emittente radiofonica a dissociarsi e tuttavia quest’ultima in un comunicato stampa aveva affermato che l’espressione del conduttore rientrerebbe nella libera manifestazione del pensiero, suscitando com’era prevedibile la reazione dell’associazione e di vari esponenti del movimento lgbti, con l’invito agli ascoltatori e agli sponsor commerciali di boicottare l’emittente.
In carenza di una disciplina interna in materia di omofobia, che consenta di verificare se sia legittimo utilizzare mezzi di comunicazione di massa per propagandare “disgusto” nei confronti di una intera categoria di cittadini, il tribunale romano, preso comunque atto che erano terminate nel contempo le reciproche condotte, dichiarava cessata la materia del contendere, affermando, ai fini della decisione sulle spese in base al principio di soccombenza virtuale, la piena legittimità dell’invito a boicottare commercialmente l’emittente.
Il boicottaggio commerciale di aziende coinvolte in atteggiamenti omofobi, transofobi, antisemiti, razzisti o sessisti, è dunque pienamente legittimo. Si tratta d’altra parte di pratica sempre più diffusa in tutto il mondo occidentale, al fine di prevenire condotte discriminatorie o istigazione all’odio antisemita, razziale o omofobo, ed in alcuni noti casi ha avuto un impatto notevole sulle scelte comunicative di grandi aziende. Così come è legittimo da parte dei cittadini, anche riuniti in associazioni, orientare le proprie scelte quali consumatori sulla base anche di scelte etiche, è legittimo che associazioni esponenziali reagiscano a pratiche dirette a diffondere l’odio, punendo commercialmente che le diffonde. Una questione non irrilevante in una fase storica in cui l’istigazione all’odio e al “disgusto” si pone prepotentemente al centro del dibattito pubblico. [M.G.]

(ringraziamo Fabrizio Marrazzo per l’invio del provvedimento)

When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Maryset Mango*

Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.

Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.

*University of Milan, and Legal Protection Officer
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

 

di Antonella Madeo*

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.

*Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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Lezioni americane: dalla libertà d’opinione alla rilevanza penale dell’omofobia

2011-12-13 13.38.31

Partendo da una sentenza della Corte Suprema messicana, richiamando alla mente due interventi coevi, uno della Cedu ed uno della Suprema Corte del Canada, si assiste ad un tracciato, disegnato da diverse realtà giurisprudenziali, di isolamento dei discorsi d’odio, eradicando gli stessi dalle tutele offerte dal diritto alla libera manifestazione del pensiero. Il principio di fondo che si ricava è che una società democratica trova pieno compimento della sua missio proprio nella tutela della dignità umana che, nel caso di specie, viene aggredita da un esercizio aberrante di un diritto che, portato all’estremo, scivola dal crinale della legittima manifestazione di una opinione ad incitamento all’odio.

di Luca Morassutto

Quaerens me sedisti lassus
Dies irae

1. Una legge contro l’omofobia limiterebbe la libera manifestazione del pensiero? 2. Il principio di diritto di cui alla sentenza della Suprema Corte de Justicia messicana 3. Il fatto 4. La strada tracciata dalla Primera Sala: espressioni omofobe come una categoria di manifestazione di idee discriminatorie e di discorsi d’odio – l’enfatizzazione delle categorie sociali 5. Le conclusioni a cui perviene la Primera Sala 6. Intersezioni giurisprudenziali: il caso Vejdeland ed altri contro Svezia 7. Corte Suprema del Canada: Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott ed il principio secondo cui la manifestazione delle idee ed il sentimento religioso non sono valori assoluti privi di bilanciamento 8. Il Caso Italia: “non la verità, ma quello che si sono immaginati”

 

Eppure  persino il Cristo si è seduto stanco presso il pozzo di Sicar all’ora sesta. Stanchezza che di contro i movimenti anti diritti civili paiono non ravvisare. Forse chi si è seduto, questa volta pigro e svogliato, si badi bene sicuramente non stanco, è una intera classe politica che ad oggi non è stata in grado di cogliere l’istanza di protezione da reati omo-transfobici che una minoranza costituzionalmente tutelata, da tempo avanza. Chi si è seduto stanco, sicuramente deluso, è parte di quel movimento lgbt, non locale ove ottimamente si opera ma nazionale, che trova non poche difficoltà nell’interloquire sui due macro temi fondamentali: matrimonio egualitario e legge contro l’omofobia. (more…)