Categoria: orientamento sessuale

Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all’identità personale

prideNon sempre le informazioni che la stampa diffonde sulle sentenze emanate dalla Corte di cassazione rendono fino in fondo l’idea dell’impatto di una certa decisione sul nostro sistema giuridico. Come dimostra l’Autore, una sentenza che la stampa italiana aveva menzionato esclusivamente per un obiter in cui la Corte definisce il Gay Pride come un evento “del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”, cela in sé due importanti spunti ermeneutici concernenti l’art. 97, 1° co., l. dir. aut. in materia di limiti alla circolazione dell’immagine. Da un lato, la Cassazione chiarisce l’espressione legislativa di “fatto o avvenimento di interesse pubblico”, affermando come un «avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso». Dall’altro lato, la Corte apre implicitamente alla possibilità di considerare l’identità personale e la dignità della persona come limiti insuperabili alla circolazione dell’immagine altrui anche nei casi in cui a tal fine non è necessario il consenso della persona ritratta.

di Francesco Bilotta*

La sentenza della Corte di cassazione n. 24110/2013 ha meritato gli onori della cronaca – come spesso accade in Italia – per un obiter contenuto nella motivazione[1]. In un passaggio della decisione, la Suprema Corte qualifica il Gay Pride come un evento che “unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sé del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”. Si potrebbe discutere a lungo su questa affermazione, considerandola da diverse angolazioni: cosa vuol dire l’espressione “costume sessuale”? Oppure, è proprio vero che al centro del Gay Pride vi sia un costume sessuale? O ancora – in termini più strettamente giuridici – perché c’è bisogno di ribadire che è del tutto lecita una manifestazione pubblica che è espressione del diritto di riunione, tutelato dall’art. 17 Cost.?[2] E se i soli limiti costituzionali a tale diritto sono la sicurezza e l’incolumità pubblica, che senso ha affermare che non vi è alcuna intrinseca negatività? Nonostante l’interesse per ciascuna di queste domande, finiremmo per concentrarci solo su un aspetto marginale della decisione. Piuttosto, vale la pena sottolineare (more…)

Matrimonio tra persone dello stesso sesso e denaturalizzazione della norma. Elementi di riflessione a partire dal dibattito francese sul «Mariage pour tous»

Mariage pour tous Lyon 14

Il «mariage pour tous» e la Francia: un’analisi attenta della gestazione e della nascita di una legge che ha coinvolto per mesi un Paese intero. La sociologa Sara Garbagnoli ci racconta da Parigi il movimento in favore dell’apertura del matrimonio, gli ondeggiamenti ed i ripensamenti degli intellettuali e del Partito socialista, i passaggi parlamentari ed il problema dell’obiezione di coscienza dei sindaci (poi definitivamente superato dalla Corte costituzionale), le reazioni della Conferenza episcopale francese, le «Manif pour tous» e l’ascesa della sua eccentrica leader Frigide Barjot, i gruppi di estrema destra e le aggressioni omofobe, la perseveranza della Guardasigilli Christiane Taubira e le critiche della filosofa Beatriz Preciado, per una legge che segna un passaggio dirimente e che attira comunque anche critiche, in particolare per la mancata apertura della procreazione medicalmente assistita (che resta consentita alle sole coppie eterosessuali con problemi di sterilità), per la mancata previsione di una presunzione di genitorialità nel corso del matrimonio, per la carenza di regolamentazione della gestazione di sostegno. Ed in effetti l’argomento della difesa della filiazione biologica sembra sostituire nel dibattito pubblico i vecchi argomenti della difesa del preteso ordine naturale della famiglia. Con questo intervento, ARTICOLO29 inizia ad ospitare alcuni contributi di approfondimento sociologico e filosofico sui temi della tutela giuridica dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.(MG).

di  Sara Garbagnoli[1]

Intervento presentato il 21 giugno 2013 al convegno organizzato da Rete Lenford e Amnesty International ai Cantieri della Zisa nell’ambito del Palermo Pride.[2]

 

Ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi chiesto di intervenire a questa giornata di studio dedicata a «Il diritto di famiglia tra natura e diritto: Francia, Regno Unito e Italia a confronto». Ho accettato con non poca apprensione l’invito rivoltomi da Antonio Rotelli (non sono giurista e sono ancora dottoranda), ma anche con un grande piacere per ragioni certamente legate alle mie predisposizioni posizionali e alla mia traiettoria di vita (la mia non-eterosessualità, i miei interessi di ricerca – sto, infatti, svolgendo una ricerca presso l’Ehess di Parigi sulle resistenze istituzionali al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia).[3] Tuttavia, mi piace pensare che il fondo del mio interesse trascenda queste determinazioni e questi accidenti esistenziali e si motivi in ragione dell’importanza politica e analitica delle questioni che il tema della giornata solleva e che (le riassumerei così) riguardano e interrogano, da un lato, il modus operandi della norma sessuale  (more…)

Un nuovo passo avanti della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di discriminazioni delle coppe formate da persone dello stesso sesso

European Court of JusticeLa Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma che ai sensi della direttiva 2000/78 è discriminatorio negare alla coppia omosessuale unita in un Pacs alcuni benefici legati all’attività lavorativa concessi alle coppie coniugate ed arriva a questa conclusione affermando che il diverso trattamento concreta una discriminazione diretta. Sinora la comparazione tra matrimonio ed unioni civili era stata prospettata dalla Corte solo nei confronti della Unione registrata tedesca, riservata alle coppie omosessuali, mentre oggi si afferma la discriminazione diretta, che non ammette giustificazioni, anche per i Pacs, aperti sia alle coppie gay che eterosessuali. Se il diritto al matrimonio non verrà uniformemente garantito negli Stati membri, ciò apre forse le porte anche a una successiva evoluzione che affermi la discriminazione diretta fra coppie coniugate e coppie di fatto formate fra persone dello stesso sesso.

di Carmelo Danisi*

 1. Il caso

Con la  decisione del 12 dicembre 2013 nella causa C 267/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation francese, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) torna a interpretare la direttiva 2000/78 rispetto a una presunta discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Come è noto, tale direttiva stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro rispetto a una serie di caratteristiche personali, o meglio fattori di rischio, quali disabilità, religione o convinzioni personali, età e orientamento sessuale. Essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi tutti i benefici collegati all’attività lavorativa come, ad esempio, i giorni di congedo retribuiti. (more…)

Nota a Corte EDU, Vallianatos e altri c. Grecia

Zeus of Artemision, copper (ca. 460 B.C.)Con la decisione del 7 novembre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani ha giudicato illegittima la normativa greca che prevedeva unioni civili riservate soltanto a coppie formate da persone di sesso diverso, escludedo le coppie omosessuali, in quanto in contrasto con gli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti umani .

 di Lucilla Conte*

1. Il tema della decisione

Con la pronuncia in commento, Vallianatos e altri c. Grecia (Grande Chambre, ric. n. 29381/09 e n. 32684/09), 7 novembre 2013, la Grande Chambre della Corte EDU  ha giudicato in contrasto con gli articoli 14 e 8 della Convenzione EDU la normativa, introdotta in Grecia con legge n.3719/2008 denominata  “Riforme concernenti la famiglia, i figli e la società”.

Tale legge istituisce per la prima volta in Grecia la possibilità di contrarre unioni civili, riservandola tuttavia esclusivamente a persone di sesso diverso (il dettato della Sezione I è chiaro: «A contract between two different-sex adults governing their life as a couple (“civil union”) shall be entered into by means of a notarized instrument in the presence of the parties. The contract shall be valid from the date of which a copy of the notarized instrument is lodged with the civil registrar for the couple’s place of residence. It shall be recorded in a special civil register»).

La ratio della legge n.3719, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento, è quella di conferire un riconoscimento giuridico alle  unioni non matrimoniali – le quali rappresentano un modello relazionale affermatosi con un certa frequenza all’interno della società, e in rapporto al quale possono svilupparsi esigenze di tutela ulteriore (come quella del/dei figlio/i nati all’interno di tali unioni) cui il legislatore non intende restare indifferente. (more…)

Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità

2012-10-03 22.47.22La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di due madri affidatarie di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata di beneficiare del diritto al congedo di maternità, come previsto dal diritto dell’Unione. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, si sono già espressi i due avvocati generali, con opinioni tuttavia contrastanti. In gioco, sembra esserci non solo l’istituto della surrogacy, ma anche il senso e la funzione del congedo di maternità.

di Marco Balboni*

Il caso

Due giudici di due Stati membri dell’Unione europea hanno sollevato alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia al fine di sapere se il diritto dell’Unione impone il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a favore dei genitori del bambino nato in seguito a un contratto di maternità surrogata. La questione è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ma su di essa si sono già pronunciati i due Avvocati generali nei due rispettivi procedimenti. Mentre secondo l’Avvocato generale Wahl un tale diritto non può essere invocato in base al diritto dell’Unione (causa C-363/12, caso Z c. un Ministero ed il consiglio di amministrazione di una Comunity School – Conclusioni dell’avvocato generale), secondo l’Avvocato generale Kokott, almeno in caso di maternità surrogata legalmente effettuata, sia la madre surrogata che la madre affidataria hanno diritto al congedo di maternità (causa C-167/12, caso CD c. ST – Conclusioni dell’avvocato generale). Al di là di alcune differenze, i due casi pongono problemi sostanzialmente identici. Può quindi sorprendere la differenza di opinioni, (more…)

Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti (nota a Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013)

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Nel commentare il provvedimento del Tribunale di Genova del 30 ottobre 2013 (vedi la massima qui) che ribadisce l’orientamento ormai costante in giurisprudenza per cui l’omosessualità del genitore è irrilevante ai fini dell’affidamento dei minori, l’A. ricostruisce il quadro giurisprudenziale di merito e di legittimità, applicativo dei principi dell’interesse superiore del fanciullo e della bigenitorialità, in caso di controversie in ordine all’affidamento della prole, allorquando uno dei due genitori sia omosessuale._

 di Denise Amram*

Il caso e la decisione

La vicenda trae origine da una richiesta di modifica degli accordi di separazione consensuale tra le parti, volta a modificare l’affidamento della figlia ancora minorenne da condiviso a esclusivo in favore della madre, in ragione dell’orientamento sessuale del padre e dell’influenza che la convivenza di quest’ultimo con un uomo avrebbe esercitato nella vita della minore. Il padre resisteva avanzando la medesima richiesta di affidamento esclusivo.

Il Tribunale di Genova osserva che la richiesta di modifica parrebbe essere mossa da una accesa conflittualità tra le parti, confermata dalla minore in sede di ascolto.

Infatti, da un lato, la circostanza della convivenza dell’ex coniuge con un altro uomo era nota già all’epoca della separazione e, dall’altro, il rapporto padre-figlia non è risultato connotato da sopravvenute difficoltà tali da giustificare una modifica delle modalità dell’affidamento. Anzi, la minore parrebbe aver “accettato in modo tranquillo e positivo l’orientamento sessuale del padre, senza particolari problemi e pregiudizi”, descrivendolo come “un uomo attento e premuroso”. (more…)

Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso

2012-10-09 00.23.49Pubblichiamo il secondo provvedimento nella vicenda dell’affidamento di una bambina ad una coppia dello stesso sesso, con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 31 ottobre 2013, ha confermato l’affidamento autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 3 luglio 2013 (che in nota cita fra le sue fonti anche ARTICOLO29).
La motivazione chiarisce alcuni aspetti della vicenda, essendo inequivoco che l’affidamento sia stato disposto nei confronti di una coppia dello stesso sesso (e non di due singoli, come peculiarmente affermato da alcuni) con una decisione che, mentre è del tutto consueta in gran parte degli altri ordinamenti giuridici europei ed occidentali, assume carattere di novità assoluta per il nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale chiarisce d’avere verificato “la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”; la solidità della coppia emerge dunque come uno dei presupposti rilevanti per l’applicazione della misura.
I molti dubbi sull’opportunità della decisione dei servizi sociali e del giudice tutelare (che dà atto di un’indagine estremamente approfondita, come conviene in ogni caso di affidamento di minori) vengono fugati dalla (more…)

Per la prima volta in Italia affidata una minore ad una coppia dello stesso sesso

imageCon i due provvedimenti che pubblichiamo, del giudice tutelare del 3 luglio 2013 e del tribunale per i minorenni (ndr il provvedimento é in attesa di pubblicazione) i giudici emiliani hanno autorizzato per la prima volta l’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso.
Come rilevato dal Giudice tutelare, si tratta di un caso che nell’ordinamento giuridico italiano appare “connotato da assoluta novità”. Mentre era difatti principio consolidato, anche in ragione di decisioni della Corte europea dei diritti umani, l’irrilevanza dell’orientamento sessuale dell’affidatario (principio affermato per il caso di adozione, valido a maggior ragione in ipotesi di mero affidamento), si tratta nella specie del primo caso italiano di affidamento di un minore non al single ma alla coppia formata da due persone dello stesso sesso. (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

check pointLa Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)

Tutela delle unioni fra persone dello stesso sesso: gli accordi stragiudiziali per il danno da morte

2012-10-21 00.04.49Il portale ARTICOLO 29 si è dato tra i suoi compiti la ricostruzione delle regole già applicabili in tema di tutela dei diritti fondamentali in materia di orientamento sessuale e di identità di genere. Tali regole non si evincono soltanto dalle, poche, leggi vigenti e dalle decisioni dei giudici italiani ed europei, le quali creano precedenti che possono essere indicativi anche per le decisioni successive, ma anche da quanto emerge dall’attività che gli operatori del diritto svolgono stragiudizialmente raggiungendo accordi a tutela dei loro assistititi. Presentiamo dunque due casi nei quali le parti private (il convivente gay di una persona deceduta e la compagnia di assicurazione) hanno riconosciuto la rilevanza del rapporto di convivenza tra persone dello stesso sesso (MG).

di Laura Granata

La strada per il riconoscimento pieno dei diritti degli omosessuali è ancora irta di ostacoli, come si sa.

Similmente anche i diritti del convivente more uxorio gay, allorquando il proprio compagno/a muoia o riporti gravi lesioni in seguito ad un fatto illecito (per incidente stradale, per malasanità, etc.) sono spesso misconosciuti.

Tuttavia, ultimamente, qualche sporadica apertura è stata dimostrata da alcune compagnie di assicurazioni che hanno risarcito i danni subiti in proprio dal convivente more uxorio omosessuale, quale vittima secondaria, in seguito a due episodi di malasanità. (more…)

Corte costituzionale francese: i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso

2012-10-20 01.10.52(di Fabio Chiovini) Il Consiglio costituzionale francese con decisione del 18 ottobre 2013 ha dichiarato conformi a costituzione le disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nella parte in cui non prevedono alcuna possibilità per i sindaci o per i loro sostituti di ricorrere all’obiezione di coscienza e dunque rifiutarsi di celebrare tale matrimonio.

Quella dell’obiezione di coscienza da parte dei funzionari dello stato civile è una questione cha ha già avuto modo di porsi diverse volte in occasione dell’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei diversi ordinamenti giuridici europei. E ugualmente si è posta anche durante i dibattiti parlamentari degli scorsi mesi, che hanno infine portato all’approvazione della legge francese. Alcuni deputati dell’opposizione avevano infatti proposto di inserire nel testo, in maniera esplicita, la possibilità per i funzionari pubblici di rifiutarsi di celebrare il matrimonio. Nel caso in cui nessun altro funzionario del municipio si fosse reso disponibile a compiere tale atto, il Procuratore della Repubblica competente ne avrebbe dovuto designare uno d’ufficio. Mentre a Parigi si discutevano gli emendamenti dell’opposizione, a Strasburgo la Corte europea dei diritti dell’uomo dava un suo contributo “indiretto” al dibattito, certificando la conformità alla Convenzione della legge inglese che non prevede alcuna obiezione di coscienza relativamente alla celebrazione della civil partnership tra persone dello stesso sesso (Sentenza n. 51671/10, 15.1.2013). (more…)

Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

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Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)

Massachusetts: stessi diritti federali per i militari sposati con coniuge del proprio o dell’altro sesso

u s soldiers(di Antonio Rotelli) Con decisione del 2 ottobre 2013, la Corte distrettuale del  Massachusetts ha stabilito, sulla base del precedente della Corte suprema contro il DOMA del giugno scorso, che ai militari sposati con persone dello stesso sesso, siano essi in servizio o in pensione, devono essere garantiti gli stessi diritti e benefici federali ai quali accedono le coppie sposate eterosessuali.

Secondo la Corte, nel caso McLaughlin v. Hagel, “Le definizioni di «coniuge» e «coniuge superstite» nelle Sezioni 101(3) e (31) del Titolo 38 del Codice degli Stati Uniti in materia di benefici ai militari in servizio e in pensione sono incostituzionali in base al Due Process Clause del quinto emendamento, come applicati ai ricorrenti da parte del Department of Veteran Affairs che ha stabilito che le «prestazioni disciplinate dal Titolo 38 a beneficio dei veterani sono limitate alle coppie sposate di sesso opposto”. (more…)

Omogenitorialità biologica, intenzionale e sociale in una recente sentenza inglese

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La England and Wales High Court ha stabilito un precedente destinato ad avere importanti conseguenze sul concetto di paternità nelle famiglie omogenitoriali. Con la  pronuncia del 31 gennaio 2013, S. c. D. e E. e T. c. X. e Y., la Corte ha infatti riconosciuto a due uomini gay, che hanno donato il loro sperma a due coppie lesbiche, il diritto di far parte della vita dei loro figli biologici.

I fatti: S. e T., uniti sentimentalmente da tanti anni, accolgono la richiesta di D. ed E., una coppia lesbica che desidera avere un bambino ricorrendo allo sperma di un donatore. Le due coppie sono legate da forte amicizia e sono vicine di casa. Viene deciso che S. non sarà il padre formalmente ma, cosa per i due uomini più importante, lo sarà agli occhi del bambino. S. desidera infatti partecipare alla crescita del bambino come figura genitoriale di riferimento. Tuttavia, nessun accordo scritto viene stipulato tra le parti. Inizialmente i rapporti tra le due coppie restano ottimi e i bambini (poco dopo nascerà anche una sorella tramite lo stesso padre donatore) (more…)

Purché non se ne parli: la difesa dei diritti delle same sex couples nella sentenza Hollingsworth v. Perry

us supreme court di Graziella Romeo

Nel medesimo giorno in cui ha dichiarato incostituzionale il Defense of Marriage Act (Corte Suprema degli Stati uniti d’America, United States c. Windsor decisione del 26 giugno 2013), la Corte suprema ha reso la sentenza sulla cosiddetta Proposition 8 (Corte Suprema degli Stati uniti d’America, Hollingsworth e altri c. Perry e altri, decisione del 26 giugno 2013), ovvero l’emendamento costituzionale, adottato nel 2008 dallo Stato della California con procedura referendaria, che sanciva il carattere eterosessuale del matrimonio. Il referendum era stato preceduto e seguito da un lungo contenzioso, anche di natura costituzionale. Sempre nel 2008, infatti, la Corte suprema californiana aveva definito fondamentale il right to marry  aprendo la via al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso  nella pronuncia In Re Marriage Cases (183 P. 3d 384 (CA 2008) decisione del 15 maggio 2008); a stretto giro, la consultazione popolare aveva neutralizzato la conclusione dei giudici supremi inserendo una disposizione costituzionale volta a sancire il requisito della eterosessualità dell’unione coniugale. (more…)

Marriage (Same Sex Couples) Act 2013

0006f7a2-642È stata promulgata, avendo ottenuto il Royal Assent della regina, il Same-Sex Marriage Bill, ora Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013 che ha introdotto il matrimonio tra partners dello stesso sesso in Inghilterra e Galles. Benché il progetto di legge avesse sollevato controversie e spaccature politiche anche all’interno della maggioranza di Governo, è stato poi approvato da un’ampia maggioranza di Conservatori, Laburisti e Liberal-Democratici, con gli emendamenti apportati dalla House of Lords nella giornata di Martedì (e a tal riguardo è da sottolineare l’importante contributo, giuridico e culturale, dato dai Lords al progetto di legge).

In attesa della pubblicazione ufficiale della nuova legge, si può rilevare in linea generale come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia simile ma non uguale al matrimonio tra persone di sesso diverso. Benché l’Act specifichi che per ‘marito’ si intende anche un uomo sposato con un altro uomo, che ‘moglie’ (more…)

Tribunale di Milano: l’omosessualità celata al coniuge è causa di nullità del matrimonio

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Tribunale di Milano, sezione nona civile, sentenza del 13 febbraio 2013 (Pres. ed est. Canali) MATRIMONIO – OMOSESSUALITÀ DI UN CONIUGE CELATA ALL’ALTRO – VIZI DEL CONSENSO – ERRORE SULLA IDENTITÀ – INVALIDITÀ – SUSSISTENZA – ERRORE SU UNA MALATTIA, ANOMALIA O DEVIAZIONE SESSUALE – ESCLUSIONE

Il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge.

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Una notevole interpretazione in tema di errore in materia di consenso matrimoniale

                                                                                                                                                                                                                       di Roberto De Felice

   

1.         La narrativa della sentenza è abbastanza chiara nel delineare il vizio di errore di cui all’art. 122 c.c.: uno dei nubendi ha taciuto all’altro la propria omosessualità; il matrimonio, di conseguenza, non è stato nemmeno  propriamente consumato e quindi il vizio ha avuto un effetto significativo sull’attuazione del rapporto. Trattasi ora di discernere se l’errore su una siffatta qualità del nubendo possa costituire, come ha ritenuto (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti e la difesa del matrimonio eterosessuale: il caso U.S. v. Windsor, 2013 U.S. Lexis 4921

7di Matteo M. Winkler

Sommario: 1. La sentenza del caso U.S. v. Windsor. — 2. Il DOMA. — 3. L’opinion della maggioranza. — 4. Conclusioni.

1. Con decisione del 26 giugno 2013 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine all’agonia della Section 3 del Defense of Marriage Act (DOMA) del 1996, la quale stabiliva che nel diritto federale la parola «matrimonio» potesse essere interpretata solo come l’unione tra uomo e donna. Già contestata nel 2011 dall’Attorney General del Presidente Obama, che aveva dichiarato di ritenerla incostituzionale continuando nondimeno a difenderla e applicarla, la Section in parola è stata dichiarata incostituzionale da una Corte Suprema divisa, 5 giudici contro 4.

La pronuncia, accompagnata da tre dissenting opinion dei giudici Roberts, Scalia e Alito, affronta il DOMA principalmente sotto l’aspetto dell’equilibrio tra potere federale e competenze dei singoli Stati, non senza toccare incidentalmente il cuore della battaglia giudiziaria (more…)

Iowa: è genitore anche la mamma non biologica

IMG_2690di Carmelo Danisi

Il certificato di nascita di un bambino nato durante un matrimonio tra persone dello stesso sesso deve riportare come genitore anche l’altro membro della coppia oltre quello biologico? Per la Corte Suprema dell’Iowa certamente sì. Con la recente pronuncia del 3 maggio 2013 n. 12-0243 la Corte ha infatti rigettato il ricorso avanzato dallo Stato dell’Iowa contro la decisione che obbligava il Department of Public Health a rilasciare un certificato di nascita in cui compariva come genitore anche colei che non aveva dato alla luce il bambino ma risultava sposata, al momento della nascita, con la madre naturale.

Il caso riguarda Melissa e Heather Gartner, coniugi dello stesso sesso diventate genitori attraverso l’inseminazione da donatore anonimo. Al tempo del loro primo figlio, però, non risultavano ancora sposate. Di conseguenza, Heather decideva di concepire e portare in grembo il figlio con Melissa sempre al suo fianco. Per garantire che entrambe comparissero nel certificato di nascita del loro primogenito, dopo il parto venivano avviate le procedure per l’adozione da parte di Melissa che, seppur conclusesi con successo, (more…)

Sì alla protezione in Italia per i gay provenienti da Paesi dove l’omosessualità è reato

rifugiato gambiaLe persone omosessuali hanno «il diritto di manifestare e attuare senza timore» il proprio orientamento sessuale ed hanno diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia se sono esposte nel loro Paese a rischi di gravi persecuzioni giudiziarie o fisiche a causa della previsione di sanzioni penali per «condotte contro natura».

Lo ha deciso la Corte d’appello di Bari con l’importante decisione del 5 marzo 2013, riformando la decisione del tribunale che aveva respinto la richiesta di un cittadino gambiano di riconoscimento della protezione internazionale in Italia in ragione del rischio di persecuzioni nel suo paese a causa del suo orientamento sessuale. (more…)