Categoria: orientamento sessuale

Grande Chambre: nel Caso Macaté contro Lituania la Cedu affronta la questione della raffigurazione di coppie same sex in libri per bambini

di Lorenzo Micheleucci

 

La sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Macaté c. Lituania (ricorso n. 61435/19), pubblicata il 23 gennaio 2023, presenta elementi di grande novità in materia di libertà d’espressione, per come sancita dall’art. 10 CEDU, con un’attenzione particolare alle restrizioni che la stessa può subire da parte degli Stati della Convenzione, in ragione di misure necessarie alla protezione della morale ai sensi del secondo paragrafo. Nel dettaglio, per la prima volta la Corte ha trattato di restrizioni imposte alla letteratura per bambini in caso di tematiche concernenti le relazioni tra persone dello stesso sesso, pronunciandosi per l’illegittimità di limitazioni della libertà di espressione adottate da uno Stato. Una scelta decisamente incisiva nella sfera parzialmente discrezionale del singolo Stato, rafforzata, oltretutto, dal voto unanime dei giudici di Strasburgo in merito alla piena violazione dell’articolo 10.

In breve, oggetto della vertenza è un libro per bambini in lingua lituana (tradotto in inglese “Amber Heart”) composto da diversi racconti, tra cui due aventi anche ad oggetto l’innamoramento tra due personaggi dello stesso sesso. L’autrice, Neringa Dangvydė Macatė, era una scrittrice professionista e specialista in letteratura per bambini, oltreché attivista per i diritti LGBTI+ apertamente omosessuale, purtroppo deceduta il 21 marzo 2020, prima di venire a conoscenza della pronuncia favorevole al suo ricorso.

Il libro di fiabe in questione, nonostante fosse il frutto di un progetto approvato con finanziamenti del Governo lituano e pubblicato dall’Università Lituana di Scienze della Formazione, a seguito di diverse polemiche da parte di esponenti politici e di indagini espletate da un’apposita autorità di vigilanza, veniva dapprima sospeso nella pubblicazione ed in un secondo momento censurato attraverso l’apposizione obbligatoria su ogni copia della dicitura “sconsigliato ai minori di anni 14”, sulla base di una legge sulla protezione dei minori che considera pericolose per i minori tutte le informazioni accessibili al pubblico che incoraggino forme di matrimonio o famiglia differenti da quelle previste dal Codice civile lituano o dalla Costituzione.

Analizzando nello specifico l’azione dello Stato lituano alla luce dell’art. 10 § 2 CEDU, la Corte ha ricostruito (more…)

Grande Chambre, Fedotova e altri c. Russia: riaffermato l’obbligo degli stati firmatari della CEDU di riconoscere le coppie dello stesso sesso

 

di Lorenzo Michelucci

Il 17 gennaio 2023, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso l’attesa sentenza nel caso Fedotova e altri c. Russia (n. 40792/10, 30538/14 e 43439/14), avente come fulcro principale il quesito sul se la Convenzione europea dei diritti dell’uomo comporti un obbligo positivo generale di fornire a coppie dello stesso sesso una forma di riconoscimento legale (che si tratti di matrimonio o – il più possibile – equivalente)

Sebbene il tema della tutela e riconoscimento giuridico delle same-sex couple non sia certo una novità per la Corte, questa è la prima volta in cui la stessa ha riposto direttamente ad un quesito così cruciale nella composizione di Grande Camera, con tutte le conseguenze, ben note, che comporterà in quanto sentenza pilota e massima espressione dell’interpretazione conforme alla Convenzione.

Per inciso, inoltre, questa è stata anche la prima decisione della Corte EDU nei confronti della Stato russo dopo che quest’ultimo ha cessato di essere parte della CEDU (16 settembre 2022) e membro del Consiglio d’Europa (16 marzo 2022).

Ebbene, con quattordici voti contro tre, la Corte ha accertato una violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Federazione Russa in quanto non in grado di giustificare l’assenza di mezzi di riconoscimento giuridico disponibili per le coppie omosessuali a causa di motivi di interesse pubblico. La Russia si era infatti basata su motivi quali: l’importanza della “famiglia tradizionale”, le opinioni negative espresse dalla maggioranza dei russi e la protezione dei minori dalla promozione dell’omosessualità. Tuttavia, la Corte ha escluso di poter accettare tali giustificazioni in quanto rivelatesi nulla più di una generale disapprovazione morale nei confronti delle unioni omosessuali (cfr. par. 217, in cui la Corte ha affermato che non poteva «avallare politiche e decisioni che incarnavano un pregiudizio predisposto da parte di una maggioranza eterosessuale contro una minoranza omosessuale» e che «le tradizioni, gli stereotipi e gli atteggiamenti sociali prevalenti in un determinato paese non possono, da soli, essere considerati una giustificazione sufficiente»).

Inoltre, ad avviso della Grande Camera, la Russia ha mancato pure di identificare un danno oggettivo, individuale o sociale, causato dal riconoscimento delle unioni omosessuali: «Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che il riconoscimento giuridico e la protezione delle coppie omosessuali in un rapporto stabile e impegnato possano di per sé danneggiare le famiglie costituitesi in modo tradizionale o comprometterne il futuro o l’integrità» (par. 212).

La Corte ha così riconosciuto inequivocabilmente l’esistenza di un obbligo generale positivo, scaturente appunto dalla portata intrinseca dell’art. 8 CEDU, con inevitabili ricadute di portata erga omnes ben oltre il caso in esame. In tal modo, è stato operato un consolidamento della giurisprudenza precedente, frutto anche di una «chiara tendenza in atto» (clear ongoing trend) volta ad un pieno consenso, da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa (30 su 46 membri del CdE), al riconoscimento giuridico delle coppie formate da individui dello stesso sesso. Un punto, questo sul consenso, tra l’altro assente nella decisione adottata precedentemente dalla Terza Sezione della Corte europea.

In merito alla ricostruzione operata dai Giudici di Strasburgo, si legge come l’art. 8 vada ritenuto applicabile non solo nel suo senso tradizionale, ma anche quale diritto di condurre una «vita sociale privata», cioè il diritto di sviluppare la propria identità sociale (par. 143-144). La Corte descrive questo diritto come «la possibilità di avvicinarsi ad altre persone per stabilire e sviluppare relazioni» (ibid.). Se applicato alla situazione delle coppie dello stesso sesso, ciò equivale essenzialmente all’idea che l’orientamento sessuale ha non solo una dimensione privata ma anche pubblica e che le coppie dello stesso sesso dovrebbero essere, in linea di principio, libere e in grado di decidere come presentarsi alla società.

Tornando poi al punto sul consenso della maggioranza degli Stati, è interessante notare come il suo uso sia stato fortemente criticato dal giudice dissenziente Wojtyczek. Secondo il suo parere, la Grande Camera si è basata sul consenso per innescare un «importante cambiamento del paradigma della protezione dei diritti» e «aggiungere nuovi diritti» alla Convenzione, poiché il trattato era originariamente progettato per proteggere esclusivamente le coppie e le famiglie di sesso diverso (par. 3.3). Di conseguenza, a tale opera interpretativa si opporrebbe la necessaria condizione di modifica del Trattato, come ovvio non appannaggio della Corte.

Tuttavia, in Fedotova il consenso non sembra essere utilizzato come un presunto mezzo di modifica del Trattato. Infatti, la Corte ha iniziato la sua analisi esaminando la propria giurisprudenza maggioritaria, stabilendo come l’art. 8 «è già stato interpretato come obbligo per uno Stato contraente di garantire il riconoscimento e la protezione giuridica per le coppie dello stesso sesso, mettendo in atto un “quadro giuridico specifico”» (par. 164). Solo successivamente, la Corte si è concentrata sul consenso nazionale e internazionale per consolidare questi risultati. Pertanto, il consenso non è mai stata l’unica base, né la giustificazione principale per sancire il suddetto obbligo positivo.

Proprio al fine di evitare fraintendimenti, la Corte è stata casomai attenta ad evidenziare, nei paragrafi 179-180, che «questa interpretazione dell’articolo 8 è guidata dalla preoccupazione di garantire una protezione efficace della vita privata e familiare delle persone omosessuali» e dai «valori della società democratica come “pluralismo, tolleranza e apertura mentale”», e inoltre in linea con «lo spirito generale della Convenzione».

Dall’altra parte, in linea con la sentenza della Camera, la Grande Camera (more…)

Il difficile connubio tra tradizione ed innovazione nella tutela dei diritti delle persone LGBT in Asia. Le esperienze di Taiwan, Giappone ed Indonesia a confronto


di  Giacomo Giorgini Pignatiello*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Con l’erompere del XXI secolo la retorica degli asian values sembra scolorire a fronte delle molteplici vie con le quali i diversi sistemi giuridici orientali hanno inteso affrontare il tema della realizzazione dei diritti umani ed in particolare, nel caso che qui occupa, dei diritti delle persone LGBT. Il presente contributo tenta dunque di ricostruire, in prospettiva comparata, il quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale di diversi ordinamenti giuridici (Taiwan, Giappone e Indonesia), espressione delle differenti tendenze nello sviluppo del rapporto tra potere pubblico e diritti delle persone LGBT nel contesto del mondo asiatico.

At the beginning of the 21st century,the Asian values rhetoric is almost at a dead end. Several eastern legal systems experienced different ways and levels in the implementation of fundamental rights, and particularly LGBT rights. The present contribution aims at drawing the legal framework, case law, and doctrinal debate of several countries (namely Taiwan, Japan, and Indonesia), which reveal different ongoing tendencies in Asia as for the development of the relationship between public power and LGBT rights.”

* Dottorando di ricerca in diritto pubblico comparato, Università di Siena

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo


di  Alessandro Cirelli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.>

This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.

* Avvocato, Foro di Rimini

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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«Note verbali» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica

di  Pierluigi Consorti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo trae origine dalla «Nota verbale» invita dalla Santa Sede all’Italia per manifestare la sua contrarietà verso un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ancora all’esame del Senato (DDL Zan contro l’omofobia). L’analisi si muove sul piano scientifico riassumendo in via preliminare i fatti, poi trattando i temi di carattere pattizio e infine toccando alcuni profili di merito. L’intento è quello di mettere in luce sia l’illegittimità giuridica dell’intervento diplomatico in considerazione del principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, sia la sua inappropriatezza sul piano della mancata protezione dei diritti delle persone LGBT+.

This essay originates from the «Verbal Note» that the Holy See sent to the Italian Government to express its opposition against a draft law approved by the Chamber of Deputies and still under examination by the Senate (DDL Zan against homophobia). The analysis moves on a scientific level by a preliminary brief history of events, it later deals with the issues of legal relations between State and Church, and finally examines some substantial profiles. The intent is to highlight both the legal illegitimacy of diplomatic intervention in the light of the principle of non-interference in the internal affairs of another State, and its inappropriateness in terms of the lack of protection of the rights of LGBT+ people. 

* Professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Università di Pisa

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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“Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo”

Il giorno 1 luglio dalle ore 15.00 si svolgerà, per iniziativa di GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, un webinar sul disegno di legge cd. Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.

Il webinar, introdotto da Pina Palmeri (Condirettrice di GenIUS) e coordinato da Angelo Schillaci (Università di Roma “Sapienza”), sarà strutturato in tre panel. Nel primo, penalistico, interverranno Giovanni Fiandaca (Università degli studi di Palermo) e Luciana Goisis (Università degli studi di Sassari); nel secondo, costituzionalistico, interverranno Gaetano Azzariti (“Sapienza” Università di Roma) e Mia Caielli (Università degli studi di Torino); nel terzo, di taglio filosofico-giuridico, interverranno Isabel Fanlo Cortés (Università di Genova) e Alessio Lo Giudice (Università degli studi di Messina). Le conclusioni saranno affidare a Marco Pelissero (Università degli studi di Torino).

L’auspicio è quello di fornire alla comunità scientifica e al dibattito pubblico un’occasione di riflessione su un tema di strettissima attualità, mettendo a confronto diverse prospettive disciplinari ma anche diversi punti di vista.

Il webinar potrà essere seguito su Zoom (al link indicato in locandina) o in diretta sulla pagina Facebook di Articolo29.

Vi aspettiamo!

 

 

NH v Lenford: One Further Step in the Continuing Evolution of Sexual Orientation Non-Discrimination Rights Before the European Union

di Frances Hamilton*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il caso NH c. Lenford riguarda le dichiarazioni rilasciate da un avvocato nel corso un’intervista radiofonica, dalle quali si evinceva che egli non avrebbe mai assunto nel suo studio legale una persona omosessuale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha stabilito che quella condotta è contraria alla pertinente normativa europea che vieta la discriminazione sul lavoro, sebbene le dichiarazioni incriminate non fossero inerenti ad una procedura di assunzione effettivamente in corso. Sia la Corte di giustizia, sia successivamente la Corte di cassazione italiana (nel dar attuazione alle indicazioni provenienti dai giudici dell’Unione) hanno ritenuto che fosse rilevante il fatto che la persona che aveva rilasciato tali dichiarazioni esercitasse un’influenza rilevante sulla politica di assunzione dello studio e che un risarcimento fosse dovuto ai ricorrenti nel procedimento a quo – l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (l’”Associazione”), una no profit che rappresenta gli interessi generali degli avvocati LGBTI – anche in assenza, nel caso in questione, di una vittima specifica. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori, secondo cui l’orientamento sessuale occuperebbe uno degli ultimi posti nella gerarchia delle caratteristiche protette dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’UE in materia di divieto di discriminazione, questo articolo sostiene che NH c. Lenford rappresenta un passo in avanti nella continua evoluzione della tutela delle persone LGBT rispetto al principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea. Un aspetto che l’articolo in ultimo approfondisce riguarda la situazione post-Brexit nel Regno Unito. Se infatti la normativa dell’UE pre-esistente e già trasposta nel corpo legislativo del Regno Unito sarà mantenuta, la legislazione dell’UE e le sentenze della CGUE successive non troveranno applicazione. Tuttavia, l’accordo commerciale e di cooperazione (“TCA”) raggiunto tra il Regno Unito e l’UE include la protezione dei diritti umani, una clausola di “non regressione” ed una di riequilibrio per quanto riguarda il lavoro e la politica sociale, e quindi, consentirà all’UE e al Regno Unito di continuare, anche se in modo limitato, a influenzarsi a vicenda.

The facts of NH v Lenford concerned statements made by a senior lawyer in a radio interview, which suggested that he would never hire a gay person to work in his law firm, nor wish to use the services of such a person. The Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) determined that this contravened relevant legislation prohibiting discrimination in employment, even though the statements were made without a recruitment procedure being underway. The CJEU and the Italian Court of Cassation when implementing the CJEU judgment both found that the person making such statements was influential on the firm’s recruitment policy and that compensation was payable to the applicants – the Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (the ‘Associazione’), a non-profit organization representing the general interest of LGBT lawyers – even in the absence of an individual victim. Contrary to the suggestion of other authors, that sexual orientation discrimination is low down the hierarchy of protected characteristics before the EU legislation and CJEU, this article argues that NH v Lenford demonstrates a further step in the continuing evolution of LGBT non-discrimination rights before the European Union. Following Brexit whilst existing EU laws already translated into the UK legislative cannon will be retained, further EU legislation and rulings from the CJEU will not apply to the UK. The Trade and Cooperation Agreement (‘TCA’) reached between the UK and EU includes protection of human rights, a ‘non-regression’ and re-balancing clauses with regards to labour and social policy, and thus, enables the EU and UK continuing, albeit limited, influence on each other.

* Associate Professor in Law, University of Reading

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Le Sezioni Unite: sì alla trascrizione della adozione da parte di due papà

di Stefano Celentano*

Corte di cassazione, Sezioni Unite del 12 gennaio 2021 n. 9006 depositata il 31 marzo 2021

Con la pronuncia n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a delineare i limiti del concetto di ordine pubblico internazionale rispetto alla conformità ad esso di atti formati all’estero, che rappresentano genesi ed attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori. L’occasione è fornita dall’esame di un adoption order, provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother, e dopo averne valutato in concreto l’idoneità alla adozione, al fine di verificare la conformità della stessa al best interest of the child.
Una volta chiarito che la valutazione della conformità dell’atto alla nozione di ordine pubblico internazionale è limitata agli effetti che esso è destinato a produrre nel nostro ordinamento (e non al suo contenuto, né alla conformità della legge estera a quella nostra interna regolativa dei medesimi istituti), e appurata la diversità della fattispecie rispetto alla differente ipotesi dello status filiationis connesso a pratiche di procreazione o di surrogazione, la Corte procede alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale al fine di compiere la valutazione di compatibilità o meno ad esso degli effetti dell’atto in esame.
Sulla scorta di consolidati orientamenti – per i quali tale nozione ha funzione sia di limite dell’applicazione della legge straniera, che di promozione e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona – la Corte ribadisce che per ordine pubblico internazionale deve intendersi quel coacervo di principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori. Trattasi dunque di un complesso armonico tra valori condivisi dalla comunità internazionale e gli ordinamenti giuridici unitamente all’impianto valoriale proveniente dalla Costituzione e dalle leggi che ad essa si ispirano.
Nella materia della filiazione, l’identità del concetto in parola è fornito da una serie di principi: 1) l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); 2) il preminente interesse del minore di origine convenzionale, ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (legge delega n. 219 del 2012, d.lg.s n. 153 del 2013); 3) il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; 4) il principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna (L.n. 184 del 1983 così come modificata dalla l. n.149 del 2001 e dalla recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015) ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità (more…)

Same-sex marriage e omissioni legislative al cospetto della giustizia costituzionale in Giappone

di Giacomo Giorgini Pignatiello*

La sentenza con la quale la Corte distrettuale di Sapporo in data 17 marzo 2021 ha censurato l’omissione del Legislatore nipponico, consistente nella mancata previsione di diritti e tutele giuridiche per le coppie dello stesso sesso equivalenti a quelli previsti per il matrimonio eterosessuale, per violazione del principio di eguaglianza (articolo 14 della Costituzione), costituisce un evento degno di nota nella storia dell’ordinamento giapponese[1]. Solo se si considera che nel Paese del Sol Levante l’attuale sistema di giustizia costituzionale, nato con la Costituzione eterodiretta del 1946 e disegnato sulla scorta del modello diffuso statunitense[2], è stato nei suoi oltre sessant’anni anni di attività accusato di “judicial passiveness” (tra il 1947 e il 2016 solamente in 10 casi la legge è stata infatti ritenuta incostituzionale)[3] ed è stato bollato da autorevole dottrina come “failed”[4], si può apprezzare la rilevanza della pronuncia in commento.
La decisione, infatti, avviene in un contesto di recente ma radicale trasformazione del tradizionale atteggiamento di deferenza osservato dalla Corte Suprema giapponese verso il potere legislativo della Dieta, il parlamento bicamerale nipponico, proprio in relazione a questioni sorte in materia antidiscriminatoria e di eguaglianza rispetto al sistema elettorale.

Il giudice Tomoko Takebe, redattore di una pronuncia destinata a far discutere per la propria portata rivoluzionaria, (more…)

La Corte costituzionale e l’omogenitorialità: la parola al Parlamento

Sono state depositate le sentenze n. 32 e 33 del 2021, con le quali la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore d’intenzione, nel caso di nascita a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento, ovvero nel caso di ricorso alla gestazione per altri, parimenti oggetto di un divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004.

In entrambi i casi, la Corte riconosce apertamente l’esistenza di un vuoto normativo in materia, auspicando un sollecito intervento da parte del legislatore. Se dunque, nelle più recenti sentenze in materia (la sent. n. 221/2019 e la n 230/2020), la Corte si era limitata a ribadire che la scelta di normare l’omogenitorialità restava riservata alla discrezionalità del legislatore, non sussistendo nella materia alcun divieto di matrice costituzionale, in questo caso si spinge oltre, riconoscendo la doverosità di un intervento del legislatore, formulando al riguardo un monito. Esso è forse più sfumato nella sentenza n. 33/2021 (relativa ad un caso di doppia paternità), laddove la Corte definisce “ormai indifferibile” l’individuazione di strumenti di tutela della posizione dei nati; mentre è declinato in termini particolarmente netti nella sentenza n. 32/2021, laddove la Corte precisa che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”.

Diversa appare anche, nei due casi, la modulazione delle possibili soluzioni ipotizzabili per colmare il vuoto normativo. Nel caso di figli/e nati/e a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in coppie di donne, la Corte offre infatti al legislatore un più ampio ventaglio di soluzioni, che vanno dalla revisione delle disposizioni in materia di riconoscimento del figlio – onde garantire adeguata operatività al criterio dell’intenzione, come desumibile dagli articoli 8 e 9 della legge n, 40/2004 – ad un radicale intervento sulla disciplina dell’adozione in casi particolari. Nel caso di figli nati a seguito di ricorso alla gestazione per altri, invece, il bilanciamento operato dalla Corte assume tratti più complessi, dovendo rientrare in esso la considerazione delle peculiarità legate allo specifico modo di concepimento e nascita: sul punto, la Corte non arretra rispetto alla formulazione di un giudizio di disvalore nei confronti della surrogazione di maternità (in linea con la sentenza n. 272/17), facendo da ciò discendere l’impossibilità di dare automatico riconoscimento ai rapporti di filiazione nei confronti del genitore di intenzione e prediligendo piuttosto l’ipotesi del ricorso all’adozione in casi particolari. Assai significativo, tuttavia, che in entrambe le pronunce si affermi con chiarezza l’insufficienza dell’attuale disciplina dell’adozione in casi particolari ai fini di assicurare piena tutela alle bambine e ai bambini nati in coppie omo- o eterogenitoriali a seguito del ricorso a tecniche di p.m.a. non consentite dall’ordinamento italiano, o a seguito di ricorso a gestazione per altri, auspicandone un adeguamento in senso “più aderente alle peculiarità della situazione in esame” (così in particolare la sent. n. 33/21), con particolare riguardo alla pienezza degli effetti, al superamento della necessità del consenso del genitore legale, nonché ad una maggiore tempestività ed efficacia della procedura.

(A.S.)

 

Hate Crimes in a Comparative Perspective. Reflections on the Recent Italian Legislative Proposal on Homotransphobic, Gender and Disability Hate Crimes

di Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta la ricostruzione comparatistica, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Having completed the comparative survey, the essay develops some reflections on the recent Italian proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons.

Sommario

1. Introduction. Hate crimes. – 2. The comparative perspective. – 3. The Italian legislative framework. A de iure condendo proposal regarding homotransphobic, gender and disability hate crimes. – 4. The recent bill approved in the Italian Chamber of Deputies. – 5. Conclusion. The need for legislative intervention in the light of international documents and the recent jurisprudence of the ECtHR, as well as victimological data.

* Professoressa Associata di Diritto penale, Università degli Studi di Sassari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata

di Michele Di Bari*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente articolo si pone in continuità rispetto ad un altro articolo pubblicato su questa rivista avente ad oggetto un’analisi sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta nel delicato ambito dei diritti della minoranza LGBT. Il numero degli ordinamenti presi in considerazione (California, Croazia, Irlanda, Romania, Slovacchia, Slovenia, Taiwan), così come l’arco temporale dell’indagine (2008-2019) possono fornire un’immagine abbastanza chiara di questo fenomeno. In particolare, dopo una esposizione relativa ai dati fino ad ora disponibili relativi alle consultazioni popolari sull’introduzione (o il divieto) del same-sex marriage, si proverà a fornire degli spunti di riflessione circa l’opportunità – per un ordinamento democratico costituzionale – di prevedere il ricorso al referendum nella definizione degli spazi di libertà di una minoranza.

In the path already drawn by another article published in this journal, concerning the analysis on the use of direct democracy in the delicate sphere of LGBT minority rights, this contribution tries to enhance the investigation. The number of analyzed countries (namely, California, Croatia, Ireland, Romania, Slovakia, Slovenia, Taiwan), as well as period of investigation (2008-2019) can provide a clear picture of this phenomenon. In particular, after an examination off all available data related to popular vote on the introduction (or ban) of same-sex marriage, this article will debate over the opportunity – for a constitutional democratic system – to allow the use of the referendum to define the «boundaries» of minorities’ fundamental freedoms.

 

* Ricercatore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Padova

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

di Alice Margaria*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

 

* Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

di Giacomo Viggiani*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti co-finanziati dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the repression of these crimes and the situation of victim support services.

 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Una e indivisibile: da Bologna a Trento, le mamme non possono cambiare

Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Trento ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trento di trascrivere fedelmente e integralmente l’atto di nascita di una minore, formato a Bologna con l’indicazione di due madri.

Il decreto trae origine dalla controversia tra una coppia di mamme – difese dall’Avvocato Michele Giarratano, che ringraziamo per averci inviato la decisione – e il Comune di Trento. A seguito della nascita della loro figlia a Bologna, le due madri ottenevano – dal locale Ufficiale dello stato civile – la formazione di un atto di nascita recante l’indicazione di entrambe e l’attribuzione alla bambina del doppio cognome. Ricevuto l’atto dal Comune di Bologna, l’Ufficiale di stato civile del Comune di Trento – luogo di residenza delle due donne – non solo trascriveva il suddetto atto parzialmente (indicando cioè come madre unicamente la partoriente) ma eliminava dall’atto di nascita anche il secondo cognome. L’identità personale della minore veniva così doppiamente lesa, con riguardo sia all’ascendenza che all’identificazione tramite doppio cognome.

Secondo il Tribunale di Trento – che segue il recente orientamento conforme del Tribunale di Rovereto e della Corte d’Appello di Trento –  tale condotta dell’Ufficiale dello stato civile è illegittima, giacché il d.P.R. n. 396/2000 in nessun luogo attribuisce all’Ufficiale dello stato civile il potere di intervenire su un atto di nascita formato in altro Comune della Repubblica: l’unico caso nel quale è consentito tale sindacato è in sede di controllo di conformità all’ordine pubblico in occasione della trascrizione di un atto formato all’estero. Al di fuori di questa ipotesi, l’unico strumento per ottenere la modifica sostanziale di un atto di stato civile già chiuso – al di là della correzione di errori materiali, consentita all’ufficiale che lo ha formato – è il procedimento giudiziale di rettifica disciplinato dagli artt. 95 ss. del d.P.R. n. 396/2000. Diversamente argomentando, come evidente, si darebbe peraltro luogo ad una inaccettabile situazione di incertezza nella circolazione degli status e delle identità nel territorio della Repubblica.

«From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d’intenzione

di Silvia Izzo*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status di figlio d’intenzione per analizzare, oltre ai profili processuali della decisione, la disciplina e l’evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.

The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the procedure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian legal system in case of refusal of the named transcription.

 

* Professoressa Associata di Diritto processuale civile, Università di Cagliari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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A dieci anni dalla sentenza costituzionale n. 138/2010

di Alexander Schuster

 

Ero in studio in università il 15 aprile 2010 quando ricevetti la notizia che la Corte costituzionale aveva deciso la questione del matrimonio fra persone dello stesso genere. Nell’estate precedente la Corte di appello di Trento aveva espresso i propri dubbi quanto alla compatibilità con la Costituzione del divieto a contrarre matrimonio. A denunciare la violazione dei loro diritti erano due coppie trentine, l’una composta da due donne, l’altra da due uomini. Non era la prima causa di questo tipo: alcuni mesi prima il Tribunale di Venezia aveva espresso analoghi dubbi. Nemmeno era questione sconosciuta ai giudici italiani in assoluto: il Tribunale di Roma già nel 1980 decise un ricorso proprio contro il rifiuto alle pubblicazioni chieste da una coppia di uomini.

La strategia di affrontare di petto il divieto non scritto di contrarre matrimonio rivolgendo una richiesta all’ufficiale di stato civile e intentando quindi un’azione giudiziaria non era nuova nel panorama mondiale. Il modello fu la cosiddetta “Aktion Standesamt”, ovvero la “Azione stato civile” che nel 1992 in Germania coinvolse ben duecentocinquanta coppie omosessuali. Anche in quel caso si giunse fino alla Corte costituzionale tedesca. Lo stimolo per l’Aktion Standesamt fu l’adozione da parte della Danimarca nel 1989 della prima legge al mondo che consentiva alle coppie di accedere ad una forma di unione registrata.

In Italia dovettero trascorrere molti anni prima di avviare un’iniziativa simile. Elementi scatenanti furono da una parte l’inerzia italiana rispetto agli sviluppi importanti sul fronte del matrimonio di altri Stati occidentali: si pensi alla riforma del matrimonio dei Paesi bassi nel 2001. Dall’altra occorre dare conto delle tanto penose quanto infruttuose discussioni in Parlamento per cercare di abbozzare qualcosa che potesse almeno pavidamente riproporre in salsa italica il PACS francese.

In questo contesto nascono e si alleano sul modello tedesco due associazioni, quella radicale Certi diritti e quella denominata Avvocatura per i diritti LGBT (ora LGBTI). Da lì nacque l’iniziativa di “Affermazione civile”, denominazione coniata dal radicale Sergio Rovasio. Fresco di una tesi di dottorato proprio su questi temi, aderii subito alla proposta di difendere un’idea di giustizia che ancora oggi rimane immutata. Il 23 marzo 2010 si tenne la pubblica udienza in Corte costituzionale. Eravamo presenti anche Francesco Bilotta ed io, quali avvocati delle tre coppie del cui amore e dei cui diritti si dibatteva. A parlare furono opportunamente solo gli avvocati professori universitari che sin da subito sposarono questa battaglia di civiltà: Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico. Si trattò di un importante lavoro di squadra, forse così unico che non ebbi più modo di riscontrarne di simili negli anni successivi.

Sappiamo che la sentenza n. 138/2010 non garantì il diritto al matrimonio così come chiedevamo. Era un esito atteso, sì che quando mi venne comunicata, l’attenzione si rivolse non all’esito, ma alle motivazioni. La pronuncia non riconosceva la coppia omosessuale come famiglia, ma nemmeno negava che lo fosse. L’impiego di questo termine sarà apparso troppo audace ai quindici giudici di allora. Tuttavia, era significativo che «in relazione ad ipotesi particolari», fosse riconosciuta «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale». A quest’ultima era così concesso godere, ad esempio, della medesima tutela che era stata accordato alla – questa sì – «famiglia di fatto» eterosessuale. Ciò si evinceva dal richiamo ai precedenti della Corte pronunciati a tutela del convivente (more…)

In dubio, pro matrimonio. A proposito di due decisioni fra matrimonio, unione civile e rettificazione di sesso.

di Denise Amram*

A quasi cinque anni dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’obbligo di sciogliere il vincolo coniugale in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi (Corte Cost. n. 170/2014, da cui artt. 2 e 4 l. 164/1982)[1], due decisioni di merito, pubblicate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, sollecitano una rinnovata riflessione circa i rapporti intercorrenti tra identità di genere, matrimonio e unione civile.

I casi e le questioni.

Il caso deciso da Tribunale di Brescia, terza sezione civile, decreto del 17 ottobre 2019 n. 11990 concerne un matrimonio tra due persone dello stesso sesso contratto all’estero e trascritto quale unione civile in Italia, cui segue dichiarazione di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due partner e il contestuale sopravvenire del motivo di scioglimento dell’unione ai sensi dell’art. 1, comma 26, l.n. 76/2016[2].

L’ufficiale di stato civile rifiuta la richiesta della coppia che, costretta allo scioglimento del vincolo, chiede la conversione dell’unione civile in matrimonio sulla base del dato letterale dell’art. 70 octies del d.lgs. n. 396/2000 che dispone l’iscrizione nel registro delle unioni civili del vincolo tra persone unite in matrimonio in caso di passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi, ma non il viceversa. Il Tribunale di Brescia ordina l’iscrizione del vincolo nel registro del matrimonio sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di uguaglianza.

Sulla stessa scia, si inserisce la sentenza  del Tribunale di Grosseto del 3 ottobre 2019, n. 740 che, nell’ambito di un giudizio volto ad autorizzare con sentenza non definitiva uno dei coniugi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, affronta la questione relativa al mantenimento del vincolo matrimoniale laddove entrambi i coniugi, con tempi diversificati, stiano procedendo alla rettificazione anagrafica del sesso. Il Tribunale di Grosseto dispone che, nell’attesa di (more…)

Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario

di Sofia Ciuffoletti*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’autrice commenta l’Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18 dicembre 2018.

The author illustrates and comments on the judgement issued by the Magistrato di sorveglianza di Spoleto on Dec. 18th 2018, n. 2018/2407.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Tutela antidiscriminatoria e imparzialità dell’amministrazione. – 3. Protezione e separazione: l’art. 14 Ord. penit. e le strategie amministrative di riduzione del rischio. – 4. Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette promiscue. – 5. Vulnerabilità in contesto. – 6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo al problema. – 7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile composizione. – 8. La discriminazione secondaria. – 9. Antidiscriminazione e dignità. – 10. Conclusione

*Borsista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università di Firenze e ricercatrice Centro di Ricerca Interuniversitario ADIR

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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I minori gender variant: aspetti e punti di vista – IL FOCUS di GenIUS

Pubblichiamo la anticipazione del FOCUS su I minori gender variant: aspetti e punti di vista dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

 

 

Nel FOCUS:

Storia di una bambina che fin da piccola ha mostrato gusti, atteggiamenti e modi di fare associati, nell’immaginario, a un bambino
Silvia Manzani

Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere
Fulvia Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini

Transfobia e pressione sociale
Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza

La presa in carico psicologica di minori con sviluppo d’identità di genere atipico
Jiska Ristori, Francesca Mazzoli

La presa in carico di minori con sviluppo atipico dell’identità di genere – adolescenza
Daniela Anna Nadalin

La ricerca pubblica attenta alle identità di genere
Marina Pierdominici, Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Paola Matarrese

Benefici e Rischi nel Trattamento Farmacologico con Triptorelina nella Disforia di Genere
Katia Varani, Fulvia Signani

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