Archivi mensili: febbraio 2015

Il nuovo “sì” del Tribunale di Grosseto

semaforo-verdeCon  decisione del 17 febbraio 2015 pubblicata in data odierna, il Tribunale di Grosseto torna ad affermare, con una più ampia motivazione,  la necessità della trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso.

Il Tribunale di Grosseto, con decisione del 17 febbraio 2015 pubblicata in data odierna, in seguito al rinvio da parte della Corte d’appello di Firenze che aveva annullato il primo decreto del tribunale maremmano per mere ragioni procedurali, torna ad affermare la legittimità della trascrizione dei matrimoni contratti da persone dello stesso sesso all’estero. La nuova decisione del tribunale di Grosseto si distingue, tuttavia, dalla prima decisione per una più ampia motivazione, con dovizia di riferimenti alla giurisprudenza nazionale e, soprattutto, ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti umani.
L’argomentazione del tribunale prende l’avvio dal rilievo «che l’intrascrivibilità degli atti stranieri costituisce un’eccezione e che, dunque, non può che essere interpretata restrittivamente, in particolar modo quando gli atti o provvedimenti incidano sullo status o sulla capacità delle persone, stante la necessità di garantire la più ampia circolazione degli stessi al di là dei confini entro i quali si sono formati i relativi atti o provvedimenti».
Osserva, quindi, il Collegio che l’Italia partecipa di un sistema ordinamentale multilivello che impone di considerare la normativa nazionale anche alla luce dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti umani.
Da una ricostruzione del quadro normativo interno, il tribunale desume «che non sussistono norme del nostro ordinamento che consentono di concludere per la sussistenza di un divieto ne implicito nè esplicito (di matrimonio ndr) tra persone dello stesso sesso».
Di particolare rilievo, con riguardo all’interpretazione dell’articolo 29 della Costituzione, appare l’argomentazione del Collegio per cui la locuzione «”società naturale” (more…)

Lezioni americane: dalla libertà d’opinione alla rilevanza penale dell’omofobia

2011-12-13 13.38.31

Partendo da una sentenza della Corte Suprema messicana, richiamando alla mente due interventi coevi, uno della Cedu ed uno della Suprema Corte del Canada, si assiste ad un tracciato, disegnato da diverse realtà giurisprudenziali, di isolamento dei discorsi d’odio, eradicando gli stessi dalle tutele offerte dal diritto alla libera manifestazione del pensiero. Il principio di fondo che si ricava è che una società democratica trova pieno compimento della sua missio proprio nella tutela della dignità umana che, nel caso di specie, viene aggredita da un esercizio aberrante di un diritto che, portato all’estremo, scivola dal crinale della legittima manifestazione di una opinione ad incitamento all’odio.

di Luca Morassutto

Quaerens me sedisti lassus
Dies irae

1. Una legge contro l’omofobia limiterebbe la libera manifestazione del pensiero? 2. Il principio di diritto di cui alla sentenza della Suprema Corte de Justicia messicana 3. Il fatto 4. La strada tracciata dalla Primera Sala: espressioni omofobe come una categoria di manifestazione di idee discriminatorie e di discorsi d’odio – l’enfatizzazione delle categorie sociali 5. Le conclusioni a cui perviene la Primera Sala 6. Intersezioni giurisprudenziali: il caso Vejdeland ed altri contro Svezia 7. Corte Suprema del Canada: Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott ed il principio secondo cui la manifestazione delle idee ed il sentimento religioso non sono valori assoluti privi di bilanciamento 8. Il Caso Italia: “non la verità, ma quello che si sono immaginati”

 

Eppure  persino il Cristo si è seduto stanco presso il pozzo di Sicar all’ora sesta. Stanchezza che di contro i movimenti anti diritti civili paiono non ravvisare. Forse chi si è seduto, questa volta pigro e svogliato, si badi bene sicuramente non stanco, è una intera classe politica che ad oggi non è stata in grado di cogliere l’istanza di protezione da reati omo-transfobici che una minoranza costituzionalmente tutelata, da tempo avanza. Chi si è seduto stanco, sicuramente deluso, è parte di quel movimento lgbt, non locale ove ottimamente si opera ma nazionale, che trova non poche difficoltà nell’interloquire sui due macro temi fondamentali: matrimonio egualitario e legge contro l’omofobia. (more…)

Cassazione: no alle pubblicazioni, ma sì ad «un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale»

Friedrich_OverbeckCon sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione conferma il diniego alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso riaffermando, tuttavia, che l’unione omo affettiva riceve comunque «un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost.» e che «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali».
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta l’epilogo, allo stato, della campagna di “affermazione civile” promossa sin dal 2007 dall’associazione di avvocati Rete Lenford (sino al 2010 insieme all’associazione Certi diritti) che ha avuto ad oggetto la richiesta di decine di coppie dello stesso sesso di procedere alle pubblicazioni propedeutiche alla celebrazione di matrimoni civili.
La tesi di partenza si fondava sulla constatazione della mancanza nel nostro ordinamento di un espresso divieto di matrimonio, posto che l’identità di sesso non è indicata nel codice civile fra le circostanze che impediscono il coniugio. Le coppie, per conseguenza, avevano chiesto agli ufficiali di stato civile di poter procedere alle pubblicazioni, ricevendo sempre un rigetto.
Rivoltesi ai tribunali competenti, tutti i numerosi giudici interpellati hanno respinto le tesi iniziali delle coppie, assumendo che pure in mancanza di un divieto espresso, una preclusione fosse comunque evincibile dal sistema delle norme del codice civile, che prevedono, ad esempio, che nel corso della celebrazione i nubendi dichiarino di volersi prendere in “marito” e “moglie”. I tribunali in molti casi avevano risposto, dunque, (more…)

Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme

2012-10-09 00.24.25L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.

Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne,  si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.

Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)

Le coppie gay e lesbiche in Senato: relazioni alla udienza conoscitiva avanti alla Commissione giustizia

senatoPubblichiamo la versione definitiva ed integrale (contenente anche le relazioni Brunelli, Lingiardi, Servetti e Velletti) delle relazioni alla udienza conoscitiva avanti alla Commissione giustizia tenutasi nel mese di gennaio 2015 sulla Proposta di legge Cirinnà

SCARICA TUTTE LE RELAZIONI UDIENZA CONOSCITIVA Commissione giustizia

Dott. Maurizio D’Errico – Presidente Consiglio Nazionale del Notariato
Prof. Avv. Maria Elisa D’Amico – Prof. Ordinario Diritto Costituzionale Università statale di Milano
Prof. Massimo Gandolfini – Presidente nazionale Associazione “VITA E’”
Avv. Gianfranco Amato – Presidente Associazione “Giuristi per la vita”
Prof. Maria Malagoli Togliatti – Prof. Ordinario Facoltà Medicina e Psicologia – Università Sapienza Roma
Prof. Ferruccio Tommaseo – Prof. Ordinario diritto processuale civile Università di Verona
Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli – Presidente prima sezione Corte di cassazione
Prof.ssa Barbara Pezzini – Ordinaria di diritto costituzionale, università di Bergamo
Avv. Belletti e Avv. Pillon – Forum delle associazioni familiari
Dott. Giacinto Bisogni – Magistrato, prima sezione civile Corte di cassazione
Prof. Cigoli – Ordinario Psicologia clinica e Prof.ssa Scabini – Prof. Ordinario Psicologia sociale
Avv. Giancarlo Cerrelli – Vice presidente nazionale Unione giuristi cattolici
Dott. Marco Gattuso – Magistrato, seconda sezione civile tribunale di Bologna
Prof.ssa Giuditta Brunelli – Prof. ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Ferrara
Prof. Vittorio Lingiardi – Prof. ordinario Facoltà Medicina e Psicologia Sapienza
Dott.ssa Gloria Servetti – Magistrato, tribunale di Milano
Dott.ssa Monica Velletti – Magistrato, prima sezione civile tribunale di Roma

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

imageCon la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)