L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*

A partire da un esame del caso francese e del parere consultivo della Corte Edu in materia di rico-noscimento del legame di filiazione tra il figlio nato all’estero da GPA e il genitore intenzionale, il contributo analizza gli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU e le modalità di esecuzione degli stessi. In particolare, confrontando le soluzioni della trascrizione e dell’adozione prospettate dalla Corte di Strasburgo, solleva dei dubbi sull’adeguatezza delle discipline francese e italiana sull’adozione rispetto alle condizioni di effettività e celerità poste dal parere.

Starting from the French case and the opinion issued by the European Court of Human Rights on the recognition of the filiation with the intended parent in case of surrogacy, this paper analyses the obligations stated by article 8 ECHR and their enforcement tools. In particular, comparing the two solutions identified by the Court of Strasbourg (i.e. adoption and the transcription of birth certificate), it analyses the French and Italian systems in light of the effectiveness and promptness needs as they have been identified in the above-mentioned opinion.

*Dottoressa di ricerca abilitata alle funzioni di professore associato in Francia, CDPC-J.-C. Escarras, Università di Tolone, Aix-Marseille Univ., Univ. de Pau, CNRS, DICE.
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Il diritto all’identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Michele Di Bari*

Il presente contributo affronta il tema dell’identità di genere nella sua dimensione più delicata, quella del riconoscimento e dell’integrazione sociale. In particolare, viene esaminato un caso statunitense – Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al– al fine di comprendere come la realtà transgender metta in discussione la tradizionale distinzione binaria tra «maschio» e «femmina» fin dall’età adolescenziale. Il legislatore e le istituzioni pubbliche in generale si ritrovano dunque a dover scegliere quale modello adottare: un modello tradizionale e chiuso rispetto alle diversità di genere – come richiesto dai ricorrenti – oppure un modello inclusivo che permetta di superare il limite del sesso di nascita in ragione di un corretto sviluppo psicofisico del minore transgender. In questa analisi, lo scopo è (come spesso accade nel contesto degli studi di diritto comparato) di richiamare l’attenzione del giurista e del legislatore nazionale su un tema che potrebbe irrompere prima o poi anche nel nostro ordinamento, cercando di fornire una chiave di lettura che sembra rispondere in modo bilanciato all’esigenza di tutelare tutti gli interessi in gioco.

This article deals with the issue of gender identity in its “social dimension”. In particular, an American case is analyzed – Joel Doe et Al. V. Boyertown Areas School District at Al – in order to understand how issues related to being a transgender can challenge the traditional binary distinction between “male” and “female” since the high school. Thus, both the legislator, and public institutions should choose which model is better fitting for minors: a traditional and binary model – as requested by the applicants – or an inclusive model that allows to overcome a rigid identification of «sex» established at birth, favoring a correct psychophysical development of transgender minors. In this analysis, the aim – as it often happens in the context of compara-tive law studies – is to draw the attention of legal scholars and the legislator on a topic that could – sooner or later – burst into even in our legal system, providing a reading key that seems to be able to balance properly all the interests at stake.

*Dottore di ricerca, Università degli studi di Padova
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Gilda Ferrando*

L’Autrice analizza la questione della tutela dei figli delle coppie arcobaleno riflettendo sugli istituti dell’adozione e della trascrizione degli atti di nascita stranieri alla luce della recente giurisprudenza in materia.

The Author analyses the issue relating the child protection within the rainbow families illustrating adoption and the birth certificates registration in light of the recent case-law on the topic.

*Ordinaria di diritto privato, Università di Genova
(contributo pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Azioni di stato e rettifica degli atti di stato civile: dal Tribunale di La Spezia un importante chiarimento

 

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il Tribunale di La Spezia ha dichiarato inammissibile il ricorso della locale Procura della Repubblica, in rettifica di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri.

La pronuncia si segnala poiché chiarisce, con motivazione molto efficace, il quadro delle azioni che possono essere esercitate nel caso in cui sorgano contestazioni relative alla formazione di atti di stato civile, anche in relazione al genere dei genitori. Nel solco di Cass., SS. UU., n. 12193/2018, il Tribunale afferma che – nel caso di atti di nascita già formati dall’ufficiale di stato civile – l’azione di rettifica ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 può essere esercitata dalla Procura della Repubblica unicamente al fine di “eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall’atto dello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso”; al contrario, ove la doglianza sia rivolta non alle caratteristiche formali dell’atto e alla sua rispondenza alla verità dei fatti (e dunque, in modo particolare, a quanto dichiarato all’ufficiale di stato civile e da questi versato nell’atto), bensì alla contestazione dello status da esso determinato o comunque implicato, questa deve essere fatta valere attraverso le azioni di stato disciplinate dal codice civile.

Nel caso di specie, in particolare, a margine dell’atto di nascita del minore era stata annotata la seconda paternità, a seguito di ricezione e iscrizione nel Registro – da parte dell’Ufficiale di stato civile – della dichiarazione di riconoscimento da parte del secondo padre: l’atto, pertanto, risulta corrispondente alla verità dei fatti (dunque, all’avvenuto riconoscimento), mentre la Procura contestava l’illegittimità della stessa dichiarazione di riconoscimento, per contrasto con le norme che regolano – nell’ordinamento italiano – l’attribuzione dello status filiationis.

Proprio per questo, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale profilo di illegittimità avrebbe dovuto essere censurato con l’azione ex art. 263 c.c., la quale tuttavia non può essere esercitata dal Pubblico Ministero bensì, se del caso, dal curatore del minore (cfr. art. 264 c.c.). (A.S.)

International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Benedetta Cappiello*

La tendenza a creare sistemi di catalogazione ha coinvolto anche il campo medico. La prima classificazione delle malattie risale al 1893 e dalla seconda metà del ‘900 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ricevuto il compito di tenerla aggiornarla. Prima “del come” (catalogare) occorre però decidere “il cosa” e ciò merita attenzione qualora si tratti di aspetti legati alla sfera sessuale. Si tratta infatti di una scelta non solo giuridica, ma anche sociologica e politica. Con specifico riguardo a questo aspetto, la riformulazione dell’ICD è interessante poiché include i transgender nel capitolo sui disturbi sessuali non più in quello delle malattie mentali. La decisione arriva al termine di un lungo processo che ha coinvolto le Istituzioni, internazionali ed europee, in uno alle corti di giustizia, e merita di essere scrutinato, in particolare per le conseguenze che potranno derivarne.

The trend to shape system of cataloging, universally recognized, has also involved medical field. The first diseases’ classification dates back to 1893 and in the second half of 20th century the World Health Organization received the task of keeping it up to date. Before dealing with the “how” (to catalog) it is necessary to decide the “what” and this aspect deserves particular attention when it concerns sexual related aspects. These latter require not only a juridical choice, but also a sociological and political one. In this regard, ICD’ rephrase is interesting because it has qualified transgender’ issue as a sexual disorder, thus excluding it from chapter on mental illnesses. This decision comes at the end of a long process that has involved Institutions, international and European, and courts and it deserves to be scrutinized, in particular for the consequences that may trigger with it..

*Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli studi di Milano
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Convegno a Roma – “Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019”

Il giorno 19 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si svolgerà a Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale (Corso d’Italia 25), il Convegno su “Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019“, organizzato da Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Articolo29, Certi Diritti, Famiglie Arcobaleno, Ufficio Nuovi Diritti della CGIL.

Negli scorsi mesi, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Famiglie Arcobaleno, l’Associazione Certi Diritti e l’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL da un lato, e il portale di informazione giuridica Articolo29 dall’altro, hanno lavorato per predisporre due bozze di regolamentazione della gestazione per altre e altri. Due bozze non in contrapposizione tra loro, tutt’altro: complementari l’una all’altra.
Nell’incontro del 19 presenteremo i due articolati all’opinione pubblica e li metteremo a disposizione dei e delle parlamentari che riterranno di farli propri avviando il conseguente iter nelle sedi istituzionali. Discuteremo degli aspetti sociologici, legislativi e giurisdizionali connessi a questo tema e nel pomeriggio presenteremo le due bozze, con la ferma volontà di uscire dalle secche di un dibattito che negli ultimi anni è stato scomposto e urlato.
Partiremo da alcuni presupposti ineludibili: in primo luogo la necessità di tutela delle bambine e dei bambini che già da anni vengono al mondo attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e/o a percorsi di gestazione per altri/e, esistono e necessitano del pieno riconoscimento dei propri diritti; in secondo luogo, la consapevolezza del nesso causale tra un cieco proibizionismo e la possibilità di abuso dei diritti, superabile solo attraverso una attenta regolamentazione nel rispetto del diritto alla salute, alla scienza e all’autodeterminazione di ogni essere umano.
Vi aspettiamo!

Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di  Angioletta Sperti*

Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vicende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implicazioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la garanzia del divieto di discriminazione.

Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece) and Supreme Court of England and Wales (Lee) have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondiscrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of nondiscrimination.

*Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pisa
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Tribunale di Roma: è legittimo il boicottaggio commerciale di radio che ospita interventi omofobi

Con ordinanza del 30 aprile 2019 il Tribunale di Roma ha ritenuto che sia legittimo, in quanto esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero, il reiterato invito da parte di una associazione lgbti al boicottaggio commerciale di una emittente radiofonica che aveva mancato di dissociarsi da frasi omofobe espresse da un conduttore.
Durante una trasmissione, il conduttore dell’emittente romana Radio Globo aveva affermato di provare “ribrezzo” di fronte a due uomini che si baciano. L’associazione capitolina Gay Center aveva invitato per conseguenza l’emittente radiofonica a dissociarsi e tuttavia quest’ultima in un comunicato stampa aveva affermato che l’espressione del conduttore rientrerebbe nella libera manifestazione del pensiero, suscitando com’era prevedibile la reazione dell’associazione e di vari esponenti del movimento lgbti, con l’invito agli ascoltatori e agli sponsor commerciali di boicottare l’emittente.
In carenza di una disciplina interna in materia di omofobia, che consenta di verificare se sia legittimo utilizzare mezzi di comunicazione di massa per propagandare “disgusto” nei confronti di una intera categoria di cittadini, il tribunale romano, preso comunque atto che erano terminate nel contempo le reciproche condotte, dichiarava cessata la materia del contendere, affermando, ai fini della decisione sulle spese in base al principio di soccombenza virtuale, la piena legittimità dell’invito a boicottare commercialmente l’emittente.
Il boicottaggio commerciale di aziende coinvolte in atteggiamenti omofobi, transofobi, antisemiti, razzisti o sessisti, è dunque pienamente legittimo. Si tratta d’altra parte di pratica sempre più diffusa in tutto il mondo occidentale, al fine di prevenire condotte discriminatorie o istigazione all’odio antisemita, razziale o omofobo, ed in alcuni noti casi ha avuto un impatto notevole sulle scelte comunicative di grandi aziende. Così come è legittimo da parte dei cittadini, anche riuniti in associazioni, orientare le proprie scelte quali consumatori sulla base anche di scelte etiche, è legittimo che associazioni esponenziali reagiscano a pratiche dirette a diffondere l’odio, punendo commercialmente che le diffonde. Una questione non irrilevante in una fase storica in cui l’istigazione all’odio e al “disgusto” si pone prepotentemente al centro del dibattito pubblico. [M.G.]

(ringraziamo Fabrizio Marrazzo per l’invio del provvedimento)

When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Maryset Mango*

Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.

Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.

*University of Milan, and Legal Protection Officer
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

 

di Antonella Madeo*

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.

*Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Giacomo Viggiani*

Il contributo si propone di ricostruire la travagliata vicenda del cognome comune dell’unione civile dall’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 fino alla recente sentenza della Corte Costituzionale. In particolare, si offrirà una riflessione sull’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna, l’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato e, infine, sulla decisione stessa della Corte Costituzionale.

The paper aims at retracing the trouble sequence of events of the common surname of the civil union from the enactment of the law of the 20th May 2016, n. 76 to the recent ruling of the Constitutional Court. In particular, the reflection will focus on the Court of Ravenna’s referral, the act of intervention by the State Attorney and, finally, on the decision itself of the Constitutional Court.

*Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco


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Le sezioni unite bocciano la trascrizione, rilevando che i bambini con due papà possono ricorrere alla adozione in casi particolari

Con sentenza del 6 novembre 2018, le cui motivazioni vengono depositate solo oggi (Cass Civ SS UU 12193 2019 ARTICOLO29) le Sezioni Unite della Cassazione italiana affermano la contrarietà al nostro ordine pubblico internazionale della trascrizione di un atto di nascita redatto legittimamente all’estero in seguito a gestazione per altri.

La decisione delle Sezioni Unite affronta tutti i quesiti posti dalla prima sezione, richiama ampiamente i propri precedenti in materia di ordine pubblico internazionale e in materia di pma e di gpa e reca infine un ampio richiamo alle precedenti decisioni della Corte Strasburgo, affermando in buona sostanza che la Convenzione europea dei diritti umani proteggerebbe solo la relazione col genitore genetico, ma non con quello intenzionale, senza tuttavia tenere conto del recente parere emesso il 10 aprile 2019, ove la Corte di Strasburgo ha affermato, invece, che l’art. 8 della Cedu impone il riconoscimento anche della relazione col genitore intenzionale privo di rapporto genetico col minore.

Ogni valutazione è rimandata ad una più attenta lettura.

Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019

di Marco Gattuso

 

La Corte europea dei diritti umani nel recente parere pubblicato il 10 aprile 2019 su sollecitazione della Court de Cassation francese[1], ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre cd. intenzionale.

La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.

La Corte europea dei diritti umani richiede dunque a tutti i paesi aderenti di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («breve que possible»).

Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Tutti temi su cui la Corte europea (ma anche la nostra giurisprudenza di legittimità) si è già espressa.

Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “breve que possible”. La valutazione in merito è rimessa al giudice nazionale.

In Italia non vi è alcuna espressa regolamentazione della cd. omogenitorialità.

Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma nel luglio 2014, ha ammesso in queste ipotesi il ricorso alla cd. adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d), legge adozioni[2].

Il legislatore ha tentato nel 2016 di regolamentare la materia introducendo una espressa estensione dell’art. 44, lettera b), oltre che al “coniuge” (necessariamente eterosessuale) del genitore, anche al suo unito civilmente, ma dopo una oscura vicenda parlamentare tale disposizione (l’art. 5 dell’originario disegno di legge Cirinnà) fu stralciata.

Ciò nonostante, il legislatore (more…)

GenIUS va a vivere da sola!

GenIUS 2018/2
Giunta al quinto anno di vita, GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere si rinnova, con un nuovo sito e una nuova struttura organizzativa. Nella continuità degli obiettivi e della linea editoriale, la Rivista acquista così una più visibile autonomia rispetto ad Articolo29.it, che sin qui l’ha ospitata sul proprio sito. Le due realtà – Articolo29 e GenIUS – continueranno a procedere in parallelo, cercando di fornire alla comunità scientifica e agli operatori del diritto una lettura rigorosa, profonda e aggiornata delle questioni giuridiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere in Italia, in Europa e nel mondo. Nel dire il nostro “arrivederci”, pubblichiamo il primo editoriale della nuova Direzione di GenIUS, firmato dai Direttori Marco Gattuso, Pina Palmeri e Paolo Veronesi. Buon lavoro a tutte e tutti noi!

“Sono ormai trascorsi cinque anni dal primo numero di GenIUS e – va detto – quel che all’epoca pareva un’autentica “sfida” continua imperterrita a esserlo.
Non sono certo qui in discussione i risultati (legislativi e giurisprudenziali) raggiunti in questo scorcio iniziale del millennio: approdi che, in molti casi, cinque anni fa sembravano addirittura velleitari. Né si tratta d’intercettare quanto di vecchio e intollerante, sui temi studiati nella nostra Rivista, continua a essere sostenuto, rappresentato e persino “coccolato” da chi accoglie e ragiona in base a paradigmi sempre più scricchiolanti (e talvolta addirittura inaccettabili).

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GPA: la tutela del minore limite invalicabile

di Alexander Schuster*

 

Per la Corte europea per i diritti umani l’interesse del minore deve prevalere su ogni considerazione critica della gestazione per altri (GPA). Questo principio, enunciato nel parere n. P16-2018-001 del 10 aprile 2019 (testo in francese e in inglese), suggella l’esordio del meccanismo di interpretazione preventiva di cui al Protocollo n. 16, firmato, ma non ratificato dall’Italia. L’atto consultivo è pervenuto in tempi brevi (meno di sei mesi), rendendo accettabile l’aggravio di durata della procedura nazionale. Tale tempistica incoraggerà senz’altro ulteriori rinvii pregiudiziali da parte di Alte Corti nazionali.

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La Corte federale tedesca si esprime ancora in materia di GPA

 di Alexander Schuster*

Con una decisione del 5 settembre 2018 nella causa XII ZB 224/17, per la seconda volta la Corte federale tedesca ha ribadito il diritto del minore, più che degli adulti, a ottenere il riconoscimento in Germania dello stato di figlio di entrambi i genitori, incluso quello meramente intenzionale, già acquisito nel sistema statunitense.

Omologa della nostra Corte di cassazione, questa alta giurisdizione conferma il proprio precedente del 10 dicembre 2014[1]e riforma le due decisioni di merito che in maniera del tutto inaspettata e inusuale, oltre che isolata nel contesto giurisprudenziale tedesco[2], si contrapponevano apertamente alla statuizione della Suprema Corte.

La Corte regionale superiore di Braunschweig nella sua decisione del 12 aprile 2017[3]affermava che in quel precedente non erano stati presi in considerazione alcuni aspetti giuridici. Concludeva, così, per il non riconoscimento della sentenza e dell’atto di nascita e, quindi, di alcuno dei due genitori tedeschi. Quanto al padre adduceva la Corte territoriale che la refertazione attestante il legame genetico con quest’ultimo non potesse essere utilizzata, in quanto l’accertamento era stato realizzato senza garanzia dei diritti processuali del minore. Il non riconoscimento discendeva poi dal contrasto (more…)

Unione civile: l’ordinanza del tribunale di Podernone sull’assegno di divorzio

Pubblichiamo il provvedimento (una ordinanza presidenziale e non una sentenza, come riferito impropriamente da alcuni giornali) del tribunale di Pordenone del 13 marzo 2019 (per il cui invio ringraziamo l’avv. Mari Pili), con cui viene disposto, a quanto è dato sapere per la prima volta, un assegno divorzile in favore del componente debole della coppia unita civilmente.
Degno di nota, non tanto la scontata applicazione della normativa divorzile espressamente richiamata dalla legge n. 76 del 2016, cd. Cirinnà, quanto l’affermazione che nella specie debbano applicarsi senz’altro gli indirizzi interpretativi affermati dalla giurisprudenza in relazione al divorzio da matrimonio, la verifica espletata dal giudice “che una riconciliazione non è praticabile” e, soprattutto, l’affermazione della necessità di valutare, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, anche il periodo di convivenza precedente alla emanazione della legge n. 76/2016, posto che la relazione si esplicava già allora con modalità “assolutamente identica” e con la constatazione che l’unico ostacolo alla celebrazione dell’Unione era stata, in buona sostanza, una omissione del legislatore.
[M.G.]

Tre importanti decisioni in materia di discriminazione e omofobia

Pubblichiamo tre importanti decisioni di queste prime settimane del 2019, con diverso oggetto ma tutte informate ad una attenta considerazione della necessaria protezione delle persone con orientamento omosessuale, sui luoghi di lavoro, nel dibattito pubblico e anche in condizione di detenzione.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 19 febbraio 2019, che ha avuto ampia eco anche sulla stampa, ha respinto il ricorso avverso una decisione della Corte d’appello di Venezia che ha condannato un noto imprenditore a risarcire il danno patrimoniale  patito da un proprio dirigente fatto oggetto per anni, nell’ambito di un rapporto di lavoro, di una condotta offensiva e vessatoria del datore di lavoro avente a oggetto la  sua presunta omosessualità, sistematicamente apostrofandolo col termine “finocchio”. Con riguardo alla prova del danno non patrimoniale, la Suprema Corte escludendo che lo stesso possa assumersi in re ipsa, ha ritenuto che lo stesso fosse stato correttamente ritenuto sufficientemente provato dalla Corte d’appello per presunzioni semplici, tenendo conto degli elementi probatori raccolti sul contenuto delle offese, sulla reiterazione, sulle modalità e contesti in cui le stesse venivano arrecate, nonché sulla difficoltà di reazione per essere il destinatario lavoratore subordinato.

Con la sentenza 14 gennaio 2019 il Tribunale di Torino, sesta sezione penale, ha condannato un noto medico per il delitto di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. in ragione della continuata reiterazione di dichiarazioni offensive aggravate dall’uso del mezzo radiofonico e internet nei confronti delle associazioni lgbti costituitesi in giudizio, osservando come con sepcifiche dichiarazioni la stessa avesse attribuito al “movimento lgbti” la intenzione di “diffondere la pedofilia”. Il tribunale torinese ha osservato come in questo caso le dichiarazioni riguardessero una categoria determinata di soggetti e avessero dunque quel carattere di concreta offensività che impone di riconoscere la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, ritenendo altresì risarcibile il conseguente danno non patrimoniale subito dalle associazioni di categoria costituitesi parte civile. Per contro, il tribunale ha ritenuto che in caso di generiche affermazioni contro l’omossessualità o i rapporti di sodomia non vi fosse la lesione della reputazione di un soggetto specifico (persona fisica, giuridica o anche associazione di più soggetti comunque organizzati collettivamente) che sia individuato o comunque individuabile, potendosi ascrivere a comportamenti praticabili da un numero potenzialmente illimitato di persone, sicché tali dichiarazioni non assumono carattere di concreta offensività giuridica di uno o più soggetti.

Infine, con ordinanza del 18 dicembre 2018, dep. 29 dicembre 2018 l’ufficio di sorveglianza di Spoleto ha accolto il reclamo di un detenuto omosessuale che era stato allocato dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria in una sezione protetta e promiscua, insieme a detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione (sex offenders, collaboratori di giustizia, ecc..). Il giudice di sorveglianza ha sottolineato come con la recente riforma dell’ordinamento penitenziario sia stato riconosciuto il diritto ex art. 14, comma 7 O.P. delle persone che abbiano dichiarato il proprio orientamento omosessuale (con dichiarazione rimessa alla sola scelta dell’interessato, anche al fine di fruire di colloqui e trattamento finalizzati alla tutela dei suoi rapporti familiari) ad essere allocate, ove lo richiedano per esigenze di sicurezza, in sezioni “omogenee” e comunque alla partecipazione alle attività trattamentali. Di conseguenza è illegittima l’allocazione in sezioni promiscue, sia perché le stesse non assicurano piena protezione, attesa la detta promiscuità con detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione, sia perché nel caso concreto non assicura piena partecipazione al trattamento rieducativo. Accogliendo il reclamo ex art. 35 O.P., dunque, il giudice ha ordinato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il suo trasferimento in sezione omogenea entro il termine di 30 giorni e con obbligo di comunicazione al magistrato di sorveglianza.

[M.G]

Protezione internazionale, vulnerabilità delle persone LGBT+ e molto altro: è online il Fasc. 2/2018 di Genius

GenIUS 2018/2È stato pubblicato il Fasc. 2/2018 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

In questo numero, la Rivista ospita un Focus, curato da Carmelo Danisi, in tema di protezione internazionale per ragioni di orientamento sessuale e identità di genere, con contributi che affrontano il tema nella prospettiva del diritto europeo, del diritto comparato e del diritto italiano, mettendo in luce le principali questioni problematiche legate – per un verso – alla speciale vulnerabilità dei richiedenti cd. SOGI e, per altro verso, alle persistenti difficoltà di conciliare classificazioni e specificità delle esperienze personali.

Sempre in tema di vulnerabilità delle persone LGBT+, segnaliamo il contributo di Baldassarre Pastore, che affronta il tema in prospettiva giusfilosofica.

Chiudono il fascicolo un contributo di Angioletta Sperti, relativo alla cd. “politica del silenzio” dell’amministrazione Trump sui diritti LGBT; un contributo di Francesca Brunetta d’Usseaux e Daniele Ferrari sulle più recenti evoluzioni del diritto internazionale e del diritto comparato in tema di condizione intersessuale; e, infine, un contributo di Alessandra Lang sulla sentenza Coman della Corte di giustizia dell’UE.

Buona lettura!

Padri, comunque: da Milano ulteriori conferme in tema di omogenitorialità maschile

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con alcune brevi osservazioni, tre recenti pronunce provenienti, rispettivamente, dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale ordinario di Milano e relative – la prima – ad una adozione in casi particolari disposta per due minori a favore del secondo padre, compagno del padre biologico,  e – le seconde – all’ordine di rettificare l’atto di nascita di due minori nati negli Stati Uniti d’America a seguito di gestazione per altri, inserendo l’indicazione del secondo padre, conformemente alle risultanze dell’atto di nascita legittimamente formato nello Stato di nascita dei minori.

Da qualche mese, a Milano, il tema del riconoscimento della doppia genitorialità in coppie omosessuali maschili è al centro di un dibattito acceso ed articolato, seguito alla iniziale decisione del Comune – poi sospesa – di far luogo alla trascrizione integrale (originaria, o mediante rettifica) dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di entrambi i padri, in caso di nascita a seguito di gestazione per altri (d’ora in poi, GPA). A quanti sostengono la necessità di dare piena tutela ai minori garantendo loro la continuità dello status legittimamente acquisito nello stato estero di nascita, si contrappongono infatti coloro che ritengono – tutto al contrario – che le peculiarità legate al modo in cui detti minori sono venuti al mondo (e cioè il ricorso alla surrogazione di maternità, oggetto nel nostro ordinamento di divieto sanzionato penalmente, all’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004) sarebbero ostative a detto riconoscimento.

Le decisioni che pubblichiamo – attinenti a due diverse fattispecie, come si dirà – intervengono dunque, proprio a Milano, a chiarire taluni profili controversi, ed in particolare l’asserito rilievo giuridico del legame tra pratica procreativa e continuità dello status legittimamente acquisito all’estero. Peraltro, proprio in ragione della diversità di fattispecie, le decisioni coprono, per così dire, l’intero ventaglio delle possibilità di riconoscimento della doppia genitorialità maschile, mettendo in luce taluni aspetti costanti – su tutti, la centralità dell’interesse del minore e, come meglio si dirà, l’indifferenza del modo di nascita in relazione al riconoscimento del legame parentale – ma anche, e soprattutto, talune differenze, che non sono senza significato proprio con riguardo alla miglior tutela della posizione del minore.

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